Art. 2. 1. Le regioni a statuto ordinario, nell'ambito delle proprie competenze, avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato, disciplinano la tipologia delle essenze da destinare alla finalita' di cui alla presente legge, ne mettono a disposizione il quantitativo di esemplari necessario e ne assicurano il trasporto e la fornitura ai comuni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono attraverso i propri uffici competenti.
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4 marzo 1992
4 marzo 1992
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- 1. CGCE, n. C-441/03, Sentenza della Corte, Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi, 14/04/2005Provvedimento: Causa C-441/03 Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi «Inadempimento di uno Stato — Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE — Conservazione degli uccelli selvatici — Conservazione degli habitat naturali — Mancato recepimento entro i termini prescritti» Conclusioni dell'avvocato generale J. Kokott, presentate il 3 febbraio 2005 Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 aprile 2005. Massime della sentenza Ambiente — Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della fauna e della flora selvatiche — Direttiva 92/43 — Zone di protezione speciale — Obblighi degli Stati membri — Valutazione dell'impatto di un progetto su un sito — Nozione (Direttiva del …Leggi di più...
- incompatibilità normativa nazionale·
- zone di protezione speciale·
- conservazione uccelli selvatici·
- art. 6 direttiva 92/43/CEE·
- valutazione impatto progetto·
- conservazione habitat naturali·
- obblighi Stati membri·
- direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE·
- mancato recepimento direttive·
- inadempimento Stato membro
- 2. CGUE, n. C-618/23, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, SALUS Haus Dr. med Otto Greither Nachf. GmbH & Co.KG contro Astrid Twardy GmbH, 30/01/2025Provvedimento: CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE UE PO Z- presentate il 30 gennaio 2025 ( 1 ) Causa C-618/23 AL Haus Dr. med. TT IT Nachf. GM …Leggi di più...