Art. 9. (Principio di coordinamento con la finanza decentrata). 1. L'esercizio della delega prevista dalla presente legge avviene nel rispetto del seguente principio di coordinamento con la finanza decentrata: semplificazione del sistema di riscossione delle somme percepite a titolo di addizionale a tributi erariali, comprese le accise, al fine di garantire agli enti locali e regionali destinatari di tali risorse la facolta' di ottenere l'attribuzione diretta delle somme versate.
Articolo 9 della Legge 7 aprile 2003, n. 80
Articolo 8Articolo 10
Articolo 9 della Legge 7 aprile 2003, n. 80
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3 maggio 2003
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