Sentenza breve 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 10/02/2026, n. 2550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2550 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02550/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00190/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 190 del 2026, proposto da
EP IN EP IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Imperato, con domicilio eletto presso il suo studio in Nettuno, via Romana 100;
contro
Questura di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Per l’annullamento, previa sospensione, del decreto di irricevibilità della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiesto da EP GH EP IN, emesso dalla Questura di Roma, notificato il 11/11/2025 e di ogni atto presupposto, conseguente e connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 il dott. CO ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a, previo avviso alle parti;
considerato in fatto:
-il ricorrente impugna il provvedimento emesso dal Questore di Roma, datato 26.09.2025 e notificato il 11.11.2025, di irricevibilità della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, motivato dalla mancata produzione del contratto di soggiorno;
-il richiedente ha effettuato il primo ingresso in Italia in data 30.03.2024, munito di Visto tipo D di durata 360 giorni, rilasciato dall’Ambasciata d’Italia a New Delhi in data 24.01.2024 per lavoro subordinato;
- deduce che risulta inadempiente la Prefettura di Roma, che non lo ha convocato per la firma del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico immigrazione, nonostante la trasmissione alla stessa Prefettura di tutta la documentazione occorrente a definire la domanda con la stipula del contratto di soggiorno;
-l’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto e depositando memoria e documenti;
considerato, in diritto, che il ricorso non merita accoglimento;
considerato in particolare che:
-a fronte della carenza del contratto di soggiorno, da stipulare presso l’UTG competente, la decisione di irricevibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno assunta dalla Questura di Roma costituisce atto dovuto e vincolato;
-si constatava infatti che non era stato prodotto dagli interessati il previsto “contratto di soggiorno” sottoscritto dal richiedente, che ha presentato presso lo Sportello Unico per l’immigrazione di Roma la richiesta di “Nulla Osta al lavoro subordinato” relativa alle quote per l’anno 2022;
- contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la predetta Amministrazione ha fatto corretta applicazione di quanto previsto dagli artt. 22 co. 5 ter e 6 D. Lgs.286/1998 e dagli artt. 35 e 36 D.P.R. 394/1999, posto che il ricorrente non ha completato la procedura prevista per l’ingresso dello straniero come lavoratore subordinato;
- l’istanza di permesso di soggiorno infatti è stata avanzata in deroga alla normativa vigente, senza aver rispettato l’iter amministrativo previsto dalle norme anzidette, che avrebbe richiesto la preliminare firma del contratto di soggiorno presso il SUI;
- secondo quanto prescritto dall’art. 22 T.U. Immigrazione, il lavoratore, al momento dell’ingresso sul territorio nazionale, deve registrare la presenza presso lo Sportello Unico che ha rilasciato il nulla osta e, solo una volta verificata l’ammissibilità e la procedibilità della domanda che ha determinato il rilascio dell’autorizzazione all’ingresso, l’ufficio rilascia il kit postale per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno in Questura, che, nel caso di specie, pertanto ha legittimamente rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno che il lavoratore ha richiesto al di fuori della procedura sopra descritta;
- la dedotta imputabilità al datore di lavoro del mancato perfezionamento dell’iter amministrativo previsto risulta inconferente ai fini di causa, atteso il carattere vincolato del provvedimento oggetto del gravame;
-inoltre, a fronte di una eventuale inerzia della Prefettura, lo strumento da attivare è rappresentato dal rito del silenzio (artt. 31 co. 1 e 2 e 117 c.p.a.), e non dalla diretta formalizzazione dell’istanza presso la Questura, in ragione anche dei controlli spettanti per competenza alla Prefettura competente ai sensi dell’art. 35 D.P.R. n. 394/1999 (TAR Lazio-Roma, Sezione Prima Ter, sentenza n.33650 /2025; id. sentenza n. 12831/2025; id. sent. n. 22626/2025);
considerato in conclusione che le censure dedotte sono infondate e il ricorso va respinto;
ritenuto di poter compensare le spese di giudizio per eccezionali ragioni equitative;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL NN, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
CO ER, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO ER | EL NN |
IL SEGRETARIO