Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 17/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1276/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ordinario iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe, promosso da:
, P IVA , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Francesco Gambi e Davide Schiaffino, domiciliata presso lo studio dei difensori in Genova,
Via Assarotti 11/3,
-attrice -
CONTRO
, C.F rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_1 C.F._1
Alessandro Cipriani e Francesca Saverio Panico, elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv.to Cipriani sito in La Spezia alla Via Vittorio Veneto n. 277,
-convenuta -
***
CONCLUSIONI
*Per l'attrice , come in foglio di precisazione delle conclusioni: Parte_1
1
deduzione reietta,
IN TESI:
− condannare la sig.ra al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
dell'importo di € 14.039,32, o quello diverso maggior o minore risultante di giustizia, oltre
interessi al tasso annuo del 4,5% al saldo, o nella diversa misura maggiore o minore che
risultino di giustizia;
IN IPOTESI:
− condannare la sig.ra al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
dell'importo di € 12.390,00.=, o quello diverso maggior o minore risultante di giustizia, oltre
interessi al tasso annuo del 4,5% dal 31/10/2017 al saldo, od a quel diverso tasso e/o da
quella diversa data che risultino di giustizia;
IN OGNI CASO:
− condannare la sig.ra alla refusione in favore di CP_1 Parte_1
delle spese e competenze di causa e del procedimento di mediazione.
*Per parte convenuta come in foglio di precisazione delle conclusioni: CP_1
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis,
a) Nel merito, in tesi: rigettare, per i motivi tutti di cui ai paragrafi I) e II) del presente atto, ogni
e qualsiasi domanda proposta da (c.f./p.iva ) nei Parte_1 P.IVA_1
confronti ed a carico della convenuta ( . CP_1 C.F._1
b) Nel merito, in via subordinata ed in denegata ipotesi:
nella denegata ipotesi di soccombenza, per tutti i motivi di cui al paragrafo III) del presente
atto, condannare la Signora al pagamento della sola CP_1 C.F._1
sorte capitale, pari ad € 12.390,00 (dodicimilatrecentonovanta/00).
c) In ogni caso:
2 con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, e del procedimento di
mediazione, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
*Con atto di citazione depositato in data 05.07.2022 (di seguito Parte_1
anche ) citava in giudizio la sig.ra al fine di ottenere Parte_1 CP_1
l'adempimento delle obbligazioni derivanti un contratto di finanziamento o, in subordine, per la restituzione dell'importo erogato.
Parte attrice allegava che in data 24.10.2017 stipulava con CP_1
un contratto di finanziamento dell'importo di € 12.390,00, finalizzato Parte_1
all'acquisto di un veicolo presso il concessionario DI Car S.r.l.
Il successivo 26 ottobre 2017, la banca erogava la somma finanziata direttamente al venditore ed in data 31 ottobre 2017 esercitava il diritto di recesso dal CP_1
contratto di finanziamento. Nonostante ciò, parte attrice riferisce che la convenuta provvedeva comunque al ritiro del veicolo presso il concessionario, facendolo intestare a sé
stessa. Questo comportamento ha dato origine alla controversia, poiché Parte_1
sostiene che, avendo ritirato il bene per cui era stato concesso il prestito, il recesso doveva considerarsi revocato, con la conseguente obbligazione della convenuta a restituire la somma dovuta. A seguito dell'inadempimento della convenuta rispetto alla restituzione dell'importo finanziato, tentava una procedura di mediazione obbligatoria, che si Parte_1
concludeva con esito negativo.
conveniva in giudizio la sig.ra chiedendo la condanna della Parte_1 CP_1
convenuta al pagamento dell'importo complessivo di € 14.039,32, sostenendo che il ritiro del
3 veicolo ha comportato la revoca implicita del recesso, con conseguente obbligo di adempiere al finanziamento.
In via subordinata, la restituzione della somma erogata (€ 12.390,00), oltre agli interessi del
4,5% annuo, ai sensi dell'art. 125-ter T.U.B. e dell'art. 17 del contratto di finanziamento.
In via ulteriormente subordinata, la restituzione della somma suddetta a titolo di arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c., in quanto la convenuta ha acquisito la proprietà del veicolo senza aver corrisposto il relativo prezzo, sostenuto invece da . Parte_1
A sostegno delle proprie pretese, depositava una serie di documenti, tra cui Parte_1
il contratto di finanziamento, la ricevuta di pagamento al concessionario, la lettera di recesso della convenuta, il certificato di proprietà del veicolo, nonché il verbale negativo della mediazione.
*La convenuta con comparsa depositata il 09.11.2022, contestava CP_1
integralmente la domanda attorea, sollevando le seguenti eccezioni.
La convenuta sosteneva che non avesse alcun diritto di ripetizione avendo Parte_1
erroneamente erogato l'importo al venditore nonostante l'esercizio del diritto di recesso.
La convenuta invocava la legittimità e irrevocabilità del recesso: il diritto di recesso era stato esercitato entro il termine di 14 giorni, come previsto dall'art. 125-ter T.U.B. e dalle condizioni generali del contratto ed il ritiro dell'auto non poteva essere considerato una revoca del recesso, in quanto avvenuto dopo oltre un anno e in esecuzione di un accordo con il venditore.
Eccepiva poi la propria carenza di titolarità passiva poiché aveva versato Parte_1
l'importo finanziato direttamente a DI Car, senza che la sig.ra ne avesse mai CP_1
avuto disponibilità.
4 Richiamava quindi la normativa specifica rilevando che ai sensi dell'art. 125-quinquies T.U.B.,
in caso di recesso, l'importo già erogato al venditore deve essere richiesto a quest'ultimo e non al consumatore.
Infine, contestava la domanda di arricchimento senza causa in quanto infondata poiché l'art. 2041 c.c. richiede che l'arricchimento sia ingiustificato e privo di altro titolo giuridico, mentre nel caso di specie aveva il diritto di ripetere l'importo dal venditore. Parte_1
La convenuta non avrebbe ricevuto alcun vantaggio economico ingiusto, avendo solo eseguito un accordo con DI Car.
Rilevava infine l'eccessività dell'importo richiesto poiché la somma di € 14.039,32 richiesta da era errata, perché quella originaria era € 12.390,00. Parte_1
In caso di condanna, la sig.ra chiedeva la riduzione dell'importo alla sola sorte CP_1
capitale.
A sostegno delle proprie difese depositava lo scambio di comunicazioni intercorse sia con la venditrice che con , il contratto di acquisto dell'autovettura tg. FE 426 AN Parte_1
nonché l'accordo di negoziazione assistita.
*All'udienza del 01.12.2022 venivano concessi i termini ex art. 183 cpc per il deposito delle relative memorie e fissata l'udienza del 15.06.2023 per la discussione sulle istanze istruttorie.
Successivamente il Giudice con ordinanza del 02.10.2023 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.06.2023, ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza del 19.09.2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 19.09.2024 le parti precisavano le conclusioni, e la causa veniva trattenuta in decisone con concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di memorie conclusive e relative repliche.
Osservato
1. Sul merito della causa
5 La domanda attorea risulta fondata nei termini che seguono.
La controversia verte sulla validità del recesso esercitato dalla sig.ra sulla sua CP_1
eventuale revoca implicita e sulle relative conseguenze economiche, con riferimento alla disciplina del credito al consumo (T.U.B.).
Deve essere accolta la tesi difensiva di , secondo cui il ritiro del veicolo da Parte_1
parte della sig.ra implica una revoca del recesso. CP_1
Sul punto, la Corte di Cassazione, Sezione I Civile, con la sentenza n. 1454 del 18 gennaio
2019, ha affermato il principio secondo cui: "l'irrevocabilità unilaterale del recesso, dal
momento in cui l'emittente lo abbia comunicato alla controparte, non può comportare
l'esclusione della facoltà per le parti, nell'esercizio della loro autonomia (art. 1322 cod. civ.), di
far venire meno gli effetti della fattispecie estintiva, ponendo in essere una manifestazione
concorde di volontà".
Ne consegue che, nell'ambito dell'autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c., le parti possono revocare il recesso precedentemente formulato e, qualora non sia richiesta la forma scritta ad
substantiam, tale revoca può avvenire anche in modo implicito o per fatti concludenti.
Si configura, ad esempio, una revoca implicita quando il soggetto che ha esercitato il recesso compie atti incompatibili con la volontà di sciogliersi dal contratto.
Nel caso in esame, la sig.ra ha beneficiato del finanziamento, acquisendo la CP_1
proprietà dell'autoveicolo targato FE 426 AN, come risulta pacificamente dagli atti di causa.
Di conseguenza, non trova applicazione l'art. 125-quinquies T.U.B., il quale si riferisce esclusivamente ai casi di risoluzione del contratto tra fornitore e consumatore per inadempimento del fornitore. Nel caso di specie, tra e il venditore DI CP_1
CAR è stato raggiunto un accordo e il veicolo è stato regolarmente consegnato, escludendo quindi la configurabilità di una risoluzione contrattuale (cfr. doc. 17, parte convenuta).
6 Per tali motivi, la convenuta è tenuta a versare la somma di € 12.390,00, corrispondente all'importo erogato da al venditore DI CAR, oltre agli Parte_1
interessi indicati nel contratto di finanziamento (documento n. 1 in allegato all'atto di citazione) e cioè oltre agli interessi al tasso annuo del 4,5% dal 26.10.2017 (data di erogazione del finanziamento) fino all'integrale saldo.
2. Sulle spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Gli onorari del presente procedimento vengono liquidati in € 3.397,00 per onorari oltre accessori di legge secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche,
tenendo conto del valore della controversia (in € 12.390,00) del tipo di procedimento
(procedimento ordinario) dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), delle attività processuali effettivamente svolte.
***
P.Q.M.
A) ACCOGLIE la domanda proposta da e per l'effetto Parte_1
CONDANNA al pagamento in favore della CP_1 Parte_1 Parte_1
dell'importo di euro 12.390,00 oltre interessi oltre al tasso annuo del 4,5% dal 26.10.2017 al saldo.
B) CONDANNA alla rifusione in favore di CP_1 Parte_2
delle spese del presente procedimento pari ad € 3.397,00 per onorari oltre accessori.
La Spezia, 17.02.2025
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
7