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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 4226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4226 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 20 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nei procedimenti riuniti N. 3374 e 3412/2024 RG. Lavoro vertenti
TRA nata a [...] il [...], CF: , rapp.ta Parte_1 C.F._1
e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti posta in calce al ricorso introduttivo del giudizio R.G. n. 2758/2022, dagli avv.ti Ernesto Maria CI (c.f. fax: 0815640644; indirizzo PEC: C.F._2
, e SC CI (c.f. Email_1
numero di fax: 0815640644; PEC: C.F._3 [...] come da albo Ini-PEC), con studio in Email_2
Napoli alla Via Benedetto Cariteo, 8 ove elettivamente domicilia (PEC di riferimento: come da albo INI-PEC; fax: Email_3
0815640644)
- Appellante-appellata
E
(denominata anche (C.F. e P.IVA Controparte_1 CP_2
), con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri, n. 1, in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Arturo Maresca (C.F. PEC: C.F._4
, NZ MO (C.F. ; PEC: Email_4 C.F._5
, prof. C.F. PEC: Email_5 Persona_1 C.F._6
e FR DO BO (C.F. Email_6
PEC: , ed elettivamente C.F._7 Email_7 domiciliata presso lo studio dell'avv. Pietro Pace (C.F. ; PEC: C.F._8
in Napoli, Via Duomo n. 152, in virtù di Email_8
1 mandato già rilasciato su separato foglio unito telematicamente in calce alla memoria difensiva di primo grado
- Appellata -appellante
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del
Lavoro in data 15 febbraio 2022 – dipendente della resistente, Parte_1 inquadrata nel livello 7 del contratto collettivo , già ceduta in data 1 agosto 2003 ex art. 2112 c.c. alla e poi a decorrere dal gennaio 2009 Controparte_3 transitata nuovamente alle dirette dipendenze della convenuta, a seguito di fusione per incorporazione in suddetta Controparte_4 Controparte_5
- espose di essere inquadrata con qualifica di Professional di Elevata
[...]
Specializzazione; di essersi sempre occupata, in ambito Information Technology
(Informatica), di progettazione e sviluppo dei sistemi informatici, ricoprendo il ruolo di Software Engineer Specialist e di essere stata impiegata, nel corso della sua carriera, in progetti ed attività sempre nel medesimo citato ambito tecnologico.
Dedusse di aver subito un progressivo svuotamento delle mansioni (in particolare, ad aprile 2016 era stata sollevata dal suo incarico nel progetto, senza alcuna motivazione maggio 2016 le era stata comunicata l'assegnazione al gruppo di collaudo del progetto Wholesale;
da gennaio 2017 era stata assegnata al settore
Market Security, la cui attività principale consiste nel monitoraggio delle reti dei clienti esterni a per prevenire o mitigare eventuali attacchi informatici CP_1 provenienti dal web, attraverso specifici applicativi che in automatico effettuano la diagnosi e l'intervento risolutivo;
dal marzo 2018, era stata relegata in un ruolo marginale, esecutivo, standardizzato e privo di qualsiasi professionalità, potere di intervento, decisionalità, responsabilità, peraltro organizzato parzialmente in turnistica H24; dal 1 febbraio 2020 era poi passata al Back Office del Gruppo Sap dove le giungevano i reclami (ticket) provenienti dai vari settori interni all'azienda che lamentano anomalie e/o malfunzionamenti sui software, tool, applicazioni informatiche etc.).
Chiese pertanto: “ Accertare e dichiarare, per le ragioni e le causali di cui alla premessa, la illegittimità della condotta posta in essere dalla in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t. e, per l'effetto, condannarla: a) ad assegnare alla sig.ra mansioni corrispondenti al livello inquadramentale rivestito, Parte_1
2 il 7° del CCNL di categoria;
b) a risarcire alla ricorrente il danno professionale non patrimoniale nella misura specificata in premessa di € 2.000,00 mensili netti per ogni mese a far data da aprile 2016 e sino al deposito del presente ricorso oltre ai ratei successivi sino alla decisione ovvero per quella diversa data e somma che reputerà di giustizia il giudicante, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”, con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio l'adito Tribunale, con sentenza n. 4590/2024 pubbl. il 19/06/2024, accolse il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condannò
ad adibire la ricorrente a mansioni proprie del livello di Controparte_1 inquadramento riconosciutole (VII livello CCNL Telecomunicazioni) ed a corrisponderle, a titolo di risarcimento dei danni subiti per effetto del demansionamento subito da aprile 2016 al febbraio 2022 la somma di euro
69.968,00 ( in una misura mensile pari a poco più di un quarto della retribuzione contrattuale lorda, come precisato in motivazione) oltre interessi e rivalutazione dalla presente decisione all'effettivo soddisfo;
oltre due terzi delle spese processuali che liquida, per tale misura ridotta, in € 3.800,00 per compenso professionale, con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge.
Con atto depositato in data 16.12.2024 la ha proposto tempestivo appello, Pt_1 chiedendo la parziale riforma della suindicata sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva quantificato erroneamente il risarcimento, senza tenere in adeguata considerazione la durata del demansionamento, la natura delle prestazioni professionali proprie del livello 7 di pertinenza della lavoratrice, la rapida evoluzione propria del settore di operatività della stessa. Richiamati numerosi precedenti, di merito (in particolare di questa Corte) e di legittimità nei quali la liquidazione era stata determinata nella misura del 40 (o del 50%) del trattamento retributivo, ha concluso invocando l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnata in primo grado insistendo per il riconoscimento del 60% dell'importo mensile lordo di euro 3.383,46 ( “ovverosia € 2.000,00 mensili netti dal mese di aprile del 2016 e sino al deposito del ricorso oltre ai ratei successivi e sino alla decisione ovvero per quella diversa che reputerà il Collegio ma in misura superiore rispetto al 25% stabilito dal Tribunale (per l'esattezza poco più di ¼ della
3 retribuzione contrattuale lorda”); il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
vinte le spese.
Si è costituito in giudizio l'appellato contestando la fondatezza dell'impugnazione di cui ha invocato il rigetto.
Ha proposto a sua volta appello la , con atto depositato il 19.12.2024, CP_1 contestando la valutazione del materiale istruttorio condotta dal Tribunale in sede di accertamento dell'asserito demansionamento. Ha censurato il riconoscimento del risarcimento del danno e la relativa quantificazione;
ha osservato che risulta del tutto sproporzionata la percentuale superiore al 25% per il periodo di lavoro da aprile 2016 sino a maggio 2022 (sebbene il deposito del ricorso fosse avvenuto a febbraio 2022 ) ed ha contestato il parametro di calcolo rappresentato dall'ultima retribuzione percepita in a febbraio 2021. Ha concluso per il rigetto CP_1 del ricorso di primo grado della vinte le spese. Pt_1
Instaurato il contraddittorio, la lavoratrice ha resistito ed ha concluso per il rigetto del gravame.
Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato le note nei termini;
all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
1. Deve premettersi in diritto che ha ritenuto la Suprema Corte con orientamento cui il collegio intende dare seguito che “In conformità di quanto disposto dall'art. 2103 c.c., quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro, quest'ultimo dovrà provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o mediante la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero mediante la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali, ovvero, a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.), con regola che ovviamente valga anche nei rapporti con il pubblico impiego …” ( cfr. Cassazione civile sez. lav., 21/07/2022, n.22900).
2.L'appello della è infondato, condividendosi le argomentazioni svolte CP_1 in precedenti decisioni di questa Corte in analoghe controversie (v. tra le più recenti, la sentenza resa all'udienza del 13.2.2024 nel proced. N. 2466/ 2024
Ruolo Generale Lavoro, in atti).
4 Le censure di si incentrano in una sostanziale riproposizione Controparte_1 delle difese di primo grado, avulse dalle motivazioni che hanno indotto il giudice di prime cure ad un accoglimento, sia pur parziale, della domanda.
In particolare, la gravata sentenza partendo dall'incontestato principio di diritto secondo cui la prova dell'esatto adempimento incombe sulla datrice di lavoro, che doveva dedurre e provare come le nuove mansioni corrispondessero al livello inquadramentale (giusta novella dell'art. 2103 c.c.), ha evidenziato già sul piano allegatorio la inidoneità delle deduzioni difensive della a comprovare la CP_1 riconducibilità delle mansioni assegnate alla nel periodo controverso, Pt_1 al suo inquadramento contrattuale (7° livello).
Corretta è la motivazione del Tribunale che, partendo dalla disamina delle caratteristiche professionali del livello 7° (costituite da “funzioni direttive inerenti risultati produttivi complessi;
autonomia e discrezionalità di poteri ed iniziativa;
responsabilizzazione primaria sui risultati attesi;
conduzione e controllo di rilevanti unità organizzative;
contributo professionale a carattere progettuale – innovativo di particolare complessità ed alta specializzazione”), ha osservato che, già in punto di allegazione, la convenuta non aveva in alcun modo messo in relazione le nuove mansioni assegnate alla ricorrente con i suindicati elementi caratterizzanti il livello di inquadramento.
Piuttosto, la società aveva rilevato che la nel nuovo ruolo e nell'ambito Pt_1 degli analisti di secondo livello del gruppo Logical Operations, si occupava di
“delivery” (insieme delle attività svolte allo scopo di attivare un servizio per il quale un cliente ha sottoscritto un contratto) e “assurance” (insieme delle attività svolte allo scopo di verificare che un servizio per il quale un cliente ha sottoscritto un contratto sia sempre disponibile e funzionante).
In sostanza, pacifico che la ricorrente si sia occupata di “delivery” e “assurance”, alcuna specifica allegazione si rinviene nella memoria della convenuta in merito allo svolgimento di funzioni direttive inerenti a risultati produttivi complessi, alla
“autonomia e discrezionalità di poteri ed iniziativa”, alla responsabilizzazione primaria sui risultati attesi, alla conduzione e al controllo di rilevanti unità organizzative, al “contributo professionale a carattere progettuale – innovativo di particolare complessità ed alta specializzazione”.
5 Inoltre, dall'istruttoria orale espletata, esaminata e valutata dal Tribunale, è emerso che la ricorrente, oltre a non aver svolto funzioni direttive, ha operato nell'ambito di processi predefiniti, dunque sostanzialmente senza “autonomia e discrezionalità di poteri ed iniziativa” e senza poter apportare un “un contributo professionale a carattere progettuale-innovativo di particolare complessità ed alta specializzazione”.
Depongono in tal senso tutte le dichiarazioni testimoniali raccolte in giudizio, che parte appellante si limita a richiamare nell'atto di gravame senza, tuttavia, indicare quale sarebbe idonea a comprovare l'equivalenza delle nuove mansioni assegnate alla ricorrente con il livello contrattuale di inquadramento.
Viceversa, le deposizioni comprovano la natura ripetitiva dei compiti assegnati alla ricorrente dall'aprile 2016.
E' stato evidenziato dal Tribunale che, per il periodo in cui la ricorrente era stata impegnata nella struttura SOC (gennaio 2017 - febbraio 2020), l'istruttoria svolta anche in analoghi giudizi - i cui verbali sono stati pure allegati in atti - ha confermato la natura meramente esecutiva, semplice e standardizzata delle mansioni che si svolgono nel suddetto settore.
Analogamente, ha osservato il primo Giudice che per il periodo da febbraio 2020 in cui la ricorrente era stata impegnata nel progetto Sap, si è “in presenza di attività esecutiva e standardizzata”.
In sostanza, dalle dichiarazioni rese dai testi esaminati in primo grado e già riportate nel corpo della sentenza oggetto di gravame, è risultato che l'attività della ricorrente consisteva, sostanzialmente, nell'aprire un ticket a seguito di un alert, sulla base di una procedura standard e senza possibilità di risoluzione dell'alert, estrarre i dati forniti dal sistema informatico che monitora l'alert, tracciare le caratteristiche dell'attacco, inserirle in un report, avvisare via mail il settore competente e avvisare il cliente: in pratica, attività di monitoraggio degli alert segnalati dal sistema, da smistare ai reparti competenti, senza alcun potere di intervento e risoluzione dell'anomalia.
Si tratta, all'evidenza, di attività routinarie, di scarsa complessità, ripetitive e con un margine di “autonomia” quasi impalpabile, il che le rende distanti anche da quanto previsto per i lavoratori inquadrati al livello, sesto, immediatamente inferiore a quello posseduto dalla lavoratori, questi ultimi, che la Pt_1
6 normativa pattizia di settore individua come quelli “...in possesso di elevata e consolidata preparazione e di particolare capacità professionale e gestionale, svolgono funzioni direttive inerenti attività complesse. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite e sono esercitate attraverso la guida e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo”.
Né, del resto, la società appellante si confronta con la motivazione del primo giudice che, da un canto, ha ritenuto che i nuovi compiti assegnati alla ricorrente non fossero corrispondenti né al livello di inquadramento, né a quello inferiore;
dall'altro ha evidenziato che quello rivestito, ovvero il 7°, è il più alto della scala gerarchica, preceduto solo dall'Area Quadri, e che la qualifica rivestita dalla ricorrente è quella di “Professional di Elevata Specializzazione”, riservata a
“Lavoratrice/tore che, per l'elevato grado di specializzazione raggiunto, è preposto alla definizione di importanti progetti relativi al settore di appartenenza, verificando, anche attraverso il supporto di altre funzioni aziendali, la fattibilità tecnica ed economica e garantendo l'impostazione, la sperimentazione e la realizzazione dei progetti stessi. È altresì proprio del profilo lo svolgimento di attività di consulenza integrata nei confronti delle altre strutture aziendali”.
3. In punto di quantificazione del danno patrimoniale concorrono, ad opposti fini, i due appelli.
Secondo consolidata giurisprudenza (v. Cass. sentenza a Sezioni Unite N° 6572 del 24 marzo 2006 secondo cui l'esistenza del danno “non è immancabilmente ravvisabile a causa della potenzialità lesiva dell'atto illegittimo. L'inadempimento infatti è già sanzionato con l'obbligo di corresponsione della retribuzione ed è perciò necessario che si produca una lesione aggiuntiva e, per certi versi, autonoma”;
“ove diminuzione non vi sia stata (perdita subìta e/o mancato guadagno) il diritto al risarcimento non è configurabile”), “proprio a causa delle molteplici forme che può assumere il danno da dequalificazione, si rende indispensabile una specifica allegazione in tal senso da parte del lavoratore .....che deve precisare…..quali di essi ritenga in concreto di aver subìto, fornendo tutti gli elementi, le modalità e le peculiarità della situazione in fatto attraverso i quali possa emergere la prova del
7 danno” (Cass. Sez. L , Sentenza n. 29047 del 05/12/2017 - Rv. 646390 – 02;
Cass. Sez. L, Sentenza n. 17163 del 18/08/2016 - Rv. 640897 - 01).
4.Tanto premesso il motivo di gravame principale con il quale la si CP_1 duole del riconoscimento, in favore della di un danno risarcibile in Pt_1 virtù del dedotto demansionamento, è infondato.
Il Tribunale ha correttamente motivato sul punto, rilevando che ricorrono una serie di concordanti elementi di fatto atti a far ritenere la sussistenza di un danno da demansionamento che ha superato la soglia della normale tollerabilità rappresentati: “a) dalla rilevantissima durata della dequalificazione, che è in essere fin dall'aprile del 2016; b) dalla gravità della stessa, atteso che le mansioni cui è stata adibita la ricorrente nel periodo dedotto in giudizio sono non solo di ben tre-quattro livelli al di sotto delle mansioni proprie dell'inquadramento attribuitole, ma di natura eminentemente esecutiva ed espletate secondo metodi di lavoro e procedure definite;
c) dalla qualità e quantità dell'esperienza lavorativa pregressa.
Alla stregua di tali elementi, ha ritenuto, secondo un criterio eziologico di normalità sociale, il progressivo impoverimento del bagaglio di conoscenze e di esperienze della ricorrente e la compromissione della sua professionalità.
Ai fini della liquidazione del danno, infine, il Giudice ha valorizzato “l'entità della dequalificazione, atteso che il danno è tanto maggiore quanto più le mansioni concretamente assegnate si discostino da quelle cui si ha diritto, nonchè la durata della condotta datoriale inadempiente, poichè il depauperamento del bagaglio professionale si aggrava sempre più con il decorso del tempo”. Ha utilizzato il criterio equitativo e adottato, quale parametro, la retribuzione percepita dalla ricorrente: "elemento di massimo rilievo nella determinazione della retribuzione è il contenuto professionale delle mansioni sicché essa costituisce, in linea di massima, espressione (per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 36 Cost.) anche del contenuto professionale della prestazione, di modo che l'entità della retribuzione ben può, dunque, essere assunta, nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, a parametro dei pregiudizi da dequalificazione professionale (v. Cass.,
12.6.2015, n.12253 e precedenti conformi)” .
Diversamente da quanto ritenuto dall'appellante , il Giudice di prime CP_1 cure non ha riconosciuto l'esistenza del danno per il solo fatto del demansionamento, ma ha fatto riferimento, sulla scorta delle allegazioni di cui
8 al ricorso ex art. 414 c.p.c., a plurimi elementi anche presuntivi idonei a fornire la prova del depauperamento professionale della ricorrente.
Deve, infatti, ritenersi che l'adibizione della a mansioni non Pt_1 corrispondenti al suo elevato livello di inquadramento abbia impedito alla lavoratrice di accrescere ed aggiornare il suo bagaglio di conoscenze e competenze in un settore, quale quello in esame della telecomunicazione, connotato dall'utilizzo di tecnologia informatica e sottoposto ad una rapida evoluzione.
La soluzione del giudice di prime è in linea con gli arresti della Suprema Corte in materia, essendo consolidato il principio secondo cui “in tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno - avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore - e determinarne l'entità, anche in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto” (Cass. Civ. 19923/2019).
Non corrisponde alla statuizione contenuta nel dispositivo della gravata sentenza l'affermazione della difesa , secondo cui il risarcimento del danno CP_1 sarebbe stato liquidato sino ad una data successiva a quella di deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (maggio 2022).
5.La quantificazione nella misura pari a circa ¼ del trattamento lordo, è stata contestata dalla lavoratrice che - ritenendo che tale percentuale non tenga in debito conto il disvalore rappresento dalla differenza tra l'inquadramento ricevuto e le mansioni dequalificanti assegnatele, anche in considerazione dell'anzianità di servizio e della rapida obsolescenza delle competenze dovute alla continua evoluzione tecnologica che impone un costante aggiornamento nel settore informatico - ha chiesto la liquidazione nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda.
Ad avviso del collegio, alla luce di precedenti decisioni di questa Corte in fattispecie analoghe, il motivo è da reputarsi solo parzialmente fondato.
9 Deve rammentarsi che “In tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno, di natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto” (Cass. n. 15527/2014).
Ciò premesso, il prolungato periodo di assegnazione a compiti di rango inferiore, il carattere qualificato delle mansioni del profilo professionale di formale appartenenza, la peculiarità del settore connotato da una rapida e continua evoluzione tecnologica che rende altrettanto rapide la mancata crescita del bagaglio professionale del dipendente e la perdita dell'esperienza maturata precedentemente, induce questa Corte a considerare equo, quale parametro di quantificazione del risarcimento del danno professionale, il 40% della retribuzione, in considerazione del pregiudizio rilevante e perdurante arrecato alla professionalità dell'odierna appellante.
Non oltre, atteso che la ricorrente ha comunque continuato a percepire il proprio trattamento retributivo nel periodo controverso e che inoltre, avuto riguardo all'età della stessa ed al grado di elevata competenza, sussistono comunque possibilità di recupero e riallineamento con l'evoluzione tecnologica richiesta dalle originarie mansioni di rango superiore.
L'ultima retribuzione mensile lorda è pacificamente pari ad euro di € 3.383,46: deve ribadirsi l'assunzione della stessa quale parametro di calcolo. La censura della sul punto resta quindi assorbita. CP_1
Pertanto, tenuto conto del fatto che il danno da dequalificazione deve essere quantificato nella misura del 40% (pari ad euro 1.353,38), tale ultimo importo va moltiplicato per n. 75 mensilità (corrispondenti al periodo del demansionamento dall'aprile 2016 al 15 febbraio 2022, data di deposito del ricorso di primo grado) comprensive della tredicesima per ciascuna annualità.
Ne consegue che l'importo scaturente dal calcolo è di euro 101.503,8: in questi
10 sensi può emettersi condanna, così rideterminando la somma liquidata dal primo Giudice.
In conclusione, in accoglimento dell'appello della per quanto di Pt_1 ragione, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la società deve essere condannata – per le causali ivi indicate - a risarcire alla ricorrente il danno professionale da demansionamento nella misura di € 101.503,8 (pari al 40% della retribuzione lorda mensile) per ogni mese a far data dall'aprile 2016 e fino alla data del deposito del ricorso di primo grado (15.2.2022), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e, previa compensazione per un terzo, restano regolate come da sentenza impugnata per il primo grado
(risultando sostanzialmente confermati l'assetto della decisione per reciproca soccombenza e lo scaglione di riferimento per la liquidazione) e sono liquidate per il residuo, per il presente grado, come da dispositivo a carico di . CP_1
Nella fattispecie – con riguardo all'appello della integralmente CP_1 respinto - è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni
- si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a decorrere dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello della con riguardo al quale dà atto, ai fini delle CP_1 valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto;
11 accoglie l'appello della per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale Pt_1 riforma della sentenza di primo grado, condanna l'appellata società a risarcire alla predetta il danno nella misura di € 101.503,8 (così rideterminando la somma liquidata dal TRIBUNALE), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
conferma nel resto;
compensa per un terzo le spese anche del presente grado e condanna parte appellante al pagamento del residuo che liquida in complessivi € 3.332,66 oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge con attribuzione ai procuratori anticipatari avv. Ernesto Maria e SC CI.
Così deciso in Napoli il 20 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 20 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nei procedimenti riuniti N. 3374 e 3412/2024 RG. Lavoro vertenti
TRA nata a [...] il [...], CF: , rapp.ta Parte_1 C.F._1
e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti posta in calce al ricorso introduttivo del giudizio R.G. n. 2758/2022, dagli avv.ti Ernesto Maria CI (c.f. fax: 0815640644; indirizzo PEC: C.F._2
, e SC CI (c.f. Email_1
numero di fax: 0815640644; PEC: C.F._3 [...] come da albo Ini-PEC), con studio in Email_2
Napoli alla Via Benedetto Cariteo, 8 ove elettivamente domicilia (PEC di riferimento: come da albo INI-PEC; fax: Email_3
0815640644)
- Appellante-appellata
E
(denominata anche (C.F. e P.IVA Controparte_1 CP_2
), con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri, n. 1, in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Arturo Maresca (C.F. PEC: C.F._4
, NZ MO (C.F. ; PEC: Email_4 C.F._5
, prof. C.F. PEC: Email_5 Persona_1 C.F._6
e FR DO BO (C.F. Email_6
PEC: , ed elettivamente C.F._7 Email_7 domiciliata presso lo studio dell'avv. Pietro Pace (C.F. ; PEC: C.F._8
in Napoli, Via Duomo n. 152, in virtù di Email_8
1 mandato già rilasciato su separato foglio unito telematicamente in calce alla memoria difensiva di primo grado
- Appellata -appellante
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del
Lavoro in data 15 febbraio 2022 – dipendente della resistente, Parte_1 inquadrata nel livello 7 del contratto collettivo , già ceduta in data 1 agosto 2003 ex art. 2112 c.c. alla e poi a decorrere dal gennaio 2009 Controparte_3 transitata nuovamente alle dirette dipendenze della convenuta, a seguito di fusione per incorporazione in suddetta Controparte_4 Controparte_5
- espose di essere inquadrata con qualifica di Professional di Elevata
[...]
Specializzazione; di essersi sempre occupata, in ambito Information Technology
(Informatica), di progettazione e sviluppo dei sistemi informatici, ricoprendo il ruolo di Software Engineer Specialist e di essere stata impiegata, nel corso della sua carriera, in progetti ed attività sempre nel medesimo citato ambito tecnologico.
Dedusse di aver subito un progressivo svuotamento delle mansioni (in particolare, ad aprile 2016 era stata sollevata dal suo incarico nel progetto, senza alcuna motivazione maggio 2016 le era stata comunicata l'assegnazione al gruppo di collaudo del progetto Wholesale;
da gennaio 2017 era stata assegnata al settore
Market Security, la cui attività principale consiste nel monitoraggio delle reti dei clienti esterni a per prevenire o mitigare eventuali attacchi informatici CP_1 provenienti dal web, attraverso specifici applicativi che in automatico effettuano la diagnosi e l'intervento risolutivo;
dal marzo 2018, era stata relegata in un ruolo marginale, esecutivo, standardizzato e privo di qualsiasi professionalità, potere di intervento, decisionalità, responsabilità, peraltro organizzato parzialmente in turnistica H24; dal 1 febbraio 2020 era poi passata al Back Office del Gruppo Sap dove le giungevano i reclami (ticket) provenienti dai vari settori interni all'azienda che lamentano anomalie e/o malfunzionamenti sui software, tool, applicazioni informatiche etc.).
Chiese pertanto: “ Accertare e dichiarare, per le ragioni e le causali di cui alla premessa, la illegittimità della condotta posta in essere dalla in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t. e, per l'effetto, condannarla: a) ad assegnare alla sig.ra mansioni corrispondenti al livello inquadramentale rivestito, Parte_1
2 il 7° del CCNL di categoria;
b) a risarcire alla ricorrente il danno professionale non patrimoniale nella misura specificata in premessa di € 2.000,00 mensili netti per ogni mese a far data da aprile 2016 e sino al deposito del presente ricorso oltre ai ratei successivi sino alla decisione ovvero per quella diversa data e somma che reputerà di giustizia il giudicante, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”, con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio l'adito Tribunale, con sentenza n. 4590/2024 pubbl. il 19/06/2024, accolse il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condannò
ad adibire la ricorrente a mansioni proprie del livello di Controparte_1 inquadramento riconosciutole (VII livello CCNL Telecomunicazioni) ed a corrisponderle, a titolo di risarcimento dei danni subiti per effetto del demansionamento subito da aprile 2016 al febbraio 2022 la somma di euro
69.968,00 ( in una misura mensile pari a poco più di un quarto della retribuzione contrattuale lorda, come precisato in motivazione) oltre interessi e rivalutazione dalla presente decisione all'effettivo soddisfo;
oltre due terzi delle spese processuali che liquida, per tale misura ridotta, in € 3.800,00 per compenso professionale, con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge.
Con atto depositato in data 16.12.2024 la ha proposto tempestivo appello, Pt_1 chiedendo la parziale riforma della suindicata sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva quantificato erroneamente il risarcimento, senza tenere in adeguata considerazione la durata del demansionamento, la natura delle prestazioni professionali proprie del livello 7 di pertinenza della lavoratrice, la rapida evoluzione propria del settore di operatività della stessa. Richiamati numerosi precedenti, di merito (in particolare di questa Corte) e di legittimità nei quali la liquidazione era stata determinata nella misura del 40 (o del 50%) del trattamento retributivo, ha concluso invocando l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnata in primo grado insistendo per il riconoscimento del 60% dell'importo mensile lordo di euro 3.383,46 ( “ovverosia € 2.000,00 mensili netti dal mese di aprile del 2016 e sino al deposito del ricorso oltre ai ratei successivi e sino alla decisione ovvero per quella diversa che reputerà il Collegio ma in misura superiore rispetto al 25% stabilito dal Tribunale (per l'esattezza poco più di ¼ della
3 retribuzione contrattuale lorda”); il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
vinte le spese.
Si è costituito in giudizio l'appellato contestando la fondatezza dell'impugnazione di cui ha invocato il rigetto.
Ha proposto a sua volta appello la , con atto depositato il 19.12.2024, CP_1 contestando la valutazione del materiale istruttorio condotta dal Tribunale in sede di accertamento dell'asserito demansionamento. Ha censurato il riconoscimento del risarcimento del danno e la relativa quantificazione;
ha osservato che risulta del tutto sproporzionata la percentuale superiore al 25% per il periodo di lavoro da aprile 2016 sino a maggio 2022 (sebbene il deposito del ricorso fosse avvenuto a febbraio 2022 ) ed ha contestato il parametro di calcolo rappresentato dall'ultima retribuzione percepita in a febbraio 2021. Ha concluso per il rigetto CP_1 del ricorso di primo grado della vinte le spese. Pt_1
Instaurato il contraddittorio, la lavoratrice ha resistito ed ha concluso per il rigetto del gravame.
Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato le note nei termini;
all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
1. Deve premettersi in diritto che ha ritenuto la Suprema Corte con orientamento cui il collegio intende dare seguito che “In conformità di quanto disposto dall'art. 2103 c.c., quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro, quest'ultimo dovrà provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o mediante la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero mediante la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali, ovvero, a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.), con regola che ovviamente valga anche nei rapporti con il pubblico impiego …” ( cfr. Cassazione civile sez. lav., 21/07/2022, n.22900).
2.L'appello della è infondato, condividendosi le argomentazioni svolte CP_1 in precedenti decisioni di questa Corte in analoghe controversie (v. tra le più recenti, la sentenza resa all'udienza del 13.2.2024 nel proced. N. 2466/ 2024
Ruolo Generale Lavoro, in atti).
4 Le censure di si incentrano in una sostanziale riproposizione Controparte_1 delle difese di primo grado, avulse dalle motivazioni che hanno indotto il giudice di prime cure ad un accoglimento, sia pur parziale, della domanda.
In particolare, la gravata sentenza partendo dall'incontestato principio di diritto secondo cui la prova dell'esatto adempimento incombe sulla datrice di lavoro, che doveva dedurre e provare come le nuove mansioni corrispondessero al livello inquadramentale (giusta novella dell'art. 2103 c.c.), ha evidenziato già sul piano allegatorio la inidoneità delle deduzioni difensive della a comprovare la CP_1 riconducibilità delle mansioni assegnate alla nel periodo controverso, Pt_1 al suo inquadramento contrattuale (7° livello).
Corretta è la motivazione del Tribunale che, partendo dalla disamina delle caratteristiche professionali del livello 7° (costituite da “funzioni direttive inerenti risultati produttivi complessi;
autonomia e discrezionalità di poteri ed iniziativa;
responsabilizzazione primaria sui risultati attesi;
conduzione e controllo di rilevanti unità organizzative;
contributo professionale a carattere progettuale – innovativo di particolare complessità ed alta specializzazione”), ha osservato che, già in punto di allegazione, la convenuta non aveva in alcun modo messo in relazione le nuove mansioni assegnate alla ricorrente con i suindicati elementi caratterizzanti il livello di inquadramento.
Piuttosto, la società aveva rilevato che la nel nuovo ruolo e nell'ambito Pt_1 degli analisti di secondo livello del gruppo Logical Operations, si occupava di
“delivery” (insieme delle attività svolte allo scopo di attivare un servizio per il quale un cliente ha sottoscritto un contratto) e “assurance” (insieme delle attività svolte allo scopo di verificare che un servizio per il quale un cliente ha sottoscritto un contratto sia sempre disponibile e funzionante).
In sostanza, pacifico che la ricorrente si sia occupata di “delivery” e “assurance”, alcuna specifica allegazione si rinviene nella memoria della convenuta in merito allo svolgimento di funzioni direttive inerenti a risultati produttivi complessi, alla
“autonomia e discrezionalità di poteri ed iniziativa”, alla responsabilizzazione primaria sui risultati attesi, alla conduzione e al controllo di rilevanti unità organizzative, al “contributo professionale a carattere progettuale – innovativo di particolare complessità ed alta specializzazione”.
5 Inoltre, dall'istruttoria orale espletata, esaminata e valutata dal Tribunale, è emerso che la ricorrente, oltre a non aver svolto funzioni direttive, ha operato nell'ambito di processi predefiniti, dunque sostanzialmente senza “autonomia e discrezionalità di poteri ed iniziativa” e senza poter apportare un “un contributo professionale a carattere progettuale-innovativo di particolare complessità ed alta specializzazione”.
Depongono in tal senso tutte le dichiarazioni testimoniali raccolte in giudizio, che parte appellante si limita a richiamare nell'atto di gravame senza, tuttavia, indicare quale sarebbe idonea a comprovare l'equivalenza delle nuove mansioni assegnate alla ricorrente con il livello contrattuale di inquadramento.
Viceversa, le deposizioni comprovano la natura ripetitiva dei compiti assegnati alla ricorrente dall'aprile 2016.
E' stato evidenziato dal Tribunale che, per il periodo in cui la ricorrente era stata impegnata nella struttura SOC (gennaio 2017 - febbraio 2020), l'istruttoria svolta anche in analoghi giudizi - i cui verbali sono stati pure allegati in atti - ha confermato la natura meramente esecutiva, semplice e standardizzata delle mansioni che si svolgono nel suddetto settore.
Analogamente, ha osservato il primo Giudice che per il periodo da febbraio 2020 in cui la ricorrente era stata impegnata nel progetto Sap, si è “in presenza di attività esecutiva e standardizzata”.
In sostanza, dalle dichiarazioni rese dai testi esaminati in primo grado e già riportate nel corpo della sentenza oggetto di gravame, è risultato che l'attività della ricorrente consisteva, sostanzialmente, nell'aprire un ticket a seguito di un alert, sulla base di una procedura standard e senza possibilità di risoluzione dell'alert, estrarre i dati forniti dal sistema informatico che monitora l'alert, tracciare le caratteristiche dell'attacco, inserirle in un report, avvisare via mail il settore competente e avvisare il cliente: in pratica, attività di monitoraggio degli alert segnalati dal sistema, da smistare ai reparti competenti, senza alcun potere di intervento e risoluzione dell'anomalia.
Si tratta, all'evidenza, di attività routinarie, di scarsa complessità, ripetitive e con un margine di “autonomia” quasi impalpabile, il che le rende distanti anche da quanto previsto per i lavoratori inquadrati al livello, sesto, immediatamente inferiore a quello posseduto dalla lavoratori, questi ultimi, che la Pt_1
6 normativa pattizia di settore individua come quelli “...in possesso di elevata e consolidata preparazione e di particolare capacità professionale e gestionale, svolgono funzioni direttive inerenti attività complesse. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite e sono esercitate attraverso la guida e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo”.
Né, del resto, la società appellante si confronta con la motivazione del primo giudice che, da un canto, ha ritenuto che i nuovi compiti assegnati alla ricorrente non fossero corrispondenti né al livello di inquadramento, né a quello inferiore;
dall'altro ha evidenziato che quello rivestito, ovvero il 7°, è il più alto della scala gerarchica, preceduto solo dall'Area Quadri, e che la qualifica rivestita dalla ricorrente è quella di “Professional di Elevata Specializzazione”, riservata a
“Lavoratrice/tore che, per l'elevato grado di specializzazione raggiunto, è preposto alla definizione di importanti progetti relativi al settore di appartenenza, verificando, anche attraverso il supporto di altre funzioni aziendali, la fattibilità tecnica ed economica e garantendo l'impostazione, la sperimentazione e la realizzazione dei progetti stessi. È altresì proprio del profilo lo svolgimento di attività di consulenza integrata nei confronti delle altre strutture aziendali”.
3. In punto di quantificazione del danno patrimoniale concorrono, ad opposti fini, i due appelli.
Secondo consolidata giurisprudenza (v. Cass. sentenza a Sezioni Unite N° 6572 del 24 marzo 2006 secondo cui l'esistenza del danno “non è immancabilmente ravvisabile a causa della potenzialità lesiva dell'atto illegittimo. L'inadempimento infatti è già sanzionato con l'obbligo di corresponsione della retribuzione ed è perciò necessario che si produca una lesione aggiuntiva e, per certi versi, autonoma”;
“ove diminuzione non vi sia stata (perdita subìta e/o mancato guadagno) il diritto al risarcimento non è configurabile”), “proprio a causa delle molteplici forme che può assumere il danno da dequalificazione, si rende indispensabile una specifica allegazione in tal senso da parte del lavoratore .....che deve precisare…..quali di essi ritenga in concreto di aver subìto, fornendo tutti gli elementi, le modalità e le peculiarità della situazione in fatto attraverso i quali possa emergere la prova del
7 danno” (Cass. Sez. L , Sentenza n. 29047 del 05/12/2017 - Rv. 646390 – 02;
Cass. Sez. L, Sentenza n. 17163 del 18/08/2016 - Rv. 640897 - 01).
4.Tanto premesso il motivo di gravame principale con il quale la si CP_1 duole del riconoscimento, in favore della di un danno risarcibile in Pt_1 virtù del dedotto demansionamento, è infondato.
Il Tribunale ha correttamente motivato sul punto, rilevando che ricorrono una serie di concordanti elementi di fatto atti a far ritenere la sussistenza di un danno da demansionamento che ha superato la soglia della normale tollerabilità rappresentati: “a) dalla rilevantissima durata della dequalificazione, che è in essere fin dall'aprile del 2016; b) dalla gravità della stessa, atteso che le mansioni cui è stata adibita la ricorrente nel periodo dedotto in giudizio sono non solo di ben tre-quattro livelli al di sotto delle mansioni proprie dell'inquadramento attribuitole, ma di natura eminentemente esecutiva ed espletate secondo metodi di lavoro e procedure definite;
c) dalla qualità e quantità dell'esperienza lavorativa pregressa.
Alla stregua di tali elementi, ha ritenuto, secondo un criterio eziologico di normalità sociale, il progressivo impoverimento del bagaglio di conoscenze e di esperienze della ricorrente e la compromissione della sua professionalità.
Ai fini della liquidazione del danno, infine, il Giudice ha valorizzato “l'entità della dequalificazione, atteso che il danno è tanto maggiore quanto più le mansioni concretamente assegnate si discostino da quelle cui si ha diritto, nonchè la durata della condotta datoriale inadempiente, poichè il depauperamento del bagaglio professionale si aggrava sempre più con il decorso del tempo”. Ha utilizzato il criterio equitativo e adottato, quale parametro, la retribuzione percepita dalla ricorrente: "elemento di massimo rilievo nella determinazione della retribuzione è il contenuto professionale delle mansioni sicché essa costituisce, in linea di massima, espressione (per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 36 Cost.) anche del contenuto professionale della prestazione, di modo che l'entità della retribuzione ben può, dunque, essere assunta, nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, a parametro dei pregiudizi da dequalificazione professionale (v. Cass.,
12.6.2015, n.12253 e precedenti conformi)” .
Diversamente da quanto ritenuto dall'appellante , il Giudice di prime CP_1 cure non ha riconosciuto l'esistenza del danno per il solo fatto del demansionamento, ma ha fatto riferimento, sulla scorta delle allegazioni di cui
8 al ricorso ex art. 414 c.p.c., a plurimi elementi anche presuntivi idonei a fornire la prova del depauperamento professionale della ricorrente.
Deve, infatti, ritenersi che l'adibizione della a mansioni non Pt_1 corrispondenti al suo elevato livello di inquadramento abbia impedito alla lavoratrice di accrescere ed aggiornare il suo bagaglio di conoscenze e competenze in un settore, quale quello in esame della telecomunicazione, connotato dall'utilizzo di tecnologia informatica e sottoposto ad una rapida evoluzione.
La soluzione del giudice di prime è in linea con gli arresti della Suprema Corte in materia, essendo consolidato il principio secondo cui “in tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno - avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore - e determinarne l'entità, anche in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto” (Cass. Civ. 19923/2019).
Non corrisponde alla statuizione contenuta nel dispositivo della gravata sentenza l'affermazione della difesa , secondo cui il risarcimento del danno CP_1 sarebbe stato liquidato sino ad una data successiva a quella di deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (maggio 2022).
5.La quantificazione nella misura pari a circa ¼ del trattamento lordo, è stata contestata dalla lavoratrice che - ritenendo che tale percentuale non tenga in debito conto il disvalore rappresento dalla differenza tra l'inquadramento ricevuto e le mansioni dequalificanti assegnatele, anche in considerazione dell'anzianità di servizio e della rapida obsolescenza delle competenze dovute alla continua evoluzione tecnologica che impone un costante aggiornamento nel settore informatico - ha chiesto la liquidazione nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda.
Ad avviso del collegio, alla luce di precedenti decisioni di questa Corte in fattispecie analoghe, il motivo è da reputarsi solo parzialmente fondato.
9 Deve rammentarsi che “In tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno, di natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto” (Cass. n. 15527/2014).
Ciò premesso, il prolungato periodo di assegnazione a compiti di rango inferiore, il carattere qualificato delle mansioni del profilo professionale di formale appartenenza, la peculiarità del settore connotato da una rapida e continua evoluzione tecnologica che rende altrettanto rapide la mancata crescita del bagaglio professionale del dipendente e la perdita dell'esperienza maturata precedentemente, induce questa Corte a considerare equo, quale parametro di quantificazione del risarcimento del danno professionale, il 40% della retribuzione, in considerazione del pregiudizio rilevante e perdurante arrecato alla professionalità dell'odierna appellante.
Non oltre, atteso che la ricorrente ha comunque continuato a percepire il proprio trattamento retributivo nel periodo controverso e che inoltre, avuto riguardo all'età della stessa ed al grado di elevata competenza, sussistono comunque possibilità di recupero e riallineamento con l'evoluzione tecnologica richiesta dalle originarie mansioni di rango superiore.
L'ultima retribuzione mensile lorda è pacificamente pari ad euro di € 3.383,46: deve ribadirsi l'assunzione della stessa quale parametro di calcolo. La censura della sul punto resta quindi assorbita. CP_1
Pertanto, tenuto conto del fatto che il danno da dequalificazione deve essere quantificato nella misura del 40% (pari ad euro 1.353,38), tale ultimo importo va moltiplicato per n. 75 mensilità (corrispondenti al periodo del demansionamento dall'aprile 2016 al 15 febbraio 2022, data di deposito del ricorso di primo grado) comprensive della tredicesima per ciascuna annualità.
Ne consegue che l'importo scaturente dal calcolo è di euro 101.503,8: in questi
10 sensi può emettersi condanna, così rideterminando la somma liquidata dal primo Giudice.
In conclusione, in accoglimento dell'appello della per quanto di Pt_1 ragione, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la società deve essere condannata – per le causali ivi indicate - a risarcire alla ricorrente il danno professionale da demansionamento nella misura di € 101.503,8 (pari al 40% della retribuzione lorda mensile) per ogni mese a far data dall'aprile 2016 e fino alla data del deposito del ricorso di primo grado (15.2.2022), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e, previa compensazione per un terzo, restano regolate come da sentenza impugnata per il primo grado
(risultando sostanzialmente confermati l'assetto della decisione per reciproca soccombenza e lo scaglione di riferimento per la liquidazione) e sono liquidate per il residuo, per il presente grado, come da dispositivo a carico di . CP_1
Nella fattispecie – con riguardo all'appello della integralmente CP_1 respinto - è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni
- si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a decorrere dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello della con riguardo al quale dà atto, ai fini delle CP_1 valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto;
11 accoglie l'appello della per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale Pt_1 riforma della sentenza di primo grado, condanna l'appellata società a risarcire alla predetta il danno nella misura di € 101.503,8 (così rideterminando la somma liquidata dal TRIBUNALE), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
conferma nel resto;
compensa per un terzo le spese anche del presente grado e condanna parte appellante al pagamento del residuo che liquida in complessivi € 3.332,66 oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge con attribuzione ai procuratori anticipatari avv. Ernesto Maria e SC CI.
Così deciso in Napoli il 20 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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