TAR Roma, sez. 1T, sentenza 10/03/2026, n. 4489
TAR
Ordinanza cautelare 16 febbraio 2024
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TAR
Sentenza 10 marzo 2026

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  • Rigettato
    Travisamento dei fatti, erroneità del presupposto, sviamento, carenza ed illogicità della motivazione

    La Corte ha ritenuto che gli elementi considerati unitariamente forniscano indizi non contraddittori circa la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali si può ragionevolmente dedurre il pericolo di ingerenza nella società ricorrente da parte della criminalità organizzata.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 92 bis del d.lgs. 159/2011

    La Corte ha ritenuto che gli elementi considerati unitariamente forniscano indizi non contraddittori circa la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali si può ragionevolmente dedurre il pericolo di ingerenza nella società ricorrente da parte della criminalità organizzata.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 94 bis d. lgs. 159/2011; eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione

    La Corte ha ritenuto che l'art. 94 bis D.Lgs. cit. disciplina la prevenzione collaborativa basata sull'occasionalità dell'agevolazione mafiosa, presupposto ritenuto assente nel caso di specie. La cessione di quote a favore di un soggetto collegato a criminalità organizzata è stata indicata come prova della non occasionalità dell'agevolazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1T, sentenza 10/03/2026, n. 4489
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4489
    Data del deposito : 10 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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