Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 11/04/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Lecce n. 2891 del 26.11.2023 Oggetto: ripetizione di indebito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Troso e Ugo Troso Parte_1
Appellante
e
rappresentato e difeso dagli avv.ti Maddalena Berloco e Maria Teresa Petrucci CP_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 15.03.2022 AN CÌ -premesso di essere titolare di pensione cat.
INV.CIV e di aver ricevuto, in data 29.07.2021, nota con cui l' aveva richiesto la restituzione CP_1 della somma di € 1.784,52, adducendo la seguente motivazione “Dal 1/1/2021 al 30/6/2021, sono state riscosse rate di INVCIV non spettanti, in quanto, a seguito della titolarità della pensione VOART n. 33525569, con decorrenza 6/2021, supera il limite di reddito personale stabilito dalla legge”- chiedeva accertarsi l'irripetibilità delle somme chieste in restituzione, con condanna dell' al pagamento di quanto CP_1 trattenuto. A sostegno della domanda deduceva che, trattandosi di indebito assistenziale, l' CP_1
avrebbe potuto chiedere in restituzione solo i ratei di pensione indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accertava la mancanza dei requisiti reddituali, salvo che l'erogazione indebita non sia addebitabile al percipiente.
L' rimaneva contumace. CP_1
1
Avverso tale decisione ha proposto appello AN CÌ, censurandola nella parte in cui il
Tribunale, pur accertando l'esistenza dell'indebito, aveva omesso di fare applicazione dei principi espressi dalla ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte in materia di indebito assistenziale (Cass. n. 13915 e n.13917 del 2021, n. 13233/2020), secondo cui l'indebito è ripetibile solo a far data dal provvedimento con cui si accerta il venire meno dei presupposti. Ha chiesto, quindi, la riforma della sentenza impugnata, reiterando le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
L' si è costituito nel presente grado di giudizio, richiamando le motivazioni espresse dal CP_1
Tribunale ed evidenziando che -incontestato il superamento del limite reddituale per l'anno 2021- nella specie non si poteva parlare di affidamento incolpevole in capo alla pensionata, visto che la sussistenza del requisito reddituale, quale elemento costitutivo del diritto, era circostanza nota alla stessa, che fruiva della prestazione assistenziale per cui è causa. Ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 19.03.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Premesso che non è in contestazione che la presente controversia attiene a fattispecie relativa a indebito assistenziale, vale richiamare la giurisprudenza della Corte Costituzionale che, in materia di indebito assistenziale, pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004), e che "(...) il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C.
Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
2 Più di recente, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., la Corte
Costituzionale, con la sentenza n. 8/2023 ha ribadito che, rispetto a specifiche tipologie di prestazioni indebite, il sistema normativo interno esclude tout court la ripetizione dell'indebito, offrendo una tutela particolarmente incisiva, che, con riferimento all'indebito assistenziale, è individuata nel “(…) complesso di previsioni concernenti prestazioni economiche di natura assistenziale (art. 37, comma 8, della
L. 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"; art.
3- ter del D.L. 23 dicembre 1976, n. 850, recante "Norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili e dei sordomuti", convertito, con modificazioni, nella L. 21 febbraio 1977, n. 29; art. 3, comma 10, del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, recante "Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988", convertito, con modificazioni, nella L. 26 luglio 1988, n. 291), rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimità, richiamando
l'ordinanza n. 264 del 2004 di questa Corte, ha riconosciuto la sussistenza di "un principio di settore, in virtù del quale la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (Corte di cassazione, sezione sesta civile - lavoro, ordinanza 30 giugno 2020, n. 13223; si vedano anche Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 9 novembre 2018, n. 28771 e 3 febbraio 2004, n.
1978). Nei casi sopra richiamati, non è richiesta alcuna prova dell'affidamento, sicché quest'ultimo, più che rilevare quale interesse protetto, si configura -unitamente al rilievo costituzionale riconosciuto, ai sensi dell'art. 38 Cost., al tipo di prestazioni erogate- quale ratio ispiratrice di fondo della disciplina, che si connota in termini di previsione eccezionale, frutto di una valutazione che questa Corte ha più volte ritenuto rimessa alla discrezionalità del legislatore (sentenze n. 148 del 2017 e n. 431 del 1993)”.
In considerazione della normativa di settore e dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia (entrambi espressamente richiamati nella pronuncia n. 8/2023, sopra riportata), deve ritenersi, anche nel presente giudizio, che l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali -inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire- determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (cfr. in tal senso anche Cass. n. 18820/2021, n. 13917/2021).
Nella specie deve escludersi che l'appellante abbia dolosamente percepito le somme indebite per cui
è causa.
Deve rilevarsi, infatti, che il maggior reddito da cui è scaturito l'indebito è rappresentato dalla pensione VOART riconosciuta all'appellante solo con decorrenza dal giugno 2021, sicché non può
3 in alcun modo ritenersi che i ratei della pensione INV.CIV, erogati sino a quella data, siano stati percepiti nella dolosa consapevolezza, da parte dell'appellante, di non averne diritto. Né può ritenersi la sussistenza di una situazione soggettiva di dolo nel periodo successivo alla prestazione della domanda di pensione VOART, considerato, altresì, che i tempi e i modi dell'eventuale riconoscimento del diritto da parte dell' non sono prevedibile dal pensionato. CP_2
In considerazione di tanto, deve escludersi in capo all'appellante qualsivoglia condotta dolosa, con l'effetto che l'indebito per cui è causa, in quanto assoggettato alla disciplina sopra richiamata, deve ritenersi irripetibile (cfr. Cass. n. 13223/2020 cit.).
In accoglimento dell'appello, pertanto, deve dichiararsi la irripetibilità della somma di € 1.784,52, chiesta in restituzione con nota del 29.07.2021, con conseguente obbligo dell' alla restituzione CP_1
di quanto già recuperato a tale titolo.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Si evidenzia che, per mero errore materiale, nella parte dispositiva della decisione si è omesso di disporre la distrazione delle spese di lite in favore degli avvocati Antonio e Ugo Troso, dichiaratisi distrattari.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 12.01.2024 da nei confronti di avverso la sentenza del 26.11.2023 n. 2891 del Parte_1 CP_1
Tribunale di Lecce, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la irripetibilità della somma di € 1.784,52, e condanna l' alla restituzione di quanto trattenuto a tale titolo oltre accessori. CP_1
Condanna parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio liquidate in € 886,00 per il primo grado ed in € 962,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfettarie (15%) come per legge.
Riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce, il 19.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
4 5