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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/05/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nella persona del Giudice monocratico Giacoma Fanizza, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3094/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto lesione personale, e vertente tra
, C.F: rappresentato e difeso dall'Avv. Trotta Parte_1 C.F._1
Daniela.
-Attore- contro
C.F.: , in persona del suo legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Minna Francesco.
-Convenuta- nonché contro
CP_2
-Convenuto contumace-
Conclusioni
Le parti concludevano come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, riportandosi alle domande spiegate nei propri scritti difensivi.
* * *
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 18 giugno 2009,
n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009), ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, la in persona del legale rapp.te p.t., e Controparte_1 [...]
- rispettivamente compagnia assicuratrice del veicolo Hyundai Atos (BA786CX) e CP_2
1 responsabile civile - per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro occorso l'08.05.2016, alle ore 11:30 circa, lungo la S.P. 53 in agro di Mattinata
(FG), “…a causa di una repentina manovra del sig. , conducente dell'autovettura CP_2
Hyundai Atos, tg. BA786CX, (…) che, nell'affrontare detta curva, oscillava da destra verso sinistra per poi rallentare improvvisamente sino a fermarsi…”.
Costituita ritualmente in giudizio, la in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., impugnava e contestava l'an della pretesa e, quindi, la dinamica del sinistro ed il nesso causale tra lo stesso ed i danni, come anche la documentazione esibita dall'attore ed il quantum richiesto, per essere esorbitante.
Nella contumacia dell' , la causa veniva istruita a mezzo delle prove testimoniali CP_2
ammesse, della CTU medica e della CTU cinematico-estimativa, all'esito della quale veniva formulata proposta ex art. 185-bis c.p.c. (“…PROPONE di definire, allo stato degli atti, a tacitazione di ogni richiesta attorea, il versamento da parte della della Controparte_3 complessiva somma di € 150.000,00 in favore di (detta somma comprende spese, Parte_1 competenze ed oneri accessori, anche di cc.tt.uu.)...”).
A seguito della mancata adesione della Compagnia, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, alla udienza del 12.09.2024, veniva riservata in decisione.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e dev'essere accolta per quanto di ragione.
Com'è noto, nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del Giudice.
Ciò premesso, venendo all'esame della fattispecie dedotta in lite, la valutazione complessiva delle risultanze processuali e del materiale probatorio acquisito consente di ritenere raggiunta la prova del fatto storico narrato da parte attrice e posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio.
La ricostruzione della dinamica dell'incidente fornita in citazione risulta essere confermata dai testi
(ud. del 03.05.2019: “…ho visto che l'autovettura nell'affrontare la curva Testimone_1 Pt_2
posta sulla sua sinistra a seguito del sorpasso di altre due moto prima la mia poi quella del Sig.
e di conseguenza la a distanza molto ravvicinata iniziava un movimento da destra Pt_1 Pt_2
verso sinistra fino ad invadere in una delle manovre compiute la corsia opposta. Nel rientrare nella careggiata rallentava e si fermava (…) preciso che a seguito di tale manovra il Sig. cadeva Pt_1 al suolo. Preciso che tra l'Atos Hyundai e la moto del Sig. non vi è stato urto. Preciso che il Pt_1 motociclo del Sig. riportava danni al lato sinistro e alla parte anteriore (…) preciso che il Pt_1
2 Sig. accusava dolori alle gambe e aveva difficoltà a respirare…”) e (ud. Pt_1 Controparte_4 del 20.09.2019: “…confermo che in località Baia delle Zagare un Hyundai Atos che ci precedeva nell'affrontare la curva a sinistra iniziava ad oscillare da destra verso sinistra fino ad invadere la corsia opposta e poi rallentava e si fermava di colpo. A seguito di tale manovra la moto del mio amico che si trovava dietro la scivolava e cadeva a terra. Preciso che l' Parte_1 Pt_2 Pt_2
prima di effettuare tale oscillazione veniva sorpassata da due motociclisti che procedevano a velocità sostenuta. A seguito della caduto la moto riportava danni a sinistra mentre il conducente era per terra vicino il guard rail (…) il Sig. lamentava dolori all'anca e respirava a Pt_1 fatica…”), con dichiarazioni univoche e concordanti tra loro.
In detto contesto, quanto riferito dal teste di parte convenuta - (ud. del Testimone_2
03.05.2019: “…sulla circostanza di cui alla lettera e) nulla posso dire perché mi trovavo avanti rispetto alla moto del Signor e non so dire a che distanza mi trovavo rispetto alla moto. Pt_1
Sulla circostanza di cui alla lettera f) nulla posso dire perché come già detto non ho assistito all'incidente. Preciso che dopo aver percorso 2-3-5 km circa non vedendo arrivare gli amici motociclisti che mi precedevano tornavo indietro e ho visto la moto a terra e il Signor per Pt_1 terra…”) appare contraddittorio rispetto alle prove documentali ed orali in atti e, pertanto, inattendibile.
A tanto deve aggiungersi che risulta debitamente provato anche il nesso eziologico intercorrente tra l'evento lesivo così come prospettato dal ed il pregiudizio patito, in quanto la CTU Parte_1 cinematico-estimativa ha dato conto della sua sussistenza (“…volendo procedere pertanto esclusivamente con una valutazione macroscopica dell'accaduto, facendo seguito all'indagine tecnica personalmente condotta, ovvero ispezione dei luoghi di causa e constatazione dello stato di danno del veicolo attoreo, si rappresenta che non emergono elementi tecnici che possano confutare
l'evoluzione dinamica cosi come descritta in citazione. Nello specifico, entrando nel merito della valutazione della compatibilità dei danni, si riferisce, con estrema ragionevolezza, che le evidenti abrasioni caratterizzanti la sezione laterale sx del motoveicolo, nonché le evidenti spaccature presenti sulla sezione frontale e i piegamenti del telaio e dei lamierati metallici, appaiono rapportabili alla prospettazione attorea, che riferisce di una perturbativa indotta dal veicolo che lo precedeva nella marcia con stessa direzione, che a seguito di una andatura irregolare induceva il motociclista ad una istintiva manovra di emergenza a seguito della quale rovinava al suolo, ed impattava con il guardrail posto a delimitazione della sede stradale…”), escludendo, di fatto, la corresponsabilità dell'attore nella causazione del dell'incidente (“…il motoveicolo risulta per lo più caratterizzato da danneggiamenti conseguenti allo strisciamento sul manto stradale, che possono
3 determinarsi a seguito di cadute avvenute anche ad andatura modeste, ovvero rientranti nei limiti consentiti…”).
Per i motivi suesposti, non essendo emersi elementi idonei a supporto della tesi di parte convenuta
(“…estraneità del soggetto garantito al determinismo del sinistro e, quindi, nel senso della mancanza di nesso causale…”), deve rilevarsi che la responsabilità dell'evento è da ascriversi unicamente alla condotta di guida dell' . CP_2
Superata, quindi, la questione dell'an della responsabilità anche in punto di nesso di causalità, occorre determinare il quantum dell'importo dovuto quale ristoro dei danni subiti dall'attore.
Le lesioni patite dal sono descritte nella CTU medico-legale, a firma della Dott.ssa Parte_1
. Persona_1
In tal senso, si ritiene che l'elaborato sia scevro da vizi logici e sia il risultato di una attenta analisi che non ha tralasciato né i dati documentali prodotti, né tantomeno un esame diretto sulla persona dell'infortunato.
La nominata consulente, evidenziando la compatibilità delle lesioni con la dinamica dell'incidente
(“…lesione compatibile dunque con la dinamica del sinistro occorsogli in data 08.05.2016, così come appreso in occasione dell'intervista anamnestica del 15.03.2021…”), rassegnava le seguenti conclusioni: “…tali lesioni, a cui seguivano visite ortopediche, rimozione di vite da ginocchio destro, fisiochinesiterapia, determinavano, inabilità temporanea da considerarsi come assoluta giorni 22 (ricoveri), parziale al 75% per 50 giorni, parziale al 50% per ulteriori 70 giorni.
Il pattern lesivo così rappresentato ed obiettivato in occasione delle operazioni di consulenza tecnica del 15.03.2021 e rappresentato da esiti di:
− fratture costali dalla III a VII a dx con emopneumotorace massivo iperteso post traumatico sottoposte a drenaggio;
− frattura scomposta pluriframmentaria emipiatto tibiale esterno ginocchio dx;
− frattura acetabolo dx;
frattura lussazione anca dx;
− esiti cicatriziali cosce, gamba e ginocchio destro
Con limitazioni funzionali
è guarito con postumi (vedi esame obiettivo) che, stante il lasso di tempo intercorso possono essere considerati permanenti e come tali valutati, ed ai quali è conseguita una riduzione percentualistica della integrità psico-fisica della persona del 40-45%, intesa quale “danno biologico”, in accordo con i moderni parametri valutativi medico-legali.
Gli esiti post-traumatici obiettivati non rendono difficoltoso il normale svolgimento dell'attività lavorativa attualmente svolta.
Le spese mediche allegate sono congrue…”.
4 Quanto alle tipologie di danni subiti, va rilevato che, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, risulta corretto l'operato del Giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici (Cass. sent. n. 24864/2010).
In particolare, il danno biologico deve essere inteso come temporanea o definitiva compromissione della complessiva integrità psicofisica dell'individuo, suscettibile di esser positivamente accertata sotto il profilo medico-legale, dalla quale sia derivato un peggioramento concreto dell'esistenza del soggetto leso e trova la sua fonte di tutela nello stesso art. 2059 c.c.
Orbene, applicando le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (per come da ultimo aggiornate), che costituiscono un giusto parametro per la valutazione equitativa del danno biologico - tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca dell'evento (46 anni) il danno risarcibile per la lesione del diritto alla salute strettamente inteso (c.d. danno biologico) è pari ad € 195.712,50: in detta somma sono comprese comprese (danno patrimoniale) le spese mediche ritenute congrue in sede di CTU medico-legale, oltre il danno conseguente alla invalidità temporanea totale e parziale, pari ad €
10.867,50, per un importo complessivo di € 206.580,00.
Si ritiene, altresì, che tale importo non meriti di essere “personalizzato” considerata la mancata allegazione e conseguente prova di elementi sulla base dei quali effettuare questa operazione.
Infatti, da quanto emerso in sede di giudizio non sussistono elementi in base ai quali ritenere che l'importo determinato in forza della tabella non sia adeguato al caso specifico.
Sotto altro profilo della “personalizzazione” del danno, si osserva che il danno morale derivante dalle lesioni sia ricompreso negli importi già liquidati per quanto sopra esposto, non essendovi peraltro allegazione di fatti ulteriori da tenere in considerazione.
Ancora una volta va evidenziato che è stato in proposito chiarito che “…nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula “danno morale” non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento (…) definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata,
5 integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sè considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.
Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo…” (Cass., S.U., 26972/2008).
Sulla scorta delle risultanze della CTU cinematico-estimativa redatta dall'Ing. (“…le Persona_2
riparazioni occorrenti per il ripristino ante sinistro del motoveicolo attoreo risultano con estrema evidenza antieconomiche e per tal motivo appare opportuno considerare la sostituzione con mezzo similare, atteso che il valore antesinistro del veicolo, tenuto conto degli opportuni aggiustamenti, è pari a € 3.950,00…”), dev'essere - altresì - corrisposta all'attore la somma di € 3.950,00 per i danni riportati al motoveicolo a seguito del sinistro.
Il credito risarcitorio come sopra determinato - pari a complessivi € 210.530,00 - già liquidato all'attualità, costituendo debito di valore, va, poi, maggiorato del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio.
La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, sent. 17 febbraio 1995
n.1712), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito (08.05.2016) per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale.
Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
Pertanto, gli odierni convenuti vanno condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dal , come sopra liquidati. Parte_1
Restano assorbite le domande accessorie, e le eccezioni sulle quali non ci si sofferma essendo la causa decisa sulla questione di merito principale ed in virtù del noto principio della c.d. ragione più liquida, che consente al Giudice di trattare la questione assorbente laddove sia risolutiva per la
6 decisione, tralasciando le altre, nel rispetto del principio di economia processuale (ex multis: Cass.,
Sez. Un, 12/12/2014; Cass., Sez. Un.,18.12.2008, n. 29523).
In ordine alle spese di lite, stante l'accoglimento della domanda attorea per un importo ridotto rispetto alla pretesa iniziale (€ 653.065,66) può disporsi la compensazione di un terzo delle spese, che, nei residui due terzi, seguono la soccombenza della Compagnia convenuta e sono liquidate - nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55 del
2014 (scaglione di valore compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00) per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria - in € 6.566,66, oltre accessori di legge.
Sempre in ordine alle spese di lite, va rilevato che - con ordinanza del 29.05.2023 - l'odierno giudicante formulava proposta ex art. 185 bis c.p.c., cui seguiva la mancata accettazione da parte della sola Compagnia convenuta.
Pertanto, tenuto conto che il giudizio poteva essere definito a quella data, senza ulteriore necessità di proseguire la causa con conseguenziale appesantimento del contenzioso del Tribunale, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la Compagnia convenuta va condannata al pagamento delle spese di lite maturate dopo la proposta conciliativa che si traducono nella liquidazione della fase decisionale e vengono liquidate come da D.M. n. 55 del 2014 (scaglione di valore compreso tra € 52.001,00 e €
260.000,00) in € 4.253,00, oltre accessori di legge.
Le spese delle CTU medica e cinematico-estimativa (800,00 + 2639,50) ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (Cass. n. 28094/2009; Cass. n.
23522/2014; Cass. n. 23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della Compagnia convenuta, quale parte soccombente, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, con il conseguente diritto dell'attore di ripetere dalla stessa le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza dei decreti di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro in persona del suo legale rapp.te p.t, Parte_1 Controparte_1
nonché
contro
- reietta ogni contraria istanza, così decide: CP_2
− ACCOGLIE la domanda attorea per le ragioni esposte nella parte motiva e, per l'effetto,
− CONDANNA i convenuti - in solido tra loro - al pagamento, in favore dell'attore della somma complessiva di € 210.530,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come da motivazione;
− CONDANNA in persona del suo legale rapp.te p.t, al Controparte_1
pagamento, in favore del procuratore costituito di , dichiaratosi antistatario, delle Parte_1 spese processuali liquidate in complessivi € 10.819,66 oltre spese borsuali sostenute, oltre spese gen. (15%), IVA e CPA come per legge;
7 − le spese delle c.t.u. medico-legale e tecnica, nelle somme pari ad €800,00 ed €2639,50, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della Compagnia convenuta, quale parte soccombente, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, con il conseguente diritto dell'attore di ripetere dalla stessa le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza dei decreti di liquidazione.
Così deciso in Foggia, data dep.telematico
Il Giudice
Giacoma Fanizza
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