Articolo 3 della Legge 1 aprile 1985, n. 122
Articolo 2Articolo 4
Versione
26 aprile 1985
Art. 3.
L' articolo 3 e il terzo e quarto comma dell' articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 259 , sono abrogati.
Entrata in vigore il 26 aprile 1985