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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/09/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 10/09/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7747/2023 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
Dott. , nato a [...] il [...], rapp.to e difeso Parte_1 dall'Avv. Piervittorio Tione presso il cui studio elett.te domicilia in Torre Annunziata al Viale Manfredi n. 13 RICORRENTE E
, in persona del Direttore legale rappresentante pro – tempore, rapp.ta CP_1
e difesa dagli Avv.ti Rosa Maria Siciliano e Biagio Cozzolino, con cui elett.te domicilia in Torre del Greco (NA) alla Via Marconi n. 66, presso la sede dell'Ente
RESISTENTE
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda del Dott. , Parte_1
Dirigente Medico dell' in servizio presso l'UOAR del Distretto n. 56 di CP_1
Torre Annunziata, in pensione dal 01/01/2023, volta a ottenere, sulla base di varie argomentazioni, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a) accertare il diritto del Dott. alle retribuzioni (e relativi contributi) Parte_1 per il periodo di malattia dal 01/01/2022 al 20/05/2022; b) condannare, per l'effetto, l al pagamento della somma di CP_1
€31.165,00 al lordo delle trattenute oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto alla retribuzione e fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese. In particolare, il ricorrente ha dedotto:
1. di essere stato posto in malattia in data 01/09/2021 per una grave forme di prostatite, confermata successivamente a visita medica in data 04/09/2021;
2. di aver ricevuto in data 13/09/2021 dalla , comunicazione CP_1 contenente l'invito a sottoporsi, presso qualsiasi centro vaccinale dell'Azienda Locale, alla vaccinazione anti-Sars Covid2;
3. di aver comunicato in data 20/09/2021 alla resistente di essere in malattia per sopraggiunta patologia;
4. di aver ricevuto in data 04/10/2021 dalla resistente il provvedimento di sospensione dallo svolgimento delle proprie mansioni lavorative, con correlata riduzione della retribuzione mensile dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021; 5. di aver ricevuto dalla resistente, a seguito di diffida, in data 16/11/2021 il pagamento pieno delle retribuzioni di ottobre, novembre e dicembre 2021, mancando, però, il pagamento delle successive mensilità da gennaio a maggio 2022; 6. di avere pertanto diritto alle differenze retributive per i restanti mesi in cui si è protratto lo stato di malattia.
La si è costituita e ha sostenuto nel merito, con varie argomentazioni, CP_1
l'infondatezza della domanda, di cui ha chiesto il rigetto.
Più specificamente, l'Amministrazione resistente ha evidenziato:
- l'infondatezza della domanda alla luce dell'art. 4 del decreto legge n.44/21, Contr all'epoca vigente. In particolare, l ha sostenuto che il dott. non Parte_1 aveva trasmesso la documentazione comprovante il diritto alla mancata vaccinazione o al differimento della stessa o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale, sospendendolo, pertanto, dallo svolgimento delle proprie mansioni lavorative a decorrere dal 04/10/2021;
- che successivamente, con delibera del Consiglio Direttivo del 07/10/2021 l' Controparte_2 Contr prendeva atto del provvedimento adottato dall e per l'effetto sospendeva il dott. dall'Albo; Parte_1
- il ricorrente, con nota prot. 25747 del 22/12/2021 e per gli effetti dell'art. 4 co. 3 D.L. n. 44/2021, veniva invitato dall a produrre Controparte_2 documentazione attestante l'omissione o il differimento della vaccinazione. Tale documentazione veni ritenuta dall priva di giustificazione, in Controparte_2 quanto non rientrante né nei casi di differimento né nei casi di esenzione così come indicato dal D.L. 44/2021 ss.mm.ii e ii;
- che, per le suesposte ragioni, l' con delibera del Consiglio Controparte_2
Direttivo del 29/12/2021 aveva dichiarata la prosecuzione della sospensione ex lege del Dott. dall'esercizio della professione e, quindi, dall'Albo di Parte_1 appartenenza, fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale. Ciò detto, rileva il Giudicante che la domanda è infondata e deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
Si osserva infatti che nella presente fattispecie la documentazione prodotta dal ricorrente è stata valutata come inadeguata ed insufficiente dall' Controparte_2 ossia dall'organo competente composto da personale tecnico qualificato.
Pertanto, la sospensione dall'esercizio della professione censurata da parte ricorrente Contr non è dipesa da una decisione arbitraria dell' bensì da specifiche motivazioni di ordine tecnico, debitamente valutate dall'organo competente .
Peraltro, avverso tale giudizio non è stata proposta alcuna qualificata censura di carattere medico - legale da parte del ricorrente.
Resta assorbita ogni ulteriore questione. Per tutte le suesposte considerazioni la domanda del ricorrente va integralmente rigettata. Le peculiarità della fattispecie concreta oggetto del giudizio, nonché l'obiettiva controvertibilità delle questioni affrontate, giustificano, la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 13/12/2023 nei confronti di così Parte_1 CP_1 provvede: a)rigetta la domanda;
b)compensa le spese. Torre Annunziata, lì 15/09/2025 Il Giudice del lavoro Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 10/09/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7747/2023 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
Dott. , nato a [...] il [...], rapp.to e difeso Parte_1 dall'Avv. Piervittorio Tione presso il cui studio elett.te domicilia in Torre Annunziata al Viale Manfredi n. 13 RICORRENTE E
, in persona del Direttore legale rappresentante pro – tempore, rapp.ta CP_1
e difesa dagli Avv.ti Rosa Maria Siciliano e Biagio Cozzolino, con cui elett.te domicilia in Torre del Greco (NA) alla Via Marconi n. 66, presso la sede dell'Ente
RESISTENTE
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda del Dott. , Parte_1
Dirigente Medico dell' in servizio presso l'UOAR del Distretto n. 56 di CP_1
Torre Annunziata, in pensione dal 01/01/2023, volta a ottenere, sulla base di varie argomentazioni, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a) accertare il diritto del Dott. alle retribuzioni (e relativi contributi) Parte_1 per il periodo di malattia dal 01/01/2022 al 20/05/2022; b) condannare, per l'effetto, l al pagamento della somma di CP_1
€31.165,00 al lordo delle trattenute oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto alla retribuzione e fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese. In particolare, il ricorrente ha dedotto:
1. di essere stato posto in malattia in data 01/09/2021 per una grave forme di prostatite, confermata successivamente a visita medica in data 04/09/2021;
2. di aver ricevuto in data 13/09/2021 dalla , comunicazione CP_1 contenente l'invito a sottoporsi, presso qualsiasi centro vaccinale dell'Azienda Locale, alla vaccinazione anti-Sars Covid2;
3. di aver comunicato in data 20/09/2021 alla resistente di essere in malattia per sopraggiunta patologia;
4. di aver ricevuto in data 04/10/2021 dalla resistente il provvedimento di sospensione dallo svolgimento delle proprie mansioni lavorative, con correlata riduzione della retribuzione mensile dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021; 5. di aver ricevuto dalla resistente, a seguito di diffida, in data 16/11/2021 il pagamento pieno delle retribuzioni di ottobre, novembre e dicembre 2021, mancando, però, il pagamento delle successive mensilità da gennaio a maggio 2022; 6. di avere pertanto diritto alle differenze retributive per i restanti mesi in cui si è protratto lo stato di malattia.
La si è costituita e ha sostenuto nel merito, con varie argomentazioni, CP_1
l'infondatezza della domanda, di cui ha chiesto il rigetto.
Più specificamente, l'Amministrazione resistente ha evidenziato:
- l'infondatezza della domanda alla luce dell'art. 4 del decreto legge n.44/21, Contr all'epoca vigente. In particolare, l ha sostenuto che il dott. non Parte_1 aveva trasmesso la documentazione comprovante il diritto alla mancata vaccinazione o al differimento della stessa o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale, sospendendolo, pertanto, dallo svolgimento delle proprie mansioni lavorative a decorrere dal 04/10/2021;
- che successivamente, con delibera del Consiglio Direttivo del 07/10/2021 l' Controparte_2 Contr prendeva atto del provvedimento adottato dall e per l'effetto sospendeva il dott. dall'Albo; Parte_1
- il ricorrente, con nota prot. 25747 del 22/12/2021 e per gli effetti dell'art. 4 co. 3 D.L. n. 44/2021, veniva invitato dall a produrre Controparte_2 documentazione attestante l'omissione o il differimento della vaccinazione. Tale documentazione veni ritenuta dall priva di giustificazione, in Controparte_2 quanto non rientrante né nei casi di differimento né nei casi di esenzione così come indicato dal D.L. 44/2021 ss.mm.ii e ii;
- che, per le suesposte ragioni, l' con delibera del Consiglio Controparte_2
Direttivo del 29/12/2021 aveva dichiarata la prosecuzione della sospensione ex lege del Dott. dall'esercizio della professione e, quindi, dall'Albo di Parte_1 appartenenza, fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale. Ciò detto, rileva il Giudicante che la domanda è infondata e deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
Si osserva infatti che nella presente fattispecie la documentazione prodotta dal ricorrente è stata valutata come inadeguata ed insufficiente dall' Controparte_2 ossia dall'organo competente composto da personale tecnico qualificato.
Pertanto, la sospensione dall'esercizio della professione censurata da parte ricorrente Contr non è dipesa da una decisione arbitraria dell' bensì da specifiche motivazioni di ordine tecnico, debitamente valutate dall'organo competente .
Peraltro, avverso tale giudizio non è stata proposta alcuna qualificata censura di carattere medico - legale da parte del ricorrente.
Resta assorbita ogni ulteriore questione. Per tutte le suesposte considerazioni la domanda del ricorrente va integralmente rigettata. Le peculiarità della fattispecie concreta oggetto del giudizio, nonché l'obiettiva controvertibilità delle questioni affrontate, giustificano, la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 13/12/2023 nei confronti di così Parte_1 CP_1 provvede: a)rigetta la domanda;
b)compensa le spese. Torre Annunziata, lì 15/09/2025 Il Giudice del lavoro Dott. Emanuele Rocco