TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 10/02/2026, n. 2550
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Sentenza breve 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata produzione del contratto di soggiorno

    La decisione di irricevibilità è considerata un atto dovuto e vincolato a fronte della carenza del contratto di soggiorno da stipulare presso l'UTG competente. Il ricorrente non ha completato l'iter amministrativo previsto per l'ingresso come lavoratore subordinato, non avendo rispettato la procedura che prevedeva la preliminare firma del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI). L'istanza di permesso di soggiorno è stata avanzata in deroga alla normativa vigente. In caso di inerzia della Prefettura, lo strumento da attivare sarebbe stato il rito del silenzio, non la diretta formalizzazione dell'istanza in Questura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 10/02/2026, n. 2550
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2550
    Data del deposito : 10 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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