Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03/04/2026, n. 2732
TAR
Sentenza 30 luglio 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 3 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 55 e 59 della L. n. 121/1981, nonché degli articoli 8, 9, 11, 17, 18, 20 e 21 del D.P.R. 24.4.1982 n. 341

    La Corte ha ritenuto che l'ammissione al corso non desse luogo a un rapporto di servizio ma a un rapporto di formazione in prova, finalizzato all'acquisizione di conoscenze e al completamento della selezione. Le trattenute sul trattamento economico erano solo assistenziali, non previdenziali. Le ipotesi di dimissione erano coerenti con lo scopo formativo. La pensione privilegiata aveva natura assicurativa. L'obbligo di permanenza in servizio derivava dal superamento dell'esame finale. Il trattamento economico era assimilato a redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 917 del 1986, e non corrispettivo di una prestazione lavorativa. L'estensione delle disposizioni sugli allievi degli istituti di istruzione non era sufficiente a equiparare la posizione degli allievi aspiranti a quella degli allievi già in servizio.

  • Rigettato
    Omessa valutazione della disparità di trattamento rispetto ad altre forze di polizia e omessa valutazione del principio di equi-ordinazione

    La Corte ha ritenuto che non vi fosse identità di situazioni rispetto agli allievi esterni, poiché gli aspiranti appartenenti alla Polizia di Stato erano già incardinati nei ruoli dell'amministrazione. Riguardo agli aspiranti dirigenti di altre forze di polizia, le parti si erano limitate ad accennare a regimi diversi senza individuarne gli estremi normativi. Le modalità di reclutamento attuali, tramite concorso con immediata immissione in ruolo, non evidenziano irragionevole disparità di trattamento con il corso quadriennale oggetto di causa, che aveva un contenuto prettamente formativo. Il principio di equi-ordinazione, introdotto dal D.Lgs. 66/2010 e dalla L. 124/2015, è tendenziale e programmatico e non impone una disciplina perfettamente speculare in tutti i corpi.

  • Rigettato
    Insussistenza del rapporto di lavoro e natura formativa del corso

    La Corte ha ritenuto che l'ammissione al corso non desse luogo a un rapporto di servizio ma a un rapporto di formazione in prova, finalizzato all'acquisizione di conoscenze e al completamento della selezione. Le trattenute sul trattamento economico erano solo assistenziali, non previdenziali. Le ipotesi di dimissione erano coerenti con lo scopo formativo. La pensione privilegiata aveva natura assicurativa. L'obbligo di permanenza in servizio derivava dal superamento dell'esame finale. Il trattamento economico era assimilato a redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 917 del 1986, e non corrispettivo di una prestazione lavorativa. L'estensione delle disposizioni sugli allievi degli istituti di istruzione non era sufficiente a equiparare la posizione degli allievi aspiranti a quella degli allievi già in servizio.

  • Rigettato
    Violazione della Direttiva 2003/88/CE

    La Corte ha ritenuto che il corso sostenuto dagli appellanti non rientrasse nell'attività formativa imposta in costanza di rapporto di lavoro, che non era ancora stato costituito. Pertanto, la direttiva concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro non era applicabile. La sentenza della CGUE citata depone nel senso della riferibilità della nozione di orario di lavoro a contenuto formativo imposto in presenza di rapporto di lavoro già in essere e non a quello da instaurare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03/04/2026, n. 2732
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2732
    Data del deposito : 3 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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