Art. 1.
Le provvidenze di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 922 , nonche' quelle di cui all' articolo 3 della legge 18 luglio 1975, n. 356 , eccettuate quelle previste dall' articolo 9, terzo comma, della legge 25 luglio 1971, n. 568 , sono prorogate fino all'entrata in vigore della nuova normativa organica per la sistemazione dei profughi prevista dall' articolo 27 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622 , convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744 .
Le provvidenze di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 922 , nonche' quelle di cui all' articolo 3 della legge 18 luglio 1975, n. 356 , eccettuate quelle previste dall' articolo 9, terzo comma, della legge 25 luglio 1971, n. 568 , sono prorogate fino all'entrata in vigore della nuova normativa organica per la sistemazione dei profughi prevista dall' articolo 27 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622 , convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744 .