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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 26/11/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5086/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE VOLONTARIA PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto in data 29.10.2025 al n.r.g. 5086/2025 promosso con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. da:
(C.F. ) con l'Avv. ANDREA GIUSEPPE BER- Parte_1 C.F._1
TACCHI
e
(C.F. ), con l'Avv. ELENA VENGU, Controparte_1 C.F._2
con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano congiuntamente la regolamentazione dei rapporti come da accordi allegati al ricorso introduttivo e sotto integralmente riportati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il Tribunale, letto il ricorso congiuntamente depositato in data 28.10.2025 dai SIg.ri e Parte_1
diretto a conseguire la regolamentazione dell'affidamento e del manteni- Controparte_1
Per_ mento della figlia nata il [...] dal loro rapporto sentimentale;
rilevato che le parti sono addivenuto ad un accordo che regolamenta i rapporti inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
“A) ALL' AFFIDAMENTO E RESPONSABILITÀ GENITORIALE.
Disporre l'affidamento della figlia minore , nata a Carate Brianza il [...], ad [...]_1
i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.
Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo, mentre i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazio- ne durante i rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro.
B) AL COLLOCAMENTO.
Stabilire il collocamento prevalente della minore presso l'abitazione della madre, SI.ra , in Pt_1
BUSTO ARSIZIO in via V Giornate, n. 2;
C) AL DIRITTO DI VISITA:
Regolamentare il diritto del padre, SI. di tenere con sé la figlia secondo le se- Controparte_1
guenti modalità, salvo diversi accordi tra i genitori volti a soddisfare le esigenze della minore:
i) a weekend alterni, dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 20:30 circa, compatibilmente con le tempistiche del viaggio di ritorno, con riaccompagnamento a propria cura e spese presso l'abitazione materna;
ii) un giorno infrasettimanale, ad esempio il lunedì, dall'uscita di scuola fino alle ore 19,30, da concordare tra i genitori anche in base agli impegni scolastici e sportivi della minore.
iii) un ulteriore giorno infra-settimanale, ad esempio, il giovedì, dall'uscita di scuola sino alle
19,30, da concordare tra i genitori anche in base agli impegni scolastici e sportivi della minore nonché lavorativi dei genitori;
iv) nel caso in cui e per impegni lavorativi del sig. che rendessero impossibile nei giorni CP_1
2 indicati esercitare il diritto di visita concordato, il SI. con almeno 48 h di preavviso avvi- CP_1
serà, anche tramite messaggistica istantanea, la sig.ra dell'impedimento lavorativo soprag- Pt_1
giunto in modo tale da poter esercitare il diritto di visita in altro giorno settimanale compatibil- mente con gli impegni scolastici e sportivi della minore.
v) per le festività natalizie: ad anni alterni, il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Santo
ST con l'altro e così per il Capodanno (31.12 -01.01) ad anni alterni come per l'Epifania ad anni alterni, Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro. vi) per le vacanze estive: per un periodo continuativo di quindici giorni con ciascun genitore, da concordarsi entro il 30 marzo di ogni anno. vii) In caso di disaccordo, ad anni alterni, la madre terrà con sé la minore dal 16 al 30 agosto e il
Per_ padre dal 01 al 15 agosto. In questo modo passerà il giorno del compleanno ad anni alterni con ciascun genitore. viii)Durante tali periodi, la frequentazione infrasettimanale e nei weekend sarà sospesa, mentre permarrà l'obbligo in capo al sig. di corrispondere il mantenimento ordinario a favore CP_1
della figlia minore. ix) Nel caso in cui il giorno del compleanno della minore la stessa fosse in periodo di vacanza con uno dei due genitori, il compleanno della minore sarà festeggiato con il genitore non presente in una giornata immediatamente successiva al rientro dalla vacanza.
x) Per la festa del papà e della mamma, la minore trascorrerà parte della giornata con il genitore festeggiato, secondo accordi.
D) MANTENIMENTO ORDINARIO.
i) Tenuto conto delle capacità reddituali delle parti, doc.ti 5 e 6 (CUD IR e GI ME-
DIA SUL C/C IR), porre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra , CP_1 Pt_1
a Titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia , un assegno mensile di € Per_1
300, da versare ed essere così accreditato e disponibile entro e non il giorno 12 di ogni mese, ovve- ro nel giorno immediatamente successivo ove il giorno 12 sia una domenica, mediante bonifico bancario sul conto corrente già indicato dalla madre al padre.
ii) Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dalla data
3 dell'omologa del presente accordo.
iii) In aggiunta a detto importo alla SI.ra viene consentito, quale genitore collocatario, di Pt_1
richiedere, incassare e trattenere l'importo derivante dall'assegno unico, mentre le detrazioni fi- scali per la minore saranno equamente divise al 50% tra i genitori.
E) REGIME DELLE SPESE STRAORDINARIE.
Stabilire che le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ludiche e ricreative) relative al- la figlia, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le se- guenti modalità:
a) Spese che non richiedono preventivo accordo:
I. Mediche, quali: farmaci da banco, visite pediatriche e dentistiche di routine, Ticket sanitari per visite specialistiche e/o esami diagnostici prescritti dal medico curante, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante/ pedia- tra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
II. Scolastiche, quali: tasse di iscrizione e contributi per la scuola pubblica, libri di testo, materiale di cancelleria necessario per l'anno scolastico, mensa scolastica, trasporti pubblici, gite scolasti- che senza pernottamento, dopo scuola, regali per feste di compleanno compagni di scuola, materia- le di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); assicura- zione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
III. Altre, quali: per attività sportive e relative attrezzature, attività ricreative e corsi (musica, tea- tro, danza, etc.), viaggi e vacanze studio, acquisto di mezzi di trasporto, tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzate da scuole pub- bliche e/o da enti territoriali);
b) Spese che richiedono preventivo accordo scritto (anche via e-mail/sms/whatsapp):
I. Mediche, quali: visite specialistiche private, cure dentistiche extra, oculistiche e ortodontiche an- che coperte dal S.S.N., ma effettuati privatamente, interventi chirurgici programmati, trattamenti sanitari non convenzionali, fisioterapia.
4 II. Scolastiche, quali: iscrizione a scuole private, corsi di recupero o lezioni private, gite scolasti- che con pernottamento, corsi di lingue etc, nonché tutte le ulteriori spese connesse alla scuola, ma di natura straordinaria.
Per dette spese, il genitore che intende sostenere una spesa soggetta ad accordo dovrà inviare una richiesta scritta all'altro, il quale dovrà rispondere entro 10 giorni. In caso di mancata risposta, il consenso si intenderà prestato. Il rimborso della quota di spettanza dovrà avvenire entro 10 giorni dalla presentazione della relativa documentazione di spesa.
F) VARIE.
Entrambi i genitori si danno reciproco assenso per il rilascio del passaporto e della carta di identi- tà della minore . Per_1
G) SPESE PROCESSUALI
Dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente procedimento”.
Con decreto reso in data 29.10.2025, il Giudice relatore, letto il ricorso ut supra depositato, fissava l'udienza a trattazione scritta del 25.11.2025, assegnando alle parti termine sino a cinque giorni an- tecedenti la celebrazione della stessa per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni, nonché la documentazione economica di cui al combinato disposto degli artt. 473 bis.51 e 473 bis.12 c.p.c.
In data 06/16.11.2025 le parti depositavano la documentazione richiesta.
Pertanto, rilevato che le condizioni concordate sono coerenti con le esigenze di tutela e cura della prole;
visto il parere del P.M.; visti gli articoli 316, 316 bis, 337 bis e 337 ter c.c. e 473 bis.51 co.4 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando: affida la minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
Persona_2
dà atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra integralmente riportate che qui si intendono rece- pite e omologate;
5 compensa le spese di lite come da accordo tra le parti;
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE VOLONTARIA PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto in data 29.10.2025 al n.r.g. 5086/2025 promosso con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. da:
(C.F. ) con l'Avv. ANDREA GIUSEPPE BER- Parte_1 C.F._1
TACCHI
e
(C.F. ), con l'Avv. ELENA VENGU, Controparte_1 C.F._2
con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano congiuntamente la regolamentazione dei rapporti come da accordi allegati al ricorso introduttivo e sotto integralmente riportati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il Tribunale, letto il ricorso congiuntamente depositato in data 28.10.2025 dai SIg.ri e Parte_1
diretto a conseguire la regolamentazione dell'affidamento e del manteni- Controparte_1
Per_ mento della figlia nata il [...] dal loro rapporto sentimentale;
rilevato che le parti sono addivenuto ad un accordo che regolamenta i rapporti inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
“A) ALL' AFFIDAMENTO E RESPONSABILITÀ GENITORIALE.
Disporre l'affidamento della figlia minore , nata a Carate Brianza il [...], ad [...]_1
i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.
Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo, mentre i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazio- ne durante i rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro.
B) AL COLLOCAMENTO.
Stabilire il collocamento prevalente della minore presso l'abitazione della madre, SI.ra , in Pt_1
BUSTO ARSIZIO in via V Giornate, n. 2;
C) AL DIRITTO DI VISITA:
Regolamentare il diritto del padre, SI. di tenere con sé la figlia secondo le se- Controparte_1
guenti modalità, salvo diversi accordi tra i genitori volti a soddisfare le esigenze della minore:
i) a weekend alterni, dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 20:30 circa, compatibilmente con le tempistiche del viaggio di ritorno, con riaccompagnamento a propria cura e spese presso l'abitazione materna;
ii) un giorno infrasettimanale, ad esempio il lunedì, dall'uscita di scuola fino alle ore 19,30, da concordare tra i genitori anche in base agli impegni scolastici e sportivi della minore.
iii) un ulteriore giorno infra-settimanale, ad esempio, il giovedì, dall'uscita di scuola sino alle
19,30, da concordare tra i genitori anche in base agli impegni scolastici e sportivi della minore nonché lavorativi dei genitori;
iv) nel caso in cui e per impegni lavorativi del sig. che rendessero impossibile nei giorni CP_1
2 indicati esercitare il diritto di visita concordato, il SI. con almeno 48 h di preavviso avvi- CP_1
serà, anche tramite messaggistica istantanea, la sig.ra dell'impedimento lavorativo soprag- Pt_1
giunto in modo tale da poter esercitare il diritto di visita in altro giorno settimanale compatibil- mente con gli impegni scolastici e sportivi della minore.
v) per le festività natalizie: ad anni alterni, il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Santo
ST con l'altro e così per il Capodanno (31.12 -01.01) ad anni alterni come per l'Epifania ad anni alterni, Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro. vi) per le vacanze estive: per un periodo continuativo di quindici giorni con ciascun genitore, da concordarsi entro il 30 marzo di ogni anno. vii) In caso di disaccordo, ad anni alterni, la madre terrà con sé la minore dal 16 al 30 agosto e il
Per_ padre dal 01 al 15 agosto. In questo modo passerà il giorno del compleanno ad anni alterni con ciascun genitore. viii)Durante tali periodi, la frequentazione infrasettimanale e nei weekend sarà sospesa, mentre permarrà l'obbligo in capo al sig. di corrispondere il mantenimento ordinario a favore CP_1
della figlia minore. ix) Nel caso in cui il giorno del compleanno della minore la stessa fosse in periodo di vacanza con uno dei due genitori, il compleanno della minore sarà festeggiato con il genitore non presente in una giornata immediatamente successiva al rientro dalla vacanza.
x) Per la festa del papà e della mamma, la minore trascorrerà parte della giornata con il genitore festeggiato, secondo accordi.
D) MANTENIMENTO ORDINARIO.
i) Tenuto conto delle capacità reddituali delle parti, doc.ti 5 e 6 (CUD IR e GI ME-
DIA SUL C/C IR), porre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra , CP_1 Pt_1
a Titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia , un assegno mensile di € Per_1
300, da versare ed essere così accreditato e disponibile entro e non il giorno 12 di ogni mese, ovve- ro nel giorno immediatamente successivo ove il giorno 12 sia una domenica, mediante bonifico bancario sul conto corrente già indicato dalla madre al padre.
ii) Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dalla data
3 dell'omologa del presente accordo.
iii) In aggiunta a detto importo alla SI.ra viene consentito, quale genitore collocatario, di Pt_1
richiedere, incassare e trattenere l'importo derivante dall'assegno unico, mentre le detrazioni fi- scali per la minore saranno equamente divise al 50% tra i genitori.
E) REGIME DELLE SPESE STRAORDINARIE.
Stabilire che le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ludiche e ricreative) relative al- la figlia, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le se- guenti modalità:
a) Spese che non richiedono preventivo accordo:
I. Mediche, quali: farmaci da banco, visite pediatriche e dentistiche di routine, Ticket sanitari per visite specialistiche e/o esami diagnostici prescritti dal medico curante, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante/ pedia- tra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
II. Scolastiche, quali: tasse di iscrizione e contributi per la scuola pubblica, libri di testo, materiale di cancelleria necessario per l'anno scolastico, mensa scolastica, trasporti pubblici, gite scolasti- che senza pernottamento, dopo scuola, regali per feste di compleanno compagni di scuola, materia- le di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); assicura- zione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
III. Altre, quali: per attività sportive e relative attrezzature, attività ricreative e corsi (musica, tea- tro, danza, etc.), viaggi e vacanze studio, acquisto di mezzi di trasporto, tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzate da scuole pub- bliche e/o da enti territoriali);
b) Spese che richiedono preventivo accordo scritto (anche via e-mail/sms/whatsapp):
I. Mediche, quali: visite specialistiche private, cure dentistiche extra, oculistiche e ortodontiche an- che coperte dal S.S.N., ma effettuati privatamente, interventi chirurgici programmati, trattamenti sanitari non convenzionali, fisioterapia.
4 II. Scolastiche, quali: iscrizione a scuole private, corsi di recupero o lezioni private, gite scolasti- che con pernottamento, corsi di lingue etc, nonché tutte le ulteriori spese connesse alla scuola, ma di natura straordinaria.
Per dette spese, il genitore che intende sostenere una spesa soggetta ad accordo dovrà inviare una richiesta scritta all'altro, il quale dovrà rispondere entro 10 giorni. In caso di mancata risposta, il consenso si intenderà prestato. Il rimborso della quota di spettanza dovrà avvenire entro 10 giorni dalla presentazione della relativa documentazione di spesa.
F) VARIE.
Entrambi i genitori si danno reciproco assenso per il rilascio del passaporto e della carta di identi- tà della minore . Per_1
G) SPESE PROCESSUALI
Dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente procedimento”.
Con decreto reso in data 29.10.2025, il Giudice relatore, letto il ricorso ut supra depositato, fissava l'udienza a trattazione scritta del 25.11.2025, assegnando alle parti termine sino a cinque giorni an- tecedenti la celebrazione della stessa per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni, nonché la documentazione economica di cui al combinato disposto degli artt. 473 bis.51 e 473 bis.12 c.p.c.
In data 06/16.11.2025 le parti depositavano la documentazione richiesta.
Pertanto, rilevato che le condizioni concordate sono coerenti con le esigenze di tutela e cura della prole;
visto il parere del P.M.; visti gli articoli 316, 316 bis, 337 bis e 337 ter c.c. e 473 bis.51 co.4 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando: affida la minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
Persona_2
dà atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra integralmente riportate che qui si intendono rece- pite e omologate;
5 compensa le spese di lite come da accordo tra le parti;
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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