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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 25/02/2026, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 431/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ARGENTO TEODORO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 405/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230009806949 MODELLO UNICO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1793/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12/02/2024 numero RGR 405/2024, il ricorrente Ricorrente_1, assistito e difeso dall'avv. Difensore_1 , impugna la cartella di pagamento evidenziata in epigrafe di complessivi euro 1.232,44, notificata il 20/11/2024, dall'Agente della Riscossione di Siracusa.
L'iscrizione a ruolo contenuta nell'atto impugnato riguarda l'omesso pagamento dell'imposta IRPEF ANNO
2016, contenuto nella dichiarazione dei redditi Modello unico 2017 redditi 2016, iscritte a ruolo dall'Agenzia
Entrate Direzione Provinciale di Siracusa.
Il ricorrente deduce:
1. Omessa comunicazione dell'avviso di irregolarità;
2. Maturata prescrizione e decadenza di cui all'art. 25 DPR 602/73;
3. violazione contraddittorio preventivo in violazione dell'art. 6 comma 5) Legge 212/2000;
4. Difetto di motivazione dell'atto impugnato e del calcolo degli interessi;
Il difensore chiede l'annullamento della cartella di pagamento e la condanna al pagamento delle spese processuali.
L'Agenzia Entrate Riscossione costituita in giudizio contesta gli addebiti mossi dal contribuente ed evidenzia il vizio di inammissibilità del ricorso, ex art. 14 comma 6/bis D. LGS 546/92; chiama in causa l'ente impositore;
chiede il rigetto del ricorso.
La causa è posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Preliminarmente va esaminata la censura mossa dall'Agenzia Entrate Riscossione in merito alla eccepita inammissibilità del ricorso, in violazione dell'art. 14 comma 6/bis D. LGS 546/92. Le doglianze dell'ADER sono infondate e vanno rigettate. Il vizio di inammissibilità previsto dal comma 6/bis dell'articolo
14 del D. lgs 546/1992 introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d) del Dlgs 220/2023 che testé recita: “ in caso di vizi di notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso deve essere sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”, non prevede alcun vizio di inammissibilità del ricorso, giacché l'omessa chiamata in causa del soggetto che ha emesso l'atto richiamato nel procedimento non determina l'inammissibilità del ricorso, bensì
l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio stabilito dal Giudice. Nel caso di specie, l'ADER ha chiamato in causa l'ente impositore che non è costituito in giudizio.
1.2 La ricorrente società lamenta l'omesso invio dell'avviso di irregolarità c.d. “avviso bonario”. Il motivo è infondato. La notifica della comunicazione di irregolarità, c.d. “avviso bonario”, prevista dal terzo comma del citato art. 36-bis che prevede: "….. quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2- bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione……", non è necessaria in quanto nella dichiarazione dei redditi, anno d'imposta 2016, non erano state riscontrate irregolarità della dichiarazione, ma soltanto, l'omesso versamento di somme dichiarate dal contribuente e non versate all'Erario. Per tale ragione, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione redditi relativa ad omessi versamenti di tributi, la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato, ex art. 36/bis DPR 600/73, è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario". L'obbligo del contraddittorio preventivo, con conseguente riduzione delle sanzioni di cui all'art. 2 comma 2 D, LGS N° 462/97, ha come unico presupposto la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza derivanti dal contenuto della dichiarazione o dal confronto di questa con altri atti in possesso dell'Amministrazione finanziaria, al di fuori di tale ipotesi, il contraddittorio preventivo non è dovuto ed è preclusa anche la riduzione delle sanzioni. Al riguardo si osserva che, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, - al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, - è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è previsto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 2 comma 2) D,LGS 462/1997.
1.3 Le doglianze in merito al dedotto difetto di motivazione sono infondate, giacché la cartella di pagamento contiene tutti gli elementi necessari per ritenere l'atto congruamente motivato, stante che in esso sono specificati i motivi della iscrizione a ruolo, riferite all'omesso pagamento periodico dell'IRPEF dichiarata dallo stesso contribuente . Il difetto di motivazione relativo all'omesso calcolo degli interessi e delle sanzioni anch'esso è infondato, giacché la modalità di calcolo degli interessi non è configurabile al caso in esame, in quanto la cartella di pagamento contiene il “quantum” del debito, degli interessi e sanzioni relativi all'omesso pagamento del tributo e, con riguardo al calcolo degli interessi maturati, il semplice richiamo dell'atto precedente specificato in cartella e la quantificazione dell'importo, soddisfa l'obbligo di motivazione.
Ne consegue che non è necessaria la specificazione del saggio di interesse periodicamente applicato e le modalità di calcolo, essendo determinato con provvedimenti pubblici in relazione al tasso vigente, e non è necessario specificarne le modalità di calcolo. (Cass. Sez. civ. N° 22281/2022). Le sanzioni irrogate sono state calcolate nei modi di cui all'art. 13 D. LGS 471/96.
1.4 Il ricorrente lamenta l'intervenuta decadenza di cui all'art. 25 DPR 602/73, stante l'intervenuta decadenza a seguito notifica della cartella, relativa alla dichiarazione dei redditi anno 2016 presentata nel 2017, avvenuta il 20/11/2023, il cui termine di decadenza maturava il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, entro 31/12/2020. Il motivo è fondato. Per effetto della sospensione dei termini previsti dall'art. 68 comma 4/bis D. L. N. 18/2020, detti termini furono prorogati di 24 mesi per cui, il termine decadenziale maturava il 31/12/2022 e la cartella di pagamento fu notificata il 20/11/2023, oltre il termine decadenziale.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione 5^, accoglie il ricorso in epigrafe. Condanna l'Ader al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 293,00 in favore del contribuente, con distrazione a favore del difensore costituito.
Così deciso a Siracusa lì 15 dicembre 2025
IL Giudice Monocratico.
Dott. Teodoro ARGENTO
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ARGENTO TEODORO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 405/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230009806949 MODELLO UNICO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1793/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12/02/2024 numero RGR 405/2024, il ricorrente Ricorrente_1, assistito e difeso dall'avv. Difensore_1 , impugna la cartella di pagamento evidenziata in epigrafe di complessivi euro 1.232,44, notificata il 20/11/2024, dall'Agente della Riscossione di Siracusa.
L'iscrizione a ruolo contenuta nell'atto impugnato riguarda l'omesso pagamento dell'imposta IRPEF ANNO
2016, contenuto nella dichiarazione dei redditi Modello unico 2017 redditi 2016, iscritte a ruolo dall'Agenzia
Entrate Direzione Provinciale di Siracusa.
Il ricorrente deduce:
1. Omessa comunicazione dell'avviso di irregolarità;
2. Maturata prescrizione e decadenza di cui all'art. 25 DPR 602/73;
3. violazione contraddittorio preventivo in violazione dell'art. 6 comma 5) Legge 212/2000;
4. Difetto di motivazione dell'atto impugnato e del calcolo degli interessi;
Il difensore chiede l'annullamento della cartella di pagamento e la condanna al pagamento delle spese processuali.
L'Agenzia Entrate Riscossione costituita in giudizio contesta gli addebiti mossi dal contribuente ed evidenzia il vizio di inammissibilità del ricorso, ex art. 14 comma 6/bis D. LGS 546/92; chiama in causa l'ente impositore;
chiede il rigetto del ricorso.
La causa è posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Preliminarmente va esaminata la censura mossa dall'Agenzia Entrate Riscossione in merito alla eccepita inammissibilità del ricorso, in violazione dell'art. 14 comma 6/bis D. LGS 546/92. Le doglianze dell'ADER sono infondate e vanno rigettate. Il vizio di inammissibilità previsto dal comma 6/bis dell'articolo
14 del D. lgs 546/1992 introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d) del Dlgs 220/2023 che testé recita: “ in caso di vizi di notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso deve essere sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”, non prevede alcun vizio di inammissibilità del ricorso, giacché l'omessa chiamata in causa del soggetto che ha emesso l'atto richiamato nel procedimento non determina l'inammissibilità del ricorso, bensì
l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio stabilito dal Giudice. Nel caso di specie, l'ADER ha chiamato in causa l'ente impositore che non è costituito in giudizio.
1.2 La ricorrente società lamenta l'omesso invio dell'avviso di irregolarità c.d. “avviso bonario”. Il motivo è infondato. La notifica della comunicazione di irregolarità, c.d. “avviso bonario”, prevista dal terzo comma del citato art. 36-bis che prevede: "….. quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2- bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione……", non è necessaria in quanto nella dichiarazione dei redditi, anno d'imposta 2016, non erano state riscontrate irregolarità della dichiarazione, ma soltanto, l'omesso versamento di somme dichiarate dal contribuente e non versate all'Erario. Per tale ragione, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione redditi relativa ad omessi versamenti di tributi, la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato, ex art. 36/bis DPR 600/73, è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario". L'obbligo del contraddittorio preventivo, con conseguente riduzione delle sanzioni di cui all'art. 2 comma 2 D, LGS N° 462/97, ha come unico presupposto la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza derivanti dal contenuto della dichiarazione o dal confronto di questa con altri atti in possesso dell'Amministrazione finanziaria, al di fuori di tale ipotesi, il contraddittorio preventivo non è dovuto ed è preclusa anche la riduzione delle sanzioni. Al riguardo si osserva che, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, - al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, - è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è previsto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 2 comma 2) D,LGS 462/1997.
1.3 Le doglianze in merito al dedotto difetto di motivazione sono infondate, giacché la cartella di pagamento contiene tutti gli elementi necessari per ritenere l'atto congruamente motivato, stante che in esso sono specificati i motivi della iscrizione a ruolo, riferite all'omesso pagamento periodico dell'IRPEF dichiarata dallo stesso contribuente . Il difetto di motivazione relativo all'omesso calcolo degli interessi e delle sanzioni anch'esso è infondato, giacché la modalità di calcolo degli interessi non è configurabile al caso in esame, in quanto la cartella di pagamento contiene il “quantum” del debito, degli interessi e sanzioni relativi all'omesso pagamento del tributo e, con riguardo al calcolo degli interessi maturati, il semplice richiamo dell'atto precedente specificato in cartella e la quantificazione dell'importo, soddisfa l'obbligo di motivazione.
Ne consegue che non è necessaria la specificazione del saggio di interesse periodicamente applicato e le modalità di calcolo, essendo determinato con provvedimenti pubblici in relazione al tasso vigente, e non è necessario specificarne le modalità di calcolo. (Cass. Sez. civ. N° 22281/2022). Le sanzioni irrogate sono state calcolate nei modi di cui all'art. 13 D. LGS 471/96.
1.4 Il ricorrente lamenta l'intervenuta decadenza di cui all'art. 25 DPR 602/73, stante l'intervenuta decadenza a seguito notifica della cartella, relativa alla dichiarazione dei redditi anno 2016 presentata nel 2017, avvenuta il 20/11/2023, il cui termine di decadenza maturava il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, entro 31/12/2020. Il motivo è fondato. Per effetto della sospensione dei termini previsti dall'art. 68 comma 4/bis D. L. N. 18/2020, detti termini furono prorogati di 24 mesi per cui, il termine decadenziale maturava il 31/12/2022 e la cartella di pagamento fu notificata il 20/11/2023, oltre il termine decadenziale.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione 5^, accoglie il ricorso in epigrafe. Condanna l'Ader al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 293,00 in favore del contribuente, con distrazione a favore del difensore costituito.
Così deciso a Siracusa lì 15 dicembre 2025
IL Giudice Monocratico.
Dott. Teodoro ARGENTO