Articolo 2 della Legge 29 gennaio 1992, n. 113
Articolo 1Articolo 3
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4 marzo 1992
Art. 2. 1. Le regioni a statuto ordinario, nell'ambito delle proprie competenze, avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato, disciplinano la tipologia delle essenze da destinare alla finalita' di cui alla presente legge, ne mettono a disposizione il quantitativo di esemplari necessario e ne assicurano il trasporto e la fornitura ai comuni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono attraverso i propri uffici competenti.
Entrata in vigore il 4 marzo 1992
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