Sentenza breve 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza breve 24/03/2026, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00651/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00451/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 451 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessia Conflitti e Alberto Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, anche per la Questura di Novara, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
per l’annullamento
del decreto -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS- (notificato in data -OMISSIS-), a mezzo del quale il Questore della Provincia di Novara ha revocato il permesso di soggiorno n. -OMISSIS- per lavoro subordinato, rilasciato in favore di -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. OV FR ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – -OMISSIS-, cittadino peruviano legalmente residente in Italia dal 2020, chiede l’annullamento della determinazione, meglio individuata in epigrafe, a mezzo della quale la Questura di Novara ha disposto la revoca del suo permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
La disposizione impugnata è motivata dal fatto che, all’esito di una prima condanna per violenza sessuale (artt. 609- bis co. 3 e 609- ter , co. 2 c.p.), divenuta definitiva nel giugno del 2022, il ricorrente è stato arrestato in flagranza di reato in data -OMISSIS-, per una nuova aggressione sessuale ai danni di una giovane donna. L’Amministrazione ha ritenuto che tale circostanza fosse indicativa della pericolosità di -OMISSIS- per l’ordine e la sicurezza pubblica e giustificasse la revoca del permesso di soggiorno a norma degli artt. 4, co. 3 e 5, co. 5 d.lgs. 286/1998.
L’impugnazione odierna è affidata a due motivi di doglianza, diretti a denunciare l’omesso esame da parte della Questura degli indici positivi di integrazione socio-lavorativa del ricorrente, e a rivendicare la scarsa gravità dei fatti contestati in sede penale, i quali non consentirebbero di pervenire ad una prognosi negativa di affidabilità di -OMISSIS-.
2. – Resiste in giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo l’integrale reiezione delle pretese avverse e la condanna del ricorrente per lite temeraria ex art. 26 c.p.a.
3. – Nel corso dell’udienza camerale del 18/03/2026, il Collegio ha reso alle parti l’avviso ex art. 60 c.p.a. in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata. La causa è stata infine introitata per la decisione, all’esito della discussione orale.
4. – La causa può essere definita con sentenza in forma semplificata a norma dell’art. 60 c.p.a.
La decisione non richiede l’espletamento di alcun incombente istruttorio. Il contraddittorio processuale è integro, il termine a difesa previsto dagli artt. 55, co. 5 e 60 c.p.a. appare rispettato e le parti costituite non hanno formulato rilievi sull’anticipata definizione del giudizio prospettata nel corso dell’udienza camerale. Sono infine ravvisabili profili di manifesta infondatezza del ricorso, suscettibili di giustificare ex artt. 60 e 74 c.p.a. la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
5. – Tanto precisato in rito, è opportuno premettere che l’art. 5, co. 5 d.lgs. 286/1998 conferisce all’Autorità di pubblica sicurezza il potere di disporre la revoca del permesso di soggiorno precedentemente rilasciato « quando vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale ».
L’art. 4, co. 3 d.lgs. 286/1998, nel definire i requisiti per l’ingresso e la permanenza nel territorio nazionale, a propria volta prevede – per quanto di interesse in questa sede – che « non è ammesso in Italia lo straniero che […] sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato […] ».
La valutazione di pericolosità sociale dello straniero e correlata ponderazione comparativa dei contrapposti interessi, ai fini del rilascio o della revoca di un titolo di soggiorno, è evidentemente connotata da ampi margini di discrezionalità ed è rimesso alla prudente valutazione dell’autorità di PS, chiamata a giudicare complessivamente la compatibilità della permanenza del cittadino straniero sul territorio nazionale con le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. La determinazione amministrativa è dunque sindacabile dal Giudice amministrativo solo “ab externo” , ossia limitatamente al rilievo della manifesta irragionevolezza, incongruenza o arbitrarietà della decisione assunta (da ultimo ex permultis TAR Friuli Venezia Giulia, 16/01/2026 n. 14; TAR Veneto, 18/03/2025 n. 372; Cons. Stato, Sez. III, 12/09/2025, n. 3355; Cons Stato, Sez. VI 28/01/2025 n. 627; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 28/04/2025, n. 1444).
6. – Facendo buon governo di questi principi alla fattispecie controversa, la valutazione di pericolosità effettuata a carico di -OMISSIS- si sottrae alle censure attoree.
6.1 - I fatti che hanno condotto all’arresto del ricorrente nel novembre 2025 sono di lampante e inequivocabile gravità. -OMISSIS- è infatti accusato di aver inseguito due giovani donne nei pressi della stazione ferroviaria di Novara e di aver costretto una delle due a subire molestie sessuali con violenza tale da farla cadere a terra (ordinanza GIP di Novara del -OMISSIS-, di convalida dell’arresto: doc. 6 Ministero dell’Interno). Tali condotte sono rese – per quanto possibile – ancor più gravi dal fatto che, appena due anni prima, il ricorrente era stato condannato in via definitiva per un reato omologo (ancorché nelle forme della “minore entità” ex art. 609- bis co. 3 c.p.), commesso ai danni della figlia di nove anni dell’allora compagna (doc. 8 Ministero dell’Interno). Le modalità della condotta e la sua reiterazione sono indici più che perspicui dell’incapacità del ricorrente di adeguarsi alle regole del vivere civile e rendono tutt’altro che arbitraria la valutazione dell’Amministrazione in ordine alla pericolosità del ricorrente per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Nessun dubbio può esservi dunque sulla congruenza e sulla continenza, ai fini della valutazione di cui agli artt. 4, co. 3 e 5, co. 5 d.lgs. 286/1998, degli elementi raccolti nel corso dell’istruttoria amministrativa.
6.2 - Quanto alla rilevanza probatoria degli elementi istruttori acquisiti, la menzionata ordinanza di convalida dell’arresto attesta l’abbondanza di riscontri testimoniali e documentali (ivi incluse le registrazioni delle telecamere di video-sorveglianza) rispetto alle accuse mosse nei confronti di -OMISSIS-. Il ricorrente ha inoltre « francamente ammesso le proprie responsabilità » nel corso dell’interrogatorio di garanzia.
In disparte dunque ogni considerazione circa la rilevanza di tali elementi di prova ai fini dell’accertamento della responsabilità penale del ricorrente, nessun dubbio può esservi sul fatto che la determinazione impugnata sia fondata su plurimi e consistenti elementi di prova, suscettibili di giustificare nel concreto la prognosi di inaffidabilità/pericolosità di -OMISSIS-.
6.3 - Quanto infine all’esistenza di legami socio-familiari, rilevanti ai fini della ponderazione comparativa dei contrapposti interessi (art. 5, co. 5 d.lgs. 286/1998), va premesso che la gravità delle condotte contestate e la loro reiterazione nel tempo non possono che depotenziare le istanze privatistiche di tutela della sfera sociale e affettiva del ricorrente.
Tanto precisato, -OMISSIS- non ha documentato significativi legami familiari o affettivi nel territorio italiano.
Salvo per la documentata residenza presso l’immobile del padre, nulla è dato sapere – né a fortiori è documentato – circa i rapporti che il ricorrente intratterrebbe con i familiari resistenti in Italia (con i quali peraltro non convive: doc. 3 ricorrente). Egli non ha fornito alcun elemento probatorio, anche solo indiretto o di carattere indiziario, a comprova della relazione affettiva asseritamente instaurata «da quasi dieci anni » con una connazionale in Italia e della sua attualità al momento dell’emissione della determinazione impugnata (attualità tutt’altro che scontata, trattandosi della madre della minore offesa dal reato oggetto della condanna del 2022). Persino l’affermata sottoscrizione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, ictu oculi agevolmente documentabile, è sprovvista del più minimo riscontro probatorio.
L’unico elemento concreto di radicamento del ricorrente in Italia è costituito dall’attività lavorativa svolta con relativa continuità nell’ultimo quinquennio e dai redditi che ne sono derivati (invero tutt’altro che modesti: docc. 5-8 ricorrente, doc. 14 resistente).
Tale circostanza non mina la tenuta logico-argomentativa della determinazione impugnata.
Per un verso, vi è una sproporzione evidente sul piano assiologico tra la garanzia della posizione economico-materiale del ricorrente e la tutela dell’ordine pubblico e dell’incolumità individuale. Per altro verso, la condizione lavorativa di -OMISSIS-, ove pure interpretata nel prisma della vita privata e familiare ex art. 8 della Convenzione EDU, non è di per sé sola suscettibile di bilanciamento ai fini di cui all’art. 5, co. 5 d.lgs. 286/1998, che valorizza l’esistenza di « legami familiari » e dunque involge una valutazione di carattere sociale e affettiva, non già schiettamente economica (sul punto si veda proprio Corte Cost. 18/07/2013 n. 202, che ha dichiarato la norma parzialmente incostituzionale). Si osserva inoltre che il ricorrente è regolare in Italia dal 2020, di talché nemmeno la durata del soggiorno appare di tale rilevanza da aver reciso i legami socio-affettivi col Paese di origine.
6.4 - Non è infine contraddittorio che la motivazione del provvedimento impugnato richiami la condanna del 2022, ancorché in precedenza la stessa Amministrazione non l’avesse reputata ostativa al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno in favore di -OMISSIS-.
La gravità dei fatti commessi nel novembre 2025 appare suscettibile di giustificare la prognosi di pericolosità del ricorrente per l’ordine pubblico e la conseguente revoca del permesso di soggiorno. In ogni caso, l’Amministrazione non ha provveduto ad una ricostruzione atomistica dei singoli episodi, bensì ha dato atto di volerli considerare unitariamente, nel più ampio quadro della condotta di vita del ricorrente. In questa prospettiva, la reiterazione della condotta getta nuova luce sugli illeciti precedentemente compiuti da -OMISSIS- e ne legittima una riconsiderazione, ai fini di cui agli artt. 4, co. 3 e 5, co. 5 d.lgs. 286/1998. Nessuna contraddizione sul piano logico-argomentativo è dunque anche solo astrattamente predicabile.
6.5 - In definitiva, il ricorso è manifestamente infondato e va respinto.
7. – Le spese di lite seguono la soccombenza. Non è invece suscettibile di accoglimento la domanda proposta dall’Amministrazione resistente ex art. 26, co. 2 c.p.a., giacché, pur a fronte dell’integrale infondatezza degli assunti difensivi attorei, allo stato degli atti non è possibile concludere che il ricorrente abbia agito con dolo o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso;
- condanna il ricorrente a rifondere al Ministero intimato le spese di lite, che liquida in complessivi 2.500,00 (duemilacinquecento/00), a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e ogni altra persona fisica eventualmente menzionata in questa sentenza, ad eccezione dei procuratori delle parti.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
LE RO, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
OV FR ON, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV FR ON | LE RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.