Articolo 9 della Legge 7 aprile 2003, n. 80
Articolo 8Articolo 10
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3 maggio 2003
Art. 9. (Principio di coordinamento con la finanza decentrata). 1. L'esercizio della delega prevista dalla presente legge avviene nel rispetto del seguente principio di coordinamento con la finanza decentrata: semplificazione del sistema di riscossione delle somme percepite a titolo di addizionale a tributi erariali, comprese le accise, al fine di garantire agli enti locali e regionali destinatari di tali risorse la facolta' di ottenere l'attribuzione diretta delle somme versate.
Entrata in vigore il 3 maggio 2003