Versione
15 giugno 1976
15 giugno 1976
Art. 1.
Le provvidenze di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 922 , nonche' quelle di cui all' articolo 3 della legge 18 luglio 1975, n. 356 , eccettuate quelle previste dall' articolo 9, terzo comma, della legge 25 luglio 1971, n. 568 , sono prorogate fino all'entrata in vigore della nuova normativa organica per la sistemazione dei profughi prevista dall' articolo 27 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622 , convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744 .
Le provvidenze di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 922 , nonche' quelle di cui all' articolo 3 della legge 18 luglio 1975, n. 356 , eccettuate quelle previste dall' articolo 9, terzo comma, della legge 25 luglio 1971, n. 568 , sono prorogate fino all'entrata in vigore della nuova normativa organica per la sistemazione dei profughi prevista dall' articolo 27 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622 , convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744 .
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/1999, n. 5604Provvedimento: […] sino alla data del 31 dicembre 1974; 2) estende le provvidenze medesime, con parità di trattamento a tutti i profughi e connazionali assimilati ai profughi, rimpatriati in tempi diversi e da paesi diversi. La legge n. 922 del 1973 è stata poi prorogata (art. 1 della legge 18 luglio 1975, n. 356) fino all'entrata in vigore della nuova normativa organica per la sistemazione dei profughi e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1975; e la disposizione è stata successivamente confermata dall'art. 1 della legge 19 maggio 1976 n. 326 che, ribadendo il contenuto della norma,Leggi di più...
- durata originariamente limitata·
- proroga successiva·
- esclusione·
- disciplina in favore dei profughi libici·
- assunzione·
- lavoro·
- collocamento al lavoro·
- ciechi, invalidi e mutilati·
- assunzione obbligatoria·
- costituzione del rapporto·
- lavoro subordinato