Articolo 7 della Legge 9 novembre 1949, n. 981
Articolo 6Articolo 8
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24 gennaio 1950
Art. 7.
Il Ministero della difesa, per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, ed il Ministero delle finanze, per il Corpo della guardia di finanza, in dipendenza delle disposizioni contenute nella presente legge provvederanno a regolare la posizione matricolare dei militari che abbiano assolto incarichi di comando o di servizio nelle formazioni partigiane.
Entrata in vigore il 24 gennaio 1950