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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/01/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REP UB BLI CA IT ALI AN A
IN NO ME D EL PO P O LO ITA LIA NO
Il Tribunale di Bari, Sezione 1a Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott. Rosella Nocera - Presidente dott. Valeria Guaragnella - Giudice relatore dott. Emanuele Pinto - Giudice ha pronunciato, con l'intervento del P.M., la seguente
SENTENZA
Non definitiva nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 3462, e vertente tra
(avv. F. Panzarino) Parte_1
ricorrente
e
, resistente contumace Controparte_1
NONCHÉ
presso il Tribunale di Bari, Controparte_2
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ri corso del 20.0 3.2024, l a r i cor r ent e pr em esso che aveva cont r at t o m at ri m oni o ci vi l e con i l resi st ent e i n dat a 15.07.1 995, i scr i t t o n ei r egi st r i del l o st at o ci vi l e del Com u ne di Bi t ont o ( B A) ( at t o n. 16, par t e I , a nno 1 995) ; c he dall'unione era nato un figlio, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
che, a causa del com p ort am ent o del coni uge i n vi ol azi one dei dov er i di assi st enza m or al e e m at eri al e del la fam i gl i a, cor r el at o al vi zi o del gi oco, l a pr o secuzi one del l a convi venza era di ve nu t a i nt ol l er abi l e;
che al t r esì i l er a st at o r aggi unt o da CP_1 un ordine di sfratto, non assumendosi più l'onere del pagamento del canone di locazione mensile dell'abitazione familiare, dalla quale si allontanava senza farne r i t or no e l asci ando a l l a ri cor r ent e, i ni zi alm ent e i gnar a di t ut t o, l a necessi t à
i m pr ovvi sa e repent i na di ri cer car e una nuo va abi t azi one;
ci ò pr em esso, ha chi est o pr onunci arsi l a separ azi one per sonal e dei coni ugi co n adde bi t o a car i co del r esi st ent e e condanna al l e spese del gi udi zi o .
All'udienza del 10.01.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c, parte convenut a non com pari va né si cost i t ui va e i l Gi udi ce del egat o, st ant e l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi, adottava i pr ovvedi m ent i provvi sori e ur gent i , aut or i zzando i coni ugi a vi ver e separ at i;
r i t enut a l a causa m at u ra per l a deci si one se nza bi sogno di assu nz i one di m ezzi di pr ova, fat t e preci sare l e concl usi oni , l a r i cor r ent e r i nunci ava a l l a dom anda di addebi t o, e i l Gi udi ce ri m et t eva l a causa al er l a deci si o ne. CP_3
Prel i m i narm ent e deve di chi ar ar si l a cont um a ci a del r esi st ent e, i l q ual e, non si è cost i t ui t o nonost a nt e l a ri t ual e not i f i ca.
La dom anda di se paraz i one è f ondat a e per t ant o m er i t a accogl i m ent o.
Invero, sebbene la causa giunga all'esame del collegio senza l'esperimento di al cuna i st rut t ori a oral e, si r i t i ene che l e ci r cost anze dedot t e da par t e r i cor r ent e nei suoi at t i di fensi vi - che denot ano l ' esi st enza di una cr i si coni uga l e -, l a m ancat a com par i zi one del l a pa rt e convenut a al l ' udi e nza - i l cui m om ent o cent r al e consi st e proprio nell'espletamento del tentativo di conciliazione - e il suo disinteresse alle sort i del gi udi zi o, c ost i t ui scono si gni f i cat i vi r i scont r i i donei ad af f er m ar e l a sussi st enza d i una si t uazi one di i nt ol l er abi l i tà del l a pr osecuzi one del l a convi venza m at ri m oni al e.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la com uni one m at eri al e e spi ri t ual e t r a i coni ugi .
Consegue a t ant o che va pr onunci at a l a sepa r azi one per sonal e t r a i coni ugi , mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di ri spet t i va com pet enza.
Per quel c he ri guard a l e pr onu nce access or i e, i l Col l egi o r i l eva che l a ricorrente all'udienza del 10.01.2025 ha rinunciato alla domanda di addebito e si è
l i m i t at a a chi edere l a pronunci a del l a sepa r azi one, di t al ché ne ssuna ul t er i or e st at ui zi one pot rà essere adot t at a.
Quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio proposta contestualmente a quella di separazione consensuale si ritiene, allo stato, la stessa non accoglibile per il mancato decorso del termine previsto dalla legge ex art. 3 n. 2 lett b) L 898/70 e s.m.; pertanto si ritiene che la causa per la sola domanda di scioglimento del matrimonio debba essere rinviata ad altra udienza come da separata ordinanza.
Le spese process ual i p er l a separ azi one segu ono l a soccom benza .
P.Q .M.
Il Tr i b unal e di chi ara l a cont um aci a di;
di chi ar a l a separ azi one Controparte_1 per sonal e t ra i coni ugi e , gi à uni t i i n Parte_1 Controparte_1
m at r i m oni o i n Bi t ont o (BA) i n dat a 15.07.1 995, ( at t o n. 16, par t e I, anno 19 95) ; manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di r i spet t i va com pet enza;
dispone come da separata ordinanza per la pronuncia sullo scioglimento del matrimonio;
condanna il resistente a rimborsare le spese del giudizio di separazione, che si liquidano in complessivi € 2.857,75, di cui € 98,00 per spese ed € 2.759,75 per compensi, oltre a spese gen eral i , IVA e CA P com e per l egge .
Così deci so i n Bari , n el l a Cam er a di Consi g l i o del l a Sezi one 1^ C i vi l e del
Tri bunal e, i l gi orno 2 8 .01.202 5.
Il Gi u di ce est ensore I l Pr esi dent e
Val eri a Guarag nel l a Rosel l a Nocer a
IN NO ME D EL PO P O LO ITA LIA NO
Il Tribunale di Bari, Sezione 1a Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott. Rosella Nocera - Presidente dott. Valeria Guaragnella - Giudice relatore dott. Emanuele Pinto - Giudice ha pronunciato, con l'intervento del P.M., la seguente
SENTENZA
Non definitiva nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 3462, e vertente tra
(avv. F. Panzarino) Parte_1
ricorrente
e
, resistente contumace Controparte_1
NONCHÉ
presso il Tribunale di Bari, Controparte_2
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ri corso del 20.0 3.2024, l a r i cor r ent e pr em esso che aveva cont r at t o m at ri m oni o ci vi l e con i l resi st ent e i n dat a 15.07.1 995, i scr i t t o n ei r egi st r i del l o st at o ci vi l e del Com u ne di Bi t ont o ( B A) ( at t o n. 16, par t e I , a nno 1 995) ; c he dall'unione era nato un figlio, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
che, a causa del com p ort am ent o del coni uge i n vi ol azi one dei dov er i di assi st enza m or al e e m at eri al e del la fam i gl i a, cor r el at o al vi zi o del gi oco, l a pr o secuzi one del l a convi venza era di ve nu t a i nt ol l er abi l e;
che al t r esì i l er a st at o r aggi unt o da CP_1 un ordine di sfratto, non assumendosi più l'onere del pagamento del canone di locazione mensile dell'abitazione familiare, dalla quale si allontanava senza farne r i t or no e l asci ando a l l a ri cor r ent e, i ni zi alm ent e i gnar a di t ut t o, l a necessi t à
i m pr ovvi sa e repent i na di ri cer car e una nuo va abi t azi one;
ci ò pr em esso, ha chi est o pr onunci arsi l a separ azi one per sonal e dei coni ugi co n adde bi t o a car i co del r esi st ent e e condanna al l e spese del gi udi zi o .
All'udienza del 10.01.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c, parte convenut a non com pari va né si cost i t ui va e i l Gi udi ce del egat o, st ant e l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi, adottava i pr ovvedi m ent i provvi sori e ur gent i , aut or i zzando i coni ugi a vi ver e separ at i;
r i t enut a l a causa m at u ra per l a deci si one se nza bi sogno di assu nz i one di m ezzi di pr ova, fat t e preci sare l e concl usi oni , l a r i cor r ent e r i nunci ava a l l a dom anda di addebi t o, e i l Gi udi ce ri m et t eva l a causa al er l a deci si o ne. CP_3
Prel i m i narm ent e deve di chi ar ar si l a cont um a ci a del r esi st ent e, i l q ual e, non si è cost i t ui t o nonost a nt e l a ri t ual e not i f i ca.
La dom anda di se paraz i one è f ondat a e per t ant o m er i t a accogl i m ent o.
Invero, sebbene la causa giunga all'esame del collegio senza l'esperimento di al cuna i st rut t ori a oral e, si r i t i ene che l e ci r cost anze dedot t e da par t e r i cor r ent e nei suoi at t i di fensi vi - che denot ano l ' esi st enza di una cr i si coni uga l e -, l a m ancat a com par i zi one del l a pa rt e convenut a al l ' udi e nza - i l cui m om ent o cent r al e consi st e proprio nell'espletamento del tentativo di conciliazione - e il suo disinteresse alle sort i del gi udi zi o, c ost i t ui scono si gni f i cat i vi r i scont r i i donei ad af f er m ar e l a sussi st enza d i una si t uazi one di i nt ol l er abi l i tà del l a pr osecuzi one del l a convi venza m at ri m oni al e.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la com uni one m at eri al e e spi ri t ual e t r a i coni ugi .
Consegue a t ant o che va pr onunci at a l a sepa r azi one per sonal e t r a i coni ugi , mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di ri spet t i va com pet enza.
Per quel c he ri guard a l e pr onu nce access or i e, i l Col l egi o r i l eva che l a ricorrente all'udienza del 10.01.2025 ha rinunciato alla domanda di addebito e si è
l i m i t at a a chi edere l a pronunci a del l a sepa r azi one, di t al ché ne ssuna ul t er i or e st at ui zi one pot rà essere adot t at a.
Quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio proposta contestualmente a quella di separazione consensuale si ritiene, allo stato, la stessa non accoglibile per il mancato decorso del termine previsto dalla legge ex art. 3 n. 2 lett b) L 898/70 e s.m.; pertanto si ritiene che la causa per la sola domanda di scioglimento del matrimonio debba essere rinviata ad altra udienza come da separata ordinanza.
Le spese process ual i p er l a separ azi one segu ono l a soccom benza .
P.Q .M.
Il Tr i b unal e di chi ara l a cont um aci a di;
di chi ar a l a separ azi one Controparte_1 per sonal e t ra i coni ugi e , gi à uni t i i n Parte_1 Controparte_1
m at r i m oni o i n Bi t ont o (BA) i n dat a 15.07.1 995, ( at t o n. 16, par t e I, anno 19 95) ; manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di r i spet t i va com pet enza;
dispone come da separata ordinanza per la pronuncia sullo scioglimento del matrimonio;
condanna il resistente a rimborsare le spese del giudizio di separazione, che si liquidano in complessivi € 2.857,75, di cui € 98,00 per spese ed € 2.759,75 per compensi, oltre a spese gen eral i , IVA e CA P com e per l egge .
Così deci so i n Bari , n el l a Cam er a di Consi g l i o del l a Sezi one 1^ C i vi l e del
Tri bunal e, i l gi orno 2 8 .01.202 5.
Il Gi u di ce est ensore I l Pr esi dent e
Val eri a Guarag nel l a Rosel l a Nocer a