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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 05/02/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 110/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
CE NC, Relatore
DI VIZIO FABIO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 997/2023 depositato il 26/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Livorno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 21/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LIVORNO sez. 1
e pubblicata il 01/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4523-2021 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:accogliere l'appello
Resistente/Appellato: respingere l'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di Livorno con sentenza n. 21/2023, ha respinto il ricorso di
Ricorrente_1 spa avverso l'avviso di accertamento prot. n.4523 IMU 2018, rilevando che l'immobile in contestazione, cioè l'area fabbricabile identificata al foglio 8, particella 949, è stata dichiarata tale dalla società stessa e che, inoltre, non sarebbero state indicate le opere a seguito delle quali il terreno in questione avrebbe perso la sua capacità edificatoria.
Propone appello Ricorrente_1 spa, lamentando il difetto di motivazione dell'atto impugnato e censurando l'errore del giudice di prime cure per aver ritenuto il terreno de quo “Area edificabile”, chiarendo che esso ha perso ogni residua capacità edificatoria a seguito della costruzione di alcuni fabbricati (pag.2 dell'appello). Il comune non avrebbe tenuto conto che il valore attribuito nell'atto impugnato si riferirebbe al valore dell'area prima della riduzione della capacità edificatoria e che relativamente ad eventuali errori nella compilazione della dichiarazione IMU vale il principio generale della emendabilità.
Si costituisce il Comune di Livorno controdeducendo. Afferma, in particolare, che sarebbe indimostrato che il terreno oggetto del presente contenzioso abbia esaurito la propria capacità edificatoria e, soprattutto, ribadendo che lo stesso contribuente ha indicato i dati che sono poi diventati la base di calcolo dell'IMU 2018.
All'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti costituite, la causa era tenuta indecisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che la non corrispondenza fra quanto versato e quanto dovuto, ossia il versamento insufficiente stigmatizzato dal Comune di Livorno, fa leva unicamente su quanto dichiarato nella compilazione del modello IMU dalla società appellante, che, però, ha dimostrato come i valori indicati si riferissero al valore dell'area prima della riduzione della capacità edificatoria, fatto che il Comune non contesta.
Ha ragione, ancora, l'appellante, nell'invocare il principio generale di emendabilità degli errori materiali nella compilazione delle dichiarazioni fiscali, nonché nel lamentare l'errore del giudice di prime cure per avere onerato la società della prova dell'esaurimento della vocazione edilizia della residua parte del terreno. Al contrario, è il Comune che deve dimostrare e motivare la ritenuta erroneità nel versamento
IMU.
L'appello, dunque, merita di essere accolto. La particolarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
CE NC, Relatore
DI VIZIO FABIO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 997/2023 depositato il 26/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Livorno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 21/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LIVORNO sez. 1
e pubblicata il 01/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4523-2021 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:accogliere l'appello
Resistente/Appellato: respingere l'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di Livorno con sentenza n. 21/2023, ha respinto il ricorso di
Ricorrente_1 spa avverso l'avviso di accertamento prot. n.4523 IMU 2018, rilevando che l'immobile in contestazione, cioè l'area fabbricabile identificata al foglio 8, particella 949, è stata dichiarata tale dalla società stessa e che, inoltre, non sarebbero state indicate le opere a seguito delle quali il terreno in questione avrebbe perso la sua capacità edificatoria.
Propone appello Ricorrente_1 spa, lamentando il difetto di motivazione dell'atto impugnato e censurando l'errore del giudice di prime cure per aver ritenuto il terreno de quo “Area edificabile”, chiarendo che esso ha perso ogni residua capacità edificatoria a seguito della costruzione di alcuni fabbricati (pag.2 dell'appello). Il comune non avrebbe tenuto conto che il valore attribuito nell'atto impugnato si riferirebbe al valore dell'area prima della riduzione della capacità edificatoria e che relativamente ad eventuali errori nella compilazione della dichiarazione IMU vale il principio generale della emendabilità.
Si costituisce il Comune di Livorno controdeducendo. Afferma, in particolare, che sarebbe indimostrato che il terreno oggetto del presente contenzioso abbia esaurito la propria capacità edificatoria e, soprattutto, ribadendo che lo stesso contribuente ha indicato i dati che sono poi diventati la base di calcolo dell'IMU 2018.
All'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti costituite, la causa era tenuta indecisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che la non corrispondenza fra quanto versato e quanto dovuto, ossia il versamento insufficiente stigmatizzato dal Comune di Livorno, fa leva unicamente su quanto dichiarato nella compilazione del modello IMU dalla società appellante, che, però, ha dimostrato come i valori indicati si riferissero al valore dell'area prima della riduzione della capacità edificatoria, fatto che il Comune non contesta.
Ha ragione, ancora, l'appellante, nell'invocare il principio generale di emendabilità degli errori materiali nella compilazione delle dichiarazioni fiscali, nonché nel lamentare l'errore del giudice di prime cure per avere onerato la società della prova dell'esaurimento della vocazione edilizia della residua parte del terreno. Al contrario, è il Comune che deve dimostrare e motivare la ritenuta erroneità nel versamento
IMU.
L'appello, dunque, merita di essere accolto. La particolarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Compensa le spese di giudizio.