Cass. pen., sez. V, sentenza 21/06/2024, n. 34497
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Sentenza 21 giugno 2024

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Nel giudizio abbreviato d'appello a seguito di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, posto che l'unica attività di integrazione probatoria consentita è quella esercitabile d'ufficio, non è configurabile un vero e proprio diritto alla prova di una delle parti cui corrisponda un diritto della controparte alla prova contraria, sicché il mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri officiosi di istruzione probatoria non può mai integrare il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/06/2024, n. 34497
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34497
    Data del deposito : 21 giugno 2024

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