CASS
Sentenza 21 giugno 2024
Sentenza 21 giugno 2024
Massime • 1
Nel giudizio abbreviato d'appello a seguito di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, posto che l'unica attività di integrazione probatoria consentita è quella esercitabile d'ufficio, non è configurabile un vero e proprio diritto alla prova di una delle parti cui corrisponda un diritto della controparte alla prova contraria, sicché il mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri officiosi di istruzione probatoria non può mai integrare il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/06/2024, n. 34497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34497 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2024 |
Testo completo
34497 -24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: ROSSELLA CATENA Presidente - Sent. n. sez. 1476/2024 UP - 21/06/2024 MICHELE ROMANO R.G.N. 10202/2024 Relatore - RENATA SESSA ES ZI TT MA NI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE NT TI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale si riporta alla requisitoria in atti e conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato MASSIMILIANO DI GREZIA deposita conclusioni scritte e nota spese alle quali si riporta. del ricorso. f L'avvocato ULRICO QUARANTA si riporta ai motivi di gravame e chiede l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 16 aprile 2018, il G.U.P. del Tribunale di Campobasso, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava responsabile l'imputato De IA Settimio, in ordine ai reati - riuniti sotto il vincolo della continuazione - di minaccia grave, ai sensi dell'art. 612, comma 2, cod. pen. (così qualificato il reato di tentato omicidio originariamente contestato) e di lesione personale, ai sensi dell'art. 582, comma 1 cod. pen., condannandolo alla pena di mesi 4 e giorni 10 di reclusione.
2. Avverso tale provvedimento era proposto appello da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso che concludeva per la riforma della sentenza impugnata e per la condanna dell'imputato in ordine al reato di tentato omicidio di cui all'imputazione originaria. Riteneva il P.M. che la condotta dell'imputato integrasse pienamente gli estremi del tentato omicidio, così come contestato nel capo di imputazione, dato che la condotta dell'imputato non aveva conseguito lo scopo per la reazione della parte offesa;
questa, allorquando l'imputato le aveva buttato addosso la benzina, brandendo in mano un accendino, era stata tempestiva nel reagire impedendogli di azionarlo. In punto di sussistenza dell'elemento soggettivo, si sottolineava come non occorresse la specifica finalità di uccidere, in quanto per il contestato delitto è sufficiente il mero dolo diretto, configurabile nel caso concreto;
si evidenziava, infine, che, in generale, la scarsa entità delle lesioni provocate non 7 escludono di per sé l'intenzione omicida, in quanto possono derivare da circostanze indipendenti dalla volontà dell'agente. La Corte di appello di Campobasso, con pronuncia del 19 novembre 2019, rigettava l'impugnazione ritenendo corretta l'esclusione, da parte del Giudice di 4 primo grado, del dolo omicidiario, assumendo vi fosse stata una condotta meramente dimostrativa ed intimidatoria.
3. Avverso tale provvedimento ricorreva per cassazione la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Campobasso, chiedendo l'annullamento della sentenza, articolando due motivi, il primo dei quali per la lamentava il travisamento del compendio probatorio utilizzato derubricazione del reato di tentato omicidio in quello di minaccia grave. Con il suddetto motivo, in sostanza, si deduceva il travisamento nella valutazione delle modalità dell'azione, quanto alla predisposizione della tanica di 2 benzina in prossimità della finestra, all'utilizzo dell'intero contenuto della stessa, alle tempistiche della discussione che sarebbe stata successiva all'aggressione e non precedente, all'assenza di desistenza volontaria nella condotta criminosa, impedita solamente dalla reazione difensiva della persona offesa, all'affermazione del giudice di merito, non confermata da alcun atto processuale, sull'ostentazione dell'accendino protrattasi "per qualche secondo". Si contestava l'omessa valutazione e valorizzazione delle pregresse minacce rivolte dall'imputato alla persona offesa, nonché l'omessa considerazione delle emergenze probatorie comprovanti la piena sussistenza del reato di cui all'originaria contestazione. Con il secondo motivo, lamentava l'erronea applicazione della legge penale, richiamando giurisprudenza in tema di tentato omicidio e casi analoghi;
in particolare, si chiariva che il cospargere la vittima di liquido infiammabile tenendo l'accendino in mano a distanza ravvicinata fosse circostanza idonea ad integrare il reato di tentato omicidio, a prescindere dal fatto che dall'accendino fosse uscita o meno la fiamma. Questa Corte, Prima Sezione Penale, con pronuncia resa in data 15 settembre 2021, ha accolto le censure mosse dalla Procura Generale, annullando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Salerno per un nuovo giudizio. Il giudice di legittimità ha censurato il percorso argomentativo del provvedimento impugnato, ritenendo le conclusioni alle quali era pervenuta la Corte territoriale fondate sul travisamento di un dato probatorio decisivo. La Corte territoriale aveva, in particolare, travisato il momento storico in cui avvenne la discussione tra l'imputato e la parte offesa, ritenendola antecedente al momento dell'aggressione, mentre dalla lettura del verbale redatto ai sensi dell'art. 362 cod. proc. pen. si evince che la colluttazione tra le parti era avvenuta contestualmente alla condotta accertata a carico dell'imputato; la parte offesa aveva, infatti, dichiarato di aver reagito tempestivamente proprio al fine di impedire allo stesso di azionare l'accendino. Tale ricostruzione dei fatti, inoltre, non era stata smentita dall'imputato, il quale, sentito all'udienza del 16 Aprile 2018 dinanzi al G.u.p., aveva dichiarato di non ricordare se l'avvicinamento con la parte offesa fosse avvenuto prima o dopo l'aggressione. -Il vizio di motivazione si legge nella sentenza rescindente - coinvolge una circostanza dirimente in quanto entrambi i giudici di merito, ai fini della derubricazione del reato di tentato omicidio in quello di minacce, hanno ritenuto che l'azione delinquenziale dell'imputato e quella della parte offesa non fossero state contestuali. 3 4. La Corte di appello di Salerno, decidendo in sede di rinvio, con sentenza del 2 ottobre 2023, in parziale accoglimento dell'atto di appello proposto dal P.M. presso il Tribunale di Campobasso, ha riformato la pronuncia del G.u.P. del Tribunale di Campobasso ed ha dichiarato l'imputato colpevole dei reati a lui ascritti ai sensi degli artt. 56, 575 e 582 cod pen., e, ritenuta la continuazione, con la diminuente del rito abbreviato, lo ha condannato alla pena di anni sette di reclusione;
ha confermato nel resto.
5. Avverso la suindicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato De IA Settimio, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando le proprie censure in cinque motivi di ricorso.
5.1. Con il primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge penale e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 56 e 575 cod. pen. nonché travisamento della prova e violazione di legge processuale penale in ordine all'art. 533 cod. proc. pen. Come questa Corte ha ripetutamente affermato, al fine della qualificazione del fatto come tentato omicidio, è richiesto quel quid pluris che tende ed è idoneo a causare un evento più grave di quello effettivamente realizzato in danno dello stesso bene giuridico o di uno superiore, riguardante lo stesso soggetto passivo, che non si realizza per ragioni estranee alla volontà dell'agente. L'applicazione di tale principio ed una valutazione logica, coerente e completa delle complessive risultanze istruttorie, portano, nel caso di specie, ad escludere la configurabilità del reato di tentato omicidio o, quantomeno, a non poter affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, la presenza degli elementi, oggettivo e soggettivo, necessari per tale reato. La Corte territoriale ha sostituito la valutazione del Giudice di primo grado con una propria diversa valutazione, che non si confronta né con la motivazione di primo grado né con gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria. Il Giudice di primo grado ha qualificato il fatto come minaccia grave, escludendo il dolo omicidiario, considerando come elemento decisivo la circostanza per cui l'imputato non avesse compiuto alcun gesto da cui desumersi l'intento di appiccare il fuoco, non avendo mai azionato né tentato di azionare l'accendino che aveva in mano (la difesa sottolinea come la persona offesa sia stata l'unica ad indicare che l'imputato avesse in mano un accendino). La Corte si è limitata a sostituire la propria valutazione a quella del giudice di primo grado, non soddisfacendo i requisiti motivazionali richiesti in caso di riforma di sentenza assolutoria ed enunciati più volte dalla Suprema Corte;
la 4 riforma in appello di una sentenza di assoluzione deve infatti fondarsi su elementi dotati di effettiva efficacia persuasiva, in grado di superare il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. A parere della difesa, la circostanza per cui il De IA, pur avendo in mano l'accendino, non avesse neppure tentato di azionarlo (dato probatorio certo), sarebbe idonea ad escludere non solo il dolo, bensì anche il raggiungimento dello stadio dell'idoneità e della non equivocità della condotta, atteso che il mero spargimento di benzina non è idoneo, in assenza di innesco, a cagionare lesioni e tantomeno la morte. Tra l'altro, come ha affermato il Tribunale, non è possibile sostenere con certezza che se non fosse stato aggredito, l'imputato avrebbe attivato l'accendino. La Corte ha escluso che l'uso effettivo dell'accendino avrebbe rischiato di coinvolgere nel fuoco lo stesso imputato, il quale teneva la tanica in una mano e l'accendino nell'altra, ma tale ricostruzione si scontra con quanto riportato dai Carabinieri in ordine alla circostanza per cui l'imputato avesse la maglietta bagnata di benzina. La Corte è giunta alla decisione con affermazioni illogiche ed in contrasto con le risultanze probatorie nonché derivanti da travisamento delle prove: ha ritenuto, diversamente dal primo Giudice, che fosse connotata di idoneità letale l'azione di aver gettato un quantitativo di benzina pari a cinque litri, ma tale dato non si confronta con le risultanze probatorie dalle quali non è possibile evincere quale sia stato il quantitativo di benzina contenuto nella tanica e versato addosso alla persona offesa;
ha affermato anche che l'imputato nel contesto dell'azione avesse già minacciato la vittima di darle fuoco, ma che non vi fosse riuscito per la pronta reazione di questa, mentre risulta che l'azione dell'imputato oltre a non aver provocato lesioni, non è stata preceduta o accompagnata da altre aggressioni né da minacce espresse;
infine, ha ritenuto irrilevante la circostanza che l'imputato, pur avendone la possibilità, stante il poco tempo richiesto per porre in essere l'azione, non abbia, per un tempo apprezzabile, attivato e nemmeno tentato di attivare l'accendino. La difesa sottolinea come la motivazione della sentenza di primo grado rimane solida anche dopo aver posto rimedio al travisamento che ha determinato l'annullamento della prima sentenza di appello da parte di questa Corte;
si è accertato infatti che la Corte di appello di Campobasso avesse errato nell'affermare che la discussione tra le parti fosse stata precedente all'azione dell'imputato, essendo stata invece successiva. Inoltre, la Corte di appello di Salerno è incorsa in travisamento del fatto, trasformando una mera ipotesi in assoluta certezza, ritenendo che la persona 5 offesa avesse reagito avendo "compreso" l'azione che l'imputato voleva porre in essere, mentre il G.u.p. aveva valorizzato la circostanza che la vittima, per sua stessa ammissione, avesse semplicemente "intuito" che il De IA potesse commettere "un gesto inconsulto". La motivazione della sentenza è inoltre contraddittoria in quanto la presenza di una tanica sul davanzale della finestra nei giorni precedenti al fatto non rappresenta una conferma del movente e del dolo dell'imputato, considerando anche la circostanza per cui il giudice di primo grado aveva tenuto in considerazione il dato delle pregresse minacce, sebbene riferite dal solo querelante, ma non le aveva comunque ritenute indicative di dolo omicidiario, rilevando che la condotta dell'imputato potesse essere, anche nel caso in scrutinio, una ulteriore minaccia espressa non a parole, ma con il gesto di gettare la benzina addosso alla parte offesa.
5.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge processuale penale in relazione all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. in ordine all'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. Vi è mancanza di motivazione in ordine alla scelta della Corte - né se ne comprende l'importanza e necessità ai fini della decisione - di disporre, in via di integrazione istruttoria, perizia volta a verificare la funzionalità dell'accendino "BIC" di colore blu, in sequestro. L'integrazione probatoria disposta è contraria alla legge e la difesa ritiene meritevole di remissione alle Sezioni Unite di questa Corte, la questione riguardante l'integrazione probatoria in tema di giudizio abbreviato. In particolare, la Corte di merito, richiamando precedenti giurisprudenziali di legittimità, ha ritenuto consentita l'integrazione probatoria in abbreviato anche quando abbia ad oggetto il manifestarsi storico del fatto di reato, ovvero la commissione dello stesso da parte dell'imputato, senza tener conto di altri precedenti giurisprudenziali che vietano tale integrazione quando l'iniziativa probatoria è finalizzata a dimostrare i fatti storici sussunti, in via di accusa, nella condotta delittuosa o nell'evento contestati al pervenuto. Anche la giurisprudenza che ammette tale integrazione probatoria esclude che essa possa arrivare al punto di violare il divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti. Lo stato degli atti è chiaro nel caso di specie, in quanto nessuno ha mai ritenuto, fino alla data di discussione dell'abbreviato, che fosse rilevante ed utile, ai fini della decisione, verificare che l'accendino fosse funzionante. Anche la Procura di Campobasso, ritenendo l'evidenza della prova senza la necessità della verifica del funzionamento dell'accendino, ha reputato che vi fossero i presupposti per 6 richiedere il giudizio immediato ed ha quindi abbandonato ogni iniziativa investigativa volta a verificare che l'accendino in sequestro potesse generare la fiamma.
5.3. Con il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione ed erronea applicazione dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 441, comma 5, cod. proc. pen., 24 e 111 Cost. nonché la mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione. La Corte di merito aveva rigettato, con ordinanza, l'istanza di ammissione della prova contraria (escussione del teste IO MA) - richiesta dalla difesa, in subordine, rispetto alla revoca dell'ordinanza ammissiva della perizia - dichiarando la stessa inammissibile in quanto volta a contestare gli esiti di una perizia e non a dimostrare fatti percepiti direttamente dal testimone nonché "esplorativa" nella parte in cui il minore sarebbe stato sentito in ordine all'esistenza di un secondo accendino "BIC" blu, Il difensore ritiene leso il diritto di difesa dell'imputato nonché violata la disposizione processuale che regola l'integrazione probatoria nel giudizio abbreviato d'appello; la prova è infatti puntuale e rilevante, in quanto collocare sulla scena un altro accendino, non funzionante, ha rilievo ai fini della ricostruzione storica del fatto - reato, quantomeno allo scopo di far dubitare che l'imputato avesse in mano un oggetto idoneo ad appiccare il fuoco. Lo scopo, infatti, della prova non era solo quello di verificare che l'accendino in sequestro fosse funzionante o meno, ma anche quello di accertare se lo stesso fosse realmente quello tenuto in mano dal De IA durante l'azione aggressiva.
5.4. Con il quarto motivo di ricorso denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. in ordine agli artt. 441, comma 5, cod. proc. pen. e 111 Cost. nonché mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione. In una situazione in cui vi sono elementi che depongono, quantomeno, per la sussistenza del ragionevole dubbio e la ricostruzione dei fatti è lacunosa ed è richiesta una forza persuasiva di particolare spessore per scardinare la pronuncia assolutoria, di cui è, invece, carente la sentenza impugnata, sarebbe stato opportuno disporre l'ulteriore integrazione probatoria sollecitata dalla difesa, volta all'escussione del teste IO MA, potenzialmente rilevante e idonea a fornire una visione completa del fatto. L'audizione del minore non era stata richiesta in sede di abbreviato in quanto incompatibile con i requisiti di speditezza del rito nonché per evitare un ulteriore 7 trauma al teste, infine, anche poiché il quadro probatorio acquisito deponeva per una declaratoria di insussistenza del più grave reato di tentato omicidio. Ora ricorre, invece, l'assoluta necessità della sua assunzione.
5.5. Con il quinto motivo di ricorso deduce violazione di legge nonché vizio di motivazione in ordine agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. La Corte territoriale non ha riconosciuto le attenuanti generiche richieste dalla difesa e dal Procuratore Generale, stabilendo una pena notevolmente più elevata rispetto al minimo edittale, giungendo ad una pena finale superiore a quella usualmente applicata in casi analoghi. Non è stata fornita adeguata motivazione in ordine all'esercizio discrezionale del Giudice nel riconoscimento o meno delle attenuanti generiche, che avrebbe dovuto chiarire il ragionamento svolto per determinare la sanzione in concreto applicata e la valutazione basata sui criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. La Corte si è limitata a richiamare le determinazioni assunte dal primo Giudice e ad effettuare una motivazione apparente, espressa con formule di stile, non rispondenti alle risultanze processuali. Il richiamo alle determinazioni assunte dal Giudice di primo grado, le cui valutazioni erano state effettuate in relazione ad un reato di minore gravità, non appare adeguato. Si considerano come elementi favorevoli per il riconoscimento delle attenuanti generiche, l'assenza di danno e di concreto pericolo provocato nei confronti del bene giuridico protetto dalla norma;
il fatto che l'azione criminosa non sia giunta ad uno stadio avanzato;
che la condotta non sia stata insidiosa;
le circostanze di tempo e luogo in cui è avvenuta;
il fatto che le modalità e le circostanze della condotta non siano indice di particolare intensità dell'elemento soggettivo, che bensì potrebbe configurarsi in un dolo d'impeto, non risultando alcuna premeditazione né preordinazione. Si sottolinea infine l'età dell'imputato, 65 anni, per cui una lunga detenzione non perseguirebbe la finalità rieducativa della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO f 1.Il ricorso è nel suo complesso infondato.
1.1. Il primo motivo, che, in buona sostanza, lamenta che la sentenza di appello impugnata non si sia confrontata adeguatamente con la pronuncia sostanzialmente assolutoria di primo grado e con le emergenze probatorie e sia incorsa in travisamento della prova violando il canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, è innanzitutto, aspecifico, non confrontandosi (____esso__ adeguatamente con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata, e tende, 8 per altro verso, attraverso i vizi di motivazione e di violazione di legge lamentati, ad ottenere da questa Corte una diversa valutazione del compendio probatorio non consentita nella presente sede di legittimità.
1.2. Su di esso si tornerà, tuttavia, infra, dovendo essere affrontati innanzitutto i preliminari rilievi di tipo processuale - mossi col secondo, terzo e - quarto motivo di ricorso, che afferiscono, rispettivamente, all'espletamento della perizia sull'accendino disposta nel giudizio di rinvio dalla Corte di merito e alla mancata assunzione della deposizione del teste MA, qualificata dalla difesa quale prova, a discarico, decisiva. Trattasi di questioni che vanno affrontate preliminarmente, dipendendo la sorte della sentenza impugnata innanzitutto dalla loro impostazione in diritto, oggetto di critica in ricorso. Esse, come si vedrà, sono nel loro complesso infondate. Per operare una corretta valutazione al riguardo, occorre partire dalle caratteristiche che contraddistinguono il caso in esame (che assumono rilievo anche nella valutazione che seguirà relativa alle censure che attingono più propriamente la motivazione sul merito della regiudicanda).
1.2.1. Si verte nel caso del cd. ribaltamento della qualificazione giuridica del fatto, ricondotto - a seguito di annullamento con rinvio della prima sentenza di appello all'ipotesi originariamente contestata del tentato omicidio, su impugnazione del P.M. della pronuncia di primo grado emessa dal G.u.p. all'esito di giudizio abbreviato cd. secco (che aveva riqualificato il fatto, originariamente contestato come tentato omicidio, in minaccia). Si versa, più precisamente nell'ipotesi della qualificazione giuridica di un fatto che, come precisa lo stesso motivo in scrutinio in premessa, è stato individuato nella sua struttura minima, sia nella sentenza di primo grado che in quella oggetto di impugnazione, allo stesso modo. Entrambe le pronunce partono, infatti, dal fatto incontestato ed incontestabile - che l'imputato prese una - tanica contenente benzina e gettò il liquido in essa contenuto addosso alla persona offesa, tenendo in mano un accendino. La sentenza impugnata si è tuttavia discostata da quella di primo grado nel valorizzare in modo diverso determinate circostanze che il ricorso in scrutinio - come poi si vedrà - tende in - buona sostanza a mettere in discussione. Non si è, quindi, di fronte né all'ipotesi della reformatio in pejus, in sede di appello, per essersi ritenuto il più grave reato del tentato omicidio, né a quella del ribaltamento assolutorio, dal momento che la Corte di appello non ha riformato una pronuncia assolutoria, ma si è limitata a qualificare diversamente il fatto in accoglimento dell'impugnazione del P.M., in tal senso proposta. 9 Sicché, innanzitutto, non vi era è il caso di precisare ai fini di una compiuta panoramica dello statuto della rinnovazione istruttoria in appello che fa seguito a giudizio abbreviato di primo grado l'obbligo della rinnovazione delle prove dichiarative, versandosi, appunto, nell'ipotesi del giudizio abbreviato non condizionato. In caso di abbreviato secco, infatti, l'obbligo della rinnovazione potrebbe sorgere solo in relazione alla prova ritenuta decisiva oggetto di - integrazione istruttoria su richiesta di parte ai sensi dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. o su iniziativa del giudice ex art. 441, comma 5, cod proc. pen.; e ciò in forza dei dettami della giurisprudenza della Corte EDU, in particolare della pronuncia Maestri c. Italia e sentenza CEDU del 25 marzo 2021, Di AR e RI c. Italia, ric. riun. n. 15931/15 e 16459/15, che limita la rinnovazione della prova dichiarativa al caso in cui la stessa sia avvenuta nel corso del giudizio di primo grado, con conseguente esclusione di quello in cui siano state valutate dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari (Sez. 2, n. 10401 del 13/02/2024, Rv. 286100 - 01), dettami oramai recepiti dal novellato art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. che, ora, espressamente disciplina in tali termini la rinnovazione istruttoria in caso di giudizio abbreviato. Profilo diverso è quello che attiene alla rinnovazione, in tutto o in parte, dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. rimasto invariato a seguito della riforma Cartabia - che disciplina in generale il potere istruttorio ufficioso del giudice di appello, rispetto al quale le parti hanno un mero potere sollecitatorio, che lo esercita tenendo conto delle emergenze processuali già in atti e della necessità di chiarire aspetti rimasti in dubbio che non consentono, quindi, di giungere a conclusione certa sull'esito decisorio. Ebbene, ritiene questo Collegio che tale potere ufficioso del giudice non muti rispetto al giudizio di rinvio, in appello - e come si dirà neppure nel caso in cui il giudizio di primo grado sia stato celebrato col rito abbreviato - dal momento che, come ha già avuto modo di affermare questa Corte in plurime occasioni (cfr. tra tante, Sez. 1, n. 12690 del 03/12/2019, dep. 2020, Belcastro, Rv. 278703; Sez. 5, n. 52208 del 30/09/2014, Marino, Rv. 262116; Sez. 1, n. 28225 del 09/05/2014, Dell'Utri, Rv. 260939; Sez. 2, n. 35616 del 13/07/2007, Acampora e aa., Rv. 237165; Sez. 1, n. 16786 del 24/03/2004, De Falco, Rv. 227924; Sez.2, n. 9533 del 03/07/1995, D'Urzo, Rv. 202373), i poteri del giudice del rinvio, investito del processo a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, sono identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, sicché egli può disporre l'assunzione d'ufficio delle prove, su sollecitazione o meno delle parti, se le stesse sono indispensabili ai fini della decisione, così come previsto dall'art. 603 cod. proc. pen., oltre che rilevanti, 10 secondo quanto statuisce l'art. 627, comma secondo, cod. proc. pen., per la decisione da rendere con specifico riguardo al devolutum rescissorio. Né a conclusione diversa si potrebbe giungere per il fatto che il giudizio di primo grado sia stato celebrato nelle forme del rito abbreviato, disciplinando il comma terzo dell'art. 603 i poteri ufficiosi del giudice senza prevedere limitazioni in ragione del rito prescelto;
e, d'altra parte, il riferimento letterale alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non preclude di per sé l'assunzione di una prova ritenuta necessaria nel giudizio di appello a seguito di giudizio abbreviato (non contraddistinto da istruttoria dibattimentale), dovendosi operare un'interpretazione coordinata delle norme che si ponga, cioè, in continuità con la disciplina del giudizio abbreviato di primo grado che all'art. 441 comma 5 cod. proc. pen. prevede espressamente che il giudice "quando ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche di ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione"; laddove, d'altra parte, le limitazioni del comma 3-bis dell'art. 603, per l'abbreviato, attengono all'obbligo della rinnovazione e non escludono quindi, di per sé, che, sebbene la rinnovazione della prova dichiarativa non sia obbligatoria, essa, possa essere comunque assunta dal giudice di appello ai sensi dell'art. 603 comma 3. Dalla lettura coordinata delle disposizioni suindicate emerge dunque un quadro normativo che, quanto al giudizio abbreviato, non esclude che il giudice, sia in primo grado che in secondo grado, possa azionare i poteri ufficiosi ove ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, ove, cioè, l'esercizio di tali poteri sia assolutamente necessario ai fini della decisione. E' oramai pacifico nella giurisprudenza, pressoché costante nel tempo, di questa Corte che il giudice di appello possa esercitare i poteri ufficiosi anche nell'ambito del cd. abbreviato di appello (cfr. per tutte, Sez. 2, n. 30776 del 10/05/2023, Rv. 284947 01 che ha affermato che nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento con le forme del rito abbreviato del giudizio di primo grado, è consentito al giudice disporre "ex officio", ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti costituenti oggetto di decisione;
nonché Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Rv. 258320 01, che in motivazione ha precisato che l'interesse dell'imputato a vedersi giudicato in base ad un compendio probatorio non completo, ed a bloccare quindi ogni integrazione in senso a lui sfavorevole, non può che soccombere rispetto all'interesse dello Stato alla ricerca della verità, anche a costo di sacrificare l'ulteriore interesse statale alla rapida definizione del processo, perseguito incentivando la scelta del rito abbreviato). 11 L'orientamento indicato come di segno contrario in ricorso (si allude alle risalenti pronunce Sez. 4, n. 35247 del 2005 e Sez. 1, n. 32099 del 14/07/2004 Rv. 229497 - 01, quest'ultima ha affermato che in tema di giudizio abbreviato, l'art. 441, comma quarto cod. proc. pen., attribuisce espressamente al giudice, il quale non ritiene di poter decidere allo stato degli atti, di assumere anche d'ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione, prescindendo dall'iniziativa dell'imputato, nel caso sussista un'assoluta esigenza probatoria, evidenziando in motivazione che la scelta del rito abbreviato preclude solo l'acquisizione di prove concernenti la ricostruzione storica del fatto e l'attribuibilità di esso all'imputato; pronunce peraltro ampiamente superate dalla giurisprudenza successiva), a ben vedere, non solo non esclude la possibilità dell'esercizio del potere ufficioso del giudice di appello anche in caso di abbreviato, sia pure circoscrivendolo ai soli casi in cui esso non riguardi prove concernenti la ricostruzione storica del fatto e l'attribuibilità all'imputato, ma non è neppure calzante rispetto al caso di specie che vede l'ammissione di ufficio di una prova una perizia - che non attiene, - stricto sensu, alla ricostruzione del fatto, né tanto meno all'attribuibilità del fatto all'imputato, bensì ad un accertamento tecnico sul funzionamento di un accendino. Si deve, dunque, ribadire il principio secondo cui nel giudizio abbreviato d'appello il giudice può esercitare il potere officioso di integrazione probatoria, perché la previsione dell'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., che attribuisce tale potere al giudice del rito abbreviato in primo grado, è estensibile, con gli stessi limiti, a quello del grado successivo, e la sua valutazione discrezionale circa la necessità della prova non è censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivata (cfr. tra tante, Sez. 2, n. 35987 del 17/06/2010, dep. 07/10/2010, Rv. 248181 - 01). Tale impostazione non muta nell'ipotesi in cui sul giudizio abbreviato di primo grado s'innesti il giudizio di appello di rinvio a seguito di annullamento della Cassazione, in tal caso persiste il potere ufficioso di integrazione probatoria, perché il giudice del rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice della sentenza annullata, sicché è anche a lui estensibile, con gli stessi limiti, la previsione dell'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., che attribuisce tale potere al giudice del rito abbreviato in primo grado, e la relativa valutazione è in termini di indispensabilità della prova, così come prescrive l'art. 603 cod. proc. pen., e di rilevanza, secondo quanto statuisce l'art. 627, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che la decisione sul punto - sia che essa venga adottata di ufficio che su istanza di parte come si preciserà infra - sarà evidentemente calibrata sul devolutum rescissorio;
e nel caso di specie la 12 necessità e rilevanza dell'accertamento della funzionalità dell'accendino, quale strumento per appiccare il fuoco sono state correttamente ravvisate, sono evidentemente in re ipsa ravvisabili.
1.2.2. Passando, quindi, al caso di specie, riepilogando alla luce dei principi suindicati, rimane evidente che la Corte di appello, nel disporre, in sede di rinvio, la perizia sull'accendino abbia esercitato legittimamente il suo potere di integrazione istruttoria in conformità al decisum della sentenza rescissoria, che, in accoglimento dell'impugnazione del P.m., che aveva censurato la derubricazione del fatto da tentato omicidio a minaccia, aveva sollecitato una rivisitazione della vicenda alla luce dello specifico travisamento probatorio e fattuale - individuato. In particolare, questa Corte aveva evidenziato che "dalla lettura del verbale ex art. 362 cod. proc. pen. si evince che la colluttazione tra le parti era avvenuta contestualmente alla condotta accertata a carico dell'imputato; la parte offesa infatti aveva dichiarato di aver tempestivamente reagito subito dopo che l'imputato gli aveva versato addosso la benzina, proprio al fine di impedire allo stesso di azionare l'accendino". Indi, ha concluso la sentenza di annullamento che la Corte di appello aveva travisato il momento storico in cui avvenne la discussione tra l'imputato e la parte offesa, ritenendola antecedente al momento dell'aggressione. Tale vaglio, una volta superato l'aspetto di criticità della motivazione della sentenza di appello individuato nella pronuncia rescissoria, implicava He l'accertamento della ricorrenza della fattispecie del tentato omicidio, che involgeva l'idoneità della condotta ad integrare il tentativo di omicidio, valutazione che non poteva evidentemente prescindere dalla verifica del funzionamento dell'accendino (ritenuta invece ultronea ai fini dell'affermazione della sussistenza di una mera minaccia).
1.2.3. E quanto poi alle ripercussioni dell'esercizio dei poteri ufficiosi del giudice sul diritto alla prova contraria della parte - invocato in ricorso in - relazione alla mancata ammissione della testimonianza di IO MA - va ribadito l'orientamento di questa Corte, quale legittimo corollario dei principi sopra indicati, secondo cui nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (che richiama Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 17/02/2022, 13 Rv. 282585 - 01), potendo le parti solo sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria allo stesso spettanti. Più in generale si è affermato, nella giurisprudenza di questa Corte, che non viene, dunque, a formarsi il diritto alla controprova in capo alla difesa che potrà a sua volta sollecitare il potere ufficioso del giudice che lo eserciterà sempre nell'ottica suindicata propria del comma terzo dell'art. 603. Né la questione muta in caso di giudizio di rinvio. Ed invero, a sua volta, l'art. 627, comma 2, cod. proc. pen. consente alle parti di richiedere l'ammissione di prove al giudice di appello, in sede di giudizio di rinvio, nei limiti previsti dall'art. 603, commi 1 e 2, cod. proc. pen., anche se nella precedente fase del gravame di merito la richiesta istruttoria non era stata avanzata, purché si tratti di prove rilevanti per la decisione con specifico riguardo al "devolutum" rescissorio (cfr. tra tante, Sez. 3, Sentenza n. 21166 del 23/06/2020, Rv. 279741 - 01). Come ha già avuto modo di affermare questa Corte, il giudice di rinvio, investito del processo a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, non è tenuto a riaprire l'istruttoria dibattimentale ogni volta che le parti ne fanno richiesta, poiché i suoi poteri sono identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, sicché egli deve disporre l'assunzione delle prove indicate solo se le stesse sono indispensabili ai fini della decisione, così come prescrive l'art. 603 cod. proc. pen., oltre che rilevanti, secondo quanto statuisce l'art. 627, comma secondo, cod. proc. pen. (cfr. per tutte Sez. 1, n. 28225 del 09/05/2014, Rv. 260939 - 01; e Sez. 1, n. 12690 del 03/12/2019, dep. 22/04/2020, Rv. 278703 - 01); tale principio, affermato in relazione al caso di istanza di parte di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è ovviamente applicabile in ogni caso di richiesta di parte, anche nel caso di giudizio di rinvio a seguito di abbreviato (in cui difetta la pregressa celebrazione di un'istruttoria dibattimentale). Ciò posto, per quanto qui ulteriormente rileva, da tali premesse discende che, siccome nel giudizio abbreviato d'appello - celebrato anche a seguito di rinvio - l'unica attività d'integrazione probatoria consentita è quella esercitabile officiosamente e non è configurabile un vero e proprio diritto alla prova di una delle parti cui corrisponda uno speculare diritto della controparte alla prova contraria, il mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri officiosi di integrazione probatoria, non può mai integrare, il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. d) cod. proc. pen. (cfr. per tutte, Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260840 -01), sicché, a rigore, il vizio denunciato sotto tale profilo è proprio a monte non rilevabile nella presente sede. 14 In ogni caso, come ha già avuto modo più volte di affermare questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (cfr. tra tante, Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, Rv. 278670 – 01); laddove nel caso di specie la circostanza su cui avrebbe dovuto deporre il teste MA nipote dell'imputato e all'epoca del fatto minore, di anni otto è stata genericamente addotta dalla difesa, ed afferisce alla eventuale presenza di un altro accendino, del medesimo colore di quello oggetto di perizia, che in tesi difensiva non sarebbe stato funzionante e sarebbe stato per tale motivo dato, dal De IA, al teste, che all'epoca aveva otto anni, per farlo giocare. E' evidente che non possono ritenersi affatto decisive le circostanze su cui avrebbe dovuto vertere la testimonianza richiesta, trattandosi di aspetti che, per come prospettati, non sono stati neppure raccordati in maniera specifica con la vicenda in esame. La difesa, attraverso l'introduzione di tale circostanza, ha ritenuto di poter insinuare un dubbio sulla ricostruzione accusatoria per il solo fatto dell'esistenza di un altro accendino analogo a quell'unico rinvenuto sul luogo del crimine (valutato funzionante in sede di perizia) - asseritamente non funzionante, che l'imputato avrebbe dato al nipote di otto anni per farlo giocare, collocato genericamente sul luogo dell'accaduto; laddove peraltro l'imputato, stando alla ricostruzione sul punto della Corte di merito, nel negare di avere tenuto in mano un accendino, si era limitato ad affermare che l'accendino rinvenuto sul posto gli era semplicemente caduto dalla tasca durante la colluttazione con la persona offesa. E' evidente che una siffatta impostazione ha lasciato la prova - della quale in ogni caso, erroneamente, si lamenta la mancata assunzione in violazione ex art. 606 lett. d) cod. proc. pen. priva di quel crisma di decisività disarticolante - richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte affinché possa trovare legittimazione nella presente sede la doglianza che su di essa si fonda. L'ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente, che a rigore non è di per sé sufficiente ad integrare gli estremi della prova decisiva necessaria ai fini dell'integrazione della violazione rilevante, e quindi deducibile ai sensi dell'art. 606 lett. d), è stata, peraltro, comunque vagliata dalla Corte di merito con la conseguenza che non è ravvisabile neppure da tale punto di vista il requisito della decisività di cui al disposto normativo dell'art. 606 lett. d). 15 Ed invero, deve ricordarsi, per altro verso, che il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Rv. 257741 -01); ed ancora, che, in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata assunzione in appello, a seguito di giudizio abbreviato non condizionato, di prove richieste dalla parte solo nel caso in cui si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o di manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 3, n. 3028 del 15/12/2023, dep. 24/01/2024, Rv. 285745 - 01; d'altra parte, il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, mentre, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 12/03/2014, Rv. 259893-01). Ebbene, il percorso argomentativo della Corte d'Appello, come si dirà infra, risulta immune da censure.
1.3. Passando quindi all'esame del primo motivo, si deve, innanzitutto, considerare, da un lato, che si versa nell'ipotesi della riqualificazione giuridica del peraltro ricondotto all'originaria imputazione e non del ribaltamento di fatto- pronuncia assolutoria, sicché a rigore non trova applicazione nel caso di specie l'obbligo della cd. motivazione rafforzata, e, dall'altro, che la sentenza impugnata, che si assume affetta da vizi motivazionali, è stata resa nell'ambito di giudizio di rinvio introdotto dalla pronuncia di annullamento emessa da questa Corte, che aveva tracciato precisi ambiti rivalutativi entro cui doveva muoversi il nuovo giudizio. Ciò nondimeno, deve riconoscersi che la sentenza impugnata ha in realtà fornito una motivazione ampia ed esauriente, che ha toccato gli aspetti salienti su cui si fonda la riforma della pronuncia di primo grado, non trascurando di tener conto dei rilievi mossi dal primo giudice, che sono stati oggetto di attenta disamina e confutazione, giungendo, quindi, a dimostrare puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico di quei rilievi (che nella sostanza, in parte, coincidono con quelli riproposti nella presente sede dalla difesa). 16 In particolare, la motivazione, lungi dall'essere illogica o contraddittoria, ha invece ben messo in luce lo svolgersi degli eventi e come le dichiarazioni della parte offesa, confermate dal teste presente al fatto, fossero coerenti e riscontrate;
come fosse ininfluente che nel momento dei fatti il De IA non avesse tentato di azionare l'accendino, indicandone le ragioni;
come la ritenuta azione dimostrativa non fosse compatibile con lo svuotamento della tanica di 5 litri sulla vittima;
che quindi nella specie l'imputato aveva già iniziato la sua azione lesiva in maniera grave avendo cosparso appunto il corpo della vittima con 5 litri di benzina (circostanza di fatto che il ricorso tende a screditare sulla base di mere congetture, che, a differenza di quanto ricostruito nella sentenza impugnata, non trovano riscontro nelle emergenze processuali, che danno, piuttosto, conto del rinvenimento sul luogo del crimine di una tanica di 5 litri e del sequestro degli indumenti della vittima intrisi di benzina). Contrariamente a quanto assume la difesa, poi, la Corte territoriale in sede di rinvio ha seguito le indicazioni espresse nella sentenza rescindente, ovvero ricostruito i fatti e le condotte della parte lesa e dell'imputato coerentemente con i dati istruttori acquisiti, che invece erano stati non correttamente apprezzati dai precedenti giudici di merito. In particolare, questa Corte aveva rilevato come la Corte d'appello avesse travisato il momento storico in cui avvenne la discussione tra l'imputato e la parte offesa, erroneamente ritenendola antecedente all'aggressione, mentre dalla lettura del verbale citato si poteva evincere che la colluttazione tra le parti era avvenuta contestualmente alla condotta del De Santis, anzi in conseguenza dell'azione di spargimento della benzina posta in essere dall'imputato (circostanza questa confermata anche dal teste oculare che, secondo quanto si riporta nella sentenza impugnata non oggetto di specifica doglianza sul punto, precisava di aver visto l'imputato gettare il liquido contenuto nella tanica a più riprese sulla persona della vittima, avendo il predetto continuato a farlo anche quando la stessa aveva cercato di tirarsi indietro per sottrarsi al getto, sino a quando non era sorta una colluttazione tra i due innescata dalla pronta reazione della persona offesa, che, a fronte del comportamento assunto dall'imputato, che recava al contempo in mano un accendino, cercò evidentemente di difendersi); tale circostanza era stata oggetto di valorizzazione nella sentenza di annullamento, in quanto proprio la inesatta ricostruzione dei fatti, in particolare sul punto rilevante del momento e della scaturigine della colluttazione, aveva portato i giudici di merito a ritenere erroneamente che l'azione dell'imputato e quella della parte offesa non fossero conseguenziali e che quindi non fosse configurabile il dolo omicidiario. 17 Ed è proprio sulla base di tale puntuale ricostruzione fattuale che la Corte di merito ha, correttamente, disposto una perizia sull'accendino in sequestro per accertarne la funzionalità, al fine di verificare se nella concretezza vi fossero tutti gli elementi normativamente previsti in tema di reato tentato. La necessità di un tale accertamento, teso a verificare se tale accendino l'unico rinvenuto sul luogo del delitto - fosse o meno funzionante e quindi idoneo ad appiccare il fuoco sulla parte offesa - i cui indumenti erano intrisi di liquido infiammabile, versato addosso alla stessa dall'imputato - s'imponeva una volta rettificata la ricostruzione del fatto nei termini suindicati. Ebbene, tale perizia ha inequivocabilmente concluso per la piena funzionalità dell'accendino, che nelle fasi concitate dell'aggressione era tenuto in mano dal De IA, che nell'altra mano teneva la tanica con la quale aveva cosparso il corpo della vittima di liquido infiammabile. Quindi, del tutto coerentemente con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la sentenza impugnata ha concluso che tutti questi elementi integrassero un'azione idonea, con un giudizio ex ante, a provocare la morte del soggetto passivo, in quanto attuata con mezzi dotati di efficacia lesiva e con potenzialità sufficiente ad infliggere lesioni letali;
esito letale che non si è verificato per la sola reazione della vittima, che è riuscita a scongiurare il pericolo, e non certo per la scelta volontaria dell'agente, che ha invece compiuto atti idonei ad appiccare il fuoco sulla persona della vittima, diretti in modo non equivoco a provocare la morte della stessa (e ciò di là del fatto che abbia accompagnato, o meno, i gesti con parole indicative dell'intenzione omicidiaria, stante la non equivocità della sequenza comportamentale suindicata, peraltro preannunciata, nei giorni antecedenti al fatto, dall'imputato alla vittima, anche con le parole;
minacce ed azione peraltro alimentate dall'esistenza di un determinato movente, pacificamente emerso). D'altra parte, come ha già avuto modo di affermare, in tema di tentato omicidio, condivisibilmente questa Corte, in un caso in cui la persona offesa era stata parimenti cosparsa di benzina, si configura il requisito dell'idoneità degli atti in relazione alla condotta di chi cosparga testa, viso e busto della vittima con liquido infiammabile e, contestualmente, minacci di darle fuoco, non riuscendo nell'intento per il mancato reperimento di un accendino e per la pronta reazione della vittima, trattandosi di condotta atta a cagionare, in caso di sviluppo delle fiamme, lesioni verosimilmente mortali e, comunque, la compromissione della funzione vitale della respirazione (Sez. 1, n. 12639 del 16/01/2019, Rv. 275326 - 01). 18 In sostanza, la Corte distrettuale, una volta individuato, sulla base delle indicazioni fornite dalla sentenza di annullamento, il principale punto critico della ricostruzione del primo giudice, ha doverosamente riesaminato tutto il compendio probatorio nell'ottica di verificare la integrazione, o meno, degli estremi del tentato omicidio, raffrontandosi con la struttura argomentativa della sentenza di primo grado, ed è giunta alla riforma di tale pronuncia a ragione del positivo apprezzamento, anche in diritto, degli elementi acquisiti, condotto con rigore logico ed in perfetta correttezza procedurale. E' solo il caso, infine, di precisare che, a fronte di tale ricostruzione, il motivo in scrutinio nulla aggiunge nella parte in cui si sofferma sul significato dei verbi "intuire" e "comprendere", che sarebbero stati utilizzati dal G.u.p. a sostegno della sua impostazione (secondo cui la persona offesa aveva semplicemente intuito che il De IA potesse commettere "un gesto inconsulto" perché se avesse "compreso" (come afferma la Corte di appello) che le intenzioni dell'imputato fossero state realmente quelle di portare a termine la minaccia, egli, per una semplice regola di comune esperienza, si sarebbe ben guardato dal lanciarsi sull'aggressore, ma verosimilmente si sarebbe dato alla fuga). In realtà tale argomento si fonda, secondo quanto si riporta nello stesso ricorso, sul termine adoperato dalla persona offesa per descrivere la ragione della sua reazione: "[...] intuivo di conseguenza il gesto inconsulto...e cioè quello di darmi fuoco", con la conseguenza che, pure a voler dare valore al tipo 山 di verbo adoperato dalla vittima per descrivere il momento cruciale della sua reazione, appare evidente che esso, inserito nel complessivo contesto della frase pronunciata dalla persona offesa testè riportata non è affatto da intendere nel senso riduttivo voluto dalla difesa, avendo la vittima con la compiuta frase suindicata, piuttosto, inteso sottolineare proprio come grazie alla sua pronta intuizione avesse compreso che la effettiva intenzione dell'imputato fosse quella di dargli fuoco. A fronte di tale inequivoco significato, a nulla rileva speculare su quella che è stata la reazione posta in essere dalla persona offesa, o sul significato a monte del verbo dalla medesima adoperato (su cui pure, erroneamente, si è soffermato il primo giudice attribuendovi rilevanza, nell'ambito, peraltro, di una valutazione che, nel suo complesso, lo ha condotto ad una parziale differente, errata, ricostruzione del fatto). In definitiva, a fronte dell'ineccepibile impostazione della sentenza impugnata, le doglianze difensive non possono trovare accoglimento, risolvendosi nella censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello sulle risultanze acquisite, e nella prospettazione di una lettura 19 alternativa delle risultanze medesime, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.
1.4. Quanto al quinto motivo, le argomentazioni spese dalla Corte territoriale appaiono, parimenti, coerenti e logiche, avendo la sentenza impugnata messo in luce l'assenza di elementi positivamente valutabili ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (già negate peraltro dal primo giudice sia pure con riferimento alla meno grave ipotesi delittuosa ravvisata), dando atto degli elementi negativi, ostativi, individuati nei precedenti penali, allarmanti, risultanti a carico dell'imputato (e ciò di là della natura patrimoniale di essi e della loro risalenza), nella gravità della condotta, connotata anche dall'intensità del dolo, ritenuta indicativa di una indubbia capacità criminale. Neanche nella presente sede, il ricorrente ha evidenziato quali elementi positivi siano stati pretermessi dalla Corte territoriale, essendo piuttosto imperniato il motivo in scrutinio su aspetti inerenti alla ricostruzione del fatto svolta dalla Corte di appello, che si tende, in buona sostanza, anche in tale occasione, infondatamente, a sminuire. D'altro canto, le circostanze attenuanti generiche hanno, invero, lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 04/03/2019, Rv. 275640 - 01), la cui ricorrenza è stata, con motivazione adeguata, evincibile anche dalla н complessiva ricostruzione della vicenda, esclusa nel caso di specie. Parimenti sufficientemente motivata è la determinazione della pena, alla stregua di quanto messo in evidenza dalla Corte di appello i cui argomenti sul punto rimandano alla ben più articolata ricostruzione del fatto, ad altri fini, compiuta nella sentenza impugnata. La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra, d'altronde, nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen.
2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, Consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile liquidate in complessivi euro 3.686, 00, oltre accessori di legge. 20
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 21/6/2024. Il Consigliere estensore Il Presidente EN SE RA, ES SS CA Ingeme CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 12 SET 2024 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 21
udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale si riporta alla requisitoria in atti e conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato MASSIMILIANO DI GREZIA deposita conclusioni scritte e nota spese alle quali si riporta. del ricorso. f L'avvocato ULRICO QUARANTA si riporta ai motivi di gravame e chiede l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 16 aprile 2018, il G.U.P. del Tribunale di Campobasso, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava responsabile l'imputato De IA Settimio, in ordine ai reati - riuniti sotto il vincolo della continuazione - di minaccia grave, ai sensi dell'art. 612, comma 2, cod. pen. (così qualificato il reato di tentato omicidio originariamente contestato) e di lesione personale, ai sensi dell'art. 582, comma 1 cod. pen., condannandolo alla pena di mesi 4 e giorni 10 di reclusione.
2. Avverso tale provvedimento era proposto appello da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso che concludeva per la riforma della sentenza impugnata e per la condanna dell'imputato in ordine al reato di tentato omicidio di cui all'imputazione originaria. Riteneva il P.M. che la condotta dell'imputato integrasse pienamente gli estremi del tentato omicidio, così come contestato nel capo di imputazione, dato che la condotta dell'imputato non aveva conseguito lo scopo per la reazione della parte offesa;
questa, allorquando l'imputato le aveva buttato addosso la benzina, brandendo in mano un accendino, era stata tempestiva nel reagire impedendogli di azionarlo. In punto di sussistenza dell'elemento soggettivo, si sottolineava come non occorresse la specifica finalità di uccidere, in quanto per il contestato delitto è sufficiente il mero dolo diretto, configurabile nel caso concreto;
si evidenziava, infine, che, in generale, la scarsa entità delle lesioni provocate non 7 escludono di per sé l'intenzione omicida, in quanto possono derivare da circostanze indipendenti dalla volontà dell'agente. La Corte di appello di Campobasso, con pronuncia del 19 novembre 2019, rigettava l'impugnazione ritenendo corretta l'esclusione, da parte del Giudice di 4 primo grado, del dolo omicidiario, assumendo vi fosse stata una condotta meramente dimostrativa ed intimidatoria.
3. Avverso tale provvedimento ricorreva per cassazione la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Campobasso, chiedendo l'annullamento della sentenza, articolando due motivi, il primo dei quali per la lamentava il travisamento del compendio probatorio utilizzato derubricazione del reato di tentato omicidio in quello di minaccia grave. Con il suddetto motivo, in sostanza, si deduceva il travisamento nella valutazione delle modalità dell'azione, quanto alla predisposizione della tanica di 2 benzina in prossimità della finestra, all'utilizzo dell'intero contenuto della stessa, alle tempistiche della discussione che sarebbe stata successiva all'aggressione e non precedente, all'assenza di desistenza volontaria nella condotta criminosa, impedita solamente dalla reazione difensiva della persona offesa, all'affermazione del giudice di merito, non confermata da alcun atto processuale, sull'ostentazione dell'accendino protrattasi "per qualche secondo". Si contestava l'omessa valutazione e valorizzazione delle pregresse minacce rivolte dall'imputato alla persona offesa, nonché l'omessa considerazione delle emergenze probatorie comprovanti la piena sussistenza del reato di cui all'originaria contestazione. Con il secondo motivo, lamentava l'erronea applicazione della legge penale, richiamando giurisprudenza in tema di tentato omicidio e casi analoghi;
in particolare, si chiariva che il cospargere la vittima di liquido infiammabile tenendo l'accendino in mano a distanza ravvicinata fosse circostanza idonea ad integrare il reato di tentato omicidio, a prescindere dal fatto che dall'accendino fosse uscita o meno la fiamma. Questa Corte, Prima Sezione Penale, con pronuncia resa in data 15 settembre 2021, ha accolto le censure mosse dalla Procura Generale, annullando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Salerno per un nuovo giudizio. Il giudice di legittimità ha censurato il percorso argomentativo del provvedimento impugnato, ritenendo le conclusioni alle quali era pervenuta la Corte territoriale fondate sul travisamento di un dato probatorio decisivo. La Corte territoriale aveva, in particolare, travisato il momento storico in cui avvenne la discussione tra l'imputato e la parte offesa, ritenendola antecedente al momento dell'aggressione, mentre dalla lettura del verbale redatto ai sensi dell'art. 362 cod. proc. pen. si evince che la colluttazione tra le parti era avvenuta contestualmente alla condotta accertata a carico dell'imputato; la parte offesa aveva, infatti, dichiarato di aver reagito tempestivamente proprio al fine di impedire allo stesso di azionare l'accendino. Tale ricostruzione dei fatti, inoltre, non era stata smentita dall'imputato, il quale, sentito all'udienza del 16 Aprile 2018 dinanzi al G.u.p., aveva dichiarato di non ricordare se l'avvicinamento con la parte offesa fosse avvenuto prima o dopo l'aggressione. -Il vizio di motivazione si legge nella sentenza rescindente - coinvolge una circostanza dirimente in quanto entrambi i giudici di merito, ai fini della derubricazione del reato di tentato omicidio in quello di minacce, hanno ritenuto che l'azione delinquenziale dell'imputato e quella della parte offesa non fossero state contestuali. 3 4. La Corte di appello di Salerno, decidendo in sede di rinvio, con sentenza del 2 ottobre 2023, in parziale accoglimento dell'atto di appello proposto dal P.M. presso il Tribunale di Campobasso, ha riformato la pronuncia del G.u.P. del Tribunale di Campobasso ed ha dichiarato l'imputato colpevole dei reati a lui ascritti ai sensi degli artt. 56, 575 e 582 cod pen., e, ritenuta la continuazione, con la diminuente del rito abbreviato, lo ha condannato alla pena di anni sette di reclusione;
ha confermato nel resto.
5. Avverso la suindicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato De IA Settimio, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando le proprie censure in cinque motivi di ricorso.
5.1. Con il primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge penale e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 56 e 575 cod. pen. nonché travisamento della prova e violazione di legge processuale penale in ordine all'art. 533 cod. proc. pen. Come questa Corte ha ripetutamente affermato, al fine della qualificazione del fatto come tentato omicidio, è richiesto quel quid pluris che tende ed è idoneo a causare un evento più grave di quello effettivamente realizzato in danno dello stesso bene giuridico o di uno superiore, riguardante lo stesso soggetto passivo, che non si realizza per ragioni estranee alla volontà dell'agente. L'applicazione di tale principio ed una valutazione logica, coerente e completa delle complessive risultanze istruttorie, portano, nel caso di specie, ad escludere la configurabilità del reato di tentato omicidio o, quantomeno, a non poter affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, la presenza degli elementi, oggettivo e soggettivo, necessari per tale reato. La Corte territoriale ha sostituito la valutazione del Giudice di primo grado con una propria diversa valutazione, che non si confronta né con la motivazione di primo grado né con gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria. Il Giudice di primo grado ha qualificato il fatto come minaccia grave, escludendo il dolo omicidiario, considerando come elemento decisivo la circostanza per cui l'imputato non avesse compiuto alcun gesto da cui desumersi l'intento di appiccare il fuoco, non avendo mai azionato né tentato di azionare l'accendino che aveva in mano (la difesa sottolinea come la persona offesa sia stata l'unica ad indicare che l'imputato avesse in mano un accendino). La Corte si è limitata a sostituire la propria valutazione a quella del giudice di primo grado, non soddisfacendo i requisiti motivazionali richiesti in caso di riforma di sentenza assolutoria ed enunciati più volte dalla Suprema Corte;
la 4 riforma in appello di una sentenza di assoluzione deve infatti fondarsi su elementi dotati di effettiva efficacia persuasiva, in grado di superare il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. A parere della difesa, la circostanza per cui il De IA, pur avendo in mano l'accendino, non avesse neppure tentato di azionarlo (dato probatorio certo), sarebbe idonea ad escludere non solo il dolo, bensì anche il raggiungimento dello stadio dell'idoneità e della non equivocità della condotta, atteso che il mero spargimento di benzina non è idoneo, in assenza di innesco, a cagionare lesioni e tantomeno la morte. Tra l'altro, come ha affermato il Tribunale, non è possibile sostenere con certezza che se non fosse stato aggredito, l'imputato avrebbe attivato l'accendino. La Corte ha escluso che l'uso effettivo dell'accendino avrebbe rischiato di coinvolgere nel fuoco lo stesso imputato, il quale teneva la tanica in una mano e l'accendino nell'altra, ma tale ricostruzione si scontra con quanto riportato dai Carabinieri in ordine alla circostanza per cui l'imputato avesse la maglietta bagnata di benzina. La Corte è giunta alla decisione con affermazioni illogiche ed in contrasto con le risultanze probatorie nonché derivanti da travisamento delle prove: ha ritenuto, diversamente dal primo Giudice, che fosse connotata di idoneità letale l'azione di aver gettato un quantitativo di benzina pari a cinque litri, ma tale dato non si confronta con le risultanze probatorie dalle quali non è possibile evincere quale sia stato il quantitativo di benzina contenuto nella tanica e versato addosso alla persona offesa;
ha affermato anche che l'imputato nel contesto dell'azione avesse già minacciato la vittima di darle fuoco, ma che non vi fosse riuscito per la pronta reazione di questa, mentre risulta che l'azione dell'imputato oltre a non aver provocato lesioni, non è stata preceduta o accompagnata da altre aggressioni né da minacce espresse;
infine, ha ritenuto irrilevante la circostanza che l'imputato, pur avendone la possibilità, stante il poco tempo richiesto per porre in essere l'azione, non abbia, per un tempo apprezzabile, attivato e nemmeno tentato di attivare l'accendino. La difesa sottolinea come la motivazione della sentenza di primo grado rimane solida anche dopo aver posto rimedio al travisamento che ha determinato l'annullamento della prima sentenza di appello da parte di questa Corte;
si è accertato infatti che la Corte di appello di Campobasso avesse errato nell'affermare che la discussione tra le parti fosse stata precedente all'azione dell'imputato, essendo stata invece successiva. Inoltre, la Corte di appello di Salerno è incorsa in travisamento del fatto, trasformando una mera ipotesi in assoluta certezza, ritenendo che la persona 5 offesa avesse reagito avendo "compreso" l'azione che l'imputato voleva porre in essere, mentre il G.u.p. aveva valorizzato la circostanza che la vittima, per sua stessa ammissione, avesse semplicemente "intuito" che il De IA potesse commettere "un gesto inconsulto". La motivazione della sentenza è inoltre contraddittoria in quanto la presenza di una tanica sul davanzale della finestra nei giorni precedenti al fatto non rappresenta una conferma del movente e del dolo dell'imputato, considerando anche la circostanza per cui il giudice di primo grado aveva tenuto in considerazione il dato delle pregresse minacce, sebbene riferite dal solo querelante, ma non le aveva comunque ritenute indicative di dolo omicidiario, rilevando che la condotta dell'imputato potesse essere, anche nel caso in scrutinio, una ulteriore minaccia espressa non a parole, ma con il gesto di gettare la benzina addosso alla parte offesa.
5.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge processuale penale in relazione all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. in ordine all'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. Vi è mancanza di motivazione in ordine alla scelta della Corte - né se ne comprende l'importanza e necessità ai fini della decisione - di disporre, in via di integrazione istruttoria, perizia volta a verificare la funzionalità dell'accendino "BIC" di colore blu, in sequestro. L'integrazione probatoria disposta è contraria alla legge e la difesa ritiene meritevole di remissione alle Sezioni Unite di questa Corte, la questione riguardante l'integrazione probatoria in tema di giudizio abbreviato. In particolare, la Corte di merito, richiamando precedenti giurisprudenziali di legittimità, ha ritenuto consentita l'integrazione probatoria in abbreviato anche quando abbia ad oggetto il manifestarsi storico del fatto di reato, ovvero la commissione dello stesso da parte dell'imputato, senza tener conto di altri precedenti giurisprudenziali che vietano tale integrazione quando l'iniziativa probatoria è finalizzata a dimostrare i fatti storici sussunti, in via di accusa, nella condotta delittuosa o nell'evento contestati al pervenuto. Anche la giurisprudenza che ammette tale integrazione probatoria esclude che essa possa arrivare al punto di violare il divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti. Lo stato degli atti è chiaro nel caso di specie, in quanto nessuno ha mai ritenuto, fino alla data di discussione dell'abbreviato, che fosse rilevante ed utile, ai fini della decisione, verificare che l'accendino fosse funzionante. Anche la Procura di Campobasso, ritenendo l'evidenza della prova senza la necessità della verifica del funzionamento dell'accendino, ha reputato che vi fossero i presupposti per 6 richiedere il giudizio immediato ed ha quindi abbandonato ogni iniziativa investigativa volta a verificare che l'accendino in sequestro potesse generare la fiamma.
5.3. Con il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione ed erronea applicazione dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 441, comma 5, cod. proc. pen., 24 e 111 Cost. nonché la mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione. La Corte di merito aveva rigettato, con ordinanza, l'istanza di ammissione della prova contraria (escussione del teste IO MA) - richiesta dalla difesa, in subordine, rispetto alla revoca dell'ordinanza ammissiva della perizia - dichiarando la stessa inammissibile in quanto volta a contestare gli esiti di una perizia e non a dimostrare fatti percepiti direttamente dal testimone nonché "esplorativa" nella parte in cui il minore sarebbe stato sentito in ordine all'esistenza di un secondo accendino "BIC" blu, Il difensore ritiene leso il diritto di difesa dell'imputato nonché violata la disposizione processuale che regola l'integrazione probatoria nel giudizio abbreviato d'appello; la prova è infatti puntuale e rilevante, in quanto collocare sulla scena un altro accendino, non funzionante, ha rilievo ai fini della ricostruzione storica del fatto - reato, quantomeno allo scopo di far dubitare che l'imputato avesse in mano un oggetto idoneo ad appiccare il fuoco. Lo scopo, infatti, della prova non era solo quello di verificare che l'accendino in sequestro fosse funzionante o meno, ma anche quello di accertare se lo stesso fosse realmente quello tenuto in mano dal De IA durante l'azione aggressiva.
5.4. Con il quarto motivo di ricorso denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. in ordine agli artt. 441, comma 5, cod. proc. pen. e 111 Cost. nonché mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione. In una situazione in cui vi sono elementi che depongono, quantomeno, per la sussistenza del ragionevole dubbio e la ricostruzione dei fatti è lacunosa ed è richiesta una forza persuasiva di particolare spessore per scardinare la pronuncia assolutoria, di cui è, invece, carente la sentenza impugnata, sarebbe stato opportuno disporre l'ulteriore integrazione probatoria sollecitata dalla difesa, volta all'escussione del teste IO MA, potenzialmente rilevante e idonea a fornire una visione completa del fatto. L'audizione del minore non era stata richiesta in sede di abbreviato in quanto incompatibile con i requisiti di speditezza del rito nonché per evitare un ulteriore 7 trauma al teste, infine, anche poiché il quadro probatorio acquisito deponeva per una declaratoria di insussistenza del più grave reato di tentato omicidio. Ora ricorre, invece, l'assoluta necessità della sua assunzione.
5.5. Con il quinto motivo di ricorso deduce violazione di legge nonché vizio di motivazione in ordine agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. La Corte territoriale non ha riconosciuto le attenuanti generiche richieste dalla difesa e dal Procuratore Generale, stabilendo una pena notevolmente più elevata rispetto al minimo edittale, giungendo ad una pena finale superiore a quella usualmente applicata in casi analoghi. Non è stata fornita adeguata motivazione in ordine all'esercizio discrezionale del Giudice nel riconoscimento o meno delle attenuanti generiche, che avrebbe dovuto chiarire il ragionamento svolto per determinare la sanzione in concreto applicata e la valutazione basata sui criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. La Corte si è limitata a richiamare le determinazioni assunte dal primo Giudice e ad effettuare una motivazione apparente, espressa con formule di stile, non rispondenti alle risultanze processuali. Il richiamo alle determinazioni assunte dal Giudice di primo grado, le cui valutazioni erano state effettuate in relazione ad un reato di minore gravità, non appare adeguato. Si considerano come elementi favorevoli per il riconoscimento delle attenuanti generiche, l'assenza di danno e di concreto pericolo provocato nei confronti del bene giuridico protetto dalla norma;
il fatto che l'azione criminosa non sia giunta ad uno stadio avanzato;
che la condotta non sia stata insidiosa;
le circostanze di tempo e luogo in cui è avvenuta;
il fatto che le modalità e le circostanze della condotta non siano indice di particolare intensità dell'elemento soggettivo, che bensì potrebbe configurarsi in un dolo d'impeto, non risultando alcuna premeditazione né preordinazione. Si sottolinea infine l'età dell'imputato, 65 anni, per cui una lunga detenzione non perseguirebbe la finalità rieducativa della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO f 1.Il ricorso è nel suo complesso infondato.
1.1. Il primo motivo, che, in buona sostanza, lamenta che la sentenza di appello impugnata non si sia confrontata adeguatamente con la pronuncia sostanzialmente assolutoria di primo grado e con le emergenze probatorie e sia incorsa in travisamento della prova violando il canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, è innanzitutto, aspecifico, non confrontandosi (____esso__ adeguatamente con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata, e tende, 8 per altro verso, attraverso i vizi di motivazione e di violazione di legge lamentati, ad ottenere da questa Corte una diversa valutazione del compendio probatorio non consentita nella presente sede di legittimità.
1.2. Su di esso si tornerà, tuttavia, infra, dovendo essere affrontati innanzitutto i preliminari rilievi di tipo processuale - mossi col secondo, terzo e - quarto motivo di ricorso, che afferiscono, rispettivamente, all'espletamento della perizia sull'accendino disposta nel giudizio di rinvio dalla Corte di merito e alla mancata assunzione della deposizione del teste MA, qualificata dalla difesa quale prova, a discarico, decisiva. Trattasi di questioni che vanno affrontate preliminarmente, dipendendo la sorte della sentenza impugnata innanzitutto dalla loro impostazione in diritto, oggetto di critica in ricorso. Esse, come si vedrà, sono nel loro complesso infondate. Per operare una corretta valutazione al riguardo, occorre partire dalle caratteristiche che contraddistinguono il caso in esame (che assumono rilievo anche nella valutazione che seguirà relativa alle censure che attingono più propriamente la motivazione sul merito della regiudicanda).
1.2.1. Si verte nel caso del cd. ribaltamento della qualificazione giuridica del fatto, ricondotto - a seguito di annullamento con rinvio della prima sentenza di appello all'ipotesi originariamente contestata del tentato omicidio, su impugnazione del P.M. della pronuncia di primo grado emessa dal G.u.p. all'esito di giudizio abbreviato cd. secco (che aveva riqualificato il fatto, originariamente contestato come tentato omicidio, in minaccia). Si versa, più precisamente nell'ipotesi della qualificazione giuridica di un fatto che, come precisa lo stesso motivo in scrutinio in premessa, è stato individuato nella sua struttura minima, sia nella sentenza di primo grado che in quella oggetto di impugnazione, allo stesso modo. Entrambe le pronunce partono, infatti, dal fatto incontestato ed incontestabile - che l'imputato prese una - tanica contenente benzina e gettò il liquido in essa contenuto addosso alla persona offesa, tenendo in mano un accendino. La sentenza impugnata si è tuttavia discostata da quella di primo grado nel valorizzare in modo diverso determinate circostanze che il ricorso in scrutinio - come poi si vedrà - tende in - buona sostanza a mettere in discussione. Non si è, quindi, di fronte né all'ipotesi della reformatio in pejus, in sede di appello, per essersi ritenuto il più grave reato del tentato omicidio, né a quella del ribaltamento assolutorio, dal momento che la Corte di appello non ha riformato una pronuncia assolutoria, ma si è limitata a qualificare diversamente il fatto in accoglimento dell'impugnazione del P.M., in tal senso proposta. 9 Sicché, innanzitutto, non vi era è il caso di precisare ai fini di una compiuta panoramica dello statuto della rinnovazione istruttoria in appello che fa seguito a giudizio abbreviato di primo grado l'obbligo della rinnovazione delle prove dichiarative, versandosi, appunto, nell'ipotesi del giudizio abbreviato non condizionato. In caso di abbreviato secco, infatti, l'obbligo della rinnovazione potrebbe sorgere solo in relazione alla prova ritenuta decisiva oggetto di - integrazione istruttoria su richiesta di parte ai sensi dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. o su iniziativa del giudice ex art. 441, comma 5, cod proc. pen.; e ciò in forza dei dettami della giurisprudenza della Corte EDU, in particolare della pronuncia Maestri c. Italia e sentenza CEDU del 25 marzo 2021, Di AR e RI c. Italia, ric. riun. n. 15931/15 e 16459/15, che limita la rinnovazione della prova dichiarativa al caso in cui la stessa sia avvenuta nel corso del giudizio di primo grado, con conseguente esclusione di quello in cui siano state valutate dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari (Sez. 2, n. 10401 del 13/02/2024, Rv. 286100 - 01), dettami oramai recepiti dal novellato art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. che, ora, espressamente disciplina in tali termini la rinnovazione istruttoria in caso di giudizio abbreviato. Profilo diverso è quello che attiene alla rinnovazione, in tutto o in parte, dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. rimasto invariato a seguito della riforma Cartabia - che disciplina in generale il potere istruttorio ufficioso del giudice di appello, rispetto al quale le parti hanno un mero potere sollecitatorio, che lo esercita tenendo conto delle emergenze processuali già in atti e della necessità di chiarire aspetti rimasti in dubbio che non consentono, quindi, di giungere a conclusione certa sull'esito decisorio. Ebbene, ritiene questo Collegio che tale potere ufficioso del giudice non muti rispetto al giudizio di rinvio, in appello - e come si dirà neppure nel caso in cui il giudizio di primo grado sia stato celebrato col rito abbreviato - dal momento che, come ha già avuto modo di affermare questa Corte in plurime occasioni (cfr. tra tante, Sez. 1, n. 12690 del 03/12/2019, dep. 2020, Belcastro, Rv. 278703; Sez. 5, n. 52208 del 30/09/2014, Marino, Rv. 262116; Sez. 1, n. 28225 del 09/05/2014, Dell'Utri, Rv. 260939; Sez. 2, n. 35616 del 13/07/2007, Acampora e aa., Rv. 237165; Sez. 1, n. 16786 del 24/03/2004, De Falco, Rv. 227924; Sez.2, n. 9533 del 03/07/1995, D'Urzo, Rv. 202373), i poteri del giudice del rinvio, investito del processo a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, sono identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, sicché egli può disporre l'assunzione d'ufficio delle prove, su sollecitazione o meno delle parti, se le stesse sono indispensabili ai fini della decisione, così come previsto dall'art. 603 cod. proc. pen., oltre che rilevanti, 10 secondo quanto statuisce l'art. 627, comma secondo, cod. proc. pen., per la decisione da rendere con specifico riguardo al devolutum rescissorio. Né a conclusione diversa si potrebbe giungere per il fatto che il giudizio di primo grado sia stato celebrato nelle forme del rito abbreviato, disciplinando il comma terzo dell'art. 603 i poteri ufficiosi del giudice senza prevedere limitazioni in ragione del rito prescelto;
e, d'altra parte, il riferimento letterale alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non preclude di per sé l'assunzione di una prova ritenuta necessaria nel giudizio di appello a seguito di giudizio abbreviato (non contraddistinto da istruttoria dibattimentale), dovendosi operare un'interpretazione coordinata delle norme che si ponga, cioè, in continuità con la disciplina del giudizio abbreviato di primo grado che all'art. 441 comma 5 cod. proc. pen. prevede espressamente che il giudice "quando ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche di ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione"; laddove, d'altra parte, le limitazioni del comma 3-bis dell'art. 603, per l'abbreviato, attengono all'obbligo della rinnovazione e non escludono quindi, di per sé, che, sebbene la rinnovazione della prova dichiarativa non sia obbligatoria, essa, possa essere comunque assunta dal giudice di appello ai sensi dell'art. 603 comma 3. Dalla lettura coordinata delle disposizioni suindicate emerge dunque un quadro normativo che, quanto al giudizio abbreviato, non esclude che il giudice, sia in primo grado che in secondo grado, possa azionare i poteri ufficiosi ove ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, ove, cioè, l'esercizio di tali poteri sia assolutamente necessario ai fini della decisione. E' oramai pacifico nella giurisprudenza, pressoché costante nel tempo, di questa Corte che il giudice di appello possa esercitare i poteri ufficiosi anche nell'ambito del cd. abbreviato di appello (cfr. per tutte, Sez. 2, n. 30776 del 10/05/2023, Rv. 284947 01 che ha affermato che nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento con le forme del rito abbreviato del giudizio di primo grado, è consentito al giudice disporre "ex officio", ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti costituenti oggetto di decisione;
nonché Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Rv. 258320 01, che in motivazione ha precisato che l'interesse dell'imputato a vedersi giudicato in base ad un compendio probatorio non completo, ed a bloccare quindi ogni integrazione in senso a lui sfavorevole, non può che soccombere rispetto all'interesse dello Stato alla ricerca della verità, anche a costo di sacrificare l'ulteriore interesse statale alla rapida definizione del processo, perseguito incentivando la scelta del rito abbreviato). 11 L'orientamento indicato come di segno contrario in ricorso (si allude alle risalenti pronunce Sez. 4, n. 35247 del 2005 e Sez. 1, n. 32099 del 14/07/2004 Rv. 229497 - 01, quest'ultima ha affermato che in tema di giudizio abbreviato, l'art. 441, comma quarto cod. proc. pen., attribuisce espressamente al giudice, il quale non ritiene di poter decidere allo stato degli atti, di assumere anche d'ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione, prescindendo dall'iniziativa dell'imputato, nel caso sussista un'assoluta esigenza probatoria, evidenziando in motivazione che la scelta del rito abbreviato preclude solo l'acquisizione di prove concernenti la ricostruzione storica del fatto e l'attribuibilità di esso all'imputato; pronunce peraltro ampiamente superate dalla giurisprudenza successiva), a ben vedere, non solo non esclude la possibilità dell'esercizio del potere ufficioso del giudice di appello anche in caso di abbreviato, sia pure circoscrivendolo ai soli casi in cui esso non riguardi prove concernenti la ricostruzione storica del fatto e l'attribuibilità all'imputato, ma non è neppure calzante rispetto al caso di specie che vede l'ammissione di ufficio di una prova una perizia - che non attiene, - stricto sensu, alla ricostruzione del fatto, né tanto meno all'attribuibilità del fatto all'imputato, bensì ad un accertamento tecnico sul funzionamento di un accendino. Si deve, dunque, ribadire il principio secondo cui nel giudizio abbreviato d'appello il giudice può esercitare il potere officioso di integrazione probatoria, perché la previsione dell'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., che attribuisce tale potere al giudice del rito abbreviato in primo grado, è estensibile, con gli stessi limiti, a quello del grado successivo, e la sua valutazione discrezionale circa la necessità della prova non è censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivata (cfr. tra tante, Sez. 2, n. 35987 del 17/06/2010, dep. 07/10/2010, Rv. 248181 - 01). Tale impostazione non muta nell'ipotesi in cui sul giudizio abbreviato di primo grado s'innesti il giudizio di appello di rinvio a seguito di annullamento della Cassazione, in tal caso persiste il potere ufficioso di integrazione probatoria, perché il giudice del rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice della sentenza annullata, sicché è anche a lui estensibile, con gli stessi limiti, la previsione dell'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., che attribuisce tale potere al giudice del rito abbreviato in primo grado, e la relativa valutazione è in termini di indispensabilità della prova, così come prescrive l'art. 603 cod. proc. pen., e di rilevanza, secondo quanto statuisce l'art. 627, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che la decisione sul punto - sia che essa venga adottata di ufficio che su istanza di parte come si preciserà infra - sarà evidentemente calibrata sul devolutum rescissorio;
e nel caso di specie la 12 necessità e rilevanza dell'accertamento della funzionalità dell'accendino, quale strumento per appiccare il fuoco sono state correttamente ravvisate, sono evidentemente in re ipsa ravvisabili.
1.2.2. Passando, quindi, al caso di specie, riepilogando alla luce dei principi suindicati, rimane evidente che la Corte di appello, nel disporre, in sede di rinvio, la perizia sull'accendino abbia esercitato legittimamente il suo potere di integrazione istruttoria in conformità al decisum della sentenza rescissoria, che, in accoglimento dell'impugnazione del P.m., che aveva censurato la derubricazione del fatto da tentato omicidio a minaccia, aveva sollecitato una rivisitazione della vicenda alla luce dello specifico travisamento probatorio e fattuale - individuato. In particolare, questa Corte aveva evidenziato che "dalla lettura del verbale ex art. 362 cod. proc. pen. si evince che la colluttazione tra le parti era avvenuta contestualmente alla condotta accertata a carico dell'imputato; la parte offesa infatti aveva dichiarato di aver tempestivamente reagito subito dopo che l'imputato gli aveva versato addosso la benzina, proprio al fine di impedire allo stesso di azionare l'accendino". Indi, ha concluso la sentenza di annullamento che la Corte di appello aveva travisato il momento storico in cui avvenne la discussione tra l'imputato e la parte offesa, ritenendola antecedente al momento dell'aggressione. Tale vaglio, una volta superato l'aspetto di criticità della motivazione della sentenza di appello individuato nella pronuncia rescissoria, implicava He l'accertamento della ricorrenza della fattispecie del tentato omicidio, che involgeva l'idoneità della condotta ad integrare il tentativo di omicidio, valutazione che non poteva evidentemente prescindere dalla verifica del funzionamento dell'accendino (ritenuta invece ultronea ai fini dell'affermazione della sussistenza di una mera minaccia).
1.2.3. E quanto poi alle ripercussioni dell'esercizio dei poteri ufficiosi del giudice sul diritto alla prova contraria della parte - invocato in ricorso in - relazione alla mancata ammissione della testimonianza di IO MA - va ribadito l'orientamento di questa Corte, quale legittimo corollario dei principi sopra indicati, secondo cui nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (che richiama Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 17/02/2022, 13 Rv. 282585 - 01), potendo le parti solo sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria allo stesso spettanti. Più in generale si è affermato, nella giurisprudenza di questa Corte, che non viene, dunque, a formarsi il diritto alla controprova in capo alla difesa che potrà a sua volta sollecitare il potere ufficioso del giudice che lo eserciterà sempre nell'ottica suindicata propria del comma terzo dell'art. 603. Né la questione muta in caso di giudizio di rinvio. Ed invero, a sua volta, l'art. 627, comma 2, cod. proc. pen. consente alle parti di richiedere l'ammissione di prove al giudice di appello, in sede di giudizio di rinvio, nei limiti previsti dall'art. 603, commi 1 e 2, cod. proc. pen., anche se nella precedente fase del gravame di merito la richiesta istruttoria non era stata avanzata, purché si tratti di prove rilevanti per la decisione con specifico riguardo al "devolutum" rescissorio (cfr. tra tante, Sez. 3, Sentenza n. 21166 del 23/06/2020, Rv. 279741 - 01). Come ha già avuto modo di affermare questa Corte, il giudice di rinvio, investito del processo a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, non è tenuto a riaprire l'istruttoria dibattimentale ogni volta che le parti ne fanno richiesta, poiché i suoi poteri sono identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, sicché egli deve disporre l'assunzione delle prove indicate solo se le stesse sono indispensabili ai fini della decisione, così come prescrive l'art. 603 cod. proc. pen., oltre che rilevanti, secondo quanto statuisce l'art. 627, comma secondo, cod. proc. pen. (cfr. per tutte Sez. 1, n. 28225 del 09/05/2014, Rv. 260939 - 01; e Sez. 1, n. 12690 del 03/12/2019, dep. 22/04/2020, Rv. 278703 - 01); tale principio, affermato in relazione al caso di istanza di parte di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è ovviamente applicabile in ogni caso di richiesta di parte, anche nel caso di giudizio di rinvio a seguito di abbreviato (in cui difetta la pregressa celebrazione di un'istruttoria dibattimentale). Ciò posto, per quanto qui ulteriormente rileva, da tali premesse discende che, siccome nel giudizio abbreviato d'appello - celebrato anche a seguito di rinvio - l'unica attività d'integrazione probatoria consentita è quella esercitabile officiosamente e non è configurabile un vero e proprio diritto alla prova di una delle parti cui corrisponda uno speculare diritto della controparte alla prova contraria, il mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri officiosi di integrazione probatoria, non può mai integrare, il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. d) cod. proc. pen. (cfr. per tutte, Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260840 -01), sicché, a rigore, il vizio denunciato sotto tale profilo è proprio a monte non rilevabile nella presente sede. 14 In ogni caso, come ha già avuto modo più volte di affermare questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (cfr. tra tante, Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, Rv. 278670 – 01); laddove nel caso di specie la circostanza su cui avrebbe dovuto deporre il teste MA nipote dell'imputato e all'epoca del fatto minore, di anni otto è stata genericamente addotta dalla difesa, ed afferisce alla eventuale presenza di un altro accendino, del medesimo colore di quello oggetto di perizia, che in tesi difensiva non sarebbe stato funzionante e sarebbe stato per tale motivo dato, dal De IA, al teste, che all'epoca aveva otto anni, per farlo giocare. E' evidente che non possono ritenersi affatto decisive le circostanze su cui avrebbe dovuto vertere la testimonianza richiesta, trattandosi di aspetti che, per come prospettati, non sono stati neppure raccordati in maniera specifica con la vicenda in esame. La difesa, attraverso l'introduzione di tale circostanza, ha ritenuto di poter insinuare un dubbio sulla ricostruzione accusatoria per il solo fatto dell'esistenza di un altro accendino analogo a quell'unico rinvenuto sul luogo del crimine (valutato funzionante in sede di perizia) - asseritamente non funzionante, che l'imputato avrebbe dato al nipote di otto anni per farlo giocare, collocato genericamente sul luogo dell'accaduto; laddove peraltro l'imputato, stando alla ricostruzione sul punto della Corte di merito, nel negare di avere tenuto in mano un accendino, si era limitato ad affermare che l'accendino rinvenuto sul posto gli era semplicemente caduto dalla tasca durante la colluttazione con la persona offesa. E' evidente che una siffatta impostazione ha lasciato la prova - della quale in ogni caso, erroneamente, si lamenta la mancata assunzione in violazione ex art. 606 lett. d) cod. proc. pen. priva di quel crisma di decisività disarticolante - richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte affinché possa trovare legittimazione nella presente sede la doglianza che su di essa si fonda. L'ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente, che a rigore non è di per sé sufficiente ad integrare gli estremi della prova decisiva necessaria ai fini dell'integrazione della violazione rilevante, e quindi deducibile ai sensi dell'art. 606 lett. d), è stata, peraltro, comunque vagliata dalla Corte di merito con la conseguenza che non è ravvisabile neppure da tale punto di vista il requisito della decisività di cui al disposto normativo dell'art. 606 lett. d). 15 Ed invero, deve ricordarsi, per altro verso, che il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Rv. 257741 -01); ed ancora, che, in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata assunzione in appello, a seguito di giudizio abbreviato non condizionato, di prove richieste dalla parte solo nel caso in cui si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o di manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 3, n. 3028 del 15/12/2023, dep. 24/01/2024, Rv. 285745 - 01; d'altra parte, il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, mentre, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 12/03/2014, Rv. 259893-01). Ebbene, il percorso argomentativo della Corte d'Appello, come si dirà infra, risulta immune da censure.
1.3. Passando quindi all'esame del primo motivo, si deve, innanzitutto, considerare, da un lato, che si versa nell'ipotesi della riqualificazione giuridica del peraltro ricondotto all'originaria imputazione e non del ribaltamento di fatto- pronuncia assolutoria, sicché a rigore non trova applicazione nel caso di specie l'obbligo della cd. motivazione rafforzata, e, dall'altro, che la sentenza impugnata, che si assume affetta da vizi motivazionali, è stata resa nell'ambito di giudizio di rinvio introdotto dalla pronuncia di annullamento emessa da questa Corte, che aveva tracciato precisi ambiti rivalutativi entro cui doveva muoversi il nuovo giudizio. Ciò nondimeno, deve riconoscersi che la sentenza impugnata ha in realtà fornito una motivazione ampia ed esauriente, che ha toccato gli aspetti salienti su cui si fonda la riforma della pronuncia di primo grado, non trascurando di tener conto dei rilievi mossi dal primo giudice, che sono stati oggetto di attenta disamina e confutazione, giungendo, quindi, a dimostrare puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico di quei rilievi (che nella sostanza, in parte, coincidono con quelli riproposti nella presente sede dalla difesa). 16 In particolare, la motivazione, lungi dall'essere illogica o contraddittoria, ha invece ben messo in luce lo svolgersi degli eventi e come le dichiarazioni della parte offesa, confermate dal teste presente al fatto, fossero coerenti e riscontrate;
come fosse ininfluente che nel momento dei fatti il De IA non avesse tentato di azionare l'accendino, indicandone le ragioni;
come la ritenuta azione dimostrativa non fosse compatibile con lo svuotamento della tanica di 5 litri sulla vittima;
che quindi nella specie l'imputato aveva già iniziato la sua azione lesiva in maniera grave avendo cosparso appunto il corpo della vittima con 5 litri di benzina (circostanza di fatto che il ricorso tende a screditare sulla base di mere congetture, che, a differenza di quanto ricostruito nella sentenza impugnata, non trovano riscontro nelle emergenze processuali, che danno, piuttosto, conto del rinvenimento sul luogo del crimine di una tanica di 5 litri e del sequestro degli indumenti della vittima intrisi di benzina). Contrariamente a quanto assume la difesa, poi, la Corte territoriale in sede di rinvio ha seguito le indicazioni espresse nella sentenza rescindente, ovvero ricostruito i fatti e le condotte della parte lesa e dell'imputato coerentemente con i dati istruttori acquisiti, che invece erano stati non correttamente apprezzati dai precedenti giudici di merito. In particolare, questa Corte aveva rilevato come la Corte d'appello avesse travisato il momento storico in cui avvenne la discussione tra l'imputato e la parte offesa, erroneamente ritenendola antecedente all'aggressione, mentre dalla lettura del verbale citato si poteva evincere che la colluttazione tra le parti era avvenuta contestualmente alla condotta del De Santis, anzi in conseguenza dell'azione di spargimento della benzina posta in essere dall'imputato (circostanza questa confermata anche dal teste oculare che, secondo quanto si riporta nella sentenza impugnata non oggetto di specifica doglianza sul punto, precisava di aver visto l'imputato gettare il liquido contenuto nella tanica a più riprese sulla persona della vittima, avendo il predetto continuato a farlo anche quando la stessa aveva cercato di tirarsi indietro per sottrarsi al getto, sino a quando non era sorta una colluttazione tra i due innescata dalla pronta reazione della persona offesa, che, a fronte del comportamento assunto dall'imputato, che recava al contempo in mano un accendino, cercò evidentemente di difendersi); tale circostanza era stata oggetto di valorizzazione nella sentenza di annullamento, in quanto proprio la inesatta ricostruzione dei fatti, in particolare sul punto rilevante del momento e della scaturigine della colluttazione, aveva portato i giudici di merito a ritenere erroneamente che l'azione dell'imputato e quella della parte offesa non fossero conseguenziali e che quindi non fosse configurabile il dolo omicidiario. 17 Ed è proprio sulla base di tale puntuale ricostruzione fattuale che la Corte di merito ha, correttamente, disposto una perizia sull'accendino in sequestro per accertarne la funzionalità, al fine di verificare se nella concretezza vi fossero tutti gli elementi normativamente previsti in tema di reato tentato. La necessità di un tale accertamento, teso a verificare se tale accendino l'unico rinvenuto sul luogo del delitto - fosse o meno funzionante e quindi idoneo ad appiccare il fuoco sulla parte offesa - i cui indumenti erano intrisi di liquido infiammabile, versato addosso alla stessa dall'imputato - s'imponeva una volta rettificata la ricostruzione del fatto nei termini suindicati. Ebbene, tale perizia ha inequivocabilmente concluso per la piena funzionalità dell'accendino, che nelle fasi concitate dell'aggressione era tenuto in mano dal De IA, che nell'altra mano teneva la tanica con la quale aveva cosparso il corpo della vittima di liquido infiammabile. Quindi, del tutto coerentemente con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la sentenza impugnata ha concluso che tutti questi elementi integrassero un'azione idonea, con un giudizio ex ante, a provocare la morte del soggetto passivo, in quanto attuata con mezzi dotati di efficacia lesiva e con potenzialità sufficiente ad infliggere lesioni letali;
esito letale che non si è verificato per la sola reazione della vittima, che è riuscita a scongiurare il pericolo, e non certo per la scelta volontaria dell'agente, che ha invece compiuto atti idonei ad appiccare il fuoco sulla persona della vittima, diretti in modo non equivoco a provocare la morte della stessa (e ciò di là del fatto che abbia accompagnato, o meno, i gesti con parole indicative dell'intenzione omicidiaria, stante la non equivocità della sequenza comportamentale suindicata, peraltro preannunciata, nei giorni antecedenti al fatto, dall'imputato alla vittima, anche con le parole;
minacce ed azione peraltro alimentate dall'esistenza di un determinato movente, pacificamente emerso). D'altra parte, come ha già avuto modo di affermare, in tema di tentato omicidio, condivisibilmente questa Corte, in un caso in cui la persona offesa era stata parimenti cosparsa di benzina, si configura il requisito dell'idoneità degli atti in relazione alla condotta di chi cosparga testa, viso e busto della vittima con liquido infiammabile e, contestualmente, minacci di darle fuoco, non riuscendo nell'intento per il mancato reperimento di un accendino e per la pronta reazione della vittima, trattandosi di condotta atta a cagionare, in caso di sviluppo delle fiamme, lesioni verosimilmente mortali e, comunque, la compromissione della funzione vitale della respirazione (Sez. 1, n. 12639 del 16/01/2019, Rv. 275326 - 01). 18 In sostanza, la Corte distrettuale, una volta individuato, sulla base delle indicazioni fornite dalla sentenza di annullamento, il principale punto critico della ricostruzione del primo giudice, ha doverosamente riesaminato tutto il compendio probatorio nell'ottica di verificare la integrazione, o meno, degli estremi del tentato omicidio, raffrontandosi con la struttura argomentativa della sentenza di primo grado, ed è giunta alla riforma di tale pronuncia a ragione del positivo apprezzamento, anche in diritto, degli elementi acquisiti, condotto con rigore logico ed in perfetta correttezza procedurale. E' solo il caso, infine, di precisare che, a fronte di tale ricostruzione, il motivo in scrutinio nulla aggiunge nella parte in cui si sofferma sul significato dei verbi "intuire" e "comprendere", che sarebbero stati utilizzati dal G.u.p. a sostegno della sua impostazione (secondo cui la persona offesa aveva semplicemente intuito che il De IA potesse commettere "un gesto inconsulto" perché se avesse "compreso" (come afferma la Corte di appello) che le intenzioni dell'imputato fossero state realmente quelle di portare a termine la minaccia, egli, per una semplice regola di comune esperienza, si sarebbe ben guardato dal lanciarsi sull'aggressore, ma verosimilmente si sarebbe dato alla fuga). In realtà tale argomento si fonda, secondo quanto si riporta nello stesso ricorso, sul termine adoperato dalla persona offesa per descrivere la ragione della sua reazione: "[...] intuivo di conseguenza il gesto inconsulto...e cioè quello di darmi fuoco", con la conseguenza che, pure a voler dare valore al tipo 山 di verbo adoperato dalla vittima per descrivere il momento cruciale della sua reazione, appare evidente che esso, inserito nel complessivo contesto della frase pronunciata dalla persona offesa testè riportata non è affatto da intendere nel senso riduttivo voluto dalla difesa, avendo la vittima con la compiuta frase suindicata, piuttosto, inteso sottolineare proprio come grazie alla sua pronta intuizione avesse compreso che la effettiva intenzione dell'imputato fosse quella di dargli fuoco. A fronte di tale inequivoco significato, a nulla rileva speculare su quella che è stata la reazione posta in essere dalla persona offesa, o sul significato a monte del verbo dalla medesima adoperato (su cui pure, erroneamente, si è soffermato il primo giudice attribuendovi rilevanza, nell'ambito, peraltro, di una valutazione che, nel suo complesso, lo ha condotto ad una parziale differente, errata, ricostruzione del fatto). In definitiva, a fronte dell'ineccepibile impostazione della sentenza impugnata, le doglianze difensive non possono trovare accoglimento, risolvendosi nella censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello sulle risultanze acquisite, e nella prospettazione di una lettura 19 alternativa delle risultanze medesime, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.
1.4. Quanto al quinto motivo, le argomentazioni spese dalla Corte territoriale appaiono, parimenti, coerenti e logiche, avendo la sentenza impugnata messo in luce l'assenza di elementi positivamente valutabili ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (già negate peraltro dal primo giudice sia pure con riferimento alla meno grave ipotesi delittuosa ravvisata), dando atto degli elementi negativi, ostativi, individuati nei precedenti penali, allarmanti, risultanti a carico dell'imputato (e ciò di là della natura patrimoniale di essi e della loro risalenza), nella gravità della condotta, connotata anche dall'intensità del dolo, ritenuta indicativa di una indubbia capacità criminale. Neanche nella presente sede, il ricorrente ha evidenziato quali elementi positivi siano stati pretermessi dalla Corte territoriale, essendo piuttosto imperniato il motivo in scrutinio su aspetti inerenti alla ricostruzione del fatto svolta dalla Corte di appello, che si tende, in buona sostanza, anche in tale occasione, infondatamente, a sminuire. D'altro canto, le circostanze attenuanti generiche hanno, invero, lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 04/03/2019, Rv. 275640 - 01), la cui ricorrenza è stata, con motivazione adeguata, evincibile anche dalla н complessiva ricostruzione della vicenda, esclusa nel caso di specie. Parimenti sufficientemente motivata è la determinazione della pena, alla stregua di quanto messo in evidenza dalla Corte di appello i cui argomenti sul punto rimandano alla ben più articolata ricostruzione del fatto, ad altri fini, compiuta nella sentenza impugnata. La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra, d'altronde, nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen.
2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, Consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile liquidate in complessivi euro 3.686, 00, oltre accessori di legge. 20
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 21/6/2024. Il Consigliere estensore Il Presidente EN SE RA, ES SS CA Ingeme CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 12 SET 2024 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 21