Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01232/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02707/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2707 del 2025, proposto da Associazione CODICI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in AP alla Via G. Porzio (Centro Direzionale), Isola G8;
contro
Presidente della Giunta Regionale della Campania, non costituito in giudizio;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Beatrice Dell'Isola dell'Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso la sede dell'Ente in AP alla Via S. Lucia n. 81;
Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di AP, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Lipani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in AP alla Piazza Carità n. 32;
nei confronti
A.P.S. Assoutenti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in AP alla Piazza Carità n. 32;
Lega Consumatori AP, Movimento Consumatori AP, Assourt, ON AP e US IE, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 29 del 31.3.2025, recante “ Rinnovo Consiglio Camera di Commercio di AP – Nomina Consiglieri nei settori suindicati e consumatori ”, nella parte in cui si dispone la nomina del dr. IE US nel settore consumatori;
b) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente, ove lesivo della posizione giuridica della ricorrente ivi inclusi:
b.1) il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 22 del 18.3.2025, recante “ Rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di AP, Determinazioni ai sensi dell’art. 10 del DM 156/2011 ”;
b.2) il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 7 del 29.1.2025;
b.3) tutti gli atti costituenti la procedura concorsuale indetta per il rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di AP (Avviso allegato alla Determinazione Presidenziale n. 4 del 20.3.2023 e Vademecum);
b.4) i Verbali tutti, recanti valutazione delle domande presentate;
e per l'accertamento del diritto della ricorrente a veder nominato nel rinnovato Consiglio della CCIAA di AP il proprio designato, avv. PE Ambrosio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di AP e della A.P.S. Assoutenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. PE PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale, dando atto che il difensore della Regione ha depositato nota con cui ha chiesto il passaggio in decisione del ricorso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’Associazione ricorrente ha partecipato alla procedura per il rinnovo del Consiglio della CCIAA di AP, in apparentamento con le Associazioni ON, APS, Assoutenti, Movimento
Consumatori, Assourt e Lega Consumatori, designando il consigliere nella persona dell’avvocato PE Ambrosio.
L’ON, l’Assoutenti e il Movimento Consumatori chiedevano lo scioglimento dell’apparentamento, designando quale consigliere l’avvocato IE US; la ricorrente rinnovava la designazione dell’avvocato PE Ambrosio.
Ciò posto, rileva che il Presidente della Giunta regionale, prendendo atto dello scioglimento dell’apparentamento, con il decreto n. 22/2025 abbia stabilito che la Assoutenti è legittimata a provvedere alla designazione di un nominativo nel settore Consumatori, senza alcun riferimento all’indicazione fornita dalla ricorrente né alla posizione delle altre due associazioni proponenti la nomina (ON e Movimento Consumatori).
Risulta dall’allegato al menzionato decreto che, in applicazione dei criteri stabiliti dalla normativa di settore (con riguardo a numero di iscritti, ampiezza della diffusione e servizi resi ed attività svolte), la Assoutenti ha conseguito un punteggio totale di 54,78, mentre la ricorrente ha ottenuto complessivi punti 20,85.
Infine, con l’impugnato D.P.G.R. n. 29 del 31/3/2025 è stata disposta la nomina nel Consiglio camerale, per il settore Consumatori, dell’avvocato IE US, designato dalla controinteressata Assoutenti.
Con il ricorso all’esame l’Associazione Codici AP ne ha dedotto con due motivi l’illegittimità per violazione della normativa di settore e dei canoni di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, difetto di motivazione, sviamento e violazione del principio dell’autovincolo.
Si sono costituite in giudizio per resistere la Regione, la Camera di Commercio e la controinteressata, esibendo documentazione e svolgendo difese nelle memorie depositate.
La ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare all’udienza in camera di consiglio dell’11 giugno 2025 è stata fissata l’udienza per la trattazione del ricorso nel merito.
All’udienza pubblica del 17 dicembre 2025 il ricorso è assegnata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile.
Non ha fondamento la tesi propugnata dalla ricorrente con il primo motivo, secondo cui la designazione dell’avvocato US sarebbe il frutto del nuovo apparentamento delle tre indicate Associazioni, dopo lo scioglimento dell’iniziale apparentamento, di cui faceva parte anche l’Associazione Codici AP.
Invero, dopo lo scioglimento di quest’ultimo, la designazione spettava all’organizzazione più rappresentativa, in base a quanto dispone l’art. 6 del Regolamento di cui al D.M. n. 156/2011 (co. 3: “ dopo lo scioglimento dell’apparentamento, il Presidente della giunta regionale sospende il procedimento relativamente al settore interessato e individua, tenendo conto del disposto dell’articolo 9, l’organizzazione più rappresentativa sulla base dei dati presentati disgiuntamente da ciascuna organizzazione ”).
Ciò è avvenuto nella specie, avendo la Assoutenti – come detto – conseguito il maggior punteggio di 54,78, riferito alla valutazione degli elementi da prendere in considerazione, per numero di iscritti, ampiezza della diffusione e servizi resi ed attività svolte (cfr. l’allegato A al D.P.G.R. n. 22/2025).
Il secondo motivo di ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile.
È infondato laddove pretende che la Regione dovesse espletare un’istruttoria e fornire un’adeguata motivazione in ordine alle verifiche effettuate dopo lo scioglimento dell’apparentamento.
Ciò in quanto la rilevazione del grado di rappresentatività era già stato operato il D.P.G.R. n. 7 del 29/1/2025, conseguendone che – per quanto sopra detto – la Regione non doveva far altro che assumere quelle risultanze e nominare il componente del Consiglio camerale designato dall’Associazione dei consumatori maggiormente rappresentativa.
Quanto alle censure con cui si intende far valere che tale grado di rappresentatività sia stato erratamente determinato, il ricorso è per tale parte inammissibile, come eccepito, per la mancata tempestiva impugnazione del D.P.G.R. n. 7 del 29/1/2025, con cui era stato rilevato, ai sensi dell’art. 9 del D.M. n. 156/2011, il grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali e associazioni cui spetta designare i componenti del Consiglio, come riportato nel menzionato Allegato.
Conclusivamente, alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile.
Sussistono nondimeno giustificate ragioni, attesa la natura della controversia e la qualità dei soggetti, per compensare per intero le spese di giudizio tra tutte le parti costituite, non essendovi luogo a provvedere nei confronti delle altre controinteressate e del componente nominato, non costituitisi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile.
Compensa per intero le spese di giudizio tra tutte le parti costituite; nulla sulle spese nei confronti delle parti non costituitesi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NZ NE, Presidente
PE PO, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PE PO | NZ NE |
IL SEGRETARIO