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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/02/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 559/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 559/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 12 febbraio 2025 ad ore 10,04 innanzi al dott. MA MA AN, sono comparsi:
Per presente personalmente, l'avv. BINDI MICHELA Parte_1 Per l'avv. MAESTRELLI SERENA anche in sostituzione dell'avv. Controparte_1
STEFANELLI e in qualità di procuratrice speciale della parte in forza dei poteri di cui alla procura speciale in atti Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, rigetta le istanze istruttorie delle parti e invita le stesse alla discussione. L'avv. Bindi discute richiamandosi al ricorso e insiste per l'accoglimento delle conclusioni dello stesso, rilevando che vi sono riscontri docuemntali a fondamento dle rivendicato superiore inquadramento;
l'avv. Maestrelli discute la causa riportandosi alla memoria difensiva, contesta il ricorso e nega il significato che ha inteso riferire la ricorrente al termine “responsbaile del progetto” in atti;
insiste per l'accoglimento della domanda riconvenzionale e contesta le richeiste istruttorie di cotnroparte;
insiste per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie e chiede a controprova sui capp. da 17 a 19, 21, da 23 e da 25 della memoria di costituzione con il teste Tes_1 L'avv. Bindi inisste a sua volta per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. MA MA AN
Il Giudice
alle ore 16,28, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. MA MA AN REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MA MA AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 559/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BINDI MICHELA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA GIUSEPPE MAZZINI 15 EMPOLI presso il difensore avv. BINDI
MICHELA
Parte ricorrente contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANELLI GIAN PAOLO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MAESTRELLI SERENA, elettivamente domiciliata in VIA XI FEBBRAIO 113 EMPOLI presso il difensore avv. STEFANELLI GIAN PAOLO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio davanti a questo giudice del lavoro Parte_1 Controparte_1
formulando le seguenti conclusioni:
“
1. accertare e dichiarare che la SI.ra ha prestato attività lavorativa svolgendo Parte_1 mansioni nel livello C3 (già livello 5) del CCNL Metalmeccanici Industria dal 15/03/2021 al 17/07/2023, avendo la medesima svolto effettivamente le mansioni di “art director” meglio descritte al punto 6) della premessa in fatto del presente atto;
2. conseguentemente condannare la società in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro – tempore, a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di €. 6.678,97 a titolo di differenze retributive e T.F.R., maturate nel periodo dal 15/03/2021 al 17/07/2023, od alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di tutte le spese di lite, compenso professionale ex D.M. 147/2022, oltre rimborso spese generali (15%), iva professionale e C.P.A. come per legge”.
A sostegno di esse, la ricorrente ha dedotto:
• di essere stata dipendente della società convenuta dal 15.3.2021 al 17.7.2023, in forza di contratto
(a tempo determinato, poi trasformato) a tempo indeterminato con qualifica di impiegata e mansioni di addetta al design e marketing (livello 3° del CCNL Metalmeccanici Industria, divenuto D2 a decorrere dal 31.5.2023), rapporto risolto per licenziamento per giusta causa;
• di aver prestato la sua attività presso l'ufficio operativo della resistente in Montespertoli, loc.
Martignana;
• di aver in realtà svolto, durante l'intero periodo lavorativo, mansioni proprie del cd. art director, inquadrabili al superiore livello C3 del CCNL applicato, così da rivendicare il pagamento della complessiva somma di € 6.678,97 a titolo di differenze retributive e TFR.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto. In via riconvenzionale, ha domandato la condanna della ricorrente, a titolo risarcitorio, al pagamento della somma di € 18.600,00 (o quella maggiore o minore), per violazione da parte della del proprio obbligo di diligenza e obbedienza previsto dall'art. 2104 c.c. Pt_1
Depositata ritualmente memoria di replica alla domanda riconvenzionale, la ricorrente ha contestato la fondatezza della stessa e ne ha domandato il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
È pacifico e documentato che la ricorrente sia stata dipendente della convenuta dal 15.3.2021 al
17.7.2023 in forza di contratto a tempo determinato, poi trasformato a tempo indeterminato, con qualifica di impiegata e mansioni di addetta al design e marketing (livello 3° del CCNL
Metalmeccanici Industria, divenuto D2 a decorrere dal 31.5.2023), rapporto risolto per licenziamento per giusta causa (docc. 1, 3, 4, 5, 6; doc. 5 fasc. res.).
A) Superiore inquadramento
E' noto che “nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè: l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, la individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, e il raffronto dei risultati di tali due indagini” (così, tra le tante, Cass.,
4791/2004).
Invero, il lavoratore che agisca per ottenere l'inquadramento in un livello superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della sua domanda, ed in particolare di specificare il contenuto delle mansioni da lui svolte in concreto, raffrontandole con i profili caratterizzanti da un lato le mansioni della superiore qualifica rivendicata, e dall'altro lato della qualifica inferiore riconosciutagli dal datore (così Trib. Firenze 9.1.2015, in Lav. nella giur., 2015, 646).
Come rilevato dalla Suprema Corte, “non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale[…]” (così, in motivazione, Cass.., 8025/2003).
Ciò posto, in ricorso un simile procedimento di selezione non è compiuto: la ricorrente si è limitata ad un elenco delle mansioni asseritamente svolte1, senza indicare gli elementi caratterizzanti del livello di inquadramento e di quello rivendicato.
A ciò si aggiunga che è mancato qualsiasi confronto tra le mansioni che la ricorrente avrebbe svolte e quelle proprie, da un lato, della declaratoria relativa alla qualifica riconosciuta (nemmeno riportata in ricorso), e, dall'altro, di quella superiore rivendicata (meramente riportata nel testo del ricorso).
In questo senso, non è stato esplicitato e reso evidente in che senso le asserite mansioni descritte in ricorso siano tali da non essere riferibili al livello dell'inquadramento contrattuale e soddisfino in realtà gli elementi caratterizzanti del superiore livello invocato, e cioè – sotto quest'ultimo profilo – mettano in luce una “autonomia di iniziativa in base alle definizioni organizzate”, il possesso di “complete ed articolate competenze delle tecnologie e delle discipline specifiche che permettono di affrontare autonomamente operazioni e lavori complessi e di elevata difficoltà”, l'apporto di un “autonomo contributo di diagnosi ed analisi, adattamento, manutenzione e regolazione di sistemi complessi”, un coordinamento di attività “con definizione delle priorità operative a fronte delle esigenze di clienti e fornitori, anche esterni, con adeguato utilizzo della lingua straniera in uso” e l'agire “su una famiglia di processi con elevata consapevolezza interdisciplinare ed in interazione con atre funzioni aziendali e con i clienti e i fornitori esterni”, guidando “iniziative o attività riferite ai sistemi di miglioramento assicurando la scelta del corretto utilizzo delle metodologie nell'ambito delle direttive generali”.
Invero, il profilo delle competenze possedute è del tutto omesso in ricorso e nessuna concreta allegazione è riferita al grado di autonomia di cui avrebbe goduto la ricorrente nello svolgimento della sua attività.
Né di ausilio può essere la documentazione allegata in ricorso (docc.
7-10 fasc. ric.): la mera qualifica di responsabile del progetto che risulta attribuita alla ricorrente con riferimento ad alcune commesse non è di per sé esplicativa dello svolgimento di mansioni dotate dei tratti caratterizzanti del livello rivendicato, né essi si ricavano dal contenuto delle chat in atti.
Da ciò consegue l'insufficienza delle allegazioni attrici a sostenere la pretesa diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento ed al pagamento delle relative differenze retributive.
Ciò è sufficiente per il rigetto della domanda in esame, senza necessità di accedere alla domandata istruttoria orale.
B) Domanda riconvenzionale
La resistente ha domandato la condanna di al pagamento a titolo risarcitorio della somma di € Pt_1
18.600,00, corrispondente al compenso annuo fissato nel contratto di consulenza stipulato il 22.7.2002 con il cliente Spizzometro S.r.l.s. (doc. 7 fasc. res.) e risolto da quest'ultimo in data 13.12.2022 (doc. 9 fasc. res.).
In particolare, la resistente ha dedotto che tale recesso sia stato causato dalla condotta della ricorrente che – in violazione del proprio obbligo di diligenza e obbedienza ex art. 2104 c.c. – ha inviato “di propria iniziativa”, sulla chat WhatsApp del (nella quale erano presenti i Parte_2
lavoratori coinvolti nel progetto e i due titolari dell'azienda cliente), un video facendo intendere
(contrariamente al vero) che lo stesso rappresentasse il progetto finale e fosse stato pensato e sviluppato da tale condotta avendo determinato un irrimediabile contrasto nel rapporto commerciale, di CP_1
lì a poco risolto dal cliente.
L'assunto della resiste risulta contraddetto dalla documentazione in atti.
Anzitutto, l'estratto chat del prodotto in atti (doc. 8 fasc. res.) non contiene quella Parte_2 che sarebbe stata la nota di accompagnamento della all'invio del video (“Buongiorno Simone Pt_1
ti invio il video registrato per la preparazione della . Questo è il mood che abbiamo Parte_3 pensato per realizzare questi video. Fammi saper il tuo feedback Grazie ”) e attesta piuttosto uno Pt_1
scambio di messaggi tra la ricorrente e (titolare Spizzometro S.r.l.s.) circa valutazioni Controparte_2
sulla musica di sottofondo presente nel video promozionale inviato a quest'ultimo.
Inoltre e comunque, la scrittura privata di transazione sottoscritta il 20.9.2023 tra e Controparte_1
Spizzometro S.r.l.s. (doc. 10 fasc. res.) riconduce espressamente le ragioni del recesso del cliente al fatto che quest'ultimo non sarebbe rimasto soddisfatto del servizio “come da contestazioni formulate con il personale di : in tale atto non si indica il nominativo del dipendente di CP_1 CP_1
cui le società abbiano inteso fare riferimento ed è da escludere, in base alla documentazione in
[...]
atti, che esso sia da identificare con la ricorrente, a cui – nell'unica contestazione prodotta (doc. 5 fasc. ric., cui ha replicato con la lettera di giustificazione sub doc. 5 fasc. res.) – sono state Pt_1
contestate condotte diverse da quella qui allegata con riferimento al cliente Spizzometro S.r.l.s.
La domanda riconvenzionale è quindi infondata già sulla base della documentazione in atti (depositata da entrambe le parti), rispetto alle cui risultanze probatorie nulla potrebbe quindi fornire in senso contrario la prova orale sul punto formulata negli atti.
C) Spese di lite
Stante la soccombenza reciproca, le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
1) rigetta le domande del ricorso;
2) rigetta la domanda riconvenzionale di parte resistente;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 12 febbraio 2025
Il Giudice dott. MA MA AN
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 19672003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 - raccolta delle indicazioni fornite dal cliente nel briefing iniziale:
- gestione e definizione di tutta la parte visiva della comunicazione, dalla comunicazione di immagini al coordinamento di figure che operano nel settore nel settore visivo come registi, videomaker, illustratori e designer;
- supervisione del lavoro dei professionisti che dovevano poi realizzare concretamente la pubblicità;
- revisione delle bozze, dei disegni, della tipografia e del layout;
- seguire le riprese e il foto shooting;
- confronto diretto con il cliente.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 559/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 12 febbraio 2025 ad ore 10,04 innanzi al dott. MA MA AN, sono comparsi:
Per presente personalmente, l'avv. BINDI MICHELA Parte_1 Per l'avv. MAESTRELLI SERENA anche in sostituzione dell'avv. Controparte_1
STEFANELLI e in qualità di procuratrice speciale della parte in forza dei poteri di cui alla procura speciale in atti Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, rigetta le istanze istruttorie delle parti e invita le stesse alla discussione. L'avv. Bindi discute richiamandosi al ricorso e insiste per l'accoglimento delle conclusioni dello stesso, rilevando che vi sono riscontri docuemntali a fondamento dle rivendicato superiore inquadramento;
l'avv. Maestrelli discute la causa riportandosi alla memoria difensiva, contesta il ricorso e nega il significato che ha inteso riferire la ricorrente al termine “responsbaile del progetto” in atti;
insiste per l'accoglimento della domanda riconvenzionale e contesta le richeiste istruttorie di cotnroparte;
insiste per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie e chiede a controprova sui capp. da 17 a 19, 21, da 23 e da 25 della memoria di costituzione con il teste Tes_1 L'avv. Bindi inisste a sua volta per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. MA MA AN
Il Giudice
alle ore 16,28, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. MA MA AN REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MA MA AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 559/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BINDI MICHELA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA GIUSEPPE MAZZINI 15 EMPOLI presso il difensore avv. BINDI
MICHELA
Parte ricorrente contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANELLI GIAN PAOLO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MAESTRELLI SERENA, elettivamente domiciliata in VIA XI FEBBRAIO 113 EMPOLI presso il difensore avv. STEFANELLI GIAN PAOLO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio davanti a questo giudice del lavoro Parte_1 Controparte_1
formulando le seguenti conclusioni:
“
1. accertare e dichiarare che la SI.ra ha prestato attività lavorativa svolgendo Parte_1 mansioni nel livello C3 (già livello 5) del CCNL Metalmeccanici Industria dal 15/03/2021 al 17/07/2023, avendo la medesima svolto effettivamente le mansioni di “art director” meglio descritte al punto 6) della premessa in fatto del presente atto;
2. conseguentemente condannare la società in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro – tempore, a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di €. 6.678,97 a titolo di differenze retributive e T.F.R., maturate nel periodo dal 15/03/2021 al 17/07/2023, od alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di tutte le spese di lite, compenso professionale ex D.M. 147/2022, oltre rimborso spese generali (15%), iva professionale e C.P.A. come per legge”.
A sostegno di esse, la ricorrente ha dedotto:
• di essere stata dipendente della società convenuta dal 15.3.2021 al 17.7.2023, in forza di contratto
(a tempo determinato, poi trasformato) a tempo indeterminato con qualifica di impiegata e mansioni di addetta al design e marketing (livello 3° del CCNL Metalmeccanici Industria, divenuto D2 a decorrere dal 31.5.2023), rapporto risolto per licenziamento per giusta causa;
• di aver prestato la sua attività presso l'ufficio operativo della resistente in Montespertoli, loc.
Martignana;
• di aver in realtà svolto, durante l'intero periodo lavorativo, mansioni proprie del cd. art director, inquadrabili al superiore livello C3 del CCNL applicato, così da rivendicare il pagamento della complessiva somma di € 6.678,97 a titolo di differenze retributive e TFR.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto. In via riconvenzionale, ha domandato la condanna della ricorrente, a titolo risarcitorio, al pagamento della somma di € 18.600,00 (o quella maggiore o minore), per violazione da parte della del proprio obbligo di diligenza e obbedienza previsto dall'art. 2104 c.c. Pt_1
Depositata ritualmente memoria di replica alla domanda riconvenzionale, la ricorrente ha contestato la fondatezza della stessa e ne ha domandato il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
È pacifico e documentato che la ricorrente sia stata dipendente della convenuta dal 15.3.2021 al
17.7.2023 in forza di contratto a tempo determinato, poi trasformato a tempo indeterminato, con qualifica di impiegata e mansioni di addetta al design e marketing (livello 3° del CCNL
Metalmeccanici Industria, divenuto D2 a decorrere dal 31.5.2023), rapporto risolto per licenziamento per giusta causa (docc. 1, 3, 4, 5, 6; doc. 5 fasc. res.).
A) Superiore inquadramento
E' noto che “nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè: l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, la individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, e il raffronto dei risultati di tali due indagini” (così, tra le tante, Cass.,
4791/2004).
Invero, il lavoratore che agisca per ottenere l'inquadramento in un livello superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della sua domanda, ed in particolare di specificare il contenuto delle mansioni da lui svolte in concreto, raffrontandole con i profili caratterizzanti da un lato le mansioni della superiore qualifica rivendicata, e dall'altro lato della qualifica inferiore riconosciutagli dal datore (così Trib. Firenze 9.1.2015, in Lav. nella giur., 2015, 646).
Come rilevato dalla Suprema Corte, “non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale[…]” (così, in motivazione, Cass.., 8025/2003).
Ciò posto, in ricorso un simile procedimento di selezione non è compiuto: la ricorrente si è limitata ad un elenco delle mansioni asseritamente svolte1, senza indicare gli elementi caratterizzanti del livello di inquadramento e di quello rivendicato.
A ciò si aggiunga che è mancato qualsiasi confronto tra le mansioni che la ricorrente avrebbe svolte e quelle proprie, da un lato, della declaratoria relativa alla qualifica riconosciuta (nemmeno riportata in ricorso), e, dall'altro, di quella superiore rivendicata (meramente riportata nel testo del ricorso).
In questo senso, non è stato esplicitato e reso evidente in che senso le asserite mansioni descritte in ricorso siano tali da non essere riferibili al livello dell'inquadramento contrattuale e soddisfino in realtà gli elementi caratterizzanti del superiore livello invocato, e cioè – sotto quest'ultimo profilo – mettano in luce una “autonomia di iniziativa in base alle definizioni organizzate”, il possesso di “complete ed articolate competenze delle tecnologie e delle discipline specifiche che permettono di affrontare autonomamente operazioni e lavori complessi e di elevata difficoltà”, l'apporto di un “autonomo contributo di diagnosi ed analisi, adattamento, manutenzione e regolazione di sistemi complessi”, un coordinamento di attività “con definizione delle priorità operative a fronte delle esigenze di clienti e fornitori, anche esterni, con adeguato utilizzo della lingua straniera in uso” e l'agire “su una famiglia di processi con elevata consapevolezza interdisciplinare ed in interazione con atre funzioni aziendali e con i clienti e i fornitori esterni”, guidando “iniziative o attività riferite ai sistemi di miglioramento assicurando la scelta del corretto utilizzo delle metodologie nell'ambito delle direttive generali”.
Invero, il profilo delle competenze possedute è del tutto omesso in ricorso e nessuna concreta allegazione è riferita al grado di autonomia di cui avrebbe goduto la ricorrente nello svolgimento della sua attività.
Né di ausilio può essere la documentazione allegata in ricorso (docc.
7-10 fasc. ric.): la mera qualifica di responsabile del progetto che risulta attribuita alla ricorrente con riferimento ad alcune commesse non è di per sé esplicativa dello svolgimento di mansioni dotate dei tratti caratterizzanti del livello rivendicato, né essi si ricavano dal contenuto delle chat in atti.
Da ciò consegue l'insufficienza delle allegazioni attrici a sostenere la pretesa diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento ed al pagamento delle relative differenze retributive.
Ciò è sufficiente per il rigetto della domanda in esame, senza necessità di accedere alla domandata istruttoria orale.
B) Domanda riconvenzionale
La resistente ha domandato la condanna di al pagamento a titolo risarcitorio della somma di € Pt_1
18.600,00, corrispondente al compenso annuo fissato nel contratto di consulenza stipulato il 22.7.2002 con il cliente Spizzometro S.r.l.s. (doc. 7 fasc. res.) e risolto da quest'ultimo in data 13.12.2022 (doc. 9 fasc. res.).
In particolare, la resistente ha dedotto che tale recesso sia stato causato dalla condotta della ricorrente che – in violazione del proprio obbligo di diligenza e obbedienza ex art. 2104 c.c. – ha inviato “di propria iniziativa”, sulla chat WhatsApp del (nella quale erano presenti i Parte_2
lavoratori coinvolti nel progetto e i due titolari dell'azienda cliente), un video facendo intendere
(contrariamente al vero) che lo stesso rappresentasse il progetto finale e fosse stato pensato e sviluppato da tale condotta avendo determinato un irrimediabile contrasto nel rapporto commerciale, di CP_1
lì a poco risolto dal cliente.
L'assunto della resiste risulta contraddetto dalla documentazione in atti.
Anzitutto, l'estratto chat del prodotto in atti (doc. 8 fasc. res.) non contiene quella Parte_2 che sarebbe stata la nota di accompagnamento della all'invio del video (“Buongiorno Simone Pt_1
ti invio il video registrato per la preparazione della . Questo è il mood che abbiamo Parte_3 pensato per realizzare questi video. Fammi saper il tuo feedback Grazie ”) e attesta piuttosto uno Pt_1
scambio di messaggi tra la ricorrente e (titolare Spizzometro S.r.l.s.) circa valutazioni Controparte_2
sulla musica di sottofondo presente nel video promozionale inviato a quest'ultimo.
Inoltre e comunque, la scrittura privata di transazione sottoscritta il 20.9.2023 tra e Controparte_1
Spizzometro S.r.l.s. (doc. 10 fasc. res.) riconduce espressamente le ragioni del recesso del cliente al fatto che quest'ultimo non sarebbe rimasto soddisfatto del servizio “come da contestazioni formulate con il personale di : in tale atto non si indica il nominativo del dipendente di CP_1 CP_1
cui le società abbiano inteso fare riferimento ed è da escludere, in base alla documentazione in
[...]
atti, che esso sia da identificare con la ricorrente, a cui – nell'unica contestazione prodotta (doc. 5 fasc. ric., cui ha replicato con la lettera di giustificazione sub doc. 5 fasc. res.) – sono state Pt_1
contestate condotte diverse da quella qui allegata con riferimento al cliente Spizzometro S.r.l.s.
La domanda riconvenzionale è quindi infondata già sulla base della documentazione in atti (depositata da entrambe le parti), rispetto alle cui risultanze probatorie nulla potrebbe quindi fornire in senso contrario la prova orale sul punto formulata negli atti.
C) Spese di lite
Stante la soccombenza reciproca, le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
1) rigetta le domande del ricorso;
2) rigetta la domanda riconvenzionale di parte resistente;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 12 febbraio 2025
Il Giudice dott. MA MA AN
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 19672003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 - raccolta delle indicazioni fornite dal cliente nel briefing iniziale:
- gestione e definizione di tutta la parte visiva della comunicazione, dalla comunicazione di immagini al coordinamento di figure che operano nel settore nel settore visivo come registi, videomaker, illustratori e designer;
- supervisione del lavoro dei professionisti che dovevano poi realizzare concretamente la pubblicità;
- revisione delle bozze, dei disegni, della tipografia e del layout;
- seguire le riprese e il foto shooting;
- confronto diretto con il cliente.