Articolo 4 della Legge 12 ottobre 1956, n. 1214
Articolo 3
Versione
21 novembre 1956
Art. 4.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la prima applicazione della presente legge.

Entrata in vigore il 21 novembre 1956