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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 09/09/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 761 2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 09/09/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv TORGE ANNA MARIA la quale chiede la decisione riportandosi al ricorso con vittoria di spese di lite e per l'avv. ALESSANDRA GUSAAGO in CP_1 sostituzione dell'avv. ESPOSITO RAFFAELE la quale impugna e contesta la CTU chiedendone il rinnovo ed insiste per il rinnovo della CTU.
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 761 2023 promossa da:
( , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Indirizzo Telematico con l'avv. TORGE ANNA MARIA ( , C.F._2
dal quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in C/O AVVOCATURA CP_1 P.IVA_1
REGIONALE INAIL 67100 L'AQUILA con l'avv. ESPOSITO RAFFAELE
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: indennità per malattia professionale
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.9.2023 - assumendo di aver inoltrato Parte_2
all' domanda di aggravamento della malattia professionale consistente in CP_1
“ernia discale lombare” e lamentando che l' confermava la lesione CP_2
dell'integrità psico-fisica nella stessa misura (6%) già precedentemente accertata– adiva l'intestato Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento della rendita per un'inabilità permanente nella misura uguale o superiore al grado di menomazione fisica pari al 12%.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo l'integrale rigetto della domanda in quanto CP_1
del tutto infondata,
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Il consulente tecnico d'ufficio, dott. ha ritenuto che sulla base della Persona_1
documentazione sanitaria visonata, che “il quadro anatomodisfunzionale legato alla patologia discale sofferta dall'interessata a livello del distretto lombare è andato incontro ad un significativo aggravamento rispetto a quanto precedentemente rilevato con l'esame RMN del 13/09/2017. In particolare, pur tenendo conto che l'assicurata avrebbe smesso di lavorare sui campi circa due anni prima del documentato aggravamento, sotto il profilo clinico e strumentale, del quadro artrosico con plurime discopatie del rachide lombo-sacrale (vedi esame RMN del 04/01/2022 seguito da visite ortopediche con prescrizione di esame EMG eseguito nel giugno dello stesso anno), appare difficile sostenere che tale aggravamento sia stato determinato in via esclusiva da un avanzamento delle manifestazioni degenerative età correlato, trattandosi di un intervallo cronologico che non permette di escludere un ruolo comunque concausale svolto dall'attività lavorativa esercitata dalla ricorrente fino alla fine del 2019 - inizio 2020. Ciò anche in considerazione del fatto che i reperti evidenziati attraverso il suddetto esame RMN hanno avuto di certo la loro effettiva insorgenza diverso tempo prima dell'esecuzione dell'esame stesso. Del resto,
l'interessata ha avuto modo di lavorare sui campi per oltre 2 anni dopo l'effettuazione del precedente esame RMN del 13/09/2017, in base al quale era stata riconosciuta la percentuale invalidante del 6%. Appare pertanto ragionevolmente riconoscere, nella fattispecie, una maggiorazione del danno biologico, complessivamente stimabile allo stato attuale nella misura del 9% (nove per cento), tenendo conto dell'esito degli accertamenti clinico-strumentali dall'assicurata a partire dal gennaio 2022; segnatamente è da rilevare l'esame EMG degli arti inferiori del 06/06/2022, che ha permesso di evidenziare “sofferenza radicolare L5-S1 acuta e cronica di grado medio;
sofferenza radicolare L3-L4 bilaterale cronica di grado lieve”
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico - legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali possa trarsi CP_1
un diverso convincimento.
Aderendo al parere del C.T.U., al ricorrente deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto a percepire un capitale commisurato alla suddetta percentuale di inabilità, con decorrenza dalla domanda di aggravamento oltre agli interessi legali.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Anche le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che è affetta dalla malattia professionale denunciata , Parte_2
con conseguente riduzione dell'integrità psico-fisica quantificabile nella misura del 9%
a decorrere dalla data della domanda di aggravamento;
- condanna, di conseguenza, l a corrispondere al ricorrente un capitale CP_1
commisurato alla suddetta percentuale di inabilità con gli interessi legali, con decorrenza dalla domanda di aggravamento
- condanna, inoltre, l' al pagamento in favore dell'avv. Torge Anna Maria CP_1
che si è dichiara antistataria delle spese processuali che si liquidano in complessivi €.
2.808,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali;
- pone anche le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano, 9 settembre 2025
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza