Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 05/02/2026, n. 110
CGT2
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Difetto di motivazione dell'atto impugnato

    La Corte ritiene che il Comune non abbia contestato che i valori indicati dall'appellante si riferissero al valore dell'area prima della riduzione della capacità edificatoria.

  • Accolto
    Errore del giudice di prime cure nel ritenere il terreno area edificabile

    La Corte rileva che è il Comune a dover dimostrare e motivare la ritenuta erroneità nel versamento IMU, non potendo addossare all'appellante l'onere della prova dell'esaurimento della vocazione edilizia del terreno.

  • Accolto
    Principio di emendabilità delle dichiarazioni fiscali

    La Corte accoglie l'appello, ritenendo fondate le doglianze dell'appellante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 05/02/2026, n. 110
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
    Numero : 110
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo