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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/12/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 208/2025 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Viviana Cusolito Consigliera est., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 208/2025 R..G., posta in decisione con provvedimento dell'1.12.2025 emesso in esito alla udienza del 27.10.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da c.fisc. elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. SCIARRONE ANGELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, c.fisc. , elettivamente domiciliata presso lo CP_1 C.F._2 studio dell'avv. SURACE MANUELA che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
E con l'intervento obbligatorio del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria.
OGGETTO: Separazione giudiziale - appello avverso la Sentenza n. 83/2025 del
Tribunale di Palmi pubblicata in data 17/02/2025, emessa nell'ambito del procedimento recante N. 861/2022 R.G.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 10/04/2025 Pt_1 mpugnava la sentenza n. 83/2025 emessa e pubblicata dal Tribunale di Palmi
[...] in data 17/02/2025 che aveva così statuito:
1 “- dichiara che la separazione dei coniugi e (già CP_1 Parte_1 pronunciata con sentenza n. 394/2023 pubblicata il 15.05.2023R.S.) è addebitabile esclusivamente a carico di Parte_1
- affida in forma condivisa i figli e ad entrambi i genitori, Persona_1 Per_2 CP_1
e che eserciteranno congiuntamente la responsabilità
[...] Parte_1 genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i bambini;
- dispone che i minori e abbiano collocazione prevalente presso la Persona_1 Per_2 madre , autorizzando il padre a vederli e a tenerli con CP_1 Parte_1 sé ogni volta che lo desidera, previo accordo con la moglie e tenendo conto delle esigenze dei figli e dei loro impegni scolastici ed extrascolastici. In difetto di accordo, il padre potrà tenere con sé i bambini il lunedì, il mercoledì e venerdì di ogni settimana dall'uscita di scuola di scuola alle ore 17.00 durante il periodo invernale e, durante il periodo estivo, dalle ore 15 alle ore 21.00, e a settimane alterne dalle ore 15.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica successiva. Durante le festività i minori trascorreranno con il padre ad anni alterni la Vigilia di Natale e il giorno di Capodanno o il giorno di Natale e la vigilia di Capodanno;
ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre anche il lunedì dell'Angelo o il giorno di Pasqua. Durante i mesi di luglio e agosto i minori rimarranno con il padre 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto. I genitori concorderanno il periodo relativo ai mesi estivi entro il mese 15 giugno;
- dispone che il padre versi alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e presso di lei Persona_1 Per_2 collocati, la somma complessiva di 600,00 Euro (300,00 per ciascun figlio), con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza, da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT;
le spese straordinarie sono ripartite per il 60% a carico del padre
e per il 40% a carico della madre, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza;
-dichiara inammissibile la domanda di restituzione degli effetti personali avanzata dal resistente Parte_1
- condanna il resistente alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1 dell'Erario ex art. 133 T.U. Spese di giustizia, stante l'ammissione della ricorrente
al gratuito patrocinio, che si liquidano in € 1.904,50 per compensi, oltre CP_1 spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.”.
Lamentava parte appellante la erroneità della sentenza di primo grado nella parte aveva accolto la domanda di addebito della separazione spiegata dalla a suo carico, CP_1 nonostante la non imputabilità affermata in sede penale in ordine al fatto che era stato posto a fondamento della pronunzia di addebito.
Rilevava l'appellante che il Tribunale con “motivazione apparente”, ovvero senza indicare le ragioni del suo convincimento, aveva ritenuto erroneamente sussistente il nesso di causalità che deve sussistere, ai fini della pronuncia di addebito della separazione, tra la
2 violazione dei doveri matrimoniali a seguito di condotte poste in essere da uno dei coniugi e la crisi dell'unione coniugale, fondando la sua decisione sui soli elementi risultanti dalle attività d'indagine come riportate nell'ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di
Palmi nell'ambito del procedimento penale a suo carico, ordinanza con la quale era stata a lui applicata la misura dell'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla . Aggiungeva che erroneamente il giudice di prime cure aveva CP_1 fondato il suo convincimento anche sulle S.I.T, richiamate dal GIP del Tribunale di Palmi nell'ordinanza cautelare in atti, senza escutere nel giudizio civile quali testimoni le persone che le avevano rese. Rilevava, inoltre, che la sentenza di primo grado era da ritenersi contraddittoria poiché il Tribunale, pur richiamando i principi di autonomia e separazione del giudizio civile e di quello penale, si era poi avvalso, per fondare la pronunzia di addebito, della sola predetta ordinanza cautelare contenente una valutazione sommaria dei fatti, peraltro superata dalla sentenza di assoluzione. Aggiungeva che il Tribunale aveva omesso di esaminare, ex art. 2046 c.c., l'elemento soggettivo della condotta che, in assenza di sua volontarietà e consapevolezza, non poteva ritenersi motivo di addebito della separazione. Lamentava poi la erroneità della determinazione della misura del contributo di mantenimento posto a suo carico nell'interesse dei figli, per avere il giudice di primo grado aumentato ad € 600,00 l'importo statuito in fase presidenziale nella misura di € 500,00 senza che si fosse verificato alcun mutamento, avendo inoltre valutato, come parametro di riferimento “la disparità reddituale emersa nel corso del giudizio in capo alle parti in causa”, nonché il suo reddito lordo, anziché quello netto e senza tener conto della media reddituale dei redditi negli ultimi tre anni. Con l'ultimo motivo di appello rilevava la erroneità della decisione impugnata nella parte in cui aveva ripartito le spese straordinarie nella misura del 60% a suo carico e del restante 40% a carico della avendo statuito CP_1 in proposito ultra petitum tenuto conto che le parti, nei propri scritti, avevano richiesto la ripartizione nella misura del 50% ciascuno. Concludeva, pertanto, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fosse rigettata la domanda di addebito proposta dalla
, fissato il contributo per i due figli a suo carico nella misura di € 500,00 mensili CP_1 complessivi e disposta la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa depositata in data 30.9.2025 si è costituita eccependo CP_1 preliminarmente la inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc. Nel merito rilevava che correttamente il giudice di primo grado aveva addebitato al la separazione atteso Pt_1 che dagli atti ritualmente prodotti (e sulla cui produzione non vi era stata alcuna contestazione) era emerso che la rottura del rapporto matrimoniale era stata conseguenza delle condotte poste in essere dal e culminate nella aggressione del 20.3.2022. Pt_1
Precisava che la documentazione era stata correttamente utilizzata dal giudice di primo grado costituendo prova atipica utilizzabile nel giudizio civile e ribadiva la correttezza della decisione che non aveva ritenuto vincolante la decisione del giudice penale ai sensi dell'art. 652 cpp, tenuto conto che la formula assolutoria utilizzata nei confronti del
3 escludeva che la decisione assunta in sede penale potesse fare stato nel giudizio Pt_1 civile. Precisava che, dunque, correttamente il giudice di primo grado aveva affermato la addebitabilità della separazione al nonostante la assoluzione pronunziata in sede Pt_1 penale per difetto di imputabilità. Contestava il secondo motivo di appello, rilevando che correttamente il giudice di primo grado aveva determinato la misura del contributo tenendo conto della disparità delle condizioni economiche delle parti ed, ancora, contestava il terzo motivo relativo alla ripartizione delle spese nella misura del 60% e del 40% rilevando che non sussisteva alcuna violazione ex art. 112 cpc e che la decisione appariva corretta tenuto conto della differenza reddituale esistente fra le parti. Infine rilevava che inammissibilmente parte appellante aveva richiesto, nella conclusioni dell'atto di appello, la condanna alle spese per entrambi i gradi giudizio, non avendo spiegato specifico motivo di appello in ordine alla decisione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado.
In esito alla udienza del 27.10.2025, sostituita dal deposito di note, la causa è stata assunta in decisione.
Tutto ciò premesso preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione, formulata dalla parte appellata, di violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'atto di appello contiene una chiara individuazione dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, nonché una parte argomentativa con cui si confutano e contrastano le ragioni addotte dal primo giudice (Cass SU 2719972017 e Cass SU 36481/2022)
Nel merito, si rileva, in ordine alla domanda di addebito che la nel ricorso CP_1 introduttivo del giudizio di primo grado, si era così espressa: “i rapporti tra i due si sono notevolmente incrinati tali da ingenerare nella ricorrente la sicura volontà di separarsi soprattutto dopo eventi molto gravi verificatisi nel marzo del 2022, da cui è scaturito un procedimento penale presso il Tribunale di Palmi R.G.N.R. 574/2022”.
Nella memoria integrativa parte ricorrente, a chiarimento della domanda di addebito già formulata, così si è espressa : “Preliminare si vuole chiarire che i fatti per come riferiti dal signor non corrispondono al vero;
, la ricorrente è stata costretta dai Pt_1 comportamenti anaffettivi e dalle aggressioni violente dell'ex marito a richiedere la separazione;
il signor ha deliberatamente attentato alla vita della signora Pt_1
, e solo l'intervento dei familiari ha scongiurato il peggio. Il non volere accettare CP_1 la fine di un matrimonio e del conseguente rapporto affettivo, lo ha portato a rivolgersi ad un “Santone” il quale lo ha consigliato di mettere una catenina attorno al collo della ex moglie e a recitare una serie di preghiere, quasi come se la povera signora fosse CP_1 posseduta da qualche spirito maligno. Tale rito si era spinto totalmente avanti, da portare quasi al soffocamento della signora .” CP_1
Nella memoria ex art. 183 6° comma n. 1 cpc invece la ricorrente così specifica la domanda di addebito: “ infatti, nel corso del matrimonio, è stata oggetto di Per_3 vessazioni da parte del marito che ha sempre cercato di sminuirla ed offenderla ingene- rando nella stessa uno stato di sofferenza e di malessere. Nello specifico il sin Pt_1 dai primi anni di vita coniugale, ha preteso di gestire in via esclusiva le finanze familiari
4 costringendo la ricorrente, priva di occupazione, a rivolgersi a lui per ogni tipo di spesa, pretendendone la rendicontazione e vietando quelle, a suo parere, non indispensabili. La
, pertanto, si è vista costretta, in più occasioni, a chiedere l'aiuto economico dei CP_1 propri genitori, anche per sostenere spese quotidiane necessarie ai minori. Il resistente, infatti, pur avendo acceso un conto corrente cointestato con la moglie presso Banca
Intesa, non le ha mai consentito di disporne liberamente, privandola così di ogni tipo di risorsa economica. La medesima condotta ha pure, riguardato la gestione dei libretti postali accesi in favore dei figli di cui la stessa disconosce, ad oggi, l'ammontare delle somme ivi depositate. Inoltre, sebbene la Sig.ra fosse sempre dedita alla gestione CP_1 della casa ed alla crescita dei figli avendo rinunciato ad ogni sua ambizione lavorativa, il era solito sminuirla, dicendole: “tu da sola non servi a niente, non fai nulla, non Pt_1 hai soldi !!!!”. Alla luce di quanto esposto, è di tutta evidenza l'assoluta inveridicità degli assunti di controparte, circa “le attenzioni del marito ai bisogni materiali della moglie e dei figli cui, a suo dire, non “avrebbe fatto mancare nulla!!”. Il resistente, poi, non si è limitato solo a questo. Dopo la nascita della piccola , infatti, la Sig.ra ha Per_2 CP_1 preso peso e per tale ragione è stato oggetto di denigrazione da parte del marito che usava rivolgerle espressioni volgari ed offensive del tipo: “mi fai schifo al cazzo, non vali niente”. Non solo, costui, esortava il figlio, , a far notare alla mamma come Persona_1 fosse “diventata grassa” utilizzandolo, dunque, per mortificarla ulteriormente. Tale comportamento è ancor più riprovevole in ragione dei trascorsi dell'esponente che aveva sofferto, in adolescenza, di un disturbo alimentare per cui tali offese, rivolte al suo aspetto fisico, le avrebbero certamente nociuto minandone l'autostima. La vita matrimoniale, in prosieguo, è stata connotata da frequenti litigi e scontri tra i coniugi, cui hanno assistito i figli, dovuti al carattere irrascibile e prevaricatore del che, addirittura, è Pt_1 arrivato persino a picchiare l'esponente sferrandole un pugno in volto. Stando così le cose, ed essendo il rapporto ormai logoro, a nulla è servita la terapia di coppia seguita dai coniugi con la Dott.ssa i cui incontri, per la verità poco proficui, si sono interrotti Pt_2
a causa del sopravvenire delle emergenza sanitaria e delle restrizioni ad essa conseguenti.
Per cui inveritiera la circostanza, riferita da controparte, che sia stata la a porvi CP_1 fine essendosi, invero, la stessa impegnata, a cercare di salvare il matrimonio. Proprio dopo il lock-down, per le continue vessazioni che l'esponente è co-stretta a subire dal marito, scatta in lei il desiderio di rivalsa. Decide, infatti, di seguire una dieta rigorosa grazie alla quale perde qua-ranta chili e frequenta corsi formativi trovando lavori saltuari, sino a quando viene assunta, con contratto a termine, come agente di sicurezza presso la . Tale lavoro le consente di avere una certa autonomia ed CP_2 indipendenza osteggiata dal marito che, perdendo il controllo totale su di lei, incomincia a sviluppare una forte gelosia arrivando a pedinarla, ad ispezionare il suo borsone di lavoro, a prenderle di nascosto il cellulare per esaminarne il contenuto, nella convinzione che la stessa avesse un'altra relazione. La , ormai stanca ed esasperata, riesce a CP_1 trovare il coraggio di interrompere il rapporto matrimoniale e manifesta al marito la
5 volontà di se-pararsi chiedendogli di lasciare l'abitazione coniugale, cosa che lo stesso fa.
Sebbene la crisi coniugale fosse già in atto da tempo, il non accetta la decisione Pt_1 della moglie e, come ultima spiaggia per salvare il rapporto naufragato, si rivolge a tale
, di Diventa a questo punto fondamentale, al fine di Persona_4 CP_3 comprendere la personalità del resistente, fornire adeguate informazioni su questa persona cui il affida la risoluzione delle sue problematiche coniugali, nonostante Pt_1 le fon-date perplessità della moglie. Trattasi, infatti, di un soggetto che, lungi da poter essere considerato un “uomo di Dio”, così come viene definito da controparte, è un geometra con precedenti di polizia per reati di usura, falsità materiale, truffa, solito accompagnarsi con pregiudicati, come accertato dalle indagini espletate dai C.C. di San
Ferdinando, (agli atti del fascicolo della Procura nel procedimento pen. N.574/2022
RGNR, che sarà oggetto di produzione documentale da parte di questa difesa ). Le riferite travagliate vicissitudini, che hanno portato alla rottura rapporto coniugale di che trattasi, culminano con l'aggressione subita dalla esponente, in data 20.03.2022, i cui tragici esiti sono stati evitati dell'intervento provvidenziale della madre della stessa e di altri vicini
(Sig.ri , , ) che hanno impedito che fosse Parte_3 Persona_5 Persona_6 strangolata dal marito perché “posseduta dal demonio”. Nell'occasione costui, è stato condotto, presso il reparto di psichiatria del presidio ospedaliero di IS (come comprovato dalla cartella clinica che si allegherà in prosieguo) cui è seguito un trattamento terapeutico, per quel che è dato sapere ancora in atto. In ragione di quanto accaduto, veniva applicata al la misura cautelare del divieto di avvicinamento e Pt_1 di comunicazione con la persona offe-sa, giusta ordinanza del GIP di Palmi del 22-04-
2022 già in atti, (di cui si riserva il deposito della versione integrale) cui seguiva la notifica del decreto di fissazione del giudizio immediato per i reati, “da codice rosso”, p.
e. p. dagli artt. 572 e 582, 585 c.p. in relazione all'art.576 n.1 e 5, e 577 n. 1 , c.p.
Nonostante l'applicazione del citato provvedimento restrittivo, il resistente, violava la predetta misura ed il Gip del Tribunale di Palmi emetteva provvedimento di aggravamento, ponendolo agli arresti domiciliari”.., “Le plurime condotte poste in essere dal resistente ai danni della esponente, come sopra descritte, sono contrarie a doveri ed obblighi nascenti dal matrimonio tra i coniugi, giuste le previsioni contenute nell' art. art.
143 c.c., e violano altresì, i diritti costituzionalmente garantiti ad ogni individuo del-la libertà, della dignità, della salute fisica e psichica. Trattandosi poi, di fatti illeciti concretizzatisi in forme di violenza fisica, economica, psicologi-ca, avvenuti all'interno delle mura domestiche ed in famiglia, rilevano an-che sotto il profilo della violazione degli artt. 33,34,35, della Convenzione del Consiglio d' Europa di Prevenzione e lotta contro la violenza nei con-fronti delle donne e “la violenza domestica”. (meglio nota come
Convenzione di Istanbul) ratificata in Italia con la legge 77/2013. Non vi è pertanto, in ragione di quanto esposto, alcun dubbio sulla fondatezza della domanda, proposta dalla ricorrente, di addebito della separa-zione al Sig. le cui gravi condotte hanno Pt_1
6 determinato la crisi coniugale e la conseguente rottura insanabile del rapporto matrimoniale.”
Deve rilevarsi che il giudice di primo grado non ha ammesso la prova per testi articolata dalla in ordine alle circostanze dalla stessa allegate per la prima volta nella CP_1 memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 cpc ritenendo tardive dette allegazioni e, conseguentemente, la decisione sulla domanda di addebito ha avuto ad oggetto esclusivamente i fatti rappresentati nel ricorso introduttivo e nella memoria integrativa, ovvero il solo episodio avvenuto in data 20.3.2022.
La non ha proposto sul punto appello incidentale e, pertanto, i fatti allegati CP_1 fondanti la domanda di addebito attengono esclusivamente all'episodio suindicato.
Ciò premesso, deve ritenersi, come correttamente affermato dal giudice di primo grado, provato il fatto storico avvenuto nella data suindicata, sulla scorta della documentazione prodotta in atti, ordinanza di custodia cautelare e SIT rese in fase di indagini, valutabili in questa sede come prove atipiche.
Tuttavia, fermo restando il principio di autonomia fra il giudizio penale ed il giudizio civile e concordandosi con il giudice di primo grado in ordine alla non efficacia di giudicato della pronunzia emessa in sede penale tenuto conto della formula assolutoria adottata (che ha escluso il solo elemento psicologico), ritiene la Corte che, tuttavia, risultando provata, al momento del fatto, la assoluta incapacità di intendere e di volere del la condotta Pt_1 dallo stesso tenuta in data 20.3.2022 non possa porsi a fondamento della pronunzia di accoglimento della domanda di addebito.
Invero, il ha prodotto, in allegato alla memoria ex art. 183 6°comma n. 2 cpc, Pt_1
“relazione di perizia psichiatrica” redatta nel corso del giudizio penale le cui conclusioni sono state dal consulente così formulate: “Nel mese di Marzo, 22, il signor Pt_1 ha sviluppato alterazioni mentali esitate in un episodio psicotico breve, sostenuto
[...] da un'importante evento emotigeno. Il sovvertimento ideativo, affettivo e comportamentale dipanandosi nel corso della crisi è stato di tale gravità da rendere il soggetto totalmente incapace di intendere e di volere”.
Sulla scorta di dette conclusioni il procedimento penale si è concluso con assoluzione perché il fatto non sussiste in ordine al reato contestato al capo 1 (maltrattamenti ex art. 572 cp) e assoluzione perché il fatto è stato commesso da persona non imputabile in ordine al capo 2 (lesioni personali aggravate).
Come rilevato, non è possibile in questa sede - in assenza di appello della – CP_1 modificare i fatti posti nella sentenza di primo grado a fondamento della decisione sull'addebito che, come detto, ha fatto riferimento esclusivamente all'episodio del
20.3.2022.
Seppur del tutto condivisibile appare il richiamo alla giurisprudenza relativa alla sufficienza di un unico episodio di percosse al fine di fondare la pronunzia di addebito, così come a quella relativa alla necessità per il giudice civile di rivalutare i fatti anche in presenza di un assoluzione in sede penale, deve evidenziarsi che, affinchè una condotta
7 possa essere considerata posta in essere in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio (e come tale in grado di determinare la impossibilità di proseguire la convivenza), deve evidenziarsi che secondo la Suprema Corte “la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto, da un lato, che la condotta, consistente in furti di danaro ai familiari ed ai terzi ed in acquisti particolarmente frequenti e fuori misura di beni mobili, configurasse violazione dei doveri matrimoniali, e, dall'altro lato, che il disturbo della personalità del coniuge, caratterizzato da un impulso compulsivo all'acquisto, non escludesse la capacità di intendere e di volere e l'imputabilità di detti comportamenti).” (Cass. 25843/2013).
Come rilevato dalla Suprema Corte, infatti, “è pacifico che quanto alla domanda di addebito, …, non è richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniugali (Cass. 25843/2013). Ebbene questa assenza di consapevolezza della violazione dei doveri coniugali, è proprio ciò che hanno ravvisato i giudici milanesi, in conformità a quanto richiesto dall'art. 151 c.c. ove si prevede che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza”. La norma citata contempla quindi, quali fatti che possono rendere intollerabile la convivenza, anche fatti assolutamente indipendenti dalla volontà dei coniugi. In tal caso il richiamo è al principio dell'imputabilità soggettiva ex art. 2046 c.c., ossia il requisito giuridico che assolve alla funzione preliminare di verificare se l'agente possa essere tenuto a rispondere delle conseguenze dannose della sua eventuale condotta colpevole. L'imputabilità è regolata, nel codice civile, all'art. 2046 che esclude la responsabilità di colui che, al momento in cui ha commesso il fatto, era incapace di intendere e di volere, salvo che l'incapacità non sia stata determinata da sua colpa. La definizione dell'imputabilità presente nell'art. 2046 c.c. ricalca quella presente nell'art. 85 del c.p. e, tuttavia, diversamente dal codice penale non vengono, poi, puntualmente individuate le fattispecie di incapacità di intendere e di volere. In sede civilistica, è dunque compito del Giudice quello di individuare, di volta in volta, se sussista l'incapacità di intendere e di volere dell'agente ai fini dell'imputabilità dell'evento dannoso”.
Facendo applicazione di detto principio, ritiene la Corte che tenuto conto che, in seguito ad accertamento peritale svolto in sede penale e prodotto agli atti del presente giudizio, deve ritenersi provato che, al momento del fatto verificatosi il 20.3.2022 il era Pt_1 totalmente incapace di intendere e di volere - deve escludersi che detta condotta sia a lui imputabile e, conseguentemente, deve escludersi che la stessa possa considerarsi come fatto fondante la pronunzia di addebito.
Invero, seppur il fatto posto in essere dal (consistente nel provato episodio di Pt_1 violenza dal quale sono derivate alla le lesioni indicate nel capo di imputazione) è CP_1
8 senza alcun dubbio un fatto contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, lo stesso non appare assistito dall'elemento psicologico consistente nella consapevolezza di detta contrarietà. Conseguentemente, tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte in ordine alla necessaria imputabilità di detti comportamenti, in assenza di detta consapevolezza (come affermato dal consulente cha ha dichiarato, il in occasione Pt_1 dell'episodio, totalmente incapace di intendere e di volere) deve escludersi che la condotta tenuta dal in data 2.3.2022 possa porsi a fondamento di una pronunzia di Pt_1 addebito.
In accoglimento del relativo motivo di appello, pertanto, ed in riforma della sentenza di primo grado, la domanda di addebito avanzata dalla deve essere rigettata. CP_1
Parte appellante, con il secondo motivo spiegato, ha rilevato la erroneità della decisione del giudice di primo grado per avere lo stesso, in sentenza, senza che si fosse verificato alcun mutamento, aumentato l'importo del contributo - fissato in fase presidenziale in € 500,00 mensili - in € 600,00.
Rileva la Corte sul punto che come affermato dalla Suprema Corte la sentenza che pronuncia sulla domanda di separazione dei coniugi può modificare senza alcun limite i provvedimenti presidenziali emanati, in via temporanea ed urgente, nell'interesse dei coniugi e della prole, in quanto la condizione che si verifichino mutamenti nelle circostanze opera come limite soltanto per il giudice istruttore il quale, a norma dell'art. 708, quarto comma, cod proc civ, (norma applicabile ratione temporis al giudizio di primo grado) non può revocare o modificare con ordinanza i provvedimenti presidenziali se non per un sopravvenuto mutamento delle circostanze..
Legittimamente, pertanto, il Collegio, in sede di decisione, ha rivalutato la situazione reddituale e patrimoniale delle parti al fine di determinare il contributo di mantenimento nell'interesse dei figli.
Si rileva, inoltre, che la misura di € 600,00 stabilita in sentenza quale contributo per i due figli (pari ad € 300,00 ciascuno) appare del tutto congruo rispetto ai redditi del Pt_1 così come risultanti dall'ultimo CUD depositato (relativo all'anno di imposta 2022) pari alla somma lorda di € 40.750,00, con imposta netta di € 9.966,00, per un totale netto di €
30.784,00 che, diviso per le dodici mensilità che il deve corrispondere alla moglie Pt_1
a titolo di contributo, determinano una disponibilità media mensile, in capo allo stesso, di
€ 2565,00. Tali redditi, inoltre, appaiono superiori tanto ai redditi dell'anno di imposta
2021 (per il quale risultano redditi lordi pari ad € 37.669,00 con imposta netta di €
7.615,00) che a quelli dell'anno di imposta 2020 (pari ad € 35.644,00 con imposta netta d €
4554,00).
Si rileva, inoltre che nel luglio 2022 è stato estinto anche il pagamento del finanziamento che il aveva allegato avere sottoscritto nell'interesse della famiglia e, ancora, che Pt_1 nulla lo stesso ha allegato in ordine a spese per la sua sistemazione abitativa, nonostante la assegnazione della casa coniugale alla . CP_1
9 Con il terzo motivo di appello il ha rilevato la erroneità della sentenza nella parte Pt_1 in cui il giudice ha suddiviso le spese straordinarie nella misura del 60% a suo carico e del restante 40% a carico della madre andando oltre le domande avanzate dalle parti che avevano richiesto, nei rispettivi atti, che la ripartizione fosse effettuata nella misura del
50% ciascuno.
Anche tale doglianza deve essere disattesa.
Invero, è principio pacifico che nei giudizi di separazione e divorzio i provvedimenti relativi al mantenimento dei figli, in quanto volti alla tutela di interessi sì privati, ma rilevanti per l'ordine pubblico, è consentito al giudice di merito - in deroga ai princìpi generali - non solo acquisire d'ufficio le prove ritenute necessarie, ma anche adottare d'ufficio i provvedimenti relativi.
Nessuna violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunziato può dunque ravvisarsi nel caso di specie.
Si rileva, inoltre che la ripartizione nella misura stabilita nella sentenza impugnata appare del tutto coerente con la disparità reddituale esistente fra le parti così come risultante dagli atti, atteso che a fronte di redditi netti annuali del (pari ad € 30.000,00 circa), dalla Pt_1 documentazione rilasciata dalla Agenzia delle Entrate risulta che la ha dichiarato, CP_1 negli anni dal 2022 al 2024, redditi complessivi da lavoro compresi fra € 3.376,96 ed €
3.930,71.
Per tale motivo, anche l'ultimo motivo dell'appello deve essere rigettato.
Parte appellante, nelle sole conclusioni dell'atto di gravame, in ordine alle spese processuali ha così concluso: “Con vittoria di spese e compensi oltre oneri accessori come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Parte appellata, nella comparsa di costituzione, ha rilevato che nessun motivo specifico di appello il aveva spiegato in ordine alle spese del giudizio di primo grado e che, Pt_1 dunque, nessuna modifica poteva essere disposta.
Si rileva tuttavia che, come affermato dalla Suprema Corte, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicché la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di
10 merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado (ex multis Cass. 33412/2024).
L'accoglimento parziale dell'appello impone, pertanto, a questa Corte di procedere ad una nuova valutazione delle spese anche per il primo grado di giudizio.
Ritiene la Corte che le spese del giudizio di primo grado, tenuto conto della situazione di incertezza esistente al momento della proposizione della domanda in ordine alla imputabilità della condotta al possano essere interamente compensate. Pt_1
Quanto alle spese del secondo grado di giudizio, tenuto conto che il è risultato Pt_1 vittorioso in ordine al motivo relativo alla domanda di addebito e soccombente sugli altri due, deve essere disposta la integrale compensazione delle spese.
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Pt_1 contro , così decide:
[...] CP_1
1) parzialmente accoglimento l'appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda di addebito avanzata dalla nei confronti del CP_1 Pt_1
2) rigetta gli altri motivi di appello proposti dal Pt_1
3) compensa integralmente le spese del primo grado di giudizio;
4) compensa integralmente le spese del secondo grado di giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
29/12/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
11
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Viviana Cusolito Consigliera est., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 208/2025 R..G., posta in decisione con provvedimento dell'1.12.2025 emesso in esito alla udienza del 27.10.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da c.fisc. elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. SCIARRONE ANGELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, c.fisc. , elettivamente domiciliata presso lo CP_1 C.F._2 studio dell'avv. SURACE MANUELA che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
E con l'intervento obbligatorio del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria.
OGGETTO: Separazione giudiziale - appello avverso la Sentenza n. 83/2025 del
Tribunale di Palmi pubblicata in data 17/02/2025, emessa nell'ambito del procedimento recante N. 861/2022 R.G.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 10/04/2025 Pt_1 mpugnava la sentenza n. 83/2025 emessa e pubblicata dal Tribunale di Palmi
[...] in data 17/02/2025 che aveva così statuito:
1 “- dichiara che la separazione dei coniugi e (già CP_1 Parte_1 pronunciata con sentenza n. 394/2023 pubblicata il 15.05.2023R.S.) è addebitabile esclusivamente a carico di Parte_1
- affida in forma condivisa i figli e ad entrambi i genitori, Persona_1 Per_2 CP_1
e che eserciteranno congiuntamente la responsabilità
[...] Parte_1 genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i bambini;
- dispone che i minori e abbiano collocazione prevalente presso la Persona_1 Per_2 madre , autorizzando il padre a vederli e a tenerli con CP_1 Parte_1 sé ogni volta che lo desidera, previo accordo con la moglie e tenendo conto delle esigenze dei figli e dei loro impegni scolastici ed extrascolastici. In difetto di accordo, il padre potrà tenere con sé i bambini il lunedì, il mercoledì e venerdì di ogni settimana dall'uscita di scuola di scuola alle ore 17.00 durante il periodo invernale e, durante il periodo estivo, dalle ore 15 alle ore 21.00, e a settimane alterne dalle ore 15.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica successiva. Durante le festività i minori trascorreranno con il padre ad anni alterni la Vigilia di Natale e il giorno di Capodanno o il giorno di Natale e la vigilia di Capodanno;
ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre anche il lunedì dell'Angelo o il giorno di Pasqua. Durante i mesi di luglio e agosto i minori rimarranno con il padre 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto. I genitori concorderanno il periodo relativo ai mesi estivi entro il mese 15 giugno;
- dispone che il padre versi alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e presso di lei Persona_1 Per_2 collocati, la somma complessiva di 600,00 Euro (300,00 per ciascun figlio), con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza, da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT;
le spese straordinarie sono ripartite per il 60% a carico del padre
e per il 40% a carico della madre, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza;
-dichiara inammissibile la domanda di restituzione degli effetti personali avanzata dal resistente Parte_1
- condanna il resistente alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1 dell'Erario ex art. 133 T.U. Spese di giustizia, stante l'ammissione della ricorrente
al gratuito patrocinio, che si liquidano in € 1.904,50 per compensi, oltre CP_1 spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.”.
Lamentava parte appellante la erroneità della sentenza di primo grado nella parte aveva accolto la domanda di addebito della separazione spiegata dalla a suo carico, CP_1 nonostante la non imputabilità affermata in sede penale in ordine al fatto che era stato posto a fondamento della pronunzia di addebito.
Rilevava l'appellante che il Tribunale con “motivazione apparente”, ovvero senza indicare le ragioni del suo convincimento, aveva ritenuto erroneamente sussistente il nesso di causalità che deve sussistere, ai fini della pronuncia di addebito della separazione, tra la
2 violazione dei doveri matrimoniali a seguito di condotte poste in essere da uno dei coniugi e la crisi dell'unione coniugale, fondando la sua decisione sui soli elementi risultanti dalle attività d'indagine come riportate nell'ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di
Palmi nell'ambito del procedimento penale a suo carico, ordinanza con la quale era stata a lui applicata la misura dell'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla . Aggiungeva che erroneamente il giudice di prime cure aveva CP_1 fondato il suo convincimento anche sulle S.I.T, richiamate dal GIP del Tribunale di Palmi nell'ordinanza cautelare in atti, senza escutere nel giudizio civile quali testimoni le persone che le avevano rese. Rilevava, inoltre, che la sentenza di primo grado era da ritenersi contraddittoria poiché il Tribunale, pur richiamando i principi di autonomia e separazione del giudizio civile e di quello penale, si era poi avvalso, per fondare la pronunzia di addebito, della sola predetta ordinanza cautelare contenente una valutazione sommaria dei fatti, peraltro superata dalla sentenza di assoluzione. Aggiungeva che il Tribunale aveva omesso di esaminare, ex art. 2046 c.c., l'elemento soggettivo della condotta che, in assenza di sua volontarietà e consapevolezza, non poteva ritenersi motivo di addebito della separazione. Lamentava poi la erroneità della determinazione della misura del contributo di mantenimento posto a suo carico nell'interesse dei figli, per avere il giudice di primo grado aumentato ad € 600,00 l'importo statuito in fase presidenziale nella misura di € 500,00 senza che si fosse verificato alcun mutamento, avendo inoltre valutato, come parametro di riferimento “la disparità reddituale emersa nel corso del giudizio in capo alle parti in causa”, nonché il suo reddito lordo, anziché quello netto e senza tener conto della media reddituale dei redditi negli ultimi tre anni. Con l'ultimo motivo di appello rilevava la erroneità della decisione impugnata nella parte in cui aveva ripartito le spese straordinarie nella misura del 60% a suo carico e del restante 40% a carico della avendo statuito CP_1 in proposito ultra petitum tenuto conto che le parti, nei propri scritti, avevano richiesto la ripartizione nella misura del 50% ciascuno. Concludeva, pertanto, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fosse rigettata la domanda di addebito proposta dalla
, fissato il contributo per i due figli a suo carico nella misura di € 500,00 mensili CP_1 complessivi e disposta la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa depositata in data 30.9.2025 si è costituita eccependo CP_1 preliminarmente la inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc. Nel merito rilevava che correttamente il giudice di primo grado aveva addebitato al la separazione atteso Pt_1 che dagli atti ritualmente prodotti (e sulla cui produzione non vi era stata alcuna contestazione) era emerso che la rottura del rapporto matrimoniale era stata conseguenza delle condotte poste in essere dal e culminate nella aggressione del 20.3.2022. Pt_1
Precisava che la documentazione era stata correttamente utilizzata dal giudice di primo grado costituendo prova atipica utilizzabile nel giudizio civile e ribadiva la correttezza della decisione che non aveva ritenuto vincolante la decisione del giudice penale ai sensi dell'art. 652 cpp, tenuto conto che la formula assolutoria utilizzata nei confronti del
3 escludeva che la decisione assunta in sede penale potesse fare stato nel giudizio Pt_1 civile. Precisava che, dunque, correttamente il giudice di primo grado aveva affermato la addebitabilità della separazione al nonostante la assoluzione pronunziata in sede Pt_1 penale per difetto di imputabilità. Contestava il secondo motivo di appello, rilevando che correttamente il giudice di primo grado aveva determinato la misura del contributo tenendo conto della disparità delle condizioni economiche delle parti ed, ancora, contestava il terzo motivo relativo alla ripartizione delle spese nella misura del 60% e del 40% rilevando che non sussisteva alcuna violazione ex art. 112 cpc e che la decisione appariva corretta tenuto conto della differenza reddituale esistente fra le parti. Infine rilevava che inammissibilmente parte appellante aveva richiesto, nella conclusioni dell'atto di appello, la condanna alle spese per entrambi i gradi giudizio, non avendo spiegato specifico motivo di appello in ordine alla decisione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado.
In esito alla udienza del 27.10.2025, sostituita dal deposito di note, la causa è stata assunta in decisione.
Tutto ciò premesso preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione, formulata dalla parte appellata, di violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'atto di appello contiene una chiara individuazione dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, nonché una parte argomentativa con cui si confutano e contrastano le ragioni addotte dal primo giudice (Cass SU 2719972017 e Cass SU 36481/2022)
Nel merito, si rileva, in ordine alla domanda di addebito che la nel ricorso CP_1 introduttivo del giudizio di primo grado, si era così espressa: “i rapporti tra i due si sono notevolmente incrinati tali da ingenerare nella ricorrente la sicura volontà di separarsi soprattutto dopo eventi molto gravi verificatisi nel marzo del 2022, da cui è scaturito un procedimento penale presso il Tribunale di Palmi R.G.N.R. 574/2022”.
Nella memoria integrativa parte ricorrente, a chiarimento della domanda di addebito già formulata, così si è espressa : “Preliminare si vuole chiarire che i fatti per come riferiti dal signor non corrispondono al vero;
, la ricorrente è stata costretta dai Pt_1 comportamenti anaffettivi e dalle aggressioni violente dell'ex marito a richiedere la separazione;
il signor ha deliberatamente attentato alla vita della signora Pt_1
, e solo l'intervento dei familiari ha scongiurato il peggio. Il non volere accettare CP_1 la fine di un matrimonio e del conseguente rapporto affettivo, lo ha portato a rivolgersi ad un “Santone” il quale lo ha consigliato di mettere una catenina attorno al collo della ex moglie e a recitare una serie di preghiere, quasi come se la povera signora fosse CP_1 posseduta da qualche spirito maligno. Tale rito si era spinto totalmente avanti, da portare quasi al soffocamento della signora .” CP_1
Nella memoria ex art. 183 6° comma n. 1 cpc invece la ricorrente così specifica la domanda di addebito: “ infatti, nel corso del matrimonio, è stata oggetto di Per_3 vessazioni da parte del marito che ha sempre cercato di sminuirla ed offenderla ingene- rando nella stessa uno stato di sofferenza e di malessere. Nello specifico il sin Pt_1 dai primi anni di vita coniugale, ha preteso di gestire in via esclusiva le finanze familiari
4 costringendo la ricorrente, priva di occupazione, a rivolgersi a lui per ogni tipo di spesa, pretendendone la rendicontazione e vietando quelle, a suo parere, non indispensabili. La
, pertanto, si è vista costretta, in più occasioni, a chiedere l'aiuto economico dei CP_1 propri genitori, anche per sostenere spese quotidiane necessarie ai minori. Il resistente, infatti, pur avendo acceso un conto corrente cointestato con la moglie presso Banca
Intesa, non le ha mai consentito di disporne liberamente, privandola così di ogni tipo di risorsa economica. La medesima condotta ha pure, riguardato la gestione dei libretti postali accesi in favore dei figli di cui la stessa disconosce, ad oggi, l'ammontare delle somme ivi depositate. Inoltre, sebbene la Sig.ra fosse sempre dedita alla gestione CP_1 della casa ed alla crescita dei figli avendo rinunciato ad ogni sua ambizione lavorativa, il era solito sminuirla, dicendole: “tu da sola non servi a niente, non fai nulla, non Pt_1 hai soldi !!!!”. Alla luce di quanto esposto, è di tutta evidenza l'assoluta inveridicità degli assunti di controparte, circa “le attenzioni del marito ai bisogni materiali della moglie e dei figli cui, a suo dire, non “avrebbe fatto mancare nulla!!”. Il resistente, poi, non si è limitato solo a questo. Dopo la nascita della piccola , infatti, la Sig.ra ha Per_2 CP_1 preso peso e per tale ragione è stato oggetto di denigrazione da parte del marito che usava rivolgerle espressioni volgari ed offensive del tipo: “mi fai schifo al cazzo, non vali niente”. Non solo, costui, esortava il figlio, , a far notare alla mamma come Persona_1 fosse “diventata grassa” utilizzandolo, dunque, per mortificarla ulteriormente. Tale comportamento è ancor più riprovevole in ragione dei trascorsi dell'esponente che aveva sofferto, in adolescenza, di un disturbo alimentare per cui tali offese, rivolte al suo aspetto fisico, le avrebbero certamente nociuto minandone l'autostima. La vita matrimoniale, in prosieguo, è stata connotata da frequenti litigi e scontri tra i coniugi, cui hanno assistito i figli, dovuti al carattere irrascibile e prevaricatore del che, addirittura, è Pt_1 arrivato persino a picchiare l'esponente sferrandole un pugno in volto. Stando così le cose, ed essendo il rapporto ormai logoro, a nulla è servita la terapia di coppia seguita dai coniugi con la Dott.ssa i cui incontri, per la verità poco proficui, si sono interrotti Pt_2
a causa del sopravvenire delle emergenza sanitaria e delle restrizioni ad essa conseguenti.
Per cui inveritiera la circostanza, riferita da controparte, che sia stata la a porvi CP_1 fine essendosi, invero, la stessa impegnata, a cercare di salvare il matrimonio. Proprio dopo il lock-down, per le continue vessazioni che l'esponente è co-stretta a subire dal marito, scatta in lei il desiderio di rivalsa. Decide, infatti, di seguire una dieta rigorosa grazie alla quale perde qua-ranta chili e frequenta corsi formativi trovando lavori saltuari, sino a quando viene assunta, con contratto a termine, come agente di sicurezza presso la . Tale lavoro le consente di avere una certa autonomia ed CP_2 indipendenza osteggiata dal marito che, perdendo il controllo totale su di lei, incomincia a sviluppare una forte gelosia arrivando a pedinarla, ad ispezionare il suo borsone di lavoro, a prenderle di nascosto il cellulare per esaminarne il contenuto, nella convinzione che la stessa avesse un'altra relazione. La , ormai stanca ed esasperata, riesce a CP_1 trovare il coraggio di interrompere il rapporto matrimoniale e manifesta al marito la
5 volontà di se-pararsi chiedendogli di lasciare l'abitazione coniugale, cosa che lo stesso fa.
Sebbene la crisi coniugale fosse già in atto da tempo, il non accetta la decisione Pt_1 della moglie e, come ultima spiaggia per salvare il rapporto naufragato, si rivolge a tale
, di Diventa a questo punto fondamentale, al fine di Persona_4 CP_3 comprendere la personalità del resistente, fornire adeguate informazioni su questa persona cui il affida la risoluzione delle sue problematiche coniugali, nonostante Pt_1 le fon-date perplessità della moglie. Trattasi, infatti, di un soggetto che, lungi da poter essere considerato un “uomo di Dio”, così come viene definito da controparte, è un geometra con precedenti di polizia per reati di usura, falsità materiale, truffa, solito accompagnarsi con pregiudicati, come accertato dalle indagini espletate dai C.C. di San
Ferdinando, (agli atti del fascicolo della Procura nel procedimento pen. N.574/2022
RGNR, che sarà oggetto di produzione documentale da parte di questa difesa ). Le riferite travagliate vicissitudini, che hanno portato alla rottura rapporto coniugale di che trattasi, culminano con l'aggressione subita dalla esponente, in data 20.03.2022, i cui tragici esiti sono stati evitati dell'intervento provvidenziale della madre della stessa e di altri vicini
(Sig.ri , , ) che hanno impedito che fosse Parte_3 Persona_5 Persona_6 strangolata dal marito perché “posseduta dal demonio”. Nell'occasione costui, è stato condotto, presso il reparto di psichiatria del presidio ospedaliero di IS (come comprovato dalla cartella clinica che si allegherà in prosieguo) cui è seguito un trattamento terapeutico, per quel che è dato sapere ancora in atto. In ragione di quanto accaduto, veniva applicata al la misura cautelare del divieto di avvicinamento e Pt_1 di comunicazione con la persona offe-sa, giusta ordinanza del GIP di Palmi del 22-04-
2022 già in atti, (di cui si riserva il deposito della versione integrale) cui seguiva la notifica del decreto di fissazione del giudizio immediato per i reati, “da codice rosso”, p.
e. p. dagli artt. 572 e 582, 585 c.p. in relazione all'art.576 n.1 e 5, e 577 n. 1 , c.p.
Nonostante l'applicazione del citato provvedimento restrittivo, il resistente, violava la predetta misura ed il Gip del Tribunale di Palmi emetteva provvedimento di aggravamento, ponendolo agli arresti domiciliari”.., “Le plurime condotte poste in essere dal resistente ai danni della esponente, come sopra descritte, sono contrarie a doveri ed obblighi nascenti dal matrimonio tra i coniugi, giuste le previsioni contenute nell' art. art.
143 c.c., e violano altresì, i diritti costituzionalmente garantiti ad ogni individuo del-la libertà, della dignità, della salute fisica e psichica. Trattandosi poi, di fatti illeciti concretizzatisi in forme di violenza fisica, economica, psicologi-ca, avvenuti all'interno delle mura domestiche ed in famiglia, rilevano an-che sotto il profilo della violazione degli artt. 33,34,35, della Convenzione del Consiglio d' Europa di Prevenzione e lotta contro la violenza nei con-fronti delle donne e “la violenza domestica”. (meglio nota come
Convenzione di Istanbul) ratificata in Italia con la legge 77/2013. Non vi è pertanto, in ragione di quanto esposto, alcun dubbio sulla fondatezza della domanda, proposta dalla ricorrente, di addebito della separa-zione al Sig. le cui gravi condotte hanno Pt_1
6 determinato la crisi coniugale e la conseguente rottura insanabile del rapporto matrimoniale.”
Deve rilevarsi che il giudice di primo grado non ha ammesso la prova per testi articolata dalla in ordine alle circostanze dalla stessa allegate per la prima volta nella CP_1 memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 cpc ritenendo tardive dette allegazioni e, conseguentemente, la decisione sulla domanda di addebito ha avuto ad oggetto esclusivamente i fatti rappresentati nel ricorso introduttivo e nella memoria integrativa, ovvero il solo episodio avvenuto in data 20.3.2022.
La non ha proposto sul punto appello incidentale e, pertanto, i fatti allegati CP_1 fondanti la domanda di addebito attengono esclusivamente all'episodio suindicato.
Ciò premesso, deve ritenersi, come correttamente affermato dal giudice di primo grado, provato il fatto storico avvenuto nella data suindicata, sulla scorta della documentazione prodotta in atti, ordinanza di custodia cautelare e SIT rese in fase di indagini, valutabili in questa sede come prove atipiche.
Tuttavia, fermo restando il principio di autonomia fra il giudizio penale ed il giudizio civile e concordandosi con il giudice di primo grado in ordine alla non efficacia di giudicato della pronunzia emessa in sede penale tenuto conto della formula assolutoria adottata (che ha escluso il solo elemento psicologico), ritiene la Corte che, tuttavia, risultando provata, al momento del fatto, la assoluta incapacità di intendere e di volere del la condotta Pt_1 dallo stesso tenuta in data 20.3.2022 non possa porsi a fondamento della pronunzia di accoglimento della domanda di addebito.
Invero, il ha prodotto, in allegato alla memoria ex art. 183 6°comma n. 2 cpc, Pt_1
“relazione di perizia psichiatrica” redatta nel corso del giudizio penale le cui conclusioni sono state dal consulente così formulate: “Nel mese di Marzo, 22, il signor Pt_1 ha sviluppato alterazioni mentali esitate in un episodio psicotico breve, sostenuto
[...] da un'importante evento emotigeno. Il sovvertimento ideativo, affettivo e comportamentale dipanandosi nel corso della crisi è stato di tale gravità da rendere il soggetto totalmente incapace di intendere e di volere”.
Sulla scorta di dette conclusioni il procedimento penale si è concluso con assoluzione perché il fatto non sussiste in ordine al reato contestato al capo 1 (maltrattamenti ex art. 572 cp) e assoluzione perché il fatto è stato commesso da persona non imputabile in ordine al capo 2 (lesioni personali aggravate).
Come rilevato, non è possibile in questa sede - in assenza di appello della – CP_1 modificare i fatti posti nella sentenza di primo grado a fondamento della decisione sull'addebito che, come detto, ha fatto riferimento esclusivamente all'episodio del
20.3.2022.
Seppur del tutto condivisibile appare il richiamo alla giurisprudenza relativa alla sufficienza di un unico episodio di percosse al fine di fondare la pronunzia di addebito, così come a quella relativa alla necessità per il giudice civile di rivalutare i fatti anche in presenza di un assoluzione in sede penale, deve evidenziarsi che, affinchè una condotta
7 possa essere considerata posta in essere in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio (e come tale in grado di determinare la impossibilità di proseguire la convivenza), deve evidenziarsi che secondo la Suprema Corte “la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto, da un lato, che la condotta, consistente in furti di danaro ai familiari ed ai terzi ed in acquisti particolarmente frequenti e fuori misura di beni mobili, configurasse violazione dei doveri matrimoniali, e, dall'altro lato, che il disturbo della personalità del coniuge, caratterizzato da un impulso compulsivo all'acquisto, non escludesse la capacità di intendere e di volere e l'imputabilità di detti comportamenti).” (Cass. 25843/2013).
Come rilevato dalla Suprema Corte, infatti, “è pacifico che quanto alla domanda di addebito, …, non è richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniugali (Cass. 25843/2013). Ebbene questa assenza di consapevolezza della violazione dei doveri coniugali, è proprio ciò che hanno ravvisato i giudici milanesi, in conformità a quanto richiesto dall'art. 151 c.c. ove si prevede che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza”. La norma citata contempla quindi, quali fatti che possono rendere intollerabile la convivenza, anche fatti assolutamente indipendenti dalla volontà dei coniugi. In tal caso il richiamo è al principio dell'imputabilità soggettiva ex art. 2046 c.c., ossia il requisito giuridico che assolve alla funzione preliminare di verificare se l'agente possa essere tenuto a rispondere delle conseguenze dannose della sua eventuale condotta colpevole. L'imputabilità è regolata, nel codice civile, all'art. 2046 che esclude la responsabilità di colui che, al momento in cui ha commesso il fatto, era incapace di intendere e di volere, salvo che l'incapacità non sia stata determinata da sua colpa. La definizione dell'imputabilità presente nell'art. 2046 c.c. ricalca quella presente nell'art. 85 del c.p. e, tuttavia, diversamente dal codice penale non vengono, poi, puntualmente individuate le fattispecie di incapacità di intendere e di volere. In sede civilistica, è dunque compito del Giudice quello di individuare, di volta in volta, se sussista l'incapacità di intendere e di volere dell'agente ai fini dell'imputabilità dell'evento dannoso”.
Facendo applicazione di detto principio, ritiene la Corte che tenuto conto che, in seguito ad accertamento peritale svolto in sede penale e prodotto agli atti del presente giudizio, deve ritenersi provato che, al momento del fatto verificatosi il 20.3.2022 il era Pt_1 totalmente incapace di intendere e di volere - deve escludersi che detta condotta sia a lui imputabile e, conseguentemente, deve escludersi che la stessa possa considerarsi come fatto fondante la pronunzia di addebito.
Invero, seppur il fatto posto in essere dal (consistente nel provato episodio di Pt_1 violenza dal quale sono derivate alla le lesioni indicate nel capo di imputazione) è CP_1
8 senza alcun dubbio un fatto contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, lo stesso non appare assistito dall'elemento psicologico consistente nella consapevolezza di detta contrarietà. Conseguentemente, tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte in ordine alla necessaria imputabilità di detti comportamenti, in assenza di detta consapevolezza (come affermato dal consulente cha ha dichiarato, il in occasione Pt_1 dell'episodio, totalmente incapace di intendere e di volere) deve escludersi che la condotta tenuta dal in data 2.3.2022 possa porsi a fondamento di una pronunzia di Pt_1 addebito.
In accoglimento del relativo motivo di appello, pertanto, ed in riforma della sentenza di primo grado, la domanda di addebito avanzata dalla deve essere rigettata. CP_1
Parte appellante, con il secondo motivo spiegato, ha rilevato la erroneità della decisione del giudice di primo grado per avere lo stesso, in sentenza, senza che si fosse verificato alcun mutamento, aumentato l'importo del contributo - fissato in fase presidenziale in € 500,00 mensili - in € 600,00.
Rileva la Corte sul punto che come affermato dalla Suprema Corte la sentenza che pronuncia sulla domanda di separazione dei coniugi può modificare senza alcun limite i provvedimenti presidenziali emanati, in via temporanea ed urgente, nell'interesse dei coniugi e della prole, in quanto la condizione che si verifichino mutamenti nelle circostanze opera come limite soltanto per il giudice istruttore il quale, a norma dell'art. 708, quarto comma, cod proc civ, (norma applicabile ratione temporis al giudizio di primo grado) non può revocare o modificare con ordinanza i provvedimenti presidenziali se non per un sopravvenuto mutamento delle circostanze..
Legittimamente, pertanto, il Collegio, in sede di decisione, ha rivalutato la situazione reddituale e patrimoniale delle parti al fine di determinare il contributo di mantenimento nell'interesse dei figli.
Si rileva, inoltre, che la misura di € 600,00 stabilita in sentenza quale contributo per i due figli (pari ad € 300,00 ciascuno) appare del tutto congruo rispetto ai redditi del Pt_1 così come risultanti dall'ultimo CUD depositato (relativo all'anno di imposta 2022) pari alla somma lorda di € 40.750,00, con imposta netta di € 9.966,00, per un totale netto di €
30.784,00 che, diviso per le dodici mensilità che il deve corrispondere alla moglie Pt_1
a titolo di contributo, determinano una disponibilità media mensile, in capo allo stesso, di
€ 2565,00. Tali redditi, inoltre, appaiono superiori tanto ai redditi dell'anno di imposta
2021 (per il quale risultano redditi lordi pari ad € 37.669,00 con imposta netta di €
7.615,00) che a quelli dell'anno di imposta 2020 (pari ad € 35.644,00 con imposta netta d €
4554,00).
Si rileva, inoltre che nel luglio 2022 è stato estinto anche il pagamento del finanziamento che il aveva allegato avere sottoscritto nell'interesse della famiglia e, ancora, che Pt_1 nulla lo stesso ha allegato in ordine a spese per la sua sistemazione abitativa, nonostante la assegnazione della casa coniugale alla . CP_1
9 Con il terzo motivo di appello il ha rilevato la erroneità della sentenza nella parte Pt_1 in cui il giudice ha suddiviso le spese straordinarie nella misura del 60% a suo carico e del restante 40% a carico della madre andando oltre le domande avanzate dalle parti che avevano richiesto, nei rispettivi atti, che la ripartizione fosse effettuata nella misura del
50% ciascuno.
Anche tale doglianza deve essere disattesa.
Invero, è principio pacifico che nei giudizi di separazione e divorzio i provvedimenti relativi al mantenimento dei figli, in quanto volti alla tutela di interessi sì privati, ma rilevanti per l'ordine pubblico, è consentito al giudice di merito - in deroga ai princìpi generali - non solo acquisire d'ufficio le prove ritenute necessarie, ma anche adottare d'ufficio i provvedimenti relativi.
Nessuna violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunziato può dunque ravvisarsi nel caso di specie.
Si rileva, inoltre che la ripartizione nella misura stabilita nella sentenza impugnata appare del tutto coerente con la disparità reddituale esistente fra le parti così come risultante dagli atti, atteso che a fronte di redditi netti annuali del (pari ad € 30.000,00 circa), dalla Pt_1 documentazione rilasciata dalla Agenzia delle Entrate risulta che la ha dichiarato, CP_1 negli anni dal 2022 al 2024, redditi complessivi da lavoro compresi fra € 3.376,96 ed €
3.930,71.
Per tale motivo, anche l'ultimo motivo dell'appello deve essere rigettato.
Parte appellante, nelle sole conclusioni dell'atto di gravame, in ordine alle spese processuali ha così concluso: “Con vittoria di spese e compensi oltre oneri accessori come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Parte appellata, nella comparsa di costituzione, ha rilevato che nessun motivo specifico di appello il aveva spiegato in ordine alle spese del giudizio di primo grado e che, Pt_1 dunque, nessuna modifica poteva essere disposta.
Si rileva tuttavia che, come affermato dalla Suprema Corte, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicché la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di
10 merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado (ex multis Cass. 33412/2024).
L'accoglimento parziale dell'appello impone, pertanto, a questa Corte di procedere ad una nuova valutazione delle spese anche per il primo grado di giudizio.
Ritiene la Corte che le spese del giudizio di primo grado, tenuto conto della situazione di incertezza esistente al momento della proposizione della domanda in ordine alla imputabilità della condotta al possano essere interamente compensate. Pt_1
Quanto alle spese del secondo grado di giudizio, tenuto conto che il è risultato Pt_1 vittorioso in ordine al motivo relativo alla domanda di addebito e soccombente sugli altri due, deve essere disposta la integrale compensazione delle spese.
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Pt_1 contro , così decide:
[...] CP_1
1) parzialmente accoglimento l'appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda di addebito avanzata dalla nei confronti del CP_1 Pt_1
2) rigetta gli altri motivi di appello proposti dal Pt_1
3) compensa integralmente le spese del primo grado di giudizio;
4) compensa integralmente le spese del secondo grado di giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
29/12/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
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