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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 22/01/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2363/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
VERBALE DELL'UDIENZA
Oggi 22 gennaio 2025, alle ore 9.30, innanzi al dott. Augusto Salustri, sono comparsi: per il creditore procedente l'avv. Patrizia Lepore in sostituzione dell'avv. Elio
Guglielmino la quale richiama il contenuto degli atti e le domande formulate;
tenuto conto che il perito ha già definito non divisibili gli immobili insiste per la vendita del compendio per l'intero. l'avv. Lepore chiede dichiararsi la contumacia di CP_1
[...]
per l'avv. Rosario Achille Dell'Abate il quale si oppone richiamando CP_2 conclusioni in atti. il Giudice preso atto invita le parti a concludere.
I legali richiamano le conclusioni già formulate.
Il Giudice essendo impegnato in altri procedimenti rinvia la camera di consiglio all'esito dell'udienza
Il Giudice
Alle ore 12.00 giudice procede alla lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che si allega al verbale di udienza per farne parte integrante e sostanziale.
Il Giudice
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico, dott. Augusto Salustri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2363/2024 di R.G., promossa da: con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, Controparte_3
C.F. , in persona della procuratrice speciale società P.IVA_1 Controparte_4 società unipersonale, con sede legale in Conegliano (TV) via Vittorio Alfieri n. 1, C.F.
, in persona del Consigliere Delegato, dott. (come da P.IVA_2 Controparte_5 procura speciale rilasciata in data 27 luglio 2022 rep. 280060 – fasc. 14028 Notaio
di Conegliano (TV) registrata a Treviso in data 28 luglio 2022 al n. Persona_1
25695 serie 1T), la prima quale cessionaria, in virtù di atto di cessione di crediti del 13 dicembre 2018, con decorrenza dal 01 luglio 2019 - ai sensi e per gli effetti degli artt. 1
e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 TUB - come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del n. 78 del 04 luglio 2019, dei crediti già vantati da rappresentata e difesa dagli avvocati Augusto Azzini, CP_6
Marina Signori ed Elio Guglielmino;
Attrice
Contro
, nato a [...] il [...], residente a [...], CP_2 frazione Bosume, 2/bis, c.f.: , rappresentato e difeso C.F._1 dall'avvocato Rosario Achille Dell'Abate; debitore esecutato
e
, nata in [...], il [...], C.F. CP_1
, residente in [...]
41;
Comproprietaria non esecutata contumace;
2 OGGETTO: divisione endoesecutiva
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di divisione è stato instaurato da quale Controparte_3 creditrice nell'esecuzione promossa nei confronti di (R.G. 142/2023), CP_2 in adempimento dell'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt.
601 c.p.c. e 181 disp att. c.p.c., avente ad oggetto, tra l'altro, la quota di proprietà di
1/2 dei seguenti beni immobili siti in Forno Canavese: immobile meglio descritto al Catasto Fabbricati del Comune di Forno Canavese (TO), Foglio 27,
Particella 979, Nat. F6;
• immobile meglio descritto al Catasto Fabbricati del Comune di Forno Canavese (TO), Foglio 27,
Particella 978, Nat. F6;
• immobile meglio descritto al Catasto Terreni del Comune di Forno Canavese (TO), Foglio 18,
Particella 131, Nat. T, Cons. 6 are 99 centiare;
• immobile meglio descritto al Catasto Terreni del Comune di Forno Canavese (TO), Foglio 27,
Particella 223, Nat. T, Cons. 71 centiare, area rurale;
• immobile meglio descritto al Catasto Terreni del Comune di Forno Canavese (TO), Foglio 27,
Particella 400, Nat. T, Cons. 4 are 26 centiare;
• immobile meglio descritto al Catasto Terreni del Comune di Forno Canavese (TO), Foglio 27,
Particella 401, Nat. T, Cons. 4 are 73 centiare;
• immobile meglio descritto al Catasto Terreni del Comune di Forno Canavese (TO), Foglio 27,
Particella 582, Nat. T, Cons. 5 are 15 centiare;
• immobile meglio descritto al Catasto Terreni del Comune di Forno Canavese (TO), Foglio 27,
Particella 678, Nat. T, Cons. 3 are;
• immobile meglio descritto al Catasto Terreni del Comune di Forno Canavese (TO), Foglio 30,
Particella 149, Nat. T, Cons. 7 are 41 centiare;
• immobile meglio descritto al Catasto Terreni del Comune di Forno Canavese (TO), Foglio 32,
Particella 30, Nat. T, Cons. 10 are 12 centiare.
3 Il creditore procedente ha provveduto ad integrare il contraddittorio notificando l'ordinanza alla comproprietaria non esecutata rimasta contumace. CP_1
Si è costituito, di contro, il debitore esecutato chiedendo che sia disposta CP_2 ex art. 164 bis disp. att. c.p.c. la chiusura anticipata del presente giudizio di divisione endo-esecutiva assumendo come la medesima “genererebbe costi che potrebbero rivelarsi superiori al valore della quota oggetto di espropriazione”.
Disposta l'acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di ritualmente CP_1 citata e non costituita in giudizio.
La domanda di scioglimento della comunione è suscettibile di accoglimento.
In proposito va osservato che principi basilari in materia di divisione di beni comuni sono quelli stabiliti dall'art. 1111, primo comma c.c., secondo il quale “ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione”, e dall'art. 1114 c.c., il quale stabilisce che la divisione ha luogo “in natura, in parti corrispondenti alle rispettive quote”. Si tratta di un diritto soggettivo, classificato in dottrina tra i diritti “potestativi”, caratterizzato dal potere di determinare unilateralmente un mutamento nella situazione giuridica degli altri compartecipi alla comunione, ancorché dissenzienti. Nel giudizio di divisione avente ad oggetto beni caduti in comunione vanno, poi, seguite le disposizioni contenute negli artt. 713 c.c. e segg., riferibili alla comunione ereditaria, ma applicabili alla divisione di ogni tipo di comunione per il richiamo contenuto nell'art. 1116 c.c. Alla stregua delle norme sopra menzionate, la divisione giudiziale è retta da due principi fondamentali, quello previsto dall'art. 718 c.c., che afferma il
“diritto dei beni in natura”, vale a dire il diritto di ciascun comproprietario di richiedere la sua parte dei beni comuni in natura, e quello previsto dall'art. 727 c.c., che richiede, di regola, la formazione di porzioni qualitativamente omogenee.
Naturalmente, la divisione in natura presuppone che i beni caduti in comunione siano divisibili, dovendosi applicare, nel caso contrario, le regole stabilite nell'art. 720 c.c., a norma del quale l'immobile non divisibile deve essere preferibilmente attribuito nella
4 porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, con addebito dell'eccedenza, salvo che nessuno dei coeredi sia a ciò disposto, nel qual caso occorre procedere alla vendita all'incanto.
Va, pertanto, compiuta, anche nella fattispecie in esame, un'indagine preliminare, diretta a verificare se i beni da dividere siano divisibili, tenendo presente che, per giurisprudenza costante, l'unitaria destinazione economica del bene comune non ne esclude la comoda divisibilità, ai sensi dell'art. 720 c.c., se il bene può essere materialmente ripartito, senza pregiudizio dell'originario valore economico, in parti vantaggiosamente utilizzabili dai singoli condividenti (Cassazione civile sez. II, 24 febbraio 1995, n. 2117), postulando la comoda divisibilità, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso (Cassazione civile sez. II, 24 novembre 1998, n. 11891;
Cassazione civile, sez. II, 10 aprile 1990 n. 2989).
Il compendio pignorato è pervenuto all'esecutato ed alla comproprietaria la quota di ½ ciascuno in forza di successione dal padre (C.F. Persona_2 C.F._3
) nato a [...] il [...] e deceduto in data 28.06.2010.
[...]
Il creditore procedente ha deposito già nel corso della procedura esecutiva gli atti di accettazione tacita dell'eredità.
La documentazione ex art. 567 c.p.c. depositata dal creditore procedente con riguardo sia alla quota dell'esecutato sia della contitolare non esecutata dimostra la legittima provenienza e l'assenza di atti di disposizione successivi all'acquisto nonché di ulteriori creditori iscritti rispetto a quelli convenuti in giudizio.
Dall'esame della relazione depositata dal perito estimatore incaricato nella procedura esecutiva emerge l'assoluta indivisibilità in natura del bene oggetto del presente procedimento.
Le parti chiaramente non hanno avanzato istanza di assegnazione e che, perciò, deve farsi luogo alla vendita dell'intero cespite (considerata in giurisprudenza extrema ratio)
5 non potendosi rinvenire altro mezzo, in ragione dell'incomoda divisibilità del bene, per addivenire allo scioglimento della comunione.
Non sussistono allo stato i presupposti allo stato per disporre l'improseguibilità del presente giudizio per antieconomicità ex art. 164 bis disp. att. c.p.c. come avanzato dalla parte debitrice.
In primo luogo, giova osservare come la disposizione richiamata impedisca la prosecuzione del processo laddove divenga irragionevole la pretesa del creditore in termini di estrema esiguità del recupero della stessa.
Tale esiguità va tuttavia valutata non solo e non tanto in termini relativi (percentuale del credito soddisfatto rispetto a quello azionato) ma anche e soprattutto in termini assoluti, anche avuto riguardo alla nozione di irrilevanza giuridica dell'interesse al recupero di un credito di valore irrisorio, elaborato dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass.
Civ. 4228/2015).
Nel caso di specie, in difetto dello svolgimento di eventuali tentativi di vendita, non può dirsi integrata la fattispecie invocata dalla parte convenuta.
Al riguardo come la Suprema Corte ha affermato che in tema di espropriazione immobiliare, la peculiare ipotesi di chiusura anticipata della procedura ex art. 164 bis disp. att. c.p.c. ricorre e va disposta ove, invano applicati o tentati ovvero motivatamente esclusi tutti gli istituti processuali tesi alla massima possibile fruttuosità della vendita del bene pignorato, risulti, in base ad un giudizio prognostico basato su dati obiettivi anche come raccolti nell'andamento pregresso del processo, che il bene sia in concreto invendibile o che la somma ricavabile nei successivi sviluppi della procedura possa dare luogo ad un soddisfacimento soltanto irrisorio dei crediti azionati ed a maggior ragione se possa consentire esclusivamente la copertura dei successivi costi di esecuzione. La relativa valutazione non deve avere luogo in modo espresso prima di ogni rifissazione, specie qualora il numero ne sia stato stabilito con l'ordinanza di vendita o altro provvedimento, ma una motivazione espressa è necessaria in caso di esplicita istanza di uno dei soggetti del processo oppure quando si verifichino o considerino fatti nuovi, soprattutto in relazione alle previsioni dell'ordinanza ai sensi dell'art. 569 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 3 -
, Sentenza n. 11116 del 10/06/2020).
6 Parimenti non sono ostative alla prosecuzione del giudizio, con particolare riguardo alla messa in vendita del compendio pignorato pro quota, la sussistenza delle irregolarità urbanistiche puntualmente indicata dal perito estimatore nella relazione sia la sussistenza di diritto di abitazione del coniuge superstite ex art. 540 c.c.
Quanto alla seconda questione si osservi come in forza di tale disposizione, il coniuge superstite acquista, al tempo di apertura della successione dell'altro coniuge, un diritto reale di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare (art. 1021 cod. civ.), che il diritto è da lui acquistato in forza di un legato stabilito dalla legge (Cass. 10 marzo 1987
n. 2474) che si acquista senza bisogno di accettazione (art. 649, secondo comma, cod. civ.) sicché la concreta attribuzione dello stesso nell'eventuale giudizio di divisione non
è subordinata alla espressa domanda del coniuge (Cass. 8400/2019).
La sussistenza del diritto di abitazione, tuttavia, non impedisce la vendita del bene, essendo di contro sufficiente che la circostanza sia resa nota ai potenziali acquirenti e sia valutata dal perito estimatore in sede di determinazione del prezzo base.
Parimenti non si rivelano ostative all'accoglimento della domanda di divisione le difformità edilizie riscontrate dal perito estimatore.
In proposito, giova osservare in termini generali come quando occorra pervenire in sede giurisdizionale alla divisione di un compendio immobiliare comune, è necessario che venga riscontrata la sussistenza dei requisiti di validità del contratto stabiliti dal legislatore e, in particolare, quelli prescritti dalla legge 28.02.1985 n. 47 e dal D.L.
78/2010.
Come è noto l'art. 40, comma 2, legge 28.02.1985 n. 47 ha disposto - con riferimento alle costruzioni abusive realizzate prima dell'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985
– che «Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'art. 31 ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima,
7 munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'art. 35”.
Ne consegue che, quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione
(ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della possibilità giuridica, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale (Cass. Sez. Un. Civ. n. 25021 del 2019).
Nondimeno, le Sezioni Unite, con altra pronuncia dello stesso anno, superando il contrasto interpretativo sulla natura testuale o virtuale della nullità urbanistica, sostenuta l'una dalla c.d. teoria formalistica e l'altra dalla c.d. teoria sostanzialistica, ha chiarito che detta nullità va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art. 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione e deve qualificarsi come nullità ≪testuale≫, con tale espressione dovendosi intendere, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile; titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve essere riferibile proprio a quell'immobile. In presenza nell'atto di dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo di conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato” (Cass. Sez. Un. Civ. n. 8230 del 2019). Ne consegue che nonostante lo scioglimento della comunione rientri tra gli atti inter vivos soggetti a nullità urbanistica, questa opera in assenza di un titolo abilitativo reale e riferibile all'immobile de quo, e non anche in presenza di difformità della costruzione rispetto al titolo comunque esistente.
I suddetti principi, tuttavia, non trovano applicazione al giudizio di divisione c.d. endoesecutiva.
8 La Suprema Corte, nella sentenza a Sezioni Unite sopra richiamata, ha affermato che in forza delle disposizioni eccettuative di cui all'art. 46, comma 5, del d.P.R. n. 380 del
2001 e all'art. 40, commi 5 e 6, della legge n. 47 del 1985, lo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) relativa ad un edificio abusivo che si renda necessario nell'ambito dell'espropriazione di beni indivisi (divisione cd.
"endoesecutiva") o nell'ambito del fallimento (ora, liquidazione giudiziale) e delle altre procedure concorsuali (divisione cd. "endoconcorsuale") è sottratto alla comminatoria di nullità prevista, per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi, dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (cfr. Cass.
Sez. U, Sentenza n. 25021 del 07/10/2019).
Ogni determinazione sulle spese è rimessa all'esito del giudizio, attesa la natura non definitiva della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 2363/2024 R.G., così provvede: dispone lo scioglimento della comunione esistente tra , (C.F CP_2
) e (C.F. ) per la C.F._1 CP_1 C.F._2 quota di ½ ciascuno avente ad oggetto la proprietà dei seguenti beni immobili siti nel
Comune di Forno Canavese: immobile meglio descritto al Catasto Fabbricati del Comune di Forno Canavese (TO), Foglio 27,
Particella 979, Nat. F6;
• immobile meglio descritto al Catasto Fabbricati del Comune di Forno Canavese (TO), Foglio 27,
Particella 978, Nat. F6;
• immobile meglio descritto al Catasto Terreni del Comune di Forno Canavese (TO), Foglio 18,
Particella 131, Nat. T, Cons. 6 are 99 centiare;
• immobile meglio descritto al Catasto Terreni del Comune di Forno Canavese (TO), Foglio 27,
Particella 223, Nat. T, Cons. 71 centiare, area rurale;
• immobile meglio descritto al Catasto Terreni del Comune di Forno Canavese (TO), Foglio 27,
Particella 400, Nat. T, Cons. 4 are 26 centiare;
9 • immobile meglio descritto al Catasto Terreni del Comune di Forno Canavese (TO), Foglio 27,
Particella 401, Nat. T, Cons. 4 are 73 centiare;
• immobile meglio descritto al Catasto Terreni del Comune di Forno Canavese (TO), Foglio 27,
Particella 582, Nat. T, Cons. 5 are 15 centiare;
• immobile meglio descritto al Catasto Terreni del Comune di Forno Canavese (TO), Foglio 27,
Particella 678, Nat. T, Cons. 3 are;
• immobile meglio descritto al Catasto Terreni del Comune di Forno Canavese (TO), Foglio 30,
Particella 149, Nat. T, Cons. 7 are 41 centiare;
• immobile meglio descritto al Catasto Terreni del Comune di Forno Canavese (TO), Foglio 32,
Particella 30, Nat. T, Cons. 10 are 12 centiare. preso atto della indivisibilità in natura, rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per procedere alla vendita delegata;
spese al definitivo.
Così deciso in Ivrea, il 22 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott. Augusto Salustri
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