Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/05/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
n. 3364/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Roberta Bonaudi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3364/2021 avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. ZORINO ILARIA;
ATTRICE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da procura in atti, Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. PENZA ALFONSO;
CONVENUTA
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da procura CP_2 C.F._2 in atti, dall'Avv. CUNIBERTI MARCO e PAOLA BERTERO;
CONVENUTO E TERZO CHIAMATO
CON LA CHIAMATA DI
(C.F , rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_2 dall'avvocato ILARIA DE LUCA;
CONCLUSIONI
Parte_1
Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità delle parti convenute e Controparte_1
per la non corretta esecuzione delle prestazioni odontoiatriche alle CP_2 quali la IG.ra è stata sottoposta presso il Centro Odontoiatrico S. Parte_1
Matteo di e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto di Controparte_1 prestazione d'opera per inadempimento dei convenuti e condannare gli stessi, in solido tra di loro e/o pro quota, ciascuno per il proprio titolo di responsabilità, al
1
In via istruttoria,
- previa revoca e/o modifica dell'ordinanza resa dal Tribunale di Cuneo in data 4 giugno 2024, ammettere la prova per interpello e testi come formulata nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. del 6 luglio 2023, con i testi ivi indicati nonché l'istanza di prova contraria di cui alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 3
c.p.c. del 28 luglio 2023; - previa revoca e/o modifica dell'ordinanza resa dal
Tribunale di Cuneo in data 4 giugno 2024, rinnovare e/o integrare la TU medico legale espletata, anche previa declaratoria di nullità della stessa, volta ad accertare la negligenza, l'imprudenza e/o l'imperizia sia nella scelta, sia nell'esecuzione delle prestazioni odontoiatriche ricevute dalla IG.ra presso il centro Parte_1 odontoiatrico San Matteo di accertando altresì la natura ed esiti delle Controparte_1 lesioni fisiche e psichiche subite dall'attrice, le conseguenze delle stesse nella sua vita di relazione e la loro incidenza sotto il profilo estetico, oltre valutando infine i costi necessari per porvi rimedio.
Con vittoria di compensi e spese di causa (comprensivi di contr. forf. Spese generali
15%, CPA e IVA).
CP_1
In Via Principale respingersi la domanda risarcitoria proposta dalla SI.ra , siccome Parte_1 infondata.
In Via Subordinata nell'ipotesi di accoglimento della domanda dell'attrice, dichiararsi tenuto e condannarsi, in via di regresso, il dr. a tenere indenne la CP_2 CP_1 di quanto quest'ultima dovrà eventualmente corrispondere all'attrice.
[...]
"Con vittoria di spese, competenze e onorari, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c."
CP_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria, per le ragioni tutte esposte in atti, così provvedere, in via preliminare
2 - ordinarsi la chiamata nel processo del terzo TT.SA , C.F. CP
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
n. 26, interno 30, ai sensi degli artt. 107 e 270 c.p.c., per essere la causa comune a tale soggetto, con onere di provvedere alla chiamata a carico dell'attrice SI.ra
; Parte_1
- disporre, all'occorrenza, la rimessione della causa in istruttoria, revocando l'ordinanza di scioglimento di riserva datata 4.06.2024, e
- ammettere la prova per interrogatorio e testi sui capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. n. 2 datata 7.07.2023, del TT. , con i testi ivi CP_2 indicati;
- ammettere la prova contraria sui capitoli di prova formulati da parte attrice, ove ammessi, con i testi indicati a prova diretta, nonché sui capitoli di prova n. 3, 4, 5, 6 e
7 formulati da parte convenuta , ove ammessi, sempre con i testi indicati a CP_1 prova diretta;
- accogliere il richiesto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di cui alla memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. n. 2 datata 7.07.2023 del convenuto TT. . CP_2
Nel merito in via principale: respingere le domande tutte formulate dall'attrice nei confronti dell'esponente, nonché la domanda di regresso formulata dalla società nei confronti Controparte_1 del comparente, in quanto infondate in fatto e in diritto, mandando assolto il TT.
da tutte le avversarie pretese. CP_2
In via subordinata:
a) per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea formulata nei confronti del TT. , contenere la condanna nei limiti CP_2 del giusto e provato, con esclusione dei danni che parte attrice avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza ex art. 1227, II comma, c.c.;
b) per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei confronti del comparente e della o di accoglimento della domanda Controparte_1 attorea nei soli confronti della respingere in ogni caso la domanda di Controparte_1 regresso formulata da predetta società nei confronti del TT. in CP_2 quanto infondata in fatto e in diritto, e, per l'ipotesi di condanna di tutti i convenuti, individuare le percentuali di responsabilità ascrivibili in capo a ciascuno di essi, con conseguente condanna alla relativa parte di danno;
c) in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande proposte dalla SI.ra nei confronti del TT. Parte_1 CP_2
e/o della domanda di regresso formulata dalla società nei
[...] Controparte_1 confronti dell'esponente, dichiarare tenuta e condannare la Compagnia Assicuratrice
3 terza chiamata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a garantire, manlevare e/o comunque tenere indenne il TT. da tutte le CP_2 domande proposte nei suoi confronti, comprese le spese di giudizio.
In ogni caso con il favore di tutte le spese giudiziali del presente procedimento, oltre
Iva, Cpa e spese generali, come per legge, oltre il rimborso delle spese di C.T.U. e di
C.T.P.
Controparte_3
NEL MERITO
In via principale
- previe le declaratorie del caso, respingersi le domande, tutte, proposte avverso la comparente Compagnia in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, per tutti gli ampi motivi meglio esposti in narrativa;
- respingersi qualsivoglia domanda proposta nei riguardi del dottor , in quanto CP_2 non provata nonché del tutto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare assorbita la domanda di manleva formulata dall'Assicurato nei confronti della concludente Compagnia, con tutte le statuizioni inerenti e conseguenti;
- con vittoria di spese competenze professionali ex DM 55 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni, oneri previdenziali e fiscali come per legge, rimborso forfettario nella misura del 15%;
In via subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate nei riguardi del chiamante dott. , nonché nel denegato CP_2 quanto non creduto caso di ritenuta operatività della garanzia, limitare l'esposizione della Concludente Compagnia ai soli danni denegatamente accertati in corso di causa e che siano risarcibili ai sensi di polizza, e, in ogni caso, per la sola quota di danno che dovesse denegatamente risultare direttamente e personalmente imputabile al dottor
, con esclusione di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal CP_2 vincolo di solidarietà con altri soggetti, ed in relazione ai soli danni e perdite patrimoniali che dovessero essere accertati in corso di causa, involontariamente dallo stesso cagionate a terzi, in relazione all'attività professionale indicata in polizza ed, in ogni caso, nei limiti del massimale indicato nonché alle ulteriori condizioni tutte meglio esposte in narrativa, con applicazione della franchigia di polizza, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte, con ogni più ampia riserva anche per la fase di merito. Con compensazione delle spese di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 6.12.2021 -con il patrocinio Parte_1 dell'avv. Luca Borsarelli-, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Cuneo la società
4 con sede in Borgo San Dalmazzo e il dott. per sentirli CP_1 CP_2 condannare al risarcimento dei danni subiti per effetto della imperita e negligente attività odontoiatrica posta in essere dal Centro convenuto nella persona del dott.
. CP_2
Esponeva, in particolare,
-di essersi rivolta al e nello specifico al Controparte_5
Dr. operante in tale centro al fine di eseguire una riabilitazione CP_2 protesica dell'arcata superiore e inferiore per migliorare l'efficienza estetica e masticatoria del proprio apparato stomatognatico;
-che il dott. provvedeva a rimuovere la protesi fissa in metallo – ceramica, oltre CP_2 alla protesi scheletrica, all'inserimento di n. 5 elementi provvisori in resina nell'arcata superiore e effettuava la terapia canalare di 7 denti oltre all'estrazione di 3 denti nell'arcata inferiore, posizionava poi, previa limatura degli elementi dentali, sui monconi dei denti precedentemente trattati, circolare provvisorio in resina;
-che detti interventi venivano eseguiti senza stilare una cartella odontoiatrica e senza acquisire alcun consenso informato;
-che per tale trattamento aveva corrisposto la somma complessiva di euro 4.500,00
-che a seguito del trattamento l'esponente lamentava però sin da subito grave disagio derivante dal continuo distacco degli elementi provvisori in resina oltre al ripetersi di numerosi ascessi, molto dolorosi, e necessitanti continue terapie antibiotiche ed antinfiammatorie;
mostrava altresì evidenti difficoltà dell'eloquio e gravi difficoltà nella masticazione tanto da dimagrire visibilmente;
-che in data 05.11.2018 si era recata all'Ospedale di Mondovì ove si sottoponeva ad una panoramica delle arcate dentarie da cui emergeva che le cure eseguite dal Dr.
non erano state correttamente eseguite;
CP_2
-che si era quindi rivolta ad altro medico dentista, il dott. , che aveva Controparte_6 riscontrato la negligente imperizia del dott. , intervendo a ripristinare, dove era CP_2 possibile, la situazione quo ante all'intervento del suo predecessore oltre a dover collocare nuova protesi fissa per l'arcata inferiore, ad estrarre un elemento dentale ormai compromesso e all'estrazione del residuo radicolare fratturato imperitamente dal Dr. durante l'estrazione del dente n. 34; CP_2
-che la completa sanificazione della bocca dell'esponente imperitamente trattata dal
Dr. , aveva comportato una spesa complessiva di € 19.400,00; CP_2
-che dalla perizia medico legale di parte emergevano postumi permanenti quantificati nel 9% invalidità totale, 20 gg invalidità temporanea al 50% e 30 gg. invalidità temporanea al 25%.
Quantificava il danno richiesto in euro 51.954,10 oltre al danno per la mancanza di consenso informato da liquidare equitativamente.
5 2. Si costituiva la che in fatto contestava la versione offerta dalla CP_1 attrice;
precisava che la paziente si era presentata ad aprile 2018 lamentando problemi conseguenti ad alcuni interventi odontoiatrici realizzati circa due anni prima, riferendo di non essere soddisfatta, né dal punto di vista funzionale, né estetico;
precisava di soffrire di una grave forma di odontofobia e per tale motivo, in accordo col dott. , veniva rinviata al 14.04.2018 per una prima visita, nel corso CP_2 della quale il dentista proponeva di procedere con un trattamento comprendente: una o più sedute di igiene, endodonzia ed eventuali build up per la collocazione di due provvisori, predisposizione di un provvisorio superiore mobile, al fine di evitare la completa edentulia;
a fine seduta, la SI.ra prestava il proprio assenso Parte_1 all'esecuzione del trattamento che il dott. Le aveva illustrato;
che, 24 luglio si CP_2 procedeva con una seduta di pulizia e di endodonzia 31, 32 e 41, build up 31, 32, 41 ed il giorno successivo (25.7) di endodonzia 35, 42 e 43, build up 35, 42, 43 e il dott.
procedeva a prendere le impronte sup. ed inf. per le protesi provvisorie;
nel
CP_2 corso della 4° visita del 3.8.2018, il dott. informava la paziente che il 44
CP_2 presentava una pronunciata mobilità ed una sospetta frattura mesio distale, precisando che si sarebbe valutata la situazione nel corso del trattamento;
nel corso della 5° visita dell'8.8.2018, il dott. tentava l'estrazione del 36 e del 34, ma la
CP_2 paziente mostrava chiari segni di aumento dell'ansia e quindi il dott. era
CP_2 costretto a desistere, procedendo alla sutura dell'apice del 34, facendo peraltro presente alla paziente della necessità di dover re-intervenire sui denti 36 e 46; dopo ulteriori cinque sedute, il dott. riproponeva alla paziente la necessità di
CP_2 completare le estrazioni di 36 e 34 e la paziente chiedeva di fare la seduta in sedazione controllata, proponendo come anestesista una sua conoscente, occupata presso l'Ospedale di Mondovì; dopo di che, la paziente non si era presentata al successivo appuntamento e, da quel momento, non era stato più possibile contattarla, nonostante numerosi tentativi telefonici.
Produceva cartella odontoiatrica e dichiarazione di consenso informato.
Evidenziato che la domanda avversaria si fondava su asserite negligenze e imperite scelte terapeutiche del dott. che si avvaleva della struttura della convenuta CP_2 esponente ma prestava la propria opera in autonomia, contestato in ogni caso ogni profilo di responsabilità della struttura e del medico, in via preliminare chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del convenuto per esserne, in caso di accoglimento della domanda, manlevata.
3. Si costituiva il dott. che in via preliminare chiedeva la riunione del giudizio CP_2 con quello iscritto al n. 3319/21 promosso da compagno della attrice Parte_2 nei confronti dei medesimi convenuti;
eccepiva inoltre l'improcedibilità della
6 domanda per mancato esperimento della consulenza tecnica preventiva a fini di conciliazione o della mediazione obbligatoria.
Nel merito negava ogni responsabilità, confermando in fatto la narrativa di parte convenuta in ordine all'ansia della attrice nell'affrontare la terapia, alla proposta terapeutica conservativa proposta dal dott. e alla sua accettazione da parte CP_2 della paziente. Confermava gli interventi di cui alla cartella odontoiatrica prodotta dal
Centro e l'interruzione volontaria di quelli ulteriormente programmati da parte della paziente.
Assumeva di avere seguito le indicazioni della direttrice sanitaria del centro, alla quale andava al più attribuita ogni responsabilità sulla scelta degli interventi e sulla completezza del consenso informato, atteso inoltre che ogni rapporto contrattuale era intervenuto con il Centro e non con l'esponente.
Chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria assicurazione professionale e della dott. , direttrice sanitaria del Centro. CP
4. Autorizzate le chiamate in causa di tutti i terzi, si costituivano il dott.
[...] ribadendo le difese ed eccezioni già svolte in sede di comparsa di CP_2 costituzione;
si costituiva la chiedendo il rigetto di Controparte_3 ogni domanda attorea e, in via subordinata, la limitazione della condanna ai soli danni denegatamente accertati in corso di causa e risarcibili ai sensi di polizza, e, in ogni caso, per la sola quota di danno che fosse risultata direttamente e personalmente imputabile al dottor , con esclusione di quella parte di responsabilità che gli CP_2 potesse derivare dal vincolo di solidarietà con altri soggetti e nei limiti del massimale indicato nonché alle ulteriori condizioni tutte meglio esposte in narrativa, con applicazione della franchigia di polizza.
La dott. non veniva citata come terzo dal convenuto. CP
5. Respinta dal Presidente di Sezione l'istanza di riunione, in esito alla udienza del
25.01.2025 il Giudice, vista l'eccezione di improcedibilità, assegnava a parte attrice termine di giorni 15 per l'introduzione della procedura di mediazione obbligatoria nei confronti del convenuto , fissando per la verifica dell'esito nuova udienza alla CP_2 data del 10.05.2023.
6. In data 31.01.2023 l'avv. Luca Borsarelli dichiarava di dismettere il mandato e per l'attrice si costituivano in data 2.02.2023 gli avv. Saia Carlotta e Saia Vincenzo.
7. In esito all'udienza del 10.05.2023 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17.10.2023, con ordinanza 16.11.2023 il
Giudice respingeva l'istanza ex art. 210 c.p.c. di parte convenuta CP_2 stante la produzione in giudizio da parte della convenuta della Controparte_1 documentazione medica (cartella clinica) relativa all'attrice (cfr. Parte_1
7 doc. 1 comparsa di costituzione e risposta della convenuta e Controparte_1 disponeva TU medico legale affidata a collegio peritale con il seguente quesito:
“Esperito il tentativo di conciliazione, esaminati gli atti ed i documenti di causa, visitato la IG.ra ed esperita ogni necessaria indagine anche Parte_1 specialistica, tenuto conto dell'età, dell'occupazione e dello stato di salute preesistente, il collegio peritale:
- accerti lo stato dell'apparato dentale della medesima al momento di inizio delle prestazioni effettuate dal medico convenuto e lo stato attuale;
- accerti se nella condotta diagnostico-teraupetico-assistenziale del centro odontoiatrico e del medico convenuti, siano ravvisabili, anche in relazione alle linee guida del caso particolare, manchevolezze/errori di natura tecnica anche sotto il profilo dell'acquisizione di idoneo consenso informato all'esecuzione dell'intervento specificando quali elementi avrebbero dovuto essere fatti oggetto di idonea informazione al paziente;
- descriva le prestazioni effettuate dal medico convenuto indicando se le stesse siano state o meno eseguite conformemente alle regole dell'arte medico–odontoiatrica dell'epoca, indicando in caso di risposta negativa i vizi, manchevolezze ed errori in esse riscontrate e il lo-ro grado di gravità;
- dica, inoltre, se il caso clinico presentava problemi tecnici di particolare difficoltà;
- dica altresì se dall'omessa o errata diagnosi e/o errori tecnici siano derivate causalmente, in termini di preponderante probabilità scientifica, conseguenze lesive sul piano dell'inabilità temporanea e/o invalidità permanente indicandone in tal caso
l'entità e la percentuale;
- indichi inoltre gli interventi occorrenti per rimuovere la situazione lesiva accertata specificando se gli stessi appaiano idonei ad emendarla totalmente o parzialmente e con indicazione dei presumibili costi necessari;
- verifichi la riferibilità e la congruità delle spese mediche e di assistenza sostenute e documentate, determinandone il complessivo ammontare”
7.1. Nel frattempo, in data 8.11.2023 parte attrice revocava il mandato all'avv. Saia
Carlotta mentre in data 17.10.2023 era deceduto l'avv. Saia Vincenzo. Per l'attrice in data 27.11.2023 si costituiva l'avv. . Controparte_7
7.2. Conferito l'incarico al collegio peritale, depositata la relazione peritale il
17.04.2024, con ordinanza 2.05.2024 il Giudice invitava il collegio peritale a replicare specificamente sulle osservazioni del CT di parte attrice circa la negligenza nella diagnosi e nel conseguente piano riabilitativo in assenza di esame parodontale e in assenza di un esame TC Cone Beam “fondamentale per la valutazione ossea pre- implantare”
8 7.3. Con successiva ordinanza 7.06.2024 il Giudice respingeva le istanze di istruttoria orale e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 27.11.2024 disponendone la trattazione scritta.
7.4. In data 29.07.2024 l'avv. dichiarava di dismettere il mandato Controparte_7 per parte attrice per la quale in data 26.11.2024 si costituiva l'avv. Ilario Zorino.
8. Con ordinanza 2.12.2024 il Giudice assumeva la causa in decisione concedendo alle parti termine sino al 31.01.2025 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di giorni 20 per il deposito delle repliche
IN DIRITTO
La domanda di parte attrice non merita accoglimento.
1. La situazione iniziale dento-parondontale della attrice prima degli interventi presso il Centro convenuto risulta dalla OPT eseguita presso l'Ospedale di Mondovì in data
29.05.2018 ed era notevolmente compromessa (come attestato nel referto radiologico dell' , Dipartimento Interaziendale di CP_8 Controparte_9
: Il parodonto evidenzia segni di parodontopatia generalizzata con CP_10 riassorbimento osseo alveolare misto. Gli elementi dentari dell'arcata mascellare inferiore presentano allargamento del legamento parodontale conseguente alla malattia parodontale generalizzata. È presente lesione parodontale a cratere attorno all'elemento dentario 4.4. L'arcata dentaria è priva di numerosi elementi sia nel mascellare superiore sia nel mascellare inferiore. In particolare, nell'arcata dentaria Per_ del mascellare superiore mancano un canino (1.3), quattro premolari (1.4- 1.5-
2.5) e sei molari (1.6- 1.7- 1.8- 2.6- 2.7- 2.8). Nell'arcata del mascellare inferiore mancano cinque molari (3.7- 3.8- 4.6- 4.7- 4.8). I cinque elementi dentari residui del mascellare superiore sono stati in precedenza già trattati endodonticamente. Gli undici elementi dentari residui del mascellare inferiore presentano lesioni cariose destruenti con coinvolgimento dell'endodonto a carico degli elementi dentari 3.4- 3.5-
3.6- 4.5. Si evidenziano altresì lesioni cariose a carico degli elementi dentari 3.1- 4.1-
4.2- 4.3. L'elemento dentario 3.3 presenta pregressa terapia endodontica con lesione endodontica periapicale e corona protesica.
Come ritenuto dal collegio peritale, la diagnosi e il piano di trattamento descritto nel documento “Relazione paziente SI.ra presentato dalla FourLife Parte_1
S.r.l. risultano congrui alla situazione iniziale valutabile attraverso OPT del
28/05/2018.
Gli elementi dentari che sono stati trattati endodonticamente e gli elementi dentari estratti presso la FourLife S.r.l. presentavano lesioni cariose destruenti e parodontali gravi evidenziabili all'ortopantomografia (OPT) iniziale, per i quali non risultava sufficiente effettuare terapie conservative. L'OPT iniziale mostra che le lesioni cariose profonde raggiungevano il tessuto pulpare dell'elemento dentario rendendo
9 indispensabile la terapia endodontica al fine di recuperare l'elemento dentario compromesso. Ad oggi la terapia endodontica risulta la scelta di elezione nei casi in cui si proceda con la ricostruzione degli elementi dentari attraverso corona protesica, come da piano di trattamento previsto in questo caso.
I consulenti hanno ritenuto che, considerate le comprovate caratteristiche della parodontopatia inizialmente presente e dell'iter clinico documentalmente posto in essere, non sussistono concreti elementi di censura in capo alla condotta diagnostico- terapeutico-assistenziale del Centro odontoiatrico e del medico convenuti.
In particolare, hanno esaminato le singole prestazioni eseguite per affermarne la correttezza diagnostica ed esecutiva:
- Prima visita durante la quale è stata acquisita l'anamnesi della paziente, eseguito l'esame obiettivo intra-orale completo di esame parodontale, effettuato il colloquio relativo alle aspettative di trattamento della paziente e successiva spiegazione del piano di trattamento odontoiatrico con acquisizione del consenso informato orale e scritto. Lo svolgimento della visita è conforme alle regole dell'arte medico- odontoiatrica.
- Seduta di igiene orale, terapia conforme.
- Terapie endodontiche degli elementi dentari 3.1- 3.2- 3.5- 4.2. Le terapie endodontiche degli elementi dentari 3.1-3.2- 3.5- 4.2 risultano conformi.
- Terapia endodontica dell'elemento dentario 4.1-4.3- 4.4 si presentano all'OPT con lunghezza di lavoro insufficiente. Tali terapie endodontiche appaiono manchevoli di un buon IGillo apicale. I TU rilevano come nel caso in cui la lunghezza di lavoro sia insufficiente e sia presente un errore tecnico, questo ha un basso grado di gravità ed
è risolvibile con l'esecuzione di un ritrattamento endodontico, cioè ripetendo un'otturazione del canale radicolare più “lunga”. Inoltre, l'odontoiatria basata sull'evidenza scientifica conferma che le percentuali di successo a lungo termine della terapia endodontica sono fortemente influenzate dalla presenza o meno di una lesione periradicolare iniziale, oltre che dagli standard di qualità del trattamento eseguito. Le percentuali di successo della terapia endodontica sono stimate essere tra il 46% e il 93% nel caso di lesione periradicolare presente all'inizio della terapia
(da FR S. Treatment outcomes and prognosis of endodontic therapy. In Ortavik
d, Pitt Ford TR: Essential Endodontology. 1998 Blackwell Publishing Ltd. UK, pagg.
367- 391). Si evince dunque come il successo della terapia endodontica sia in talune circostanze auspicabile, ma di difficile raggiungimento anche in condizioni di elevati standard tecnici-operativi.
- Estrazione di elemento dentario 4.5, terapia conforme alle regole di una buona pratica clinica.
10 - Estrazione di elemento dentario 3.4, terapia non conclusa con successo poiché è avvenuta la frattura radicolare. L'evento è stato successivamente risolto con l'estrazione del frammento radicolare presso un altro studio odontoiatrico senza residui danni biologici da intendersi quale menomazione peggiorativa a carattere permanente come desumibile dall'esame della OPT effettuata in data 01/02/2024.
- La frattura radicolare durante l'estrazione dentaria è una delle possibili complicanze di un intervento di chirurgia estrattiva ed è imputabile a diverse cause, tra le quali le caratteristiche anatomiche del dente, del sito estrattivo, la scarsa compliance del paziente e l'errore tecnico dell'odontoiatra.
- Terapie conservative post-endodontiche degli elementi dentari 3.1- 3.2- 3-5- 4.1-
4.2-4.3- 4.4 risultano conformi. Il IGillo coronale riveste un ruolo fondamentale nel successo della terapia endodontica. In mancanza di un corretto IGillo coronale il sistema canalare viene nuovamente e progressivamente colonizzato dai batteri già dopo pochi giorni, vanificando dunque il IGillo endodontico ( ME. et al. CP_11
“Human saliva coronal microleackeage in obtrude root canals: an in vitro study” J
Endod J 1991;17:324-31). La letteratura scientifica aggiornata è concorde nel definire il ruolo dirimente del IGillo coronale nell'ottenimento del successo endodontico a lungo termine. In particolare, i risultati dello studio di AY e TR mostrano che a influire maggiormente sul successo a lungo termine della terapia endodontica è il IGillo coronale rispetto a quello endodontico
- Ritrattamento endodontico dell'elemento dentario 2.3, non è possibile valutare lo stato iniziale dell'elemento dentario poiché nell'OPT iniziale l'elemento dentario è sovrapposto al manufatto protesico della paziente. Si evince dalla successiva OPT del
05/11/2018 che è presente una lesione periapicale nonostante il IGillo apicale della terapia endodontica effettuata dal dott. appaia conforme. CP_2
- Terapia conservativa post-endodontica dell'elemento dentario 2.3 con perno endocanalare. Terapia conforme alle regole di adeguata diligenza.
- Per quanto concerne le procedure protesiche per la preparazione dei provvisori superiore e inferiore e cementazione attraverso cemento provvisorio, esse risultano conformi ad un operato corretto sotto il profilo tecnico ed effettuate con la necessaria diligenza.
Al momento degli accertamenti peritali non era possibile valutare la precisione dei manufatti protesici provvisori sui monconi protesici poiché la paziente proseguiva le cure odontoiatriche presso un altro studio odontoiatrico e presentava quindi un nuovo e diverso manufatto protesico.
Il referto allegato dell Controparte_12
relativo all'esame panoramico dentario del 05/11/2018
[...] effettuato al termine delle terapie endodontiche ed estrattive, eseguite presso
11 FourLife S.r.l., attesta la presenza di carie destruente di 3.4 con granuloma apicale e carie coronale di 3.6, parodontopatia, senza evidenti granulomi apicali. I TU confermano l'assenza di lesioni apicali di origine endodontica sugli elementi dentari trattati dal Dr. . CP_2
1.1. Al di là della correttezza tecnica delle prestazioni eseguite e tenuto conto che la attrice ha interrotto il trattamento per rivolgersi ad altro professionista, va poi evidenziato che non si ravvisano neppure conseguenze lesive né temporanee né permanenti conseguenti ai lamentati errori diagnostici e terapeutici dei convenuti.
A sostegno della loro conclusione (nel senso che Dalla documentazione presentata non si evidenziano elementi di malpractice che abbiano provocato conseguenze lesive in ambito di danno biologico (né temporaneo né permanente) correlabili causalmente
a comportamento imprudente imperito o negligente durante il percorso diagnostico) evidenziano congruamente i TU che Emerge in primis la notevole inveterata compromissione dello stato di salute del cavo orale preesistente, cioè anteriore rispetto alle terapie odontoiatriche effettuate dal dott. terapie da CP_2 intendersi quale tentativo di cura e assistenza da parte dello stesso medico nei confronti di un paziente che ha deciso autonomamente di interrompere le cure e rivolgersi presso altro studio odontoiatrico. In conclusione: come emerge dalla disamina della letteratura scientifica in caso di lesioni endodontiche-parodontali non è possibile garantire il successo delle terapie effettuate che si attesta nel range compreso tra il 43% e 93%., come più volte in precedenza riportato. Il dott. CP_2
ha agito nel tentativo di ripristinare la salute orale della paziente
[...] Parte_1
che versava in condizioni grave compromissione cercando di recuperare il
[...] numero maggiore di elementi dentari evitando il ricorso a plurime estrazioni. Inoltre non si può sottacere la complessa situazione attuale evidenziata dalla recente OPT fornita dal CTP di parte attrice che mostra a livello dell'arcata dentaria inferiore recidive cariose a carico della maggioranza degli elementi dentari protesizzati e conseguenti lesioni endodontiche parodontali a carico degli stessi elementi. Tali recidive di lesioni cariose non trovano relazione causale con le terapie effettuate dal medico convenuto. La presenza di infiammazione gengivale, placca, tartaro e suppurazione all'esame obiettivo effettuato all'atto della visita peritale dimostrano una situazione di scarsa igiene orale in atto. È ipotizzabile con criterio di grande probabilità che, in conseguenza della insufficiente igiene orale, si siano verificate recidive cariose al margine corono-radicolare dei monconi protesici. La perdita del IGillo coronale dovuta alle recidive cariose ha creato una soluzione di continuo tra
l'ecosistema orale e il canale radicolare con conseguente infiltrazione batterica e progressione delle lesioni endodontiche parodontali, visualizzabili nell'ultima OPT. In questo contesto l'American Association of Endodontics (AAE) ha pubblicato nel 2002
12 Linee guida concernenti l'infiltrazione batterica, affermando che può manifestarsi anche in canali correttamente otturati e può esser dovuta a (Coronal leakage: clinical and biological implications in endodontic success. AAE Fall-Winter 2002) in corso di:
1. restauro definitivo posticipato nel tempo 2. compromissione del restauro temporaneo
3. frattura dell'elemento prima del restauro definitivo 4. inadeguatezza del restauro definitivo 5. recidiva cariosa.
1.2. La difesa di parte attrice ha eccepito la nullità della TU perché non avrebbe risposto congruamente alle osservazioni del CTP dott. dando per accertato Per_2 che da parte del dott. fosse stato compiuto un esame parodontale di cui non vi CP_2 era traccia documentale e negando rilevanza alla mancata esecuzione, prima dell'intervento, di esami strumentali di 2° livello (TC Cone Beam).
In verità, i TU hanno sia in sede di relazione peritale, sia con relazione integrativa tenuto in considerazione quanto obiettato e osservato dal CT di parte attrice, non condividendolo. Essi hanno congruamente spiegato che la diagnosi di malattia parodontale deve essere fatta interpretando ed elaborando i dati derivanti dall'anamnesi e dall'esame obiettivo integrati (Ministero della Salute –
Raccomandazioni cliniche in odontostomatologie 2017 alle pagg. 124, 125). In corso di esame obiettivo, attraverso il sondaggio parodontale si valuta lo stato di salute o di malattia dei tessuti parodontali. Ogni medico odontoiatra può annotare i dati di salute, malattia parodontale utilizzando le modalità che ritiene più opportune. Inoltre, con l'ispezione si valuta la formula dentaria e il numero di elementi dentari persi in relazione all'età, la morfologia, il volume, il colore e la consistenza della gengiva, delle mucose e delle strutture annesse, la presenza di placca batterica e la presenza di fattori ritentivi di placca (tartaro, carie, restauri incongrui, malposizioni dentarie).
Peraltro, l'anamnesi e l'esame obiettivo non richiedono la redazione di un certificato o di una relazione scritta, soprattutto laddove poi i dati obiettivi all'epoca riscontrabili, per come ricostruiti dai TU, rendano conto della appropriatezza della diagnosi e della terapia.
I TU hanno poi osservato che: Al fine di ottenere ulteriori informazioni utili a formulare correttamente il piano di trattamento è possibile, ma non obbligatorio, effettuare l'esame radiografico (Ministero della Salute –Raccomandazioni cliniche in odontostomatologie 2017 alle pagg. 124, 125). L'esame radiografico deve rispettare i principi di giustificazione, ottimizzazione e appropriatezza come enunciato dal legislatore (D.lgs 187/2000 e Raccomandazioni per l'impiego corretto delle apparecchiature volumetriche Cone Beam del 29/05/2010). Nel caso della SI.ra
non vi è indicazione ad effettuare l'esame TC Cone Beam per la Parte_1 formulazione del piano di trattamento poiché l'ipotesi terapeutica non considerava una riabilitazione attraverso impianti osteointegrati. Si ritiene che l'esame
13 radiografico OPT di cui si è avvalso il dott. sia l'esame appropriato e CP_2 che l'utilizzo della TC Cone Beam sarebbe stato ingiustificato esponendo la SI.ra ad un costo biologico superiore rispetto al beneficio diagnostico Parte_1 terapeutico. Si evince dunque che non vi sia negligenza da parte del dott. CP_2
nella formulazione del piano riabilitativo conseguente al processo diagnostico
[...]
2. In diritto va ricordato che in tema di inadempimento delle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato), sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. (vedi Cass. n. 27142 del 21.10.2024).
Nel caso di specie non è provato l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, mentre la TU ha accertato che sia la diagnosi, sia la terapia sono risultate congrue e conformi alla tecnica. Risulta quindi assente la prova sia del danno iatrogeno che dell'inadempimento/colpa del sanitario.
2. Quanto al consenso informato sottoscritto dalla attrice, va osservato che effettivamente lo stesso è generico, atteso che al fine di permettere al paziente l'espressione di un consenso informato al trattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alla natura, portata ed estensione dell'intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, che ben possono essere contenute in un modulo prestampato, la cui idoneità, ai fini della completezza ed effettività del consenso, va, invece, esclusa ove il contenuto del modulo sia generico (Cass. 31026 del 7.11.2023).
Tuttavia, va considerato che nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi) possono verificarsi distinte ipotesi:
I) se ricorrono a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e
14 morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) se ricorrono a) il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate (anche per presunzioni);
III) se ricorrono sia il dissenso presunto, sia il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè,
l'intervento è stato correttamente eseguito), è risarcibile la sola violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito – dev'essere valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
IV) se ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento, non è dovuto alcun risarcimento;
V) se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè,
l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente (Cass.
n. 16633/2023)
Nel caso di specie, non ricorrendo il danno iatrogeno, né la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, l'attrice avrebbe dovuto provare che, ove correttamente informata circa la praticabilità di un intervento chirurgico diverso da quello concretamente effettuato, avrebbe optato per il primo (Cass. n. 3582 del 12.02.2025). Tale prova non è stata fornita, né peraltro vi è stata allegazione di una diversa scelta che, se correttamente informata, la IG. avrebbe fatto, essendosi semplicemente richiesto il risarcimento del Parte_1
15 danno conseguente al mancato esercizio di informazione al paziente quale danno autonomamente risarcibile.
Spese di lite
Per la regolamentazione delle spese di lite, l'infondatezza delle difese dei convenuti che hanno sostenuto di essere ciascuno esente da responsabilità per esserlo l'altra parte (in violazione del principio secondo cui in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, anche la struttura presso la quale il paziente risulti ricoverato per eseguire l'intervento risponde della condotta colposa di tutto il personale sanitario, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della stessa, atteso che per il semplice fatto del ricovero di un paziente essa è tenuta a garantire al medesimo la migliore e corretta assistenza, non solo sotto forma di prestazioni di natura alberghiera, bensì di messa a disposizione del proprio apparato organizzativo e strumentale -Cass. 7768/2016) giustifica la parziale compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo;
i residui due terzi sono a carico di parte attrice, soccombente nel merito, anche in relazione alla Assicurazione terza chiamata (Anche se la domanda principale e quella di garanzia avanzata dal convenuto nei confronti di un terzo sono proposte in separati processi, successivamente riuniti, l'attore soccombente è legittimamente condannato al pagamento delle spese processuali nei confronti del chiamato in causa ad istanza del convenuto, qualora la chiamata si sia resa necessaria in conseguenza della sua infondata pretesa- Cass. n. 2520 del
3.02.2025).
Tenuto conto del valore della controversia (euro 51.954,10 come da petitum), della natura della causa, dell'attività difensiva svolta, delle note spese depositate dai convenuti, tenuto conto delle difese della terza chiamata, adesive a quelle dell'assicurato, l'attrice è condannata al rimborso di due terzi delle spese di lite in favore dei convenuti -liquidate (in quota) in euro 5.000,00 ciascuna, oltre euro 345,33 per esborsi a favore di oltre spese generali, CPA e IVA di legge se CP_2 dovuta, con distrazione in favore dell'avv. Penza quanto alla e in CP_1 favore della terza chiamata costituita, liquidate in quota in euro 2.600,00 oltre spese generali, CPA e IVA di legge se dovuta.
Il compenso del collegio peritale è definitivamente posto a carico di parte attrice per due terzi e delle parti convenute e terza chiamata in solido tra di loro per il residuo terzo, tenuto conto che si è resa necessaria sulla scorta delle allegazioni difensive tecniche di parte attrice e si è espletata nell'interesse anche dei convenuti e della terza chiamata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3364/21 R.G.T. promossa da nei confronti di e con la Parte_1 CP_1 CP_2
16 chiamata in causa di e ogni diversa Controparte_3 CP_2 istanza, eccezione e deduzione reiette, così decide:
1) respinge la domanda formulata da parte attrice nei confronti di CP_1
e CP_2
2) dichiara compensate tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna parte attrice al rimborso, in favore dei convenuti e della terza chiamata costituita, dei residui 2/3 che si liquidano in euro 5.000,00 per ciascuno dei convenuti e in euro 2.600,00 per la terza chiamata, oltre euro 345,33 per esborsi in favore di oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di CP_2 legge se dovuta;
con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Alfonso
Penza quanto alla CP_1
3) pone definitivamente le competenze del collegio peritale come già separatamente liquidate per 2/3 a carico di parte attrice e per 1/3 a carico solidale dei due convenuti e della terza chiamata costituita.
Così deciso in Cuneo il 03/05/2025
Il Giudice
TT. Roberta Bonaudi
17