Art. 11.
Il Ministro per i trasporti e' competente a decidere su tutte le controversie relative alla tassa e alla soprattassa contemplate nella presente legge. Avverso tale decisione e' ammesso ricorso dinanzi l'autorita' giudiziaria entro il termine di mesi sei dalla notificazione della decisione medesima.
Il Ministro per i trasporti e' competente a decidere su tutte le controversie relative alla tassa e alla soprattassa contemplate nella presente legge. Avverso tale decisione e' ammesso ricorso dinanzi l'autorita' giudiziaria entro il termine di mesi sei dalla notificazione della decisione medesima.