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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/11/2025, n. 2484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2484 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Terza Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice dott. Alberto La Mantia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 5796/2025, promossa dalla signora
[...]
, nata a [...] il [...], c.f.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Adriana Trapa del Foro di
Milano
attrice contro
sig. , nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Genova, Via XX Settembre C.F._2
2/48, presso e nello studio dell'Avv. Paolo Ghiara, che lo rappresenta e difende per mandato in atti convenuto
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
1 come da verbale d'udienza, da intendersi qui richiamato
FATTO E DIRITTO
Con atto d'intimazione di sfratto per morosità ritualmente notificato
(procedimento R.G. n. 3185/2025), la signora esponeva, Parte_1
tra l'altro:
- che, con contratto, ad uso commerciale, del 2/10/2009 la sig.ra Per_1
aveva concesso in locazione a l'unità
[...] Parte_2
immobiliare sita in Genova, Via Benetto Brin 6R;
- che il 13/5/2013 alla suddetta conduttrice era subentrato il sig.
[...]
; CP_1
- che il canone era stato concordato in € 5.040,00 annuali, da corrispondersi, entro il giorno 5 di ogni mese, in rate anticipate di € 420,00 ciascuna;
- che il 31/10/2020 era deceduta la sig.ra e che pertanto, Persona_1
da tale data, essa attrice, nella sua qualità di unica erede, era subentrata nel contratto come locatrice;
- che il conduttore, tra il 2022 ed il 2024, aveva omesso il pagamento di n.
27 canoni mensili (specificati a pagina 1 dell'atto introduttivo), maturando una morosità di € 9.720,00;
- che inoltre parte convenuta era debitrice dell'ulteriore importo di €
1.084,00 a titolo di spese condominiali.
Si costituiva il sig. , il quale eccepiva sia il proprio difetto Controparte_1
di legittimazione passiva, dato che nel 2018, con atto a rogito Notaio , Per_2
esso convenuto aveva ceduto l'azienda al sig. Mamum Shoeb, divenuto pertanto unico conduttore dell'immobile, sia la mancata preventiva richiesta di adempimento al cessionario da parte della sig.ra , ex art. 36 L. Parte_1
392/1978.
2 In ogni caso, chiedeva di essere manlevato dal sig. Mamum Shoeb, in caso di accoglimento delle domande della locatrice.
Previa trasformazione del rito e previo deposito della memoria integrativa da parte della sig.ra , si procedeva agli incombenti di cui all'art. 429 Parte_1
c.p.c..
**********
Le domande avanzate da parte attrice appaiono fondate, per le ragioni di seguito esplicitate.
Si deve anzitutto rilevare che nell'azione di risoluzione del contratto, che ha quale elemento costitutivo fondamentale il mancato adempimento, il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di avere adempiuto, non potendosi addossare al creditore l'onere della prova negativa del mancato adempimento (Cass. S.U. 13533/2001).
Nel caso di specie la sig.ra ha assolto al proprio onere probatorio, Parte_1
producendo in giudizio il contratto di locazione dell'immobile di Genova - Via
Brin 6/R e documentando in tal modo l'esistenza delle obbligazioni assunte dal conduttore, tra cui, in particolare, quella di pagare i canoni di locazione nella misura di € 420,00 mensili, oltre all'acconto spese di € 6,00 mensili, salvo conguaglio a fine esercizio.
Nessun dubbio può sussistere in ordine al fatto che l'inadempimento sia di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c., essendo lo stesso consistito nel mancato assolvimento, per un periodo rilevante, dell'obbligazione primaria facente capo al sig. , ovvero il pagamento del canone, oltre che degli Controparte_1
oneri accessori, peraltro con conseguente maturazione di un'elevata morosità.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve, pertanto, dichiararsi ai sensi dell'art. 1453 c.c. la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti per grave inadempimento del conduttore.
3 Prive di pregio devono invece ritenersi le doglianze del convenuto a proposito della propria carenza di legittimazione, apparendo pienamente condivisibili le articolate considerazioni svolte sul punto nell'ordinanza datata 19/6/2025, cui si fa rinvio.
Giova, peraltro, sottolineare che nel contratto era stato espressamente convenuto che “E' fatto divieto di dare all'immobile diversa destinazione, subaffittare o cedere in locazione anche parziale senza permesso scritto del locatore”, permesso di cui, al contrario, non è stata fornita alcuna prova nel caso di specie.
Senza contare che dalla prod. n. 7 dell'attrice si evince che il sig. CP_1
continuò a corrispondere alcuni canoni anche nel 2023 e, quindi, in epoca
[...]
successiva all'asserito subentro del sig. Persona_3
Le stesse ragioni valgono poi a fare ritenere infondata anche la doglianza prospettata dal convenuto al punto n. 2 della comparsa, stante il mancato perfezionamento della cessione del contratto di locazione.
Alla luce dell'infondatezza dell'opposizione alla convalida, va poi confermata l'ordinanza di rilascio dell'unità immobiliare di Via Brin 6/r per la data del
13/8/2025.
Il predetto sig. deve inoltre essere condannato alla Controparte_1
corresponsione in favore della sig.ra della complessiva somma di € Parte_1
12.600,00 per omesso pagamento dei canoni.
Al riguardo, occorre infatti evidenziare che alla somma di € 9.720,00 indicata nell'atto d'intimazione (somma non specificamente contestata dal convenuto, con le conseguenze che ne derivano sotto il profilo probatorio ai sensi dell'art. 115 c.p.c.), va aggiunta quella di € 2.520,00 (prendendo come riferimento l'importo mensile di € 360,00 richiesto dall'attrice nella memoria integrativa), relativa al periodo marzo-ottobre 2025, non essendo stata fornita la prova dei relativi pagamenti.
4 Non vi è invece luogo a provvedere in ordine ai canoni maturati fino all'effettivo rilascio del bene, stante la riserva sul punto formulata dall'attrice a pagina 11 della memoria difensiva integrativa.
Il sig. deve condannarsi anche al pagamento di € Controparte_1
1.084,00 a titolo di rimborso delle spese ordinarie di amministrazione, trattandosi anche in questo caso di importo non specificamente contestato in comparsa.
Sulle somme in questione spettano gli interessi al tasso legale dalle singole scadenze e, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, gli interessi di cui all'art. 1284 comma IV c.c.
In virtù del principio della soccombenza, parte convenuta va condannata al pagamento delle spese di lite, sia della fase di convalida che del presente giudizio (valore compreso nello scaglione tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, con esclusione della fase istruttoria, non espletata), spese su cui appare congruo applicare la riduzione del 50% rispetto ai parametri medi di cui al D.M. 147/2022, in considerazione del numero di questioni trattate.
Non sussistono, infine, i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta dalla sig.ra ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo emerso che Parte_1
parte convenuta abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza
- risolve, per grave inadempimento del conduttore sig. CP_1
, il contratto di locazione ad uso non abitativo stipulato il 2/10/2009
[...]
e relativo all'immobile sito in Genova, Via Brin 6R, censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Genova al Foglio 36, particella 325, Sub. 2;
- conferma l'ordinanza di rilascio emessa il 19/6/2025;
- condanna parte convenuta al pagamento, in favore dell'attrice sig.ra
, della complessiva somma di euro 13.324,00 (€ Parte_1
5 12.240,00 per canoni ed € 1.084,00 per spese condominiali), oltre ad interessi come indicati in parte motiva;
- condanna il sig. alla corresponsione, a favore Controparte_1
dell'attrice, delle spese di lite, che liquida, per la fase di convalida locatizia, in € 145,50 per esborsi e in € 814,00 per compensi, oltre 15% di spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, e, per il presente giudizio, in € 264,00 per esborsi e in € 1.698,50 per compensi, oltre 15% di spese forfettarie, IVA e CPA come per legge
Genova, 12 novembre 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Mantia
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