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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
17/02/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO DOMENICO, Presidente e Relatore
DE RENTIIS LAURA, Giudice
FAZZINI ELISA, Giudice
in data 17/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2679/2023 depositato il 16/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano - Piazza Della Scala N.2 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 875/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 3
e pubblicata il 13/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2379-2021 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, con l'annullamento dell'Avviso di Accertamento indicato in premessa e conseguente condanna del Comune di Milano al pagamento di quanto indebitamente riscosso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 del D.Lgs 31 dicembre
1992 n. 546, con l'aggiunta degli interessi di legge e la condanna alle spese ex art. 15 dello stesso decreto.
Resistente/Appellato: Respingere l'appello e confermare, per tale via, la validità e la legittimità della pretesa avanzata dal comune di Milano
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I) Con avviso di accertamento n. RE-2379/2021, notificato in data 21 dicembre 2021 alla Ricorrente_1 SRL Unipersonale, emesso in applicazione della procedura prevista dall'art. 1 comma 161 della Legge 296/2006, il Comune di Milano procedeva al recupero del maggior Tributo dovuto TARI anno d'imposta 2017, per l'importo di € 1.112,29 oltre alle sanzioni e interessi per l'importo complessivo di € 2.266,37 arrotondato per difetto ad € 2.266,00 in relazione all'occupazione dell'immobile di Indirizzo_1, unità immobiliare identificata al catasto urbano mediante Dati_Catastali_1, dove la Società esercita attività di ristorazione.
La contribuente impugnava detto atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano sostenendo l'illegittimità della pretesa fiscale per carenza di motivazione;
violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 162 della L. 296/2006, dell'art. 7 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente); omessa e/
o insufficiente indicazione nell'atto impugnato dei criteri e dei calcoli relativi alla quantificazione dell'imposta dovuta ai fini della la determinazione degli importi accertati;
omessa e/o insufficiente indicazione nell'atto impugnato dei criteri e dei calcoli relativi alla quantificazione delle sanzioni;
omessa allegazione degli atti richiamati nell'Avviso di Accertamento e non conosciuti dal ricorrente.
In data 14 giugno 2022, la Società depositava in giudizio la richiesta di detassazione per rifiuti speciali non assimilati e pericolosi anni 2017/2018 inviata via p.e.c. il 27 dicembre 2018 all'amministrazione comunale e rimasta senza esito.
Il Comune di Milano si costituiva in giudizio il 23 gennaio 2023 insistendo sulla legittimità dell'Avviso di accertamento e precisando che l'avviso riguardava solo la differenza di 42 metri quadrati della superficie complessiva dei locali dichiarati in mq 319 e accertati dall'Ufficio in mq 361.
Con sentenza n. 875 depositata il 13 marzo 2023 la Corte di primo grado respingeva il ricorso, considerando legittimo l'atto impugnato in quanto originato da una infedele dichiarazione, rilevata dal Comune a seguito di verifica della superficie dei locali in cui svolge l'attività la Società, rimandando al Comune l'individuazione di eventuali superfici da detrarre o soggette a promiscuità, in base a verifiche o sopralluoghi, ovvero avvalendosi della documentazione inviata via pec e prodotta in giudizio dalla Contribuente.
2) Con l'appello in epigrafe la Società chiede la riforma della sentenza, deducendo che la Corte di primo grado ha emesso una sentenza errata e contraddittoria omettendo di pronunciarsi sulla domanda del ricorso in violazione dell'art. 112 del c.p.c., trascurando l'esame delle prove proposte dalla ricorrente e dei fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita in violazione dell'art. 115 del c.p.c., omettendo l'esame di fatti e documenti decisivi per la controversia.
In particolare, sostiene che:
- l'accertamento della superficie è avvenuto senza alcun riscontro della situazione dei luoghi in cui ha operato la società e senza che sia stato effettuato alcun sopralluogo per constatare le effettive superfici dei locali e le attività che ivi venivano svolte;
- come precisato nella richiesta di detassazione e nella relativa relazione tecnica, i locali risultano avere superficie netta effettiva, pari a complessivi 377,17 mq, ripartita tra area somministrazione, locali cucina, magazzini, vani tecnici e servizi, tuttavia la produzione e la raccolta del rifiuto interessano soltanto l'area cucina dove rientrano le portate dei pasti dopo essere state consumate dagli avventori e tale area va esclusa dal computo della superficie utile ai fini del calcolo del tributo dovuto, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento
TARI del Comune di Milano, trattandosi di superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani e non conferibili al servizio pubblico di smaltimento, ma smaltiti in proprio dall'appellante, come comprovato dal contratto stipulato tra la società Ricorrente_1 s.r.l. e la società Società_1 s.r.l., relativa al trasporto e allo smaltimento di oli e grassi commestibili esausti;
- in subordine, la superficie imponibile doveva essere determinata a norma del quinto comma del citato art. 9, quale superficie di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, con conseguente riduzione nella misura percentuale del 50%, corrispondente a quella prevista per l'attività di rosticceria ad essa più similare sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali;
- la superficie imponibile da considerarsi è quindi data dalla somma delle aree della cucina e della somministrazione per mq 346,31 da cui devono essere previamente esclusi vani tecnici e servizi igienici per complessivi 30,86 mq (che non sono idonei alla produzione di rifiuti, né soggetti ad imposizione TARI ai sensi dell'art. 9 punto 1 del Regolamento cit.) e la totalità delle aree nelle quali si producono i rifiuti speciali o quantomeno il 50% delle aree ad utilizzazione promiscua;
- la Corte di primo grado ha omesso la determinazione corretta della superficie tassabile e delle esclusioni o riduzioni tariffarie e ha rigettato il ricorso invitando l'Ufficio alla corretta determinazione delle superfici tassabili o delle riduzioni da applicare in base a verifiche e/o sopralluoghi o avvalendosi della documentazione inviata via pec e prodotta in giudizio dalla contribuente, così di fatto confermando le ragioni del contribuente in aperta contraddizione con il rigetto del ricorso.
Il Comune di Milano si è costituito in giudizio controdeducendo per l'infondatezza dell'appello.
Sebbene in assenza di contestazioni sul punto, la parte resistente osserva preliminarmente di essersi correttamente costituita nel giudizio di primo grado nel rispetto dei termini ordinatori di legge e di essersi avvalsa per il deposito di documenti del termine concesso dall'art 32 comma 1 del D.Lgs 546/1992. Nel merito sostiene che:
- non è ravvisabile il dedotto difetto di motivazione della sentenza, atteso che la stessa risulta completa delle indicazioni e degli elementi dai quali i primi giudici hanno desunto il proprio convincimento e posti a fondamento della decisione, in presenza dei quali la sentenza si appalesa legittima per conformità alle prescrizioni dell'art. 36, co 2, nn. 2 e 4, D.Lgs 546/92, in quanto rende possibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento seguito;
- non sussiste alcuna violazione dell'obbligo di allegazione delle fonti documentali richiamate nel provvedimento impugnato, atteso che i regolamenti e le deliberazioni comunali in materia di TARI sono soggetti ad obblighi di pubblicazione legale che li rendono conoscibili e sono quindi esclusi da oneri di allegazione e quanto alle planimetrie catastali trattandosi di atti formati dalla proprietà dell'immobile e nella concreta disponibilità dell'appellante;
- la sanzione è stata determinata nella misura massima del 100% per la condotta infedele della Parte che ha fornito dati non corrispondenti al reale e non ha posto in essere alcuna attività volta a ridurre le conseguenze dell'irregolare denuncia e ad agevolare l'attività di verifica dell'Amministrazione;
- l'oggetto della controversia non concerne la legittimità della complessiva metratura originariamente dichiarata dalla società, ma soltanto la differenza di 42 metri quadri che scaturiscono dalla differenza tra i
319 metri quadri inizialmente dichiarati dalla contribuente e i 361 metri quadri rilevati dall'Ufficio in sede di accertamento;
- in forza dell'art. 1 comma 641 della L.147/2013 l'obbligo di corrispondere la TARI trova il proprio fondamento giuridico nel mero fatto di occupare o detenere immobili e/o aree scoperte strutturalmente integri e adibiti a qualsiasi uso che li renda produttivi di rifiuti. Nel caso di specie la superficie di mq 361 da sottoporre a tassazione relativa all'immobile accertato, dove la società contribuente svolge attività di ristorazione, è stata calcolata sulla base della planimetria depositata presso l'ufficio tecnico erariale e consta di 385 mq, da cui sono stati detratti 24 mq occupati da locali tecnici, pilastri e pareti;
- con riguardo alle superfici che, secondo l'appellante, dovrebbero essere scorporate da tassazione, non vi
è alcuna ragione che consenta di esentare i servizi igienici, mentre quanto alle aree asseritamente produttive di rifiuti speciali la contribuente ha presentato solo a dicembre 2018 la dichiarazione prescritta dall'art 7 comma 6 punto "b" del Regolamento comunale il quale precisa che: "Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono a pena di decadenza: comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando la documentazione attestante il recupero e lo smaltimento attraverso imprese a ciò abilitate, in conformità alla vigente normativa." Detta dichiarazione non ha valenza retroattiva e non può essere considerata per l'anno d'imposta 2017;
- nondimeno, in un'ottica puramente conciliativa, il Comune dichiara di essere disponibile ad applicare alla metratura in più accertata (42 mq) quanto disposto dall'art. 9, comma 5 del regolamento comunale Tari e a ridurre del 50% la superficie imponibile e chiede alla Corte di demandare il ricalcolo dell'importo dovuto in termini di tassa, sanzioni e interessi tenendo in considerazione una metratura pari a 340 mq al posto dei
361 metri quadri accertati.
All'udienza, in assenza delle parti ritualmente avvisate, l'appello veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3) Muovendo dalla considerazione che il processo tributario ha natura impugnatoria e scaturisce dall'emissione degli atti impositivi, il Comune resistente ha eccepito che l'oggetto dell'attuale controversia non concerne la legittimità della complessiva metratura originariamente dichiarata dalla società, ma è limitato esclusivamente ad accertare la legittimità della metratura maggiore (42 mq) accertata con l'avviso contestato che scaturisce dalla differenza tra i 319 metri quadri inizialmente dichiarati dalla Contribuente e i 361 metri quadri rilevati dall'Ufficio. Dallo sviluppo dell'argomentazione difensiva dovrebbe logicamente discendere l'inammissibilità della pretesa dell'appellante di escludere dalla superficie imponibile l'intera area della cucina
(di mq. 133,58) e dei servizi igienici (di mq. 30,86).
Al riguardo la Corte osserva che al cospetto di un avviso di accertamento, il contribuente non agisce a tutela di un interesse legittimo conformato e delimitato dall'esercizio del potere autoritativo, ma esibisce in giudizio il diritto soggettivo volto a contrastare la pretesa fiscale di oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli imposti dalla legge.
A fronte di tale posizione, il processo tributario rappresenta il contesto privilegiato nel quale l'esigenza della giusta imposizione trova la sua armonica realizzazione a prescindere da moduli procedimentali diretti a garantire e strutturare lo sviluppo dell'azione amministrativa.
Ne deriva che il contribuente può dimostrare, mediante la produzione di idonea documentazione, l'effettiva dimensione del debito tributario, e, in tale modo, viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo eventuali sanzioni e interessi) qualora avesse compilato correttamente la propria dichiarazione.
Ciò costituisce il naturale precipitato del principio secondo cui “da un lato, il suo diritto nasce dalla legge e non dalla dichiarazione e, da un altro, in sede contenziosa, ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa tributaria del Fisco, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria” (così Cass. n. 13902/2023).
4) Con riferimento al motivo inerente la ritenuta carenza di motivazione dell'avviso di accertamento si osserva che l'atto risulta motivato congruamente, tanto da consentire alla contribuente di conoscere le ragioni della pretesa tributaria e di approntare le corrispondenti difese.
Difatti, l'obbligo motivazionale di cui all'art. 7 dello Statuto dei contribuenti impone all'amministrazione finanziaria di esplicitare, in forma chiara e concisa, i presupposti di fatto e di diritto della pretesa impositiva e degli elementi a sostegno dell'avviso. Di conseguenza la motivazione è sufficiente laddove, come nel caso di specie, consenta al contribuente di percepire l'iter logico-giuridico a fondamento dell'atto impositivo.
Va ricordato che l'obbligo di motivazione dell'avviso ha carattere di provocatio ad opponendum ed è volto a delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa. Esso, quindi, è soddisfatto ogniqualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di confutarle adeguatamente, sia nell'an che nel quantum.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte che “il requisito motivazionale esige oltre alla puntualizzazione degli estremi oggettivo e soggettivo della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentono di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio d'impugnazione le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva” (ex plurimis Cass. Civ. 21571/2005).
Tanto deve affermarsi nel caso in esame, trattandosi di atto che, diversamente da quanto dedotto, è compiutamente motivato. Difatti l'avviso indica il dettaglio dell'immobile soggetto a tassazione (ubicazione, tipologia di utenza, dati catastali, periodo di competenza, superficie tassata espressa in metri quadrati), con ulteriori riferimenti al sito istituzionale del Comune, dove reperire altre informazioni.
Al contempo, come correttamente ritenuto dal primo giudice, la determinazione della tassa è conforme alla disciplina di legge (legge n. 147/2013, art. 1 commi 639 e seguenti) e ai successivi atti amministrativi di esecuzione della stessa, quali il regolamento comunale sulla TARI e la deliberazione del Consiglio Comunale di fissazione della tariffa. Si tratta di atti amministrativi generali, soggetti ad obbligo di pubblicità legale e di agevole consultazione sul sito dell'Amministrazione comunale. Quest'ultima non ha poi alcun obbligo di allegare tali atti generali al singolo atto impositivo, essendo sufficiente che gli atti stessi siano consultabili da ciascun operatore usando l'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176 del codice civile. Quanto all'omessa allegazione della planimetria catastale, si tratta di un atto predisposto e depositato presso i competenti Uffici
Fiscali dal soggetto proprietario dell'immobile e non certo di un atto comunale. Da ultimo vale comunque rilevare che la società esponente ha proposto articolate difese contro l'avviso di liquidazione, con ciò stesso dimostrando di avere ben compreso le ragioni della pretesa fiscale. Osserva ancora la Corte che l'avviso di liquidazione non richiedeva un previo sopralluogo presso la struttura aziendale della Società ai fini della determinazione della superficie complessiva da assoggettare a tassazione, avendo l'Ufficio desunto i dati rilevanti a fini fiscali dalla planimetria catastale e determinato le dimensioni della superficie calpestabile nella misura di mq 377 corrispondente a quella esposta nella perizia di parte, da cui sono stati detratti mq 16 del Dati_Catastali_2.
Va anche considerato che le contestazioni dell'appellante non concernono presunti errori nel calcolo delle dimensioni fisiche dell'immobile o nella destinazione funzionale delle singole zone dello stesso, ma si appuntano sulla valutazione della superficie imponibile che si pretende inferiore rispetto a quella determinata dall'Ufficio in ragione delle attività esercitate nell'area cucina e della non assoggettabilità a tassazione dei locali tecnici e dei servizi igienici.
4) Tanto premesso e venendo al merito della contesa fiscale, va innanzitutto richiamato l'art. 1, comma 641, della L. n. 147 del 2013, il quale dispone che “Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”.
In coerenza con le finalità sottese all'istituzione della TARI, il tributo è quindi dovuto da chiunque detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, indipendentemente dalla produzione effettiva di rifiuti, essendo la tassa destinata a contribuire al sostenimento dei costi del servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti reso nei confronti della collettività, indipendentemente dalle prestazioni fornite ai singoli utenti.
Va tuttavia precisato che la Direttiva UE 2018/851/UE dispone specificamente affinché gli Stati membri prevedano che “…i rifiuti prodotti da grandi attività commerciali e industriali che non sono simili ai rifiuti domestici, non rientrino nell'ambito di applicazione della nozione di rifiuti urbani…”. La Direttiva è pertanto chiara nel delimitare l'inclusione nei rifiuti urbani ai soli rifiuti prodotti da attività commerciali e industriali che siano assimilabili a quelli domestici.
In conformità con la norma comunitaria, l'art. 1, c. 649 L. n. 147 del 2013 stabilisce che “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”.
Trattandosi di disposizione eccezionale riguardante i contribuenti non inclusi nelle utenze domestiche, spetta al richiedente l'esonero dimostrare l'esistenza dei presupposti per beneficiare della detassazione derivante dall'attività di produzione di rifiuti speciali. In concreto, per beneficiare della detassazione ai fini TARI di parte delle superfici di vendita il contribuente ha l'onere di dimostrare l'entità effettiva di tali superfici in cui vengono prodotti rifiuti speciali “in via continuativa e prevalente”.
Più in particolare, ai sensi di quanto dispone l'art. 9, comma 6 del Regolamento comunale, per usufruire del regime esonerativo, il contribuente deve a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, distinguendone la destinazione d'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante il recupero e lo smaltimento attraverso imprese a ciò abilitate, in conformità alla vigente normativa. La presentazione entro il termine indicato della comunicazione prevista è presupposto essenziale ai fini dell'accoglibilità.
In sostanza la dimostrazione deve essere data dal contribuente mediante apposita dichiarazione che deve a sua volta essere oggettivamente riscontrabile sulla base di elementi direttamente rilevabili o sulla base di allegazione di idonea documentazione.
Nel caso in esame, con riferimento all'annualità in contestazione, nei termini fissati dalla norma regolamentare l'appellante non ha dato prova al Comune dell'esistenza dei presupposti di legge per ottenere la riduzione della superficie tassabile al fine del pagamento della TARI, con conseguente inconsistenza del pertinente rilievo.
Solo a fine dicembre 2018 la Società ha trasmesso documentazione (parzialmente illeggibile nel formato depositato in giudizio) attestante il conferimento nel corso del 2017 per il successivo smaltimento di un quantitativo (indicato dal Comune in 90 kg) di rifiuti speciali consistenti in oli e grassi commestibili esausti allo stato liquido.
Si deve tuttavia escludere che mediante detta tardiva produzione l'appellante possa dimostrare la sussistenza delle condizioni normative che consentano di esonerare, anche solo in parte, la superficie dei locali cucina dalla tassazione TARI.
Costituisce, infatti, considerazione di comune buon senso che gli scarti della lavorazione di alimenti per la ristorazione non sono costituiti esclusivamente da oli e grassi allo stato liquido, ma comprendono necessariamente e in maggior misura anche rifiuti assimilabili a quelli domestici (scarti vegetali e rifiuti organici come gusci, pelli, ossa e lische animali, carta, cartone, metalli, vetri, plastica, imballaggi primari e imballaggi secondari, residui di pasti non interamente consumati dagli avventori).
A fronte delle ampie dimensioni del locale cucina, la composizione e l'esigua quantità dei rifiuti conferiti a smaltimento diretto evidenziano che la produzione di rifiuti speciali non riveste il carattere di prevalenza che deve sussistere ai fini dell'esonero da tassazione della superficie considerata.
Alle stesse conclusioni deve pervenirsi anche con riguardo alla superficie dei servizi igienici (mq. 8), trattandosi palesemente di locali frequentati da persone e, come tali, produttivi di rifiuti. Diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, i locali per servizi igienici non sono compresi tra le superfici che l'art. 9 del regolamento comunale esclude da tassazione.
Quanto, invece, ai locali tecnici, come già osservato, la relativa superficie di mq 16 (indicata al n. 5 e contornata dal colore giallo nella planimetria in atti) è stata correttamente detratta dal computo dell'area soggetta a tassazione.
Deve, infine, escludersi che dall'inciso finale contenuto nella decisione impugnata possano derivare effetti conformativi a carico del Comune, tenuto conto che la sentenza non può alterare il corretto bilanciamento degli oneri probatori fissato dalla legge, trasferendo a carico del Comune incombenze (quali l'individuazione e la sussistenza di superfici da detrarre) che avrebbero dovuto essere assolte dalla parte privata.
Infine, pur dovendosi apprezzare l'ipotesi conciliativa esposta nella memoria difensiva del Comune, deve evidenziarsi che la stessa è stata formulata nella prospettiva della riduzione alla metà solo della maggiore metratura accertata (mq. 42), sul presupposto che questa soltanto costituisse l'oggetto del giudizio.
La Corte ha invece escluso la sussistenza di simile delimitazione del petitum e ciò non consente di valorizzare la proposta conciliativa nel senso di attribuire alla stessa l'effetto di detrarre dalla superficie tassabile il 50% dell'intera area del locale cucina, come infondatamente preteso dall'appellante.
5) In conclusione, l'appello deve essere respinto, con le conseguenti statuizioni di cui al dispositivo.
Le spese, come di regola, seguono la soccombenza nella misura stabilita al dispositivo, già ridotta ai sensi dell'art. 15, comma 2 sexies, d.lgs, 546/92. La pronuncia del primo grado di compensazione delle spese non può essere modificata non avendo il relativo capo formato oggetto di uno specifico motivo di appello incidentale del Comune.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Lombardia, sez. 2
definitivamente pronunciando, così dispone:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la decisione di primo grado;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 792,80 oltre spese e accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Milano alla camera di consiglio del 17 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
NI GI
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
17/02/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO DOMENICO, Presidente e Relatore
DE RENTIIS LAURA, Giudice
FAZZINI ELISA, Giudice
in data 17/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2679/2023 depositato il 16/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano - Piazza Della Scala N.2 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 875/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 3
e pubblicata il 13/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2379-2021 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, con l'annullamento dell'Avviso di Accertamento indicato in premessa e conseguente condanna del Comune di Milano al pagamento di quanto indebitamente riscosso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 del D.Lgs 31 dicembre
1992 n. 546, con l'aggiunta degli interessi di legge e la condanna alle spese ex art. 15 dello stesso decreto.
Resistente/Appellato: Respingere l'appello e confermare, per tale via, la validità e la legittimità della pretesa avanzata dal comune di Milano
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I) Con avviso di accertamento n. RE-2379/2021, notificato in data 21 dicembre 2021 alla Ricorrente_1 SRL Unipersonale, emesso in applicazione della procedura prevista dall'art. 1 comma 161 della Legge 296/2006, il Comune di Milano procedeva al recupero del maggior Tributo dovuto TARI anno d'imposta 2017, per l'importo di € 1.112,29 oltre alle sanzioni e interessi per l'importo complessivo di € 2.266,37 arrotondato per difetto ad € 2.266,00 in relazione all'occupazione dell'immobile di Indirizzo_1, unità immobiliare identificata al catasto urbano mediante Dati_Catastali_1, dove la Società esercita attività di ristorazione.
La contribuente impugnava detto atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano sostenendo l'illegittimità della pretesa fiscale per carenza di motivazione;
violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 162 della L. 296/2006, dell'art. 7 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente); omessa e/
o insufficiente indicazione nell'atto impugnato dei criteri e dei calcoli relativi alla quantificazione dell'imposta dovuta ai fini della la determinazione degli importi accertati;
omessa e/o insufficiente indicazione nell'atto impugnato dei criteri e dei calcoli relativi alla quantificazione delle sanzioni;
omessa allegazione degli atti richiamati nell'Avviso di Accertamento e non conosciuti dal ricorrente.
In data 14 giugno 2022, la Società depositava in giudizio la richiesta di detassazione per rifiuti speciali non assimilati e pericolosi anni 2017/2018 inviata via p.e.c. il 27 dicembre 2018 all'amministrazione comunale e rimasta senza esito.
Il Comune di Milano si costituiva in giudizio il 23 gennaio 2023 insistendo sulla legittimità dell'Avviso di accertamento e precisando che l'avviso riguardava solo la differenza di 42 metri quadrati della superficie complessiva dei locali dichiarati in mq 319 e accertati dall'Ufficio in mq 361.
Con sentenza n. 875 depositata il 13 marzo 2023 la Corte di primo grado respingeva il ricorso, considerando legittimo l'atto impugnato in quanto originato da una infedele dichiarazione, rilevata dal Comune a seguito di verifica della superficie dei locali in cui svolge l'attività la Società, rimandando al Comune l'individuazione di eventuali superfici da detrarre o soggette a promiscuità, in base a verifiche o sopralluoghi, ovvero avvalendosi della documentazione inviata via pec e prodotta in giudizio dalla Contribuente.
2) Con l'appello in epigrafe la Società chiede la riforma della sentenza, deducendo che la Corte di primo grado ha emesso una sentenza errata e contraddittoria omettendo di pronunciarsi sulla domanda del ricorso in violazione dell'art. 112 del c.p.c., trascurando l'esame delle prove proposte dalla ricorrente e dei fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita in violazione dell'art. 115 del c.p.c., omettendo l'esame di fatti e documenti decisivi per la controversia.
In particolare, sostiene che:
- l'accertamento della superficie è avvenuto senza alcun riscontro della situazione dei luoghi in cui ha operato la società e senza che sia stato effettuato alcun sopralluogo per constatare le effettive superfici dei locali e le attività che ivi venivano svolte;
- come precisato nella richiesta di detassazione e nella relativa relazione tecnica, i locali risultano avere superficie netta effettiva, pari a complessivi 377,17 mq, ripartita tra area somministrazione, locali cucina, magazzini, vani tecnici e servizi, tuttavia la produzione e la raccolta del rifiuto interessano soltanto l'area cucina dove rientrano le portate dei pasti dopo essere state consumate dagli avventori e tale area va esclusa dal computo della superficie utile ai fini del calcolo del tributo dovuto, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento
TARI del Comune di Milano, trattandosi di superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani e non conferibili al servizio pubblico di smaltimento, ma smaltiti in proprio dall'appellante, come comprovato dal contratto stipulato tra la società Ricorrente_1 s.r.l. e la società Società_1 s.r.l., relativa al trasporto e allo smaltimento di oli e grassi commestibili esausti;
- in subordine, la superficie imponibile doveva essere determinata a norma del quinto comma del citato art. 9, quale superficie di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, con conseguente riduzione nella misura percentuale del 50%, corrispondente a quella prevista per l'attività di rosticceria ad essa più similare sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali;
- la superficie imponibile da considerarsi è quindi data dalla somma delle aree della cucina e della somministrazione per mq 346,31 da cui devono essere previamente esclusi vani tecnici e servizi igienici per complessivi 30,86 mq (che non sono idonei alla produzione di rifiuti, né soggetti ad imposizione TARI ai sensi dell'art. 9 punto 1 del Regolamento cit.) e la totalità delle aree nelle quali si producono i rifiuti speciali o quantomeno il 50% delle aree ad utilizzazione promiscua;
- la Corte di primo grado ha omesso la determinazione corretta della superficie tassabile e delle esclusioni o riduzioni tariffarie e ha rigettato il ricorso invitando l'Ufficio alla corretta determinazione delle superfici tassabili o delle riduzioni da applicare in base a verifiche e/o sopralluoghi o avvalendosi della documentazione inviata via pec e prodotta in giudizio dalla contribuente, così di fatto confermando le ragioni del contribuente in aperta contraddizione con il rigetto del ricorso.
Il Comune di Milano si è costituito in giudizio controdeducendo per l'infondatezza dell'appello.
Sebbene in assenza di contestazioni sul punto, la parte resistente osserva preliminarmente di essersi correttamente costituita nel giudizio di primo grado nel rispetto dei termini ordinatori di legge e di essersi avvalsa per il deposito di documenti del termine concesso dall'art 32 comma 1 del D.Lgs 546/1992. Nel merito sostiene che:
- non è ravvisabile il dedotto difetto di motivazione della sentenza, atteso che la stessa risulta completa delle indicazioni e degli elementi dai quali i primi giudici hanno desunto il proprio convincimento e posti a fondamento della decisione, in presenza dei quali la sentenza si appalesa legittima per conformità alle prescrizioni dell'art. 36, co 2, nn. 2 e 4, D.Lgs 546/92, in quanto rende possibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento seguito;
- non sussiste alcuna violazione dell'obbligo di allegazione delle fonti documentali richiamate nel provvedimento impugnato, atteso che i regolamenti e le deliberazioni comunali in materia di TARI sono soggetti ad obblighi di pubblicazione legale che li rendono conoscibili e sono quindi esclusi da oneri di allegazione e quanto alle planimetrie catastali trattandosi di atti formati dalla proprietà dell'immobile e nella concreta disponibilità dell'appellante;
- la sanzione è stata determinata nella misura massima del 100% per la condotta infedele della Parte che ha fornito dati non corrispondenti al reale e non ha posto in essere alcuna attività volta a ridurre le conseguenze dell'irregolare denuncia e ad agevolare l'attività di verifica dell'Amministrazione;
- l'oggetto della controversia non concerne la legittimità della complessiva metratura originariamente dichiarata dalla società, ma soltanto la differenza di 42 metri quadri che scaturiscono dalla differenza tra i
319 metri quadri inizialmente dichiarati dalla contribuente e i 361 metri quadri rilevati dall'Ufficio in sede di accertamento;
- in forza dell'art. 1 comma 641 della L.147/2013 l'obbligo di corrispondere la TARI trova il proprio fondamento giuridico nel mero fatto di occupare o detenere immobili e/o aree scoperte strutturalmente integri e adibiti a qualsiasi uso che li renda produttivi di rifiuti. Nel caso di specie la superficie di mq 361 da sottoporre a tassazione relativa all'immobile accertato, dove la società contribuente svolge attività di ristorazione, è stata calcolata sulla base della planimetria depositata presso l'ufficio tecnico erariale e consta di 385 mq, da cui sono stati detratti 24 mq occupati da locali tecnici, pilastri e pareti;
- con riguardo alle superfici che, secondo l'appellante, dovrebbero essere scorporate da tassazione, non vi
è alcuna ragione che consenta di esentare i servizi igienici, mentre quanto alle aree asseritamente produttive di rifiuti speciali la contribuente ha presentato solo a dicembre 2018 la dichiarazione prescritta dall'art 7 comma 6 punto "b" del Regolamento comunale il quale precisa che: "Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono a pena di decadenza: comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando la documentazione attestante il recupero e lo smaltimento attraverso imprese a ciò abilitate, in conformità alla vigente normativa." Detta dichiarazione non ha valenza retroattiva e non può essere considerata per l'anno d'imposta 2017;
- nondimeno, in un'ottica puramente conciliativa, il Comune dichiara di essere disponibile ad applicare alla metratura in più accertata (42 mq) quanto disposto dall'art. 9, comma 5 del regolamento comunale Tari e a ridurre del 50% la superficie imponibile e chiede alla Corte di demandare il ricalcolo dell'importo dovuto in termini di tassa, sanzioni e interessi tenendo in considerazione una metratura pari a 340 mq al posto dei
361 metri quadri accertati.
All'udienza, in assenza delle parti ritualmente avvisate, l'appello veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3) Muovendo dalla considerazione che il processo tributario ha natura impugnatoria e scaturisce dall'emissione degli atti impositivi, il Comune resistente ha eccepito che l'oggetto dell'attuale controversia non concerne la legittimità della complessiva metratura originariamente dichiarata dalla società, ma è limitato esclusivamente ad accertare la legittimità della metratura maggiore (42 mq) accertata con l'avviso contestato che scaturisce dalla differenza tra i 319 metri quadri inizialmente dichiarati dalla Contribuente e i 361 metri quadri rilevati dall'Ufficio. Dallo sviluppo dell'argomentazione difensiva dovrebbe logicamente discendere l'inammissibilità della pretesa dell'appellante di escludere dalla superficie imponibile l'intera area della cucina
(di mq. 133,58) e dei servizi igienici (di mq. 30,86).
Al riguardo la Corte osserva che al cospetto di un avviso di accertamento, il contribuente non agisce a tutela di un interesse legittimo conformato e delimitato dall'esercizio del potere autoritativo, ma esibisce in giudizio il diritto soggettivo volto a contrastare la pretesa fiscale di oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli imposti dalla legge.
A fronte di tale posizione, il processo tributario rappresenta il contesto privilegiato nel quale l'esigenza della giusta imposizione trova la sua armonica realizzazione a prescindere da moduli procedimentali diretti a garantire e strutturare lo sviluppo dell'azione amministrativa.
Ne deriva che il contribuente può dimostrare, mediante la produzione di idonea documentazione, l'effettiva dimensione del debito tributario, e, in tale modo, viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo eventuali sanzioni e interessi) qualora avesse compilato correttamente la propria dichiarazione.
Ciò costituisce il naturale precipitato del principio secondo cui “da un lato, il suo diritto nasce dalla legge e non dalla dichiarazione e, da un altro, in sede contenziosa, ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa tributaria del Fisco, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria” (così Cass. n. 13902/2023).
4) Con riferimento al motivo inerente la ritenuta carenza di motivazione dell'avviso di accertamento si osserva che l'atto risulta motivato congruamente, tanto da consentire alla contribuente di conoscere le ragioni della pretesa tributaria e di approntare le corrispondenti difese.
Difatti, l'obbligo motivazionale di cui all'art. 7 dello Statuto dei contribuenti impone all'amministrazione finanziaria di esplicitare, in forma chiara e concisa, i presupposti di fatto e di diritto della pretesa impositiva e degli elementi a sostegno dell'avviso. Di conseguenza la motivazione è sufficiente laddove, come nel caso di specie, consenta al contribuente di percepire l'iter logico-giuridico a fondamento dell'atto impositivo.
Va ricordato che l'obbligo di motivazione dell'avviso ha carattere di provocatio ad opponendum ed è volto a delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa. Esso, quindi, è soddisfatto ogniqualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di confutarle adeguatamente, sia nell'an che nel quantum.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte che “il requisito motivazionale esige oltre alla puntualizzazione degli estremi oggettivo e soggettivo della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentono di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio d'impugnazione le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva” (ex plurimis Cass. Civ. 21571/2005).
Tanto deve affermarsi nel caso in esame, trattandosi di atto che, diversamente da quanto dedotto, è compiutamente motivato. Difatti l'avviso indica il dettaglio dell'immobile soggetto a tassazione (ubicazione, tipologia di utenza, dati catastali, periodo di competenza, superficie tassata espressa in metri quadrati), con ulteriori riferimenti al sito istituzionale del Comune, dove reperire altre informazioni.
Al contempo, come correttamente ritenuto dal primo giudice, la determinazione della tassa è conforme alla disciplina di legge (legge n. 147/2013, art. 1 commi 639 e seguenti) e ai successivi atti amministrativi di esecuzione della stessa, quali il regolamento comunale sulla TARI e la deliberazione del Consiglio Comunale di fissazione della tariffa. Si tratta di atti amministrativi generali, soggetti ad obbligo di pubblicità legale e di agevole consultazione sul sito dell'Amministrazione comunale. Quest'ultima non ha poi alcun obbligo di allegare tali atti generali al singolo atto impositivo, essendo sufficiente che gli atti stessi siano consultabili da ciascun operatore usando l'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176 del codice civile. Quanto all'omessa allegazione della planimetria catastale, si tratta di un atto predisposto e depositato presso i competenti Uffici
Fiscali dal soggetto proprietario dell'immobile e non certo di un atto comunale. Da ultimo vale comunque rilevare che la società esponente ha proposto articolate difese contro l'avviso di liquidazione, con ciò stesso dimostrando di avere ben compreso le ragioni della pretesa fiscale. Osserva ancora la Corte che l'avviso di liquidazione non richiedeva un previo sopralluogo presso la struttura aziendale della Società ai fini della determinazione della superficie complessiva da assoggettare a tassazione, avendo l'Ufficio desunto i dati rilevanti a fini fiscali dalla planimetria catastale e determinato le dimensioni della superficie calpestabile nella misura di mq 377 corrispondente a quella esposta nella perizia di parte, da cui sono stati detratti mq 16 del Dati_Catastali_2.
Va anche considerato che le contestazioni dell'appellante non concernono presunti errori nel calcolo delle dimensioni fisiche dell'immobile o nella destinazione funzionale delle singole zone dello stesso, ma si appuntano sulla valutazione della superficie imponibile che si pretende inferiore rispetto a quella determinata dall'Ufficio in ragione delle attività esercitate nell'area cucina e della non assoggettabilità a tassazione dei locali tecnici e dei servizi igienici.
4) Tanto premesso e venendo al merito della contesa fiscale, va innanzitutto richiamato l'art. 1, comma 641, della L. n. 147 del 2013, il quale dispone che “Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”.
In coerenza con le finalità sottese all'istituzione della TARI, il tributo è quindi dovuto da chiunque detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, indipendentemente dalla produzione effettiva di rifiuti, essendo la tassa destinata a contribuire al sostenimento dei costi del servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti reso nei confronti della collettività, indipendentemente dalle prestazioni fornite ai singoli utenti.
Va tuttavia precisato che la Direttiva UE 2018/851/UE dispone specificamente affinché gli Stati membri prevedano che “…i rifiuti prodotti da grandi attività commerciali e industriali che non sono simili ai rifiuti domestici, non rientrino nell'ambito di applicazione della nozione di rifiuti urbani…”. La Direttiva è pertanto chiara nel delimitare l'inclusione nei rifiuti urbani ai soli rifiuti prodotti da attività commerciali e industriali che siano assimilabili a quelli domestici.
In conformità con la norma comunitaria, l'art. 1, c. 649 L. n. 147 del 2013 stabilisce che “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”.
Trattandosi di disposizione eccezionale riguardante i contribuenti non inclusi nelle utenze domestiche, spetta al richiedente l'esonero dimostrare l'esistenza dei presupposti per beneficiare della detassazione derivante dall'attività di produzione di rifiuti speciali. In concreto, per beneficiare della detassazione ai fini TARI di parte delle superfici di vendita il contribuente ha l'onere di dimostrare l'entità effettiva di tali superfici in cui vengono prodotti rifiuti speciali “in via continuativa e prevalente”.
Più in particolare, ai sensi di quanto dispone l'art. 9, comma 6 del Regolamento comunale, per usufruire del regime esonerativo, il contribuente deve a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, distinguendone la destinazione d'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante il recupero e lo smaltimento attraverso imprese a ciò abilitate, in conformità alla vigente normativa. La presentazione entro il termine indicato della comunicazione prevista è presupposto essenziale ai fini dell'accoglibilità.
In sostanza la dimostrazione deve essere data dal contribuente mediante apposita dichiarazione che deve a sua volta essere oggettivamente riscontrabile sulla base di elementi direttamente rilevabili o sulla base di allegazione di idonea documentazione.
Nel caso in esame, con riferimento all'annualità in contestazione, nei termini fissati dalla norma regolamentare l'appellante non ha dato prova al Comune dell'esistenza dei presupposti di legge per ottenere la riduzione della superficie tassabile al fine del pagamento della TARI, con conseguente inconsistenza del pertinente rilievo.
Solo a fine dicembre 2018 la Società ha trasmesso documentazione (parzialmente illeggibile nel formato depositato in giudizio) attestante il conferimento nel corso del 2017 per il successivo smaltimento di un quantitativo (indicato dal Comune in 90 kg) di rifiuti speciali consistenti in oli e grassi commestibili esausti allo stato liquido.
Si deve tuttavia escludere che mediante detta tardiva produzione l'appellante possa dimostrare la sussistenza delle condizioni normative che consentano di esonerare, anche solo in parte, la superficie dei locali cucina dalla tassazione TARI.
Costituisce, infatti, considerazione di comune buon senso che gli scarti della lavorazione di alimenti per la ristorazione non sono costituiti esclusivamente da oli e grassi allo stato liquido, ma comprendono necessariamente e in maggior misura anche rifiuti assimilabili a quelli domestici (scarti vegetali e rifiuti organici come gusci, pelli, ossa e lische animali, carta, cartone, metalli, vetri, plastica, imballaggi primari e imballaggi secondari, residui di pasti non interamente consumati dagli avventori).
A fronte delle ampie dimensioni del locale cucina, la composizione e l'esigua quantità dei rifiuti conferiti a smaltimento diretto evidenziano che la produzione di rifiuti speciali non riveste il carattere di prevalenza che deve sussistere ai fini dell'esonero da tassazione della superficie considerata.
Alle stesse conclusioni deve pervenirsi anche con riguardo alla superficie dei servizi igienici (mq. 8), trattandosi palesemente di locali frequentati da persone e, come tali, produttivi di rifiuti. Diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, i locali per servizi igienici non sono compresi tra le superfici che l'art. 9 del regolamento comunale esclude da tassazione.
Quanto, invece, ai locali tecnici, come già osservato, la relativa superficie di mq 16 (indicata al n. 5 e contornata dal colore giallo nella planimetria in atti) è stata correttamente detratta dal computo dell'area soggetta a tassazione.
Deve, infine, escludersi che dall'inciso finale contenuto nella decisione impugnata possano derivare effetti conformativi a carico del Comune, tenuto conto che la sentenza non può alterare il corretto bilanciamento degli oneri probatori fissato dalla legge, trasferendo a carico del Comune incombenze (quali l'individuazione e la sussistenza di superfici da detrarre) che avrebbero dovuto essere assolte dalla parte privata.
Infine, pur dovendosi apprezzare l'ipotesi conciliativa esposta nella memoria difensiva del Comune, deve evidenziarsi che la stessa è stata formulata nella prospettiva della riduzione alla metà solo della maggiore metratura accertata (mq. 42), sul presupposto che questa soltanto costituisse l'oggetto del giudizio.
La Corte ha invece escluso la sussistenza di simile delimitazione del petitum e ciò non consente di valorizzare la proposta conciliativa nel senso di attribuire alla stessa l'effetto di detrarre dalla superficie tassabile il 50% dell'intera area del locale cucina, come infondatamente preteso dall'appellante.
5) In conclusione, l'appello deve essere respinto, con le conseguenti statuizioni di cui al dispositivo.
Le spese, come di regola, seguono la soccombenza nella misura stabilita al dispositivo, già ridotta ai sensi dell'art. 15, comma 2 sexies, d.lgs, 546/92. La pronuncia del primo grado di compensazione delle spese non può essere modificata non avendo il relativo capo formato oggetto di uno specifico motivo di appello incidentale del Comune.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Lombardia, sez. 2
definitivamente pronunciando, così dispone:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la decisione di primo grado;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 792,80 oltre spese e accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Milano alla camera di consiglio del 17 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
NI GI