Ordinanza cautelare 16 febbraio 2024
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 10/03/2026, n. 4489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4489 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04489/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00250/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 250 del 2024, proposto da
-OMISSIS- S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Simone Ciccotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lucrezio Caro,62;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Prefetto di Roma in data 31.10.2023prot.-OMISSIS-, trasmesso a mezzo pec e ricevuto lo stesso giorno della sua emissione, avente ad oggetto l’informativa della sussistenza del quadro indiziario idoneo a legittimare l’adozione-OMISSIS-comunicazioni interdittive previste dagli art.84 e 91 del D.LGS. 6 Settembre 2011 n°159,
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o derivato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il dott. ES ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società -OMISSIS- S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, impugna il provvedimento del Prefetto di Roma in data 31.10.2023 prot.-OMISSIS- avente ad oggetto la informativa della sussistenza del quadro indiziario idoneo a legittimare le comunicazioni interdittive previste dagli art.84 e 91 del D.LGS. 6 settembre 2011 n°159.
Il 23.03.2022 è stata costituita la -OMISSIS- srls con unico socio al 100% l’amministratore Sig. -OMISSIS-. La società opera nel settore-OMISSIS-scommesse ed è titolare della relativa licenza con la quale opera in -OMISSIS-.
Con atto datato 21.09.2023 -prot-OMISSIS-- la Prefettura di Roma comunicava di avere avviato il procedimento ex art.92 c.2 bis D.LGS. n°159/2011, ritenendo essere emersi i presupposti per ritenere sussistenti i motivi ostativi al rilascio della certificazione antimafia.
La società ricorrente deduce i seguenti tre motivi a sostegno del ricorso:
a-travisamento dei fatti, erroneità del presupposto, sviamento, carenza ed illogicità della motivazione;
b-violazione e falsa applicazione dell’art. 92 bis del d.lgs. 159/2011;
c- violazione e falsa applicazione dell’art. 94 bis d. lgs.159/2011; eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
In particolare propone i seguenti argomenti a sostegno-OMISSIS-descritte censure:
-inidoneità degli elementi di valutazione acquisiti a legittimare l’adozione del provvedimento impugnato;
-errata applicazione della norma di legge in punto di ponderazione tra esigibilità della prestazione e carenza di condotte sanzionabili o anche solo suscettibili di censura;
- illegittima applicazione della misura afflittiva massima in carenza di valutazione ed esame di formule meno afflittive.
La domanda cautelare è stata respinta nei due gradi di giudizio incidentale, atteso che sono stati giudicati consistenti gli elementi di probabile inquinamento mafioso posti a base del provvedimento prefettizio impugnato in primo grado.
L’Amministrazione si è costituita depositando memoria e documenti e ha chiesto il rigetto del gravame.
La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 17 febbraio 2026.
DIRITTO
1.- Il ricorso deve essere respinto.
2.- La società -OMISSIS- srls censura la motivazione del provvedimento in quanto pur escludendo che la società in questione abbia manifestato in qualunque modo una interazione con il Sig. -OMISSIS-, si afferma che essa andrebbe, comunque, interdetta sul rilievo che la società stessa faccia capo al Sig. -OMISSIS- che, in altro contesto ed in altra attività è stato socio del primo.
La società ricorrente afferma che, senza volere discutere la conformità a legge del provvedimento interdittivo che ha colpito la -OMISSIS-srl., la Prefettura ha operato applicando un assioma in forza del quale l’interdittiva adottata nei confronti di una società che sia ritenuta esposta a rischio di infiltrazione comporta che ogni altra società che abbia come socio o amministratore un socio a amministratore della prima sia, parimenti, suscettibile di infiltrazione criminale.
Contesta quindi col primo motivo la radicale inidoneità degli elementi di valutazione acquisiti a legittimare l’adozione del provvedimento interdittivo in causa e col secondo motivo l’errata applicazione della norma di legge in punto di ponderazione tra esigibilità della prestazione e carenza di condotte sanzionabili. La società ha inoltre presentato scritti difensivi a mezzo dei quali argomentava circa l’assoluta insussistenza di presupposti per essere assoggettata alla prospettata interdizione non avendo alcuna contiguità o relazione con il Sig. -OMISSIS-.
3.- Le descritte censure, che possono essere trattate unitariamente, sono infondate.
Occorre premettere anzitutto che -OMISSIS- srls con unico socio al 100% l’amministratore Sig. -OMISSIS- opera, ab origine, nel settore-OMISSIS-scommesse ed è titolare della relativa licenza con la quale opera in -OMISSIS-. Il sig. -OMISSIS-, socio unico e amministratore della società odierna ricorrente, risulta essere anche attuale socio unico e legale rappresentante della -OMISSIS-, società destinataria di altro provvedimento interdittivo adottato dalla stessa Prefettura in data 21 luglio 2023, in quanto riconducibile a -OMISSIS-.
Quest’ultimo –già socio della -OMISSIS- S.R.L.S. con quota al 51% dal 23/02/2018, data di costituzione della società, e sino al 05/04/2022 (data in cui provvedeva a cedere la titolarità della sua quota proprietaria al citato -OMISSIS-) – è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora in -OMISSIS-, in esecuzione di custodia cautelare disposta nell’ambito della cd Operazione “-OMISSIS-” (ordinanza restrittiva emessa in data 14/02/2022, nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS- R.G. G.I.P.).
In data 23.02.2023 egli è risultato destinatario di una sentenza di condanna del Tribunale di Roma – Sezione GIP - alla pena di anni quattro di reclusione ed €. 5.000,00 di multa, in ordine al reato di cui agli artt. 81 e 648 bis c.p. (procedimento penale n. -OMISSIS- R.G. G.I.P.).
La Prefettura ha altresì adottato provvedimenti interdittivi antimafia in data 21/07/2023 nei confronti di numerose società riconducibili al citato -OMISSIS-, quali la-OMISSIS-, entrambi confermati in sede cautelare con ordinanze T.A.R. Lazio, sez. I Ter, rispettivamente n. -OMISSIS-del 12/10/2023 e n.-OMISSIS- del 28/09/2023 dove in motivazione si afferma, tra l’altro, che: “la valutazione effettuata dalla Prefettura non pare eccedere i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, in relazione alla prognosi inferenziale che l’autorità amministrativa ha tratto dai fatti e dalle circostanze sintomatiche poste a fondamento del provvedimento” (i relativi ricorsi sono stati, poi, respinti nel merito rispettivamente con sentenze nn. -OMISSIS-).
3.1.- Allo stato risultano diversi elementi costitutivi di un quadro indiziario grave, come esposto dall’Amministrazione nel provvedimento interdittivo impugnato e in atti in quanto:
- il -OMISSIS- risulta responsabile di operazioni di riciclaggio di proventi delittuosi, conferiti da esponenti della criminalità calabrese, cui egli è risultato particolarmente vicino, quale il -OMISSIS- (in atti Tribunale Roma, sez. G.I.P., ord. custodia cautelare n.-OMISSIS-);
- risultano in atti plurimi legami, anche di tipo economico, tra il -OMISSIS- ed il -OMISSIS- -OMISSIS-, entrambi operatori nel settore-OMISSIS-scommesse e protagonisti di cessioni di quote-OMISSIS-sopraindicate imprese, indici affidabili di uno stretto rapporto di collegamento;
--OMISSIS-–oltre che unico socio ed amministratore della ricorrente – è anche socio ed amministratore della -OMISSIS- srls;
- detta ultima società è stata destinataria di un provvedimento interdittivo antimafia adottato dalla Prefettura in data 21.07.2023, non sospeso dal TAR Lazio in sede cautelare ed il relativo ricorso respinto nel merito con sentenza n. -OMISSIS-;
- il provvedimento era stato adottato sul presupposto che socio al 50% di tale società fosse stato il Sig. -OMISSIS-, che era stato prima attinto dall’ordinanza cautelare dell’obbligo di dimora del 14.02.2022, giusta conforme provvedimento del GIP di Roma e quindi reso destinatario di una sentenza di condanna, in primo grado, in data 23.02.2023 a quattro anni di reclusione in relazione alla contestata violazione degli artt.81 e 648 bis c.p.;
- -OMISSIS- risulta avere percepito negli anni 2015, 2016 e 2017 redditi da lavoro autonomo dalla società l’-OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS- srl, ritenuta riconducibile al medesimo -OMISSIS-.
Si tratta, invero, di elementi che, considerati nella loro unitarietà, forniscono indizi non contraddittori circa la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – si può ragionevolmente dedurre il pericolo di ingerenza nella società ricorrente da parte della criminalità organizzata.
4.- Sul piano normativo, occorre evidenziare che con riferimento al settore del gioco d’azzardo, giurisprudenza recente ha ritenuto legittima l’applicazione del provvedimento interdittivo dal titolare di un esercizio per il gioco d’azzardo e le scommesse a tutti gli operatori della filiera, parimenti obbligati a richiedere e ottenere l’autorizzazione ex art. 88 TULPS, trattandosi di settore dell’economia ad alto rischio di inquinamento criminale e mafioso (cfr. T.A.R. Puglia, sentenze nn. 301 e 303 del 2018).
Ai fini della adozione della informativa antimafia interdittiva, da un lato, occorre non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata.
Infatti l’interdittiva antimafia, per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, non richiede la prova di un fatto, ma solo una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste, circostanze che risultano dettagliate nel provvedimento gravato.
L’interdittiva infatti è un provvedimento amministrativo discrezionale che opera in funzione preventiva, in un’ottica di bilanciamento tra la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica garantita dall’art. 41 Cost., poiché costituisce una misura volta alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della pubblica amministrazione.
4.1.- Ed invero, per consolidata giurisprudenza ai fini dell’interdittiva antimafia (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. III, n. 1743, n. 2742, n. 4170 e n. 4550 del 2016; n. 256 del 2017; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 18.5.2021, n. 1020; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 3.10.2017, n. 848), per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, occorrono, come detto, elementi sintomatici dai quali -secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale -sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d'altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 2342/2011; n. 5019/2011; n. 85130/2011; n. 3333/2017; n. 2343/2018 e n. 2712/2022; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, n. 1951/2011; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, n. 3242/2011; n. 2882/2012; n. 858/2014; n. 4861/2016).
Ciò che rileva è che, all’esito della verifica complessiva di tali elementi scaturisca, secondo il criterio del “più probabile che non”, un’ipotesi ragionevole di permeabilità mafiosa alla luce-OMISSIS-seguenti considerazioni:
a- l'interdittiva prefettizia antimafia costituisce una misura preventiva volta a colpire l'azione della criminalità organizzata, impedendole di avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione;
b- trattandosi di una misura a carattere preventivo, essa prescinde dall'accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che, nell'esercizio di attività imprenditoriali, hanno rapporti con la pubblica amministrazione e si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia e valutati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente;
c- essendo il potere esercitato espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata, la misura interdittiva non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo sull'esistenza della contiguità dell'impresa con organizzazione malavitose e quindi del condizionamento in atto dell'attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo di un tentativo di ingerenza nell'attività imprenditoriale della criminalità organizzata;
d- anche se occorre che siano individuati idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, che sconsigliano l'instaurazione di un rapporto dell'impresa con la pubblica amministrazione, non è necessario un grado di dimostrazione analogo a quello richiesto per dimostrare l'appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, potendo l'interdittiva fondarsi su fatti e vicende aventi un valore sintomatico e indiziario, con l'ausilio di indagini che possono risalire anche ad eventi verificatisi a distanza di tempo;
e- pertanto, gli elementi posti a base dell'informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti penali o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione;
f- la valutazione dell’Autorità di PS costituisce espressione di ampia discrezionalità, che può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati;
g- gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente, dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l'esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata;
4.2.- Assumono dunque rilevanza circostanze obiettive quali ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale e rilevano le peculiari realtà locali, ben potendo l'Amministrazione evidenziare come sia stata accertata l'esistenza - su un'area più o meno estesa - del controllo di una 'famiglia' e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti (T.A.R. Catanzaro, Sez. I, 23.7.2021, n. 1530).
Peraltro, “ L'interdittiva antimafia può legittimamente fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, purché dall'analisi del complesso-OMISSIS-vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell'attività di impresa” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 24.11.2022, n.7282).
4.3.- Il legislatore - art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia) - riconosce quale elemento fondante l’informazione antimafia la sussistenza di «eventuali tentativi» di infiltrazione mafiosa «tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi-OMISSIS-società o imprese interessate».
Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e la tendenza ad influenzare la gestione dell’impresa sono all’evidenza nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzate, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori.
Il diritto amministrativo della prevenzione antimafia in questa materia non sanziona perciò fatti, penalmente rilevanti, né reprime condotte illecite, ma mira a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica, l’infiltrazione mafiosa nell’attività imprenditoriale, e la probabilità che siffatto “evento” si realizzi (Consiglio di Stato, Sezione III, 31 marzo 2023, n. 3338).
Peraltro si rileva che il pericolo dell’infiltrazione mafiosa, quale emerge dalla legislazione antimafia, “non può tuttavia sostanziarsi in un sospetto della pubblica amministrazione o in una vaga intuizione del giudice, che consegnerebbero questo istituto, pietra angolare del sistema normativo antimafia, ad un diritto della paura, ma deve ancorarsi a condotte sintomatiche e fondarsi su una serie di elementi fattuali, taluni dei quali tipizzati dal legislatore (art. 84, comma 4, del d. lgs. n. 159 del 2011: si pensi, per tutti, ai cc.dd. delitti spia), mentre altri, “a condotta libera”, sono lasciati al prudente e motivato apprezzamento discrezionale dell’autorità amministrativa, che “può” – si badi: può – desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 91, comma 6, del d. lgs. n. 159 del 2011, da provvedimenti di condanna non definitiva per reati strumentali all’attività-OMISSIS-organizzazioni criminali «unitamente a concreti elementi da cui risulti che l’attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata»” (cfr. Consiglio di Stato, III, n. 6105/2019).
5.- Infondato è anche il terzo motivo di doglianza mosso, con il quale parte ricorrente ha lamentato che la Prefettura non avrebbe considerato la possibilità di fare applicazione dell’art. 94 bis D. Lgs. cit. (rubricato “Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale”), ovvero non avrebbe valutato l’applicazione di misure meno afflittive nei riguardi della ricorrente.
L’art. 94 bis D. Lgs. cit. disciplina l’istituto della prevenzione collaborativa che, tuttavia, si basa su un presupposto diverso rispetto all’interdittiva, rappresentato dalla “occasionalità” dell’agevolazione mafiosa.
Nel caso di specie, tale presupposto dell’occasionalità dell’agevolazione mafiosa è stato oggetto di valutazione da parte della Prefettura, che l’ha ritenuto assente, come da concorde parere del Gruppo ispettivo antimafia. Al riguardo infatti, a testimonianza della non occasionalità dell’agevolazione, ergo della correttezza dell’operato dell’amministrazione, deve evidenziarsi anche la predetta cessione di quote avvenuta a favore del -OMISSIS-, segno di una volontà di elusione, nonchè di dare stabilità e continuità nel tempo all’influenza del -OMISSIS- nella compagine societaria in causa.
6.- In definitiva il provvedimento è esente dalle censure esposte.
In primo luogo, nel provvedimento e nelle allegazioni in atti risulta una serie di indizi, connotati da un significativo grado di puntualità, da cui inferire i plurimi e reiterati contatti di -OMISSIS- con soggetti pluripregiudicati, che risultano in definitiva rilevanti ed apprezzabili ai fini interdittivi.
In secondo luogo è dato individuare altresì elementi fattuali sintomatici di un collegamento della società ricorrente con esponenti mafiosi organici alle cosche calabresi nel provvedimento citato, elementi utilizzabili in termini di attualità.
Nel caso all’esame il provvedimento impugnato si fonda su concorrenti elementi, idonei a supportarlo sul piano motivazionale, che denotano un giudizio di permeabilità alla criminalità organizzata di tipo ‘ndranghetistico, con conseguente pericolo di inquinamento dell’economia locale, di alterazione della concorrenza e di minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Infine, il quadro normativo di settore e le coordinate ermeneutiche esposte, collocate nella complessità della materia e degli interessi coinvolti, che vanno dalla libertà di impresa alla tutela preventiva dell’ordine e della sicurezza pubblica, al buon andamento ed alla legalità, depongono nel senso della correttezza dell’agire pubblico.
Si rivela pertanto esente da vizi logici e coerente rispetto ai fatti accertati il bilanciamento degli interessi pubblici e privati svolto dalla Prefettura di Roma nell’esercizio del potere discrezionale in argomento, stante il quadro indiziario grave dedotto dall’Amministrazione, da cui emergono elementi idonei a fondare la valutazione di pericolo concreto di permeabilità criminale e mafiosa effettuata in relazione alla società ricorrente.
7.- In conclusione, per quanto esposto, il ricorso deve esser respinto alla luce del complessivo quadro fattuale e normativo di riferimento.
8.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento-OMISSIS-spese di giudizio in favore dell’Amministrazione, che liquida nella misura di euro 1500,00 (millecinquecento/00) euro, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento-OMISSIS-generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e le persone menzionate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN NG, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
ES ER, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES ER | AN NG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.