Ordinanza cautelare 16 luglio 2024
Sentenza 16 giugno 2025
Ordinanza collegiale 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 16/06/2025, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 01323/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00796/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 796 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Gioia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell’Interno - Questura di Palermo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'annullamento
- dell'ordinanza di “DASPO” di cui all’art. 6 co. 1 lett. b) e c), co. 1 ter e co. 5 della Legge n. 401 del 1989;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di formale costituzione in giudizio e la documentazione depositati dal Ministero dell'Interno - Questura di Palermo;
Visto il decreto n.-OMISSIS-del 8 luglio 2024 di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
Vista l’ordinanza collegiale cautelare n. -OMISSIS- del 16 luglio 2024;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Anna Pignataro;
Uditi, nella pubblica udienza del giorno 26 marzo 2025, per le parti i difensori presenti così come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
A) Con atto notificato il 5 giugno 2024 e depositato il giorno 9 seguente, il ricorrente in epigrafe ha impugnato, al fine dell’annullamento, l’ordinanza di “DASPO” di cui all’art. 6 co. 1 lett. b) e c), co. 1 ter e co. 5 della Legge n. 401 del 1989, per la durata di cinque anni, notificata in data 11 aprile 2024.
Il ricorrente, in data 6 aprile 2024, al termine dell’incontro calcistico tra le squadre del -OMISSIS-, tenutosi presso lo stadio comunale “-OMISSIS-” di Palermo, lungo il percorso di passaggio della squadra ospite, dopo una breve fuga è stato identificato dagli operatori della Polizia di Stato e accusato di avere posseduto un petardo con la scritta “-OMISSIS-” di colore rosso e nero del peso di grammi 70, rinvenuto in un cespuglio ove lo stesso ricorrente era stato visto riporre, al fine di disfarsene, un involucro in cellophane contenente una “pallina di sostanza stupefacente di tipo hashish”, al fine di sfuggire al controllo di polizia (occultamento di materiale esplodente e di sostanze stupefacenti).
Nella motivazione è richiamato anche un precedente fatto analogo, così descritto: “ nella Banca dati in uso alle Forze di Polizia -OMISSIS-risulta altresì annoverare pregiudizi di polizia e/o giudiziari in materia di reati da stadio. In particolare in data 12.11.2022, in occasione dell’incontro di calcio -OMISSIS-, veniva denunciato per avere insieme ad altri tifosi danneggiato il parabrezza di un articolato, che colpivano con il lancio di bottiglie, per di più il minivan nel quale viaggiava con una manovra azzardata tentava di investire i due ufficiali che avevano cercato di fermarli ”.
È dedotta l’illegittimità per i motivi di:
1.“violazione e mancata applicazione dell’art. 7, l. n. 241/1990 s.m.i.; violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 s.m.i.; eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria; violazione degli art. 24 e 97 Cost .” poiché non vi sarebbero state ragioni di urgenza per derogare all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241 del 1990, a seguito della quale il ricorrente avrebbe potuto rappresentare che con provvedimento del 17 gennaio 2022 la Questura di -OMISSIS- non gli ha applicato la misura di Daspo in relazione all’episodio accaduto il 12 novembre 2022, in occasione dell’incontro di calcio -OMISSIS-;
2 “violazione ed errata applicazione della l. n. 401//1989; eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria, contraddittorietà’ della motivazione, illogicità, irrazionalità, sproporzionalità, ingiustizia manifesta, violazione degli artt. 24 e 97 Cost.”.
In subordine, è chiesto che il provvedimento sia revocato o modificato nel quantum.
Sarebbe errato il presupposto sul quale è stata affermata la pericolosità sociale “in relazione alle circostanze di tempo, di luogo ed alle modalità commissive del fatto, avuto riguardo in particolare del notevole afflusso di persone presenti presso l’impianto sportivo.” poiché i fatti contestati sono accaduti a partita terminata e a distanza di oltre 4 km dall’impianto sportivo, quindi, senza alcun “notevole afflusso di persone” da salvaguardare.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio; con memoria del 7 luglio 2024, ha controdedotto che:
- nel verbale della Polizia del giorno -OMISSIS-, contenente la comunicazione della notizia di reato, è rappresentato che il ricorrente è stato visto nascondere qualcosa in un cespuglio: a seguito di perquisizione personale è stato rinvenuto nella tasca il tappo del petardo e nelle vicinanze il petardo, oltre che una sostanza, verisimilmente stupefacente, di cui il ricorrente aveva tentato di disfarsi;
- il tentativo di fuga ha comportato un allontanamento dai luoghi interessati collocati in pieno centro abitato, con massimo pericolo per la deflagrazione degli esplosivi.
È stato quindi chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
Con ordinanza collegiale cautelare n. -OMISSIS- del 16 luglio 2024, la domanda cautelare è stata respinta.
Con ordinanza collegiale cautelare 14 ottobre -OMISSIS-, il C.G.A. ha parzialmente accolto l’appello cautelare proposto dal ricorrente e per l’effetto ha disposto la sospensione dell’esecuzione del DASPO impugnato a decorre da un anno (durata edittale minima) dalla sua applicazione, e cioè a far data dal 13 aprile 2025.
All’udienza pubblica del 26 marzo 2025, su richiesta delle parti presenti, il ricorso è stato introitato per la decisione.
B) A seguito del più approfondito esame nel merito, il Collegio ritiene che il ricorso è fondato solo in parte, limitatamente all’aspetto concernente la non motivata estensione temporale (cinque anni) della misura applicata.
Su tale specifico aspetto, il Collegio condivide anche riguardo al caso di specie, l’orientamento espresso in vicende analoghe da questo Tribunale secondo cui “ (…) Invero, il comma 5° dell’art. 6 della l. n. 401/1989 stabilisce un intervallo di applicazione della sanzione da uno a cinque anni. Appare evidente che siffatta graduazione, ove superi il minimo, deve trovare un riscontro motivazionale.
Ritiene il Collegio di dover precisare, diversamente da altri precedenti, che, in questo caso, già dalla ricostruzione dell’episodio nel suo complesso, nonché dalla tipologia di deferimento all’A.G., emergano elementi più che sufficienti per ritenere superabile il minimo previsto della interdizione, ma che, comunque, la dosimetria della misura debba essere motivata e relazionata agli episodi che hanno determinato l’esercizio discrezionale preventivo tipico del provvedimento in esame.
Consegue l’accoglimento della detta censura per difetto di motivazione, con riforma parziale del provvedimento nella sola parte concernente la durata dell’interdizione per un periodo ulteriore a un anno (ferma restando la detta prescrizione minima) fatta, ovviamente, salva l’adozione di un diverso motivato provvedimento, secondo le coordinate espresse con la presente decisione ” (TAR LI, Palermo, IV, 13 giugno 2024, n. 1960; id. 14 maggio 2024, n. 1621).
La condotta posta in essere dal ricorrente, alla luce delle risultanze istruttoria, ha assunto, in concreto, i caratteri della pericolosità e gravità tali da porre a repentaglio l’incolumità fisica delle persone, ed è stata ritenuta rischiosa per l’ordine e la sicurezza pubblici secondo una valutazione discrezionale che non appare abnorme.
Dunque, va ribadito che, a fronte della complessiva condotta tenuta dal ricorrente anche rispetto ai precedenti fatti contestati ciò che appare irragionevole è solo la durata della misura impugnata, determinata nella misura senza massima senza alcun supporto di motivazione.
Quanto alla censurata violazione degli obblighi di partecipazione procedimentale, va richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale, condiviso nel caso di specie, secondo cui “ Il D.A.SPO. non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, stante le esigenze di celerità intrinseche alla stessa natura preventiva del provvedimento, finalizzate ad evitare ulteriori probabili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, trattandosi per l'appunto di misura connotata dalla necessità e dall'urgenza di porre rimedio al succedersi delle manifestazioni sportive calendarizzate e all'esigenza di garantire l'ordine pubblico ” (v. tra le tante: Cons. Stato, III, 29 novembre 2021, n. 7945; 29 settembre 2022, n. 8381; C.G.A. 3 giugno 2020, n. 392; T.A.R LI, Catania, I, 24 gennaio 2024, n. 339;T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, I, 23 marzo 2016, n. 343).
Il ricorso, pertanto, va parzialmente accolto nei limiti e nei sensi di cui sopra, col conseguente annullamento del provvedimento nella sola parte concernente la durata dell’interdizione per un periodo superiore ad un anno (ferma restando la detta prescrizione minima), e salva l’adozione di un diverso motivato provvedimento.
C) Le spese processuali vanno compensate in ragione del parziale accoglimento del ricorso.
D) Va confermata l’ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, già disposta in via provvisoria dall’apposita Commissione, onerando la Segreteria sezionale di trasmettere copia della presente sentenza e della documentazione a corredo, relativa alla domanda di che trattasi, alla competente Agenzia delle entrate per le opportune verifiche circa il mantenimento dei requisiti di legge per il beneficio in parola; la liquidazione del compenso spettante al difensore sarà disposta con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei limiti e nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla in parte qua l’atto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Spese compensate.
Ammette in via definitiva parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, che sarà liquidato con separato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza e della documentazione a corredo alla competente Agenzia delle entrate per le opportune verifiche circa il mantenimento dei requisiti di legge per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente sussistendo i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere, Estensore
Annalisa Stefanelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Pignataro | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.