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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/04/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. Giordano Avallone, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 441/2020
TRA
nata/o a CROSIA, il 07/01/1973, elett.te dom.ta in VIA PAPA Parte_1
URBANO VIII, ROSSANO SCALO, presso lo studio dell'Avv. Luigi Fraia, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Francesco Fontana, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avv. Marcello Carnovale, ed elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.2.2020, parte ricorrente, affermando di essere iscritta negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura negli anni 2014 e 2015 alle dipendenze dell'azienda agricola
Arcidiacono Domenico; lamentando l'illegittimità della cancellazione delle giornate vantate, previo esperimento di ricorsi amministrativi, ha adito l'intestato Tribunale per l'accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici per le giornate di lavoro asseritamente svolte negli anni dedotti. L' convenuto si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso con varie argomentazioni, CP_1
eccependo l'inammissibilità del ricorso e l'intervenuta decadenza, chiedendo il rigetto della domanda in quanto nel merito infondata.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
***
Il ricorso va rigettato nel merito, sulla base delle seguenti motivazioni.
È necessario premettere che l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, nonché della spettanza delle prestazioni previdenziali e, quindi, anche l'accertamento negativo dell'indebito, presuppone un prius, costituito dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura.
Sul punto, giova rammentare che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. (cfr., ad es., Cass. sezione lavoro 2 agosto 2012, n. 13877), “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al
d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che
l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto
(in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”).
Chiarita l'articolazione dell'onere della prova che governa il presente giudizio, nonché
l'oggetto della prova, per cui se il lavoratore vuole ottenere l'iscrizione negli elenchi, o assume di avere diritto alle prestazioni previdenziali in assenza di iscrizione, è il lavoratore medesimo che deve dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro e del relativo diritto alla prestazione pretesa (cfr., tra le altre, Corte di Cassazione sent. n.2739/2016) è possibile passare all'analisi del caso di specie.
La ricorrente non ha fornito prova del rapporto di lavoro di cui è causa, a fronte del disconoscimento operato da con il verbale ispettivo allegato in atti. CP_2
Nonostante la durata di questo processo, la cui iscrizione risale all'anno 2020, ed i rinvii istruttori disposti, l'ammessa prova testimoniale non è stata assunta, in quanto non si è riusciti a procedere all'escussione di alcuno dei testimoni indicati nel ricorso.
Infine, visto che all'udienza del 4.10.2024 nessuno è comparso per parte ricorrente, né i testi, né il difensore, la ricorrente è stata dichiarata decaduta dall'ammessa prova testimoniale, ai sensi dell'art. 208 c.p.c.
Si rileva, inoltre, che non assumono un valore probatorio dirimente ai fini della decisione i documenti prodotti (in particolare le buste paga e la comunicazione ), in quanto trattasi Pt_2
di elementi documentali che non sono incompatibili con la natura fittizia del rapporto di lavoro, come comprovato da un'ampia casistica di questo Tribunale, la quale vede in numerosi casi il lavoratore agricolo soccombente, nonostante la produzione dei documenti in questione. Questo perché, in ossequio al descritto principio che governa l'onere della prova, l'unica strada per vedere accertato il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici e alle prestazioni previdenziali
è fornire la prova in fatto della reale esistenza del rapporto di lavoro, a fronte di un accertamento ispettivo dell' che ne ha affermato la fittizietà. CP_2
Data l'assenza di questa prova, dunque, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, in virtù dell'oggettiva difficoltà per la parte ricorrente di reperire elementi di prova.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona del dott.
Giordano Avallone in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 23/04/2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. Giordano Avallone, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 441/2020
TRA
nata/o a CROSIA, il 07/01/1973, elett.te dom.ta in VIA PAPA Parte_1
URBANO VIII, ROSSANO SCALO, presso lo studio dell'Avv. Luigi Fraia, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Francesco Fontana, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avv. Marcello Carnovale, ed elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.2.2020, parte ricorrente, affermando di essere iscritta negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura negli anni 2014 e 2015 alle dipendenze dell'azienda agricola
Arcidiacono Domenico; lamentando l'illegittimità della cancellazione delle giornate vantate, previo esperimento di ricorsi amministrativi, ha adito l'intestato Tribunale per l'accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici per le giornate di lavoro asseritamente svolte negli anni dedotti. L' convenuto si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso con varie argomentazioni, CP_1
eccependo l'inammissibilità del ricorso e l'intervenuta decadenza, chiedendo il rigetto della domanda in quanto nel merito infondata.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
***
Il ricorso va rigettato nel merito, sulla base delle seguenti motivazioni.
È necessario premettere che l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, nonché della spettanza delle prestazioni previdenziali e, quindi, anche l'accertamento negativo dell'indebito, presuppone un prius, costituito dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura.
Sul punto, giova rammentare che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. (cfr., ad es., Cass. sezione lavoro 2 agosto 2012, n. 13877), “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al
d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che
l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto
(in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”).
Chiarita l'articolazione dell'onere della prova che governa il presente giudizio, nonché
l'oggetto della prova, per cui se il lavoratore vuole ottenere l'iscrizione negli elenchi, o assume di avere diritto alle prestazioni previdenziali in assenza di iscrizione, è il lavoratore medesimo che deve dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro e del relativo diritto alla prestazione pretesa (cfr., tra le altre, Corte di Cassazione sent. n.2739/2016) è possibile passare all'analisi del caso di specie.
La ricorrente non ha fornito prova del rapporto di lavoro di cui è causa, a fronte del disconoscimento operato da con il verbale ispettivo allegato in atti. CP_2
Nonostante la durata di questo processo, la cui iscrizione risale all'anno 2020, ed i rinvii istruttori disposti, l'ammessa prova testimoniale non è stata assunta, in quanto non si è riusciti a procedere all'escussione di alcuno dei testimoni indicati nel ricorso.
Infine, visto che all'udienza del 4.10.2024 nessuno è comparso per parte ricorrente, né i testi, né il difensore, la ricorrente è stata dichiarata decaduta dall'ammessa prova testimoniale, ai sensi dell'art. 208 c.p.c.
Si rileva, inoltre, che non assumono un valore probatorio dirimente ai fini della decisione i documenti prodotti (in particolare le buste paga e la comunicazione ), in quanto trattasi Pt_2
di elementi documentali che non sono incompatibili con la natura fittizia del rapporto di lavoro, come comprovato da un'ampia casistica di questo Tribunale, la quale vede in numerosi casi il lavoratore agricolo soccombente, nonostante la produzione dei documenti in questione. Questo perché, in ossequio al descritto principio che governa l'onere della prova, l'unica strada per vedere accertato il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici e alle prestazioni previdenziali
è fornire la prova in fatto della reale esistenza del rapporto di lavoro, a fronte di un accertamento ispettivo dell' che ne ha affermato la fittizietà. CP_2
Data l'assenza di questa prova, dunque, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, in virtù dell'oggettiva difficoltà per la parte ricorrente di reperire elementi di prova.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona del dott.
Giordano Avallone in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 23/04/2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.