Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 24/12/2025, n. 3742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3742 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03742/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01142/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1142 del 2025, proposto da
SA RE e VA RA FI, rappresentati e difesi dall'avvocato Simona D'Izzia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vittoria, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania, n. 2655 del 22.07.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa GA LA UL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 5 giugno 2025 i ricorrenti hanno agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tar Catania n. 2655 del 22 luglio 2024 nella parte in cui condanna l’amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in € 1.200 con distrazione in favore dei procuratori anticipatari.
Parte ricorrente ha chiesto, altresì, che il Comune intimato sia condannato sin d’ora al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
Il Comune di Vittoria non si è costituito in giudizio.
2. All’udienza in camera di consiglio del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è fondato è fondato e va, pertanto, accolto.
3.1. La sentenza in epigrafe è stata notificata presso la sede del Comune di Vittoria il 23 luglio 2024 ed è passata in giudicato come da attestazione della segreteria del Tar Catania del 5 maggio 2025.
Dalla notifica è, altresì, decorso il termine dilatorio di giorni 120 (centoventi) previsto ex lege per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.
Va, conseguentemente, dichiarato l’obbligo del Comune intimato di adottare ogni atto necessario per la corresponsione delle suddette somme dovute alla parte ricorrente, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione di parte, se anteriore, della presente pronuncia.
3.2. Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato commissario ad acta il Segretario Comunale del Comune di Modica, con facoltà di delega a dirigente o funzionario in servizio presso il medesimo Ente affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 90 (novanta), decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza, con spese a carico dell’intimato Comune.
Il commissario o il funzionario da questi delegato, ove insediatosi, dovrà dare tempestiva comunicazione alla Segreteria della Prima Sezione di questo Tribunale.
È, inoltre, utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
La parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952), specificando che tale termine decorre dal momento della conclusione dell’incarico e non già dall’eventuale successivo deposito della relazione.
3.3. Il Collegio ritiene invece di disattendere la domanda di fissazione della somma da versare a titolo di penalità di mora, tenuto conto delle note difficoltà di adempimento connesse anche alla perdurante crisi della finanza pubblica nonché all’ingente ammontare del debito pubblico; tali ultime ragioni ostative assumono rilievo, ex art. 115 cod. proc. civ., in quanto fatti notori (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 4 gennaio 2024, n. 81; T.A.R. Umbria, sez. I, 29 dicembre 2023, n. 782).
In definitiva, alla luce di quanto precede, la domanda volta a conseguire la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento della c.d. astreinte, non può essere accolta, essendo le circostanze sopra riferite sufficienti non solo a mitigarne l’importo, ma ad escluderne la stessa applicazione, quali concrete “ragioni ostative”.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Comune di Vittoria, in persona del legale rappresentante pro tempore, di eseguire il giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale n. 2655 del 22 luglio 2024 nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- respinge la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), C.P.A.;
- nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, Commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Modica, con facoltà di delega a dirigente o funzionario in servizio presso il medesimo Ente, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto giudicato;
- condanna il Comune di Vittoria, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in via equitativa nella somma complessiva di € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato;
- manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, al Comune intimato ancorché non costituito e al Commissario ad acta .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CR MA TA, Presidente
VA Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
GA LA UL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GA LA UL | CR MA TA |
IL SEGRETARIO