TAR Napoli, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 1232
TAR
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione normativa di settore e canoni di buon andamento, imparzialità e trasparenza

    Il Tribunale ha ritenuto che la designazione spettasse all'organizzazione più rappresentativa, individuata sulla base dei punteggi ottenuti secondo la normativa di settore, e che la Assoutenti avesse ottenuto il punteggio maggiore.

  • Inammissibile
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, difetto di motivazione, sviamento e violazione del principio dell'autovincolo

    Il Tribunale ha ritenuto infondato il motivo in parte, poiché la rilevazione del grado di rappresentatività era già avvenuta con un precedente decreto, e inammissibile per la mancata impugnazione tempestiva di tale decreto.

  • Inammissibile
    Mancata impugnazione di atti presupposti

    Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la parte del ricorso relativa alla contestazione del grado di rappresentatività per mancata impugnazione del D.P.G.R. n. 7 del 29/1/2025.

  • Rigettato
    Mancanza di rappresentatività

    Il Tribunale ha respinto la pretesa della ricorrente basandosi sul fatto che la designazione spettava all'associazione più rappresentativa, come risulta dai punteggi attribuiti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 1232
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1232
    Data del deposito : 20 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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