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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/12/2025, n. 3461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3461 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2709/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. IA GR FE Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del procuratore speciale Dott. , con il P.IVA_1 Parte_2
patrocinio dell'Avv. DEL VAGLIO MARIO (C.F. ), C.F._1
dell'Avv. MILANO MASSIMILIANO ( ), dell'Avv. C.F._2
NO MI ( ed elettivamente domiciliata C.F._3
presso il loro Studio in Roma, VIA VENTIQUATTRO MAGGIO, 43, giusta delega in atti;
-APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv.
CC EL LA (C.F. ) ed C.F._4
pagina 1 di 15 elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Bari VIA SPARANO N. 27, giusta delega in atti;
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. Controparte_2
), contumace P.IVA_3
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7778/2024, pubblicata il 27/08/2024, in materia di “Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria eccezione, in parziale riforma della sentenza impugnata:
– accertare e dichiarare l'illegittimità del pignoramento con riferimento alla cartella n. 06820210062053484000, relativamente alla posizione debitoria portata nella predetta cartella, limitatamente all'importo di € 98.063,43 (IMU e TASI non versate relativamente all'unità immobiliare sita nel Comune di GU, oltre oneri di riscossione); per l'effetto condannare Controparte_1
alla restituzione delle somme illegittimamente pignorate, pari a € 98.063,43, oltre interessi legali fino al soddisfo;
– rigettare integralmente l'appello incidentale proposto da Controparte_1
, perché infondato in fatto e in diritto, volto unicamente a sottrarsi a
[...]
responsabilità per somme indebitamente incassate;
– tutto con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori dichiaratisi antistatari.
Con ogni più ampia riserva di prova e difesa.
Per : Controparte_1
pagina 2 di 15 chiede che l'On.le Corte adita, Voglia:
1 - in riforma della sentenza impugnata e in via incidentale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
e, in ogni caso, la legittimità dell'operato di questa e Controparte_1
dichiarare che le somme incassate in virtù delle cartelle sulle quali si è statuito in primo grado in favore di ammontano ad € ad € 26.754,59 invece che Pt_1
quella, erroneamente indicata in sentenza, pari ad € 28.981,03, ;
2 - nel merito e in via subordinata, rigettare il gravame proposto dalla Controparte_3
confermando il rigetto dell'opposizione all'esecuzione in
[...]
relazione alla cartella n. 06820210062053484000, essendo l'appellante l'unico legittimato passivo dell'esecuzione di cui è causa.
Con vittoria di spese, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Risulta dalla sentenza impugnata che: “Con atto di citazione notificato alle parti convenute in data 31.5.2024, ha Controparte_3
introdotto il giudizio di merito relativo all'opposizione endoesecutiva proposta nell'ambito di un pignoramento di crediti presso terzi avviato da (terzo CP_4
pignorato ). Controparte_2
Con atto di opposizione endoesecutivo ex art. 615 e 617 II co c.p.c., ha Pt_1
premesso: - di essere una società di gestione del risparmio autorizzata alla istituzione e organizzazione di fondi comuni di investimento immobiliari chiusi;
- che il fondo comune di investimento è gestito dalla società di gestione del risparmio che lo ha istituito, ma costituisce un patrimonio autonomo e distinto da quello della società stessa;
- che delle obbligazioni contratte per conto del fondo, Contr la risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo;
- che in data 24.11.2022, notificava alla Regione Sicilia – Assessorato Regionale CP_4
dell'Economia - Dipartimento delle Finanze e del Credito, quale terzo debitore, il pignoramento di euro 135.601,27, somma che, a titolo di canone di locazione, lo stesso Assessorato era tenuto a corrispondere per il godimento di un immobile
pagina 3 di 15 di proprietà di un fondo gestito dalla ricorrente;
- che in realtà CP_6
l'immobile era riferibile ad un soggetto giuridico del tutto estraneo rispetto ai debiti portati dalle cartelle azionate;
- che la procedura esecutiva ha ad oggetto cartelle esattoriali riconducibili a debiti tributari inerenti a posizioni impositive, relative ad altri fondi immobiliari gestiti da che nulla hanno a che fare Pt_1
con il fondo oggetto di pignoramento;
- che in ogni caso gli importi portati nelle cartelle, in parte, sono stati pagati in data precedente al pignoramento, in parte, non erano dovuti o l'attività di riscossione era sospesa.
Con l'opposizione endoesecutiva, ha rilevato l'illegittimità del Pt_1
pignoramento, posto che: - parte degli importi di cui alle cartelle erano stati pagati prima del pignoramento;
- i termini per il pagamento e la riscossione erano stati sospesi per 90 giorni, in quanto ci si trovava durante la fase amministrativa di reclamo-mediazione; - il Fondo a cui afferisce la pretesa è stato liquidato, con conseguente sostituzione della nella gestione del CP_6
Fondo in questione da parte del Liquidatore e necessità di indirizzare gli atti di riscossione nei confronti del Fondo presso il Liquidatore e non presso Pt_1
società che ha dismesso ogni rapporto con il Fondo stesso;
- l'azione esecutiva è improcedibile per mancanza del presupposto della legittimazione passiva (le cartelle si riferiscono a debiti di Fondi diversi rispetto al Fondo creditore dei canoni di locazione dovuti dalla terza pignorata).
La ha chiesto pertanto al GE di disporre la sospensione della presente Pt_1
esecuzione ex art. 624 c.p.c. e di accertare e dichiarare che la creditrice opposta non ha alcun titolo per iniziare e proseguire l'esecuzione forzata cui ci si oppone;
per l'effetto, di dichiarare improcedibile e/o inefficace e/o nullo e/o annullare e/o revocare il pignoramento presso terzi promosso da Controparte_1
nei confronti della e comunque di ordinare lo svincolo
[...] CP_6
delle somme pignorate presso Regione Sicilia - Assessorato Regionale
Dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito, per l'importo complessivo di euro 135.601,27.
pagina 4 di 15 Il GE, con provvedimento del 2.3.2023, ha rilevato che non vi erano i presupposti per il permanere del provvedimento di sospensione della procedura assunto inaudita altera parte il 21.12.2024 (in forza dell'intervenuto pagamento da parte del terzo pignorato) e ha assegnato termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Parte opponente ha promosso quindi il giudizio di merito, nei termini Pt_1
assegnati dal GE, chiedendo al Tribunale adito di accertare e dichiarare che la creditrice opposta non ha alcun titolo per iniziare e proseguire l'esecuzione forzata oggetto di opposizione;
per l'effetto, di dichiarare improcedibile e/o inefficace e/o nullo e/o annullare e/o revocare il pignoramento presso terzi promosso da nei confronti della e comunque di ordinare la CP_4 CP_6
restituzione delle somme pignorate presso Regione Sicilia - Assessorato
Regionale Dell'Economia - Dipartimento delle Finanze e del Credito, per
l'importo complessivo di euro 135.601,27”.
Si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione CP_4
passiva e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Si costituiva in giudizio la terza pignorata , Assessorato Regionale Controparte_2
dell'Economia, chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione e/o comunque il difetto di giurisdizione ordinaria, e il rigetto della stessa perchè infondata nel merito.
Con sentenza n. 7778/2024 pubblicata il 27/08/2024 il Tribunale di Milano ha così statuito:
“- In parziale accoglimento dell'opposizione:
- con riferimento alla cartella 06820210076864849000, dichiara
l'impignorabilità del credito relativamente alla posizione debitoria portata nella predetta cartella (per l'intero importo di € 8.437,68);
- con riferimento alla cartella 06820210062053585000, alla cartella
06820190109432877701 e alla cartella 06820200026250832000 dichiara che non aveva diritto di procedere all'esecuzione; CP_4
pagina 5 di 15 - con riferimento alla cartella 06820200004665128000, dichiara che non CP_4
aveva diritto di procedere all'esecuzione per l'importo di € 2.243,07, in quanto già pagato da Pt_1
- con riferimento alla cartella 06820210062053484000, dichiara
l'impignorabilità del credito con riferimento alla posizione debitoria portata nella predetta cartella, limitatamente all'importo di € 138,63 (posizione debitoria relativa a Fondo diverso da quello pignorato);
- In accoglimento della domanda di restituzione degli importi pignorati e versati ad condanna a restituire a la somma di € 28.981,03, CP_4 CP_4 CP_6
oltre interessi legali con decorrenza dalla data del pagamento da parte del terzo pignorato;
- compensa le spese processuali per quota di 1/4;
- condanna a rimborsare alle parti convenute la restante quota di CP_6
spese processuali (3/4), quota che si liquida quanto ad in € 3.162,75 oltre CP_4
15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa, con distrazione delle spese a favore dell'avv.
IC CC dichiaratosi antistatario;
quanto a Regione Sicilia Assessorato
Regionale dell'Economia, in € 3.162,75 oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14,
CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa”.
In sintesi, il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione nei seguenti termini: con riferimento alle cartelle: n. 06820210076864849000 (per l'intero importo di
€ 8.437,68), n. 06820210062053585000 (per l'intero importo di € 1.999,96), n.
06820190109432877701 (per l'intero importo di € 10.505,23), n.
06820200026250832000 (per l'intero importo di € 5.656,46), parzialmente con riferimento alla cartella n. 06820200004665128000 (per l'importo di € 2.243,07)
e alla cartella n. 06820210062053484000 (opposizione accolta per l'importo di €
138,63).
pagina 6 di 15 Ha, conseguentemente, accolto la domanda di restituzione degli importi pignorati e versati ad limitatamente alla somma di € 28.981,03, oltre interessi legali CP_4
decorrenti dalla data del pagamento.
Avverso detta sentenza ha interposto appello Controparte_3
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
[...]
Si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'appello e ha proposto appello CP_4
incidentale.
Nessuno si è costituito per la , che Controparte_7
è stata dichiarata contumace all'udienza del 1° aprile 2025.
La causa è stata rinviata all'udienza del 23 settembre 2025, per consentire la notifica dell'appello incidentale a Controparte_2
.
[...]
A tale udienza, il Consigliere istruttore ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 2 dicembre 2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
All' udienza del 2 dicembre 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio del 9 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO di Parte_3
[...]
ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto
[...]
che non avesse fornito la prova che il debito indicato nella cartella n.
06820210062053484000, di importo pari ad euro 98.063,43, relativo ad IMU e
TASI (oltre oneri di riscossione) non versate in svariate annualità, riguardante un'unità immobiliare sita nel Comune di GU, non fosse riconducibile al
Fondo oggetto di pignoramento ( Fondo Megas).
Nello specifico afferma che l'immobile di GU non è di pertinenza del Fondo
Megas, ma del Fondo Portafogli Misti, già posto in liquidazione giudiziale in data pagina 7 di 15 precedente rispetto alla notifica del pignoramento, con la conseguenza che tutti gli atti della riscossione dovevano essere indirizzati a detto Fondo presso il liquidatore e non alla in quanto quest'ultima ha dismesso ogni CP_6
rapporto con il Fondo ed è quindi totalmente estranea alle vicende per cui sono causa.
Lamenta, quindi, che il Tribunale abbia travisato la lettura della visura rilasciata dall che riporta un solo bene intestato a nel Comune Controparte_1 Pt_1
di GU: l'unità immobiliare sita in Milano n. 62, fg 36, mapp. 86, sub. 501, riconducibile al Fondo “Portafogli Misti”.
L'azione esecutiva esperita nei confronti di , anziché del liquidatore CP_6
del Fondo Portafogli Misti, sarebbe illegittima essendo stato aggredito un patrimonio diverso da quello del debitore effettivo, in violazione anche del principio di separazione patrimoniale perfetta dei fondi comuni di investimento previsto dall'art. 36, comma 4, TUF, come modificato dal D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 che recita: “ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto
a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima Cont società; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo”.
Chiede, quindi, in riforma della sentenza impugnata, che il pignoramento presso terzi, con riferimento alla cartella n. 06820210062053484000, sia dichiarato illegittimo e conseguentemente gli venga restituita la somma di euro 98.063,43
(IMU e TASI).
APPELLO INCIDENTALE CP_4 affida il gravame a due motivi di appello.
[...]
Con il primo, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale lo ha ritenuto, quale agente della riscossione e creditore procedente, soggetto pagina 8 di 15 destinatario dell'opposizione in quanto autore e responsabile dell'atto di pignoramento, ai sensi dell'art. 72-bis D.P.R. 602/1973.
Ritiene, invece, di essere estraneo all'azione esecutiva, essendo esclusivamente un adiectus solutionis causa e quanto recupera lo rimette agli Enti impositori, al netto solo degli aggi.
Con il secondo motivo, lamenta che il Tribunale abbia ordinato la CP_4
restituzione della somma di euro 28.981,03, in luogo della somma di euro
26.754,59.
Nello specifico deduce che:
- per la cartella n. 06820210076864849000 risultano (cfr. quietanze) incassati euro 8.822,63 ma in sentenza sono stati indicati euro 8.437,68;
- per la cartella n. 06820210062053585000 risultano incassati euro 2.087,00 ma in sentenza sono indicati euro € 1.999,96;
- per la cartella n. 06820190109432877701 risultano incassati euro
10.884,17 ma in sentenza sono indicati euro € 10.505,23;
- per la cartella n. 06820200026250832000 risultano incassati euro 2.496,15 ma in sentenza risultano euro € 5.656,46;
- per la cartella n. 06820200004665128000 risultano incassati euro 2.464,64 ma in sentenza risultano € 2.243,07.
Ritiene la Corte che per motivi logici debba essere preliminarmente esaminato il primo motivo di appello incidentale proposto da CP_4
La censura non può trovare accoglimento.
L , in quanto soggetto che ha provveduto alla notifica Controparte_1
del pignoramento è, pacificamente, il soggetto legittimato a resistere nel presente giudizio.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, che merita piena condivisione, l è titolare esclusivo dell'azione esecutiva Controparte_8
per la riscossione dei crediti esattoriali (come è noto, in proposito, la legge prevede una eccezionale scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione pagina 9 di 15 esecutiva), e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore, essendo anzi esso l'unico legittimato passivo necessario, appunto quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, con onere a suo carico di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi (ex multis, Cass. ord.
n.23627/2018, sent.n.14125/2016 e n.12746/2014; SS.UU. n.16412/2007).
Ed ancora: “Sul punto, infatti, costante giurisprudenza statuisce che l'agente della riscossione sia titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali (come è noto, in proposito, la legge prevede una eccezionale scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva), e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore.
Esso è anzi l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio
l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 (cfr. Cass., Sez. U,
Sentenza n. 16412 del 25/07/2007,; Sez. 5, Sentenza n. 22939 del 30/10/2007, Sez.
5, Sentenza n. 476 del 11/01/2008,; Sez. 5, Sentenza n. 369 del 12/01/2009,; Sez.
5, Sentenza n. 15310 del 30/06/2009)”.
Venendo all'esame dell'appello proposto da il medesimo non può CP_6
essere accolto.
Va, preliminarmente, osservato che il terzo pignorato, nel caso di specie la
Regione Sicilia- Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento delle
Finanze e del Credito, ha espressamente dichiarato ad Controparte_1
di essere debitore di per euro 167.726,66 e ha altresì
[...] CP_6
corrisposto le somme indicate nell'atto di pignoramento.
pagina 10 di 15 Con riguardo al profilo della contestata legittimazione passiva dell'odierna appellante, va osservato che per pacifica giurisprudenza di legittimità i fondi comuni di investimento, disciplinati dal citato D.Lgs n. 58/1998 sono privi di un'autonoma soggettività giuridica e costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio;
pertanto, in caso di acquisto nell'interesse del fondo, l'immobile che ne è oggetto deve essere intestato alla società promotrice o di gestione, la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia ( cfr. Cass. n. 12062/2019). Quindi, proprio perché il fondo comune non ha soggettività giuridica, tutti gli atti che riguardano la gestione dei relativi beni non possono che essere intestati, diretti e notificati alla società di gestione, che stipula contratti di locazione, riscuote i canoni, provvede agli obblighi fiscali e agisce in giudizio a tutela dei beni e crediti del fondo. In maniera speculare, anche nelle liti passive l'unico soggetto che può essere convenuto è la società di gestione e tale principio deve valere pure nei procedimenti di espropriazione forzata, sia quelli ordinari disciplinati dal codice di rito, sia quelli speciali esattoriali di cui al
D.P.R. n. 602/1973.
Tanto premesso, deve rilevarsi come sia obbligata in solido per i CP_6
debiti maturati da ciascun fondo affidato alla sua gestione e come, pertanto,
l'invocata autonomia patrimoniale non ne escluda la responsabilità patrimoniale per i debiti asseritamente riconducibili ai fondi immobiliari da essa gestiti.
Ciò detto, contesta la decisione del Tribunale nella parte in cui ha CP_6
ritenuto che non avesse fornito la prova che il debito indicato nella cartella n.
06820210062053484000, di importo pari ad euro 98.063,43, relativo ad IMU e
TASI (oltre oneri di riscossione) non versati in svariate annualità, riguardante un'unità immobiliare sita nel Comune di GU, non fosse riconducibile al
Fondo oggetto di pignoramento, ovvero al Fondo Megas.
Afferma, invece, di aver fornito la prova in quanto la visura prodotta dimostra chiaramente che l'immobile di GU non è di pertinenza del Fondo Megas, ma pagina 11 di 15 del Fondo Portafogli Misti, già posto in liquidazione giudiziale (allegato n. 11 fascicolo di primo grado).
Lamenta, quindi, che il Tribunale abbia mal interpretato la documentazione in atti.
La doglianza non può essere accolta per un duplice motivo.
In primo luogo, come già osservato dal Tribunale “le contestazioni di Pt_1
relative alle somme dovute per IMU e TASI dell'immobile sito a Giussago non possono trovare accoglimento, non avendo la parte opponente fornito - come era suo onere - idonea prova del fatto che la cartella esattoriale sia effettivamente riferibile all'immobile indicato nella visura prodotta sub doc. 11”. Manca, infatti, nella cartella ogni indicazione circa l'identificazione catastale dell'immobile cui si riferiscono i tributi non pagati e la società non ha fornito in alcun modo Pt_1
prova del fatto che l'immobile di GU cui la cartella si riferisce non sia di pertinenza del Fondo il cui credito è stato pignorato (perché, ad esempio, al fondo non sono riferibili immobili siti in tale comune), bensì di altro Fondo.
In secondo luogo, come correttamente evidenziato da la questione relativa CP_4
all'esatta riconducibilità dell'immobile ad un determinato Fondo è, comunque, irrilevante.
infatti, non ha agito nei confronti di in quanto gestore di un CP_4 Pt_1
determinato Fondo piuttosto che di un altro, bensì in forza di ruoli esattoriali intestati direttamente a Prelios Società di Gestione e Risparmio.
Ne consegue che, anche a voler ritenere provato quanto dedotto dall'appellante, in ordine alla diversa riferibilità dell'immobile, tale circostanza non inciderebbe sulla legittimità dell'azione intrapresa, atteso che il titolo esecutivo resta correttamente riferito a Società di Gestione e Risparmio. Pt_1
Sul punto, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 7116 del 09 marzo 2023, ha statuito definitivamente che il soggetto passivo ICI/IMU è la società di gestione e non già il Fondo (in tal senso, la precedente Cass. ord. 29888 del 30/12/2020 e l'ordinanza Cass.ord.12062 del 08/05/2019), per cui deve rispondere in Pt_1
ogni caso delle somme che ritiene siano dovute dal Fondo Portafogli Misti.
pagina 12 di 15 Orbene, avendo la Corte di Cassazione, in funzione nomofilattica, stabilito definitivamente che ai fini IMU il soggetto passivo è la società di gestione (senza che rilevi in alcun modo la messa in liquidazione del Fondo), ne consegue che correttamente il ha intestato, emesso e notificato gli atti Parte_4
impositivi in capo alla società titolare ed intestataria dei beni Parte_3
per l'annualità oggetto di accertamento, e quindi, per tutto il suo periodo di gestione quale soggetto passivo IMU, senza alcuna traslazione del debito di imposta e/o della soggettività passiva ad una eventuale società di gestione subentrante, o, come nel caso di specie, alla curatela.
Passando ora all'esame del secondo motivo di doglianza dell' con cui CP_4
lamenta che il Tribunale abbia ordinato la restituzione della somma di euro
28.981,03, in luogo della somma di euro 26.754,59, la medesima merita accoglimento, in mancanza di alcuna contestazione sul punto da parte dell'appellante.
Sul punto, quindi, la sentenza impugnata deve essere riformata.
SPESE
In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità
l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (c.f.r., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. civile, sez. III, ord.
22 agosto 2018, n. 20920).
Nel caso di specie, tenuto conto che l'appello incidentale è stato accolto solo in misura minimale, in termini tali da non incidere sullo scaglione di riferimento ai fini della liquidazione, le spese del primo grado vanno confermate.
pagina 13 di 15 Quanto al presente grado di appello, per le stesse considerazioni, le spese vengono compensate per un quarto, mentre i rimanenti tre quarti sono posti a carico dell'appellante, come da liquidazione fatta in dispositivo, ai minimi tariffari.
Nulla sulle spese nei confronti di , essendo rimasta contumace. Controparte_2
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1–quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di CP_4
Milano n. 7778/2024, pubblicata il 27/08/2024, così provvede in sua parziale riforma che nel resto conferma:
1) rigetta l'appello proposto da Controparte_3
;
[...]
2) condanna a restituire a la somma di euro 26.754,59, CP_4 CP_6
oltre interessi legali con decorrenza dalla data del pagamento da parte del terzo pignorato;
3) dichiara compensate nella misura di ¼ le spese di lite del presente grado tra e e condanna Controparte_3 CP_4
l'appellante a rifondere ad la restante quota di spese processuali ( ¾) CP_4
che liquida in euro 3.747,00, oltre rimborso forfettario, Iva e c.p.a, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.to IC CC dichiaratosi antistatario;
4) nulla sulle spese nei confronti di;
Controparte_2
5) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso, in Milano il 9/12/2025 pagina 14 di 15 Il Consigliere estensore
Dott. Elena Mara Grazioli
Il Presidente
Dott. IA GR FE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. IA GR FE Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del procuratore speciale Dott. , con il P.IVA_1 Parte_2
patrocinio dell'Avv. DEL VAGLIO MARIO (C.F. ), C.F._1
dell'Avv. MILANO MASSIMILIANO ( ), dell'Avv. C.F._2
NO MI ( ed elettivamente domiciliata C.F._3
presso il loro Studio in Roma, VIA VENTIQUATTRO MAGGIO, 43, giusta delega in atti;
-APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv.
CC EL LA (C.F. ) ed C.F._4
pagina 1 di 15 elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Bari VIA SPARANO N. 27, giusta delega in atti;
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. Controparte_2
), contumace P.IVA_3
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7778/2024, pubblicata il 27/08/2024, in materia di “Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria eccezione, in parziale riforma della sentenza impugnata:
– accertare e dichiarare l'illegittimità del pignoramento con riferimento alla cartella n. 06820210062053484000, relativamente alla posizione debitoria portata nella predetta cartella, limitatamente all'importo di € 98.063,43 (IMU e TASI non versate relativamente all'unità immobiliare sita nel Comune di GU, oltre oneri di riscossione); per l'effetto condannare Controparte_1
alla restituzione delle somme illegittimamente pignorate, pari a € 98.063,43, oltre interessi legali fino al soddisfo;
– rigettare integralmente l'appello incidentale proposto da Controparte_1
, perché infondato in fatto e in diritto, volto unicamente a sottrarsi a
[...]
responsabilità per somme indebitamente incassate;
– tutto con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori dichiaratisi antistatari.
Con ogni più ampia riserva di prova e difesa.
Per : Controparte_1
pagina 2 di 15 chiede che l'On.le Corte adita, Voglia:
1 - in riforma della sentenza impugnata e in via incidentale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
e, in ogni caso, la legittimità dell'operato di questa e Controparte_1
dichiarare che le somme incassate in virtù delle cartelle sulle quali si è statuito in primo grado in favore di ammontano ad € ad € 26.754,59 invece che Pt_1
quella, erroneamente indicata in sentenza, pari ad € 28.981,03, ;
2 - nel merito e in via subordinata, rigettare il gravame proposto dalla Controparte_3
confermando il rigetto dell'opposizione all'esecuzione in
[...]
relazione alla cartella n. 06820210062053484000, essendo l'appellante l'unico legittimato passivo dell'esecuzione di cui è causa.
Con vittoria di spese, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Risulta dalla sentenza impugnata che: “Con atto di citazione notificato alle parti convenute in data 31.5.2024, ha Controparte_3
introdotto il giudizio di merito relativo all'opposizione endoesecutiva proposta nell'ambito di un pignoramento di crediti presso terzi avviato da (terzo CP_4
pignorato ). Controparte_2
Con atto di opposizione endoesecutivo ex art. 615 e 617 II co c.p.c., ha Pt_1
premesso: - di essere una società di gestione del risparmio autorizzata alla istituzione e organizzazione di fondi comuni di investimento immobiliari chiusi;
- che il fondo comune di investimento è gestito dalla società di gestione del risparmio che lo ha istituito, ma costituisce un patrimonio autonomo e distinto da quello della società stessa;
- che delle obbligazioni contratte per conto del fondo, Contr la risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo;
- che in data 24.11.2022, notificava alla Regione Sicilia – Assessorato Regionale CP_4
dell'Economia - Dipartimento delle Finanze e del Credito, quale terzo debitore, il pignoramento di euro 135.601,27, somma che, a titolo di canone di locazione, lo stesso Assessorato era tenuto a corrispondere per il godimento di un immobile
pagina 3 di 15 di proprietà di un fondo gestito dalla ricorrente;
- che in realtà CP_6
l'immobile era riferibile ad un soggetto giuridico del tutto estraneo rispetto ai debiti portati dalle cartelle azionate;
- che la procedura esecutiva ha ad oggetto cartelle esattoriali riconducibili a debiti tributari inerenti a posizioni impositive, relative ad altri fondi immobiliari gestiti da che nulla hanno a che fare Pt_1
con il fondo oggetto di pignoramento;
- che in ogni caso gli importi portati nelle cartelle, in parte, sono stati pagati in data precedente al pignoramento, in parte, non erano dovuti o l'attività di riscossione era sospesa.
Con l'opposizione endoesecutiva, ha rilevato l'illegittimità del Pt_1
pignoramento, posto che: - parte degli importi di cui alle cartelle erano stati pagati prima del pignoramento;
- i termini per il pagamento e la riscossione erano stati sospesi per 90 giorni, in quanto ci si trovava durante la fase amministrativa di reclamo-mediazione; - il Fondo a cui afferisce la pretesa è stato liquidato, con conseguente sostituzione della nella gestione del CP_6
Fondo in questione da parte del Liquidatore e necessità di indirizzare gli atti di riscossione nei confronti del Fondo presso il Liquidatore e non presso Pt_1
società che ha dismesso ogni rapporto con il Fondo stesso;
- l'azione esecutiva è improcedibile per mancanza del presupposto della legittimazione passiva (le cartelle si riferiscono a debiti di Fondi diversi rispetto al Fondo creditore dei canoni di locazione dovuti dalla terza pignorata).
La ha chiesto pertanto al GE di disporre la sospensione della presente Pt_1
esecuzione ex art. 624 c.p.c. e di accertare e dichiarare che la creditrice opposta non ha alcun titolo per iniziare e proseguire l'esecuzione forzata cui ci si oppone;
per l'effetto, di dichiarare improcedibile e/o inefficace e/o nullo e/o annullare e/o revocare il pignoramento presso terzi promosso da Controparte_1
nei confronti della e comunque di ordinare lo svincolo
[...] CP_6
delle somme pignorate presso Regione Sicilia - Assessorato Regionale
Dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito, per l'importo complessivo di euro 135.601,27.
pagina 4 di 15 Il GE, con provvedimento del 2.3.2023, ha rilevato che non vi erano i presupposti per il permanere del provvedimento di sospensione della procedura assunto inaudita altera parte il 21.12.2024 (in forza dell'intervenuto pagamento da parte del terzo pignorato) e ha assegnato termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Parte opponente ha promosso quindi il giudizio di merito, nei termini Pt_1
assegnati dal GE, chiedendo al Tribunale adito di accertare e dichiarare che la creditrice opposta non ha alcun titolo per iniziare e proseguire l'esecuzione forzata oggetto di opposizione;
per l'effetto, di dichiarare improcedibile e/o inefficace e/o nullo e/o annullare e/o revocare il pignoramento presso terzi promosso da nei confronti della e comunque di ordinare la CP_4 CP_6
restituzione delle somme pignorate presso Regione Sicilia - Assessorato
Regionale Dell'Economia - Dipartimento delle Finanze e del Credito, per
l'importo complessivo di euro 135.601,27”.
Si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione CP_4
passiva e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Si costituiva in giudizio la terza pignorata , Assessorato Regionale Controparte_2
dell'Economia, chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione e/o comunque il difetto di giurisdizione ordinaria, e il rigetto della stessa perchè infondata nel merito.
Con sentenza n. 7778/2024 pubblicata il 27/08/2024 il Tribunale di Milano ha così statuito:
“- In parziale accoglimento dell'opposizione:
- con riferimento alla cartella 06820210076864849000, dichiara
l'impignorabilità del credito relativamente alla posizione debitoria portata nella predetta cartella (per l'intero importo di € 8.437,68);
- con riferimento alla cartella 06820210062053585000, alla cartella
06820190109432877701 e alla cartella 06820200026250832000 dichiara che non aveva diritto di procedere all'esecuzione; CP_4
pagina 5 di 15 - con riferimento alla cartella 06820200004665128000, dichiara che non CP_4
aveva diritto di procedere all'esecuzione per l'importo di € 2.243,07, in quanto già pagato da Pt_1
- con riferimento alla cartella 06820210062053484000, dichiara
l'impignorabilità del credito con riferimento alla posizione debitoria portata nella predetta cartella, limitatamente all'importo di € 138,63 (posizione debitoria relativa a Fondo diverso da quello pignorato);
- In accoglimento della domanda di restituzione degli importi pignorati e versati ad condanna a restituire a la somma di € 28.981,03, CP_4 CP_4 CP_6
oltre interessi legali con decorrenza dalla data del pagamento da parte del terzo pignorato;
- compensa le spese processuali per quota di 1/4;
- condanna a rimborsare alle parti convenute la restante quota di CP_6
spese processuali (3/4), quota che si liquida quanto ad in € 3.162,75 oltre CP_4
15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa, con distrazione delle spese a favore dell'avv.
IC CC dichiaratosi antistatario;
quanto a Regione Sicilia Assessorato
Regionale dell'Economia, in € 3.162,75 oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14,
CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa”.
In sintesi, il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione nei seguenti termini: con riferimento alle cartelle: n. 06820210076864849000 (per l'intero importo di
€ 8.437,68), n. 06820210062053585000 (per l'intero importo di € 1.999,96), n.
06820190109432877701 (per l'intero importo di € 10.505,23), n.
06820200026250832000 (per l'intero importo di € 5.656,46), parzialmente con riferimento alla cartella n. 06820200004665128000 (per l'importo di € 2.243,07)
e alla cartella n. 06820210062053484000 (opposizione accolta per l'importo di €
138,63).
pagina 6 di 15 Ha, conseguentemente, accolto la domanda di restituzione degli importi pignorati e versati ad limitatamente alla somma di € 28.981,03, oltre interessi legali CP_4
decorrenti dalla data del pagamento.
Avverso detta sentenza ha interposto appello Controparte_3
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
[...]
Si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'appello e ha proposto appello CP_4
incidentale.
Nessuno si è costituito per la , che Controparte_7
è stata dichiarata contumace all'udienza del 1° aprile 2025.
La causa è stata rinviata all'udienza del 23 settembre 2025, per consentire la notifica dell'appello incidentale a Controparte_2
.
[...]
A tale udienza, il Consigliere istruttore ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 2 dicembre 2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
All' udienza del 2 dicembre 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio del 9 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO di Parte_3
[...]
ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto
[...]
che non avesse fornito la prova che il debito indicato nella cartella n.
06820210062053484000, di importo pari ad euro 98.063,43, relativo ad IMU e
TASI (oltre oneri di riscossione) non versate in svariate annualità, riguardante un'unità immobiliare sita nel Comune di GU, non fosse riconducibile al
Fondo oggetto di pignoramento ( Fondo Megas).
Nello specifico afferma che l'immobile di GU non è di pertinenza del Fondo
Megas, ma del Fondo Portafogli Misti, già posto in liquidazione giudiziale in data pagina 7 di 15 precedente rispetto alla notifica del pignoramento, con la conseguenza che tutti gli atti della riscossione dovevano essere indirizzati a detto Fondo presso il liquidatore e non alla in quanto quest'ultima ha dismesso ogni CP_6
rapporto con il Fondo ed è quindi totalmente estranea alle vicende per cui sono causa.
Lamenta, quindi, che il Tribunale abbia travisato la lettura della visura rilasciata dall che riporta un solo bene intestato a nel Comune Controparte_1 Pt_1
di GU: l'unità immobiliare sita in Milano n. 62, fg 36, mapp. 86, sub. 501, riconducibile al Fondo “Portafogli Misti”.
L'azione esecutiva esperita nei confronti di , anziché del liquidatore CP_6
del Fondo Portafogli Misti, sarebbe illegittima essendo stato aggredito un patrimonio diverso da quello del debitore effettivo, in violazione anche del principio di separazione patrimoniale perfetta dei fondi comuni di investimento previsto dall'art. 36, comma 4, TUF, come modificato dal D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 che recita: “ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto
a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima Cont società; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo”.
Chiede, quindi, in riforma della sentenza impugnata, che il pignoramento presso terzi, con riferimento alla cartella n. 06820210062053484000, sia dichiarato illegittimo e conseguentemente gli venga restituita la somma di euro 98.063,43
(IMU e TASI).
APPELLO INCIDENTALE CP_4 affida il gravame a due motivi di appello.
[...]
Con il primo, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale lo ha ritenuto, quale agente della riscossione e creditore procedente, soggetto pagina 8 di 15 destinatario dell'opposizione in quanto autore e responsabile dell'atto di pignoramento, ai sensi dell'art. 72-bis D.P.R. 602/1973.
Ritiene, invece, di essere estraneo all'azione esecutiva, essendo esclusivamente un adiectus solutionis causa e quanto recupera lo rimette agli Enti impositori, al netto solo degli aggi.
Con il secondo motivo, lamenta che il Tribunale abbia ordinato la CP_4
restituzione della somma di euro 28.981,03, in luogo della somma di euro
26.754,59.
Nello specifico deduce che:
- per la cartella n. 06820210076864849000 risultano (cfr. quietanze) incassati euro 8.822,63 ma in sentenza sono stati indicati euro 8.437,68;
- per la cartella n. 06820210062053585000 risultano incassati euro 2.087,00 ma in sentenza sono indicati euro € 1.999,96;
- per la cartella n. 06820190109432877701 risultano incassati euro
10.884,17 ma in sentenza sono indicati euro € 10.505,23;
- per la cartella n. 06820200026250832000 risultano incassati euro 2.496,15 ma in sentenza risultano euro € 5.656,46;
- per la cartella n. 06820200004665128000 risultano incassati euro 2.464,64 ma in sentenza risultano € 2.243,07.
Ritiene la Corte che per motivi logici debba essere preliminarmente esaminato il primo motivo di appello incidentale proposto da CP_4
La censura non può trovare accoglimento.
L , in quanto soggetto che ha provveduto alla notifica Controparte_1
del pignoramento è, pacificamente, il soggetto legittimato a resistere nel presente giudizio.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, che merita piena condivisione, l è titolare esclusivo dell'azione esecutiva Controparte_8
per la riscossione dei crediti esattoriali (come è noto, in proposito, la legge prevede una eccezionale scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione pagina 9 di 15 esecutiva), e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore, essendo anzi esso l'unico legittimato passivo necessario, appunto quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, con onere a suo carico di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi (ex multis, Cass. ord.
n.23627/2018, sent.n.14125/2016 e n.12746/2014; SS.UU. n.16412/2007).
Ed ancora: “Sul punto, infatti, costante giurisprudenza statuisce che l'agente della riscossione sia titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali (come è noto, in proposito, la legge prevede una eccezionale scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva), e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore.
Esso è anzi l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio
l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 (cfr. Cass., Sez. U,
Sentenza n. 16412 del 25/07/2007,; Sez. 5, Sentenza n. 22939 del 30/10/2007, Sez.
5, Sentenza n. 476 del 11/01/2008,; Sez. 5, Sentenza n. 369 del 12/01/2009,; Sez.
5, Sentenza n. 15310 del 30/06/2009)”.
Venendo all'esame dell'appello proposto da il medesimo non può CP_6
essere accolto.
Va, preliminarmente, osservato che il terzo pignorato, nel caso di specie la
Regione Sicilia- Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento delle
Finanze e del Credito, ha espressamente dichiarato ad Controparte_1
di essere debitore di per euro 167.726,66 e ha altresì
[...] CP_6
corrisposto le somme indicate nell'atto di pignoramento.
pagina 10 di 15 Con riguardo al profilo della contestata legittimazione passiva dell'odierna appellante, va osservato che per pacifica giurisprudenza di legittimità i fondi comuni di investimento, disciplinati dal citato D.Lgs n. 58/1998 sono privi di un'autonoma soggettività giuridica e costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio;
pertanto, in caso di acquisto nell'interesse del fondo, l'immobile che ne è oggetto deve essere intestato alla società promotrice o di gestione, la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia ( cfr. Cass. n. 12062/2019). Quindi, proprio perché il fondo comune non ha soggettività giuridica, tutti gli atti che riguardano la gestione dei relativi beni non possono che essere intestati, diretti e notificati alla società di gestione, che stipula contratti di locazione, riscuote i canoni, provvede agli obblighi fiscali e agisce in giudizio a tutela dei beni e crediti del fondo. In maniera speculare, anche nelle liti passive l'unico soggetto che può essere convenuto è la società di gestione e tale principio deve valere pure nei procedimenti di espropriazione forzata, sia quelli ordinari disciplinati dal codice di rito, sia quelli speciali esattoriali di cui al
D.P.R. n. 602/1973.
Tanto premesso, deve rilevarsi come sia obbligata in solido per i CP_6
debiti maturati da ciascun fondo affidato alla sua gestione e come, pertanto,
l'invocata autonomia patrimoniale non ne escluda la responsabilità patrimoniale per i debiti asseritamente riconducibili ai fondi immobiliari da essa gestiti.
Ciò detto, contesta la decisione del Tribunale nella parte in cui ha CP_6
ritenuto che non avesse fornito la prova che il debito indicato nella cartella n.
06820210062053484000, di importo pari ad euro 98.063,43, relativo ad IMU e
TASI (oltre oneri di riscossione) non versati in svariate annualità, riguardante un'unità immobiliare sita nel Comune di GU, non fosse riconducibile al
Fondo oggetto di pignoramento, ovvero al Fondo Megas.
Afferma, invece, di aver fornito la prova in quanto la visura prodotta dimostra chiaramente che l'immobile di GU non è di pertinenza del Fondo Megas, ma pagina 11 di 15 del Fondo Portafogli Misti, già posto in liquidazione giudiziale (allegato n. 11 fascicolo di primo grado).
Lamenta, quindi, che il Tribunale abbia mal interpretato la documentazione in atti.
La doglianza non può essere accolta per un duplice motivo.
In primo luogo, come già osservato dal Tribunale “le contestazioni di Pt_1
relative alle somme dovute per IMU e TASI dell'immobile sito a Giussago non possono trovare accoglimento, non avendo la parte opponente fornito - come era suo onere - idonea prova del fatto che la cartella esattoriale sia effettivamente riferibile all'immobile indicato nella visura prodotta sub doc. 11”. Manca, infatti, nella cartella ogni indicazione circa l'identificazione catastale dell'immobile cui si riferiscono i tributi non pagati e la società non ha fornito in alcun modo Pt_1
prova del fatto che l'immobile di GU cui la cartella si riferisce non sia di pertinenza del Fondo il cui credito è stato pignorato (perché, ad esempio, al fondo non sono riferibili immobili siti in tale comune), bensì di altro Fondo.
In secondo luogo, come correttamente evidenziato da la questione relativa CP_4
all'esatta riconducibilità dell'immobile ad un determinato Fondo è, comunque, irrilevante.
infatti, non ha agito nei confronti di in quanto gestore di un CP_4 Pt_1
determinato Fondo piuttosto che di un altro, bensì in forza di ruoli esattoriali intestati direttamente a Prelios Società di Gestione e Risparmio.
Ne consegue che, anche a voler ritenere provato quanto dedotto dall'appellante, in ordine alla diversa riferibilità dell'immobile, tale circostanza non inciderebbe sulla legittimità dell'azione intrapresa, atteso che il titolo esecutivo resta correttamente riferito a Società di Gestione e Risparmio. Pt_1
Sul punto, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 7116 del 09 marzo 2023, ha statuito definitivamente che il soggetto passivo ICI/IMU è la società di gestione e non già il Fondo (in tal senso, la precedente Cass. ord. 29888 del 30/12/2020 e l'ordinanza Cass.ord.12062 del 08/05/2019), per cui deve rispondere in Pt_1
ogni caso delle somme che ritiene siano dovute dal Fondo Portafogli Misti.
pagina 12 di 15 Orbene, avendo la Corte di Cassazione, in funzione nomofilattica, stabilito definitivamente che ai fini IMU il soggetto passivo è la società di gestione (senza che rilevi in alcun modo la messa in liquidazione del Fondo), ne consegue che correttamente il ha intestato, emesso e notificato gli atti Parte_4
impositivi in capo alla società titolare ed intestataria dei beni Parte_3
per l'annualità oggetto di accertamento, e quindi, per tutto il suo periodo di gestione quale soggetto passivo IMU, senza alcuna traslazione del debito di imposta e/o della soggettività passiva ad una eventuale società di gestione subentrante, o, come nel caso di specie, alla curatela.
Passando ora all'esame del secondo motivo di doglianza dell' con cui CP_4
lamenta che il Tribunale abbia ordinato la restituzione della somma di euro
28.981,03, in luogo della somma di euro 26.754,59, la medesima merita accoglimento, in mancanza di alcuna contestazione sul punto da parte dell'appellante.
Sul punto, quindi, la sentenza impugnata deve essere riformata.
SPESE
In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità
l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (c.f.r., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. civile, sez. III, ord.
22 agosto 2018, n. 20920).
Nel caso di specie, tenuto conto che l'appello incidentale è stato accolto solo in misura minimale, in termini tali da non incidere sullo scaglione di riferimento ai fini della liquidazione, le spese del primo grado vanno confermate.
pagina 13 di 15 Quanto al presente grado di appello, per le stesse considerazioni, le spese vengono compensate per un quarto, mentre i rimanenti tre quarti sono posti a carico dell'appellante, come da liquidazione fatta in dispositivo, ai minimi tariffari.
Nulla sulle spese nei confronti di , essendo rimasta contumace. Controparte_2
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1–quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di CP_4
Milano n. 7778/2024, pubblicata il 27/08/2024, così provvede in sua parziale riforma che nel resto conferma:
1) rigetta l'appello proposto da Controparte_3
;
[...]
2) condanna a restituire a la somma di euro 26.754,59, CP_4 CP_6
oltre interessi legali con decorrenza dalla data del pagamento da parte del terzo pignorato;
3) dichiara compensate nella misura di ¼ le spese di lite del presente grado tra e e condanna Controparte_3 CP_4
l'appellante a rifondere ad la restante quota di spese processuali ( ¾) CP_4
che liquida in euro 3.747,00, oltre rimborso forfettario, Iva e c.p.a, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.to IC CC dichiaratosi antistatario;
4) nulla sulle spese nei confronti di;
Controparte_2
5) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso, in Milano il 9/12/2025 pagina 14 di 15 Il Consigliere estensore
Dott. Elena Mara Grazioli
Il Presidente
Dott. IA GR FE
pagina 15 di 15