Art. 2. 1. Le regioni a statuto ordinario, nell'ambito delle proprie competenze, avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato, disciplinano la tipologia delle essenze da destinare alla finalita' di cui alla presente legge, ne mettono a disposizione il quantitativo di esemplari necessario e ne assicurano il trasporto e la fornitura ai comuni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono attraverso i propri uffici competenti.
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4 marzo 1992
4 marzo 1992
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- 1. CGCE, n. C-441/03, Sentenza della Corte, Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi, 14/04/2005Provvedimento: Causa C-441/03 Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi «Inadempimento di uno Stato — Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE — Conservazione degli uccelli selvatici — Conservazione degli habitat naturali — Mancato recepimento entro i termini prescritti» Conclusioni dell'avvocato generale J. Kokott, presentate il 3 febbraio 2005 Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 aprile 2005. Massime della sentenza Ambiente — Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della fauna e della flora selvatiche — Direttiva 92/43 — Zone di protezione speciale — Obblighi degli Stati membri — Valutazione dell'impatto di un progetto su un sito — Nozione (Direttiva del …Leggi di più...
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