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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 07/03/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, in esito all'udienza del 5/2/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti e lette le note sostitutive della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 770/2021 del Ruolo Generale Affari Civili
e promossa da
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pompeo
DEL RE, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a
Vasto (CH) alla via Zanella n. 11;
attrice
contro
(C.F. , in persona del legale CP P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco
DI RITO, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a
Pescara alla via Masaccio n. 26;
convenuta
e nei confronti di
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria
1 Grazia MANCINI, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Vasto (CH) al corso Europa n. 27/d;
terza chiamata
OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio per Parte_1 CP sentire accogliere le seguenti conclusioni: «
1. accertare e dichiarare in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, responsabile dei fatti per cui è causa, ex art. 1218 e 1559 c.c., e, comunque, l'illiceità della condotta della stessa , perpetrata nei confronti ed CP in odio dell'attrice soc. in occasione degli Parte_1 stessi fatti;
2. per l'effetto accertare e dichiarare che i danni per cui è causa, materiali e patrimoniali, anche da lucro cessante si sono verificati e/o prodotti per responsabilità di CP
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore; 3.
[...] condannare, di conseguenza, in persona del suo CP legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni tutti materiali e patrimoniali, anche da lucro cessante, subiti dall'attrice soc. e quantificati nella Parte_1 complessiva misura di € 6.292,93 (euro seimiladuecento novantadue
/93), il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento pregiudizievole al saldo, salva miglior stima, ovvero quelle diverse somme, maggiori o minori, ritenute di giustizia
e/o che saranno accertate in corso di causa, anche con valutazione equitativa e/o all'esito di espletanda C.T.U.; 4. condannare in ogni caso , in persona del suo legale rappresentante CP pro-tempore, al pagamento delle spese tutte e competenze di lite, oltre accessori nonché, in caso di resistenza, per lite temeraria ex art. 96c.p.c.».
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto la responsabilità contrattuale ex art. 1218 e 1559 c.c. per inadempimento della convenuta nella somministrazione di energia elettrica ad uso
2 commerciale in ragione della ingiustificata e non preavvertita interruzione della fornitura occorsa dalle ore 12 circa del giorno
23/11/2017 al giorno 24/11/2017 quale disposta dalla società A2A in esito alla erronea segnalazione da parte di di CP bollette insolute.
Si è costituita ritualmente in giudizio , la quale, CP pur non contestando il disservizio, ne ha identificato la causa nella errata esecuzione dell'operazione di sostituzione del contatore effettuata dalla società distributrice – ovvero e-
Distribuzione s.p.a. – così allegando il fatto del terzo quale causa non imputabile dell'inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 c.c.
Sulla scorta di tale argomentazione – quivi sinteticamente riportata – ha così concluso: «in via preliminare CP di rito: accertare la carenza di legittimazione passiva della
per le ragioni enunciate in atti;
-in principalità CP
e nel merito, rigettare integralmente tutte le domande spese nel presente giudizio in sede di atto di citazione proposto dalla in quanto del tutto infondate in fatto e in Parte_1 diritto per le ragioni di cui in narrativa;
- in subordine, accertare il mancato rispetto dell'onere probatorio con riferimento al quantum debeatur e, per l'effetto, rigettare la richiesta di risarcimento del danno. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, C.P.A. nella misura del 4% e Iva come per legge ai sensi del D.M. 55/2014».
Alla prima udienza di trattazione del 20/12/2021 ed in ragione delle allegazioni della convenuta, l'attrice ha chiesto di essere autorizzata alla citazione del terzo Controparte_2 venendo all'uopo autorizzata, così evocandola in giudizio per l'accoglimento delle medesime conclusioni già rassegnate verso quali poc'anzi testualmente ritrascritte. CP
Si è costituita ritualmente in giudizio Controparte_2
3 per contestare la domanda attorea, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva per essere estranea ai fatti lamentati dall'attrice e per carenza di titolo negoziale intercorrente tra la stessa e la comparente legittimante la domanda verso la stessa rivolta ai sensi dell'artt. 1218 e 1559 c.c.; sulla scorta di tali ed altre allegazioni, la terza chiamata ha così concluso: «
- preliminarmente e in rito sia accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva di;
- sempre in via Controparte_2 preliminare, venga comunque esclusa eventuale domanda, non formulata ma sottesa, da qualsiasi delle avverse parti, all'accertamento e alla declaratoria di responsabilità, e condanna risarcitoria, in via esclusiva di Controparte_2 per assoluta infondatezza della pretesa sia in fatto che in diritto;
- preliminarmente respinta ogni avversa istanza di CTU
e liquidazione equitativa del danno siccome inammissibili, piaccia al Tribunale adìto: 1) respingere, anche se avanzata solo in via subordinata e di solidarietà con la domanda di CP accertamento e declaratoria di responsabilità di Controparte_2
per i fatti di causa ex art. 1218 e 1559 c.c. e comunque della
[...] non individuata illiceità della condotta attribuibile a e- distribuzione spa;
2) respingere, sebbene avanzata solo in via subordinata e solidale con la la domanda di accertamento CP
e declaratoria di causazione dei danni materiali e patrimoniali, anche da lucro cessante, assuntamente verificatisi e prodotti a parte attrice;
3) rigettare qualsiasi condanna di edistribuzione spa, sebbene formulata solo in via subordinata e solidale con
al risarcimento dei danni tutti materiali e CP patrimoniali, anche da lucro cessante assuntamente subiti dall'attrice e comunque quantificati da parte Parte_1 attrice;
4) rigettare qualsiasi domanda risarcitoria svolta dalla
, nei confronti di , siccome per le Parte_1 Controparte_2 ragioni di cui in narrativa parimenti infondate sia in fatto che in diritto, nonché assolutamente carente di prova sia sul nesso eziologico che dei danni stessi non avendo palesemente assolto parte attrice al proprio onus probandi;
5) solo in via gradata e
4 di estremo subordine, accertare e dichiarare che la società attrice non ha fornito prova oltre che dei danni lamentati altresì della loro quantificazione e, per l'effetto, parimenti rigettare la richiesta di risarcimento del danno o comunque dei danni non provati, quantomeno nella quantificata e pretesa dalla società attrice;
6) rigettare qualsiasi richiesta avversaria di condanna di al pagamento delle spese, compensi e/o Controparte_2 competenze di giudizio;
7) Con vittoria di spese e compensi di lite».
* * *
1. In via preliminare, deve dirsi acclarata – perché incontestata e comunque documentalmente comprovata – la circostanza della sussistenza tra l'attrice e la convenuta di un contratto di somministrazione denominato CP
“Prezzo Stop x 2 (Superplus) Luce (Codice Cliente 1641725)” avente ad oggetto la somministrazione continua di energia elettrica nell'immobile sito a San Salvo (CH) alla via Marco Polo n. 30, ove la società attrice esercita attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Parimenti dimostrata - perché incontestata – è la circostanza per cui, in data 23/11/2017, alle ore 12 circa, è stata effettuata una sostituzione del contatore senza variazioni di potenza e kwh e che vi è, quindi, stata un'interruzione temporanea della fornitura dalle ore 12 circa del giorno 23/11/2017 al giorno 24/11/2017.
Sulla scorta di tali presupposti e in ragione delle comunicazioni intervenute con i servizi di assistenza di ed Enel, parte CP attrice ha lamentato l'inadempimento della convenuta CP rispetto alla prestazione di somministrazione continua di energia elettrica per avere erroneamente segnalato una situazione CP di morosità in conseguenza della quale la società A2A avrebbe disposto l'interruzione della erogazione.
Detta circostanza è stata contrastata da la quale – CP
5 negando ogni propria iniziativa in ordine all'attivazione della procedura di sospensione della fornitura per morosità ed allegando l'impossibilità per A2A (quale società di trasporto nella filiera dell'energia elettrica1) di procedere alla disalimentazione della fornitura – ha imputato la causa dell'interruzione di energia ad errore nell'esecuzione dell'intervento di sostituzione del contatore effettuata dal distributore così deducendo che Controparte_2
l'inadempimento sarebbe stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Chiamata in causa dall'attrice in ragione di detta allegazione di parte convenuta, ha negato di aver mai Controparte_2 riconosciuto detta responsabilità, adducendo che l'attivazione della gestione del sinistro affidato a e la CP_3 relativa comunicazione sarebbero riconducibili a “scopo meramente cautelativo, semplicemente a verificare la sussistenza e la eventuale quantificazione dei danni lamentati dalla
[...]
”. Pt_1
2. Ebbene, la disamina di tutte le predette allegazioni sulla scorta delle evidenze istruttorie emerse in corso di giudizio consente di identificare la causa dell'interruzione lamentata da parte attrice nella condotta della terza chiamata in causa e- distribuzione s.p.a.
A suffragio di tale conclusione, infatti, depone, innanzitutto,
l'inquadramento del ruolo di - nel sistema della filiera CP dell'energia elettrica quale delineato dal D.Lgs. 16/3/1999, n.
79 – quale venditrice al dettaglio, ovvero soggetto che stabilisce il rapporto contrattuale con il cliente finale, gestendo tutti gli aspetti commerciali ed amministrativi legati alla fornitura 1 ovvero produzione, vendita all'ingrosso, trasmissione e dispacciamento, distribuzione e vendita al cliente finale) quale regolamentata dal D.Lgs. 16/3/1999, n. 79 in attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
6 di energia elettrica, derivandone che la stessa non ha – né potrebbe avere - alcuna attribuzione operativa tecnica e/o amministrativa relativa ai compartimenti della filiera antecedenti alla vendita al dettaglio (produzione/generazione; vendita all'ingrosso; trasmissione/dispacciamento; distribuzione e misura).
Da tale considerazione deriva che – in linea generale - i disservizi e/o i malfunzionamenti nella erogazione dell'energia elettrica aventi origine esclusivamente tecnica (quali, ad esempio, interruzioni di fornitura oppure sbalzi di frequenza o di tensione) configurano l'ipotesi tipica di impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore di cui all'art. 1218 c.c.
Che la disalimentazione temporanea o sospensione della somministrazione possa essere stata determinata da una specifica richiesta del venditore al dettaglio è da escludersi in CP ragione delle seguenti evidenze:
a) l'esame del documento denominato “PRINT Piattaforma FUOR”
(doc. 10 ) - costituente stampa pdf della schermata e/o CP screenshot della pagina web riferibile all'indirizzo 4pt.e- distribuzione.it, ovvero ad una piattaforma (denominata FOUR) riferibile ad giusta indirizzo web ed allegato Controparte_2 manuale di uso (doc. 12 ) – rivela una “sospensione per CP verifica” registrata il giorno 23/11/2017 – e perciò compatibile con la sostituzione del contatore in pari data rappresentata dall'attrice – registrata al codice SV1 - e una successiva registrazione al giorno 24/11/2017 “riallaccio per verifica” – registrata al codice R03 – compatibile con il ripristino dell'alimentazione in pari data quale rappresentata dall'attrice: in ordine alla lettura integrata di tali registrazioni, poi, si deve rilevare come il fatto che il codice SV1 non trovi alcuna rispondenza del detto “Manuale d'uso” sia indicativo di un'attività non gestibile da parte dell'utente (ovvero dal
7 venditore al dettaglio) diversamente dal codice R03 che indica la
“Riattivazione fornitura a seguito di sospensione per verifica”; ancora, l'esame del detto manuale d'uso rivela come la “Gestione
” (sia singola che massiva) sia riferita a codici (I01 – Per_1
R01 e SM1) non rinvenibili nella serie di registrazioni documentata nel periodo 19/10/2018 – 24/11/2017 di cui allo screenshot in atti;
giova, infine, rimarcare che l'autenticità di tali registrazioni sulla piattaforma FOUR di , la Controparte_2 conformità del documento pdf riproducente le stesse, così come la rispondenza dei codici nelle medesime ravvisabili alla nomenclatura riportata nel Manuale d'uso di tale piattaforma, non sono state contestate da Controparte_2
b) in senso contrario alla riconducibilità della sospensione della fornitura ad una richiesta amministrativa di in CP ragione di una morosità dell'attrice depone la particolare procedura di sospensione e riattivazione della fornitura di energia elettrica prevista e prescritta dalla normativa di settore vigente pro tempore (attualmente denominata TIMOE - Testo
Integrato delle Morosità Elettriche emanato dall' che CP_4 impone al venditore al dettaglio – tra altro – una costituzione in mora del cliente finale (mediante raccomandata a.r. o pec contenente indicazione del dettaglio e dell'ammontare degli insoluti, del termine ultimo di saldo e del termine decorso il quale, in costanza di mora, sarà inviata la richiesta di sospensione della fornitura) in difetto della quale la richiesta di sospensione non può essere evasa.
Tale essendo l'impianto di tale procedura e la relativa finalità
– rispondente alla tutela del cliente finale da improvvise disalimentazioni per ragioni amministrative – la possibilità che, nel caso di specie, l'interruzione del servizio possa essere stata determinata da una richiesta della su semplice richiesta CP
(non registrata sulla piattaforma FOUR), non preceduta da alcun atto di costituzione in mora del cliente ed in assenza di Pt_1
8 controllo dell'assolvimento di tale onere da parte del gestore e/o distributore, non appare plausibile.
Alla luce di siffatte valutazioni, assume rilievo dirimente quanto evincibile dal doc. 4 delle produzioni CP
(consistendo tale documento nella stampa pdf di pagina del medesimo portale FOUR, tanto evincendosi dall'indirizzo web https://4pt.e-distribuzione.it posto in calce) in ordine all'apertura da parte di di una pratica di Controparte_2
“sinistro” riferita al POD IT001E68790291 e, soprattutto, di quanto è possibile apprendere alla sezione “Dati Risposta
Cliente” – Elenco Dati Tecnici (Risposta) – Si trasmette in allegato la risposta da inviare al cliente (ovvero all'attore) in ordine alla esplicita attribuzione della sospensione temporanea
“ad una errata esecuzione delle attività operative” che – alla luce della sostituzione del contatore avvenuta in data 23/11/2017
– rende manifesta la responsabilità della stessa Controparte_2 per l'interruzione della somministrazione di energia elettrica fino al giorno successivo.
Di conseguenza, dovendosi ritenersi comprovato che, in relazione all'evento produttivo del danno lamentato, ricorra il presupposto esimente di cui all'art. 1218 c.c. per impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore, la domanda attorea rivolta nei confronti di non può CP essere accolta.
3. Passando, quindi, al vaglio della domanda attorea svolta nei confronti di con l'atto di chiamata in causa, Controparte_2 si deve osservare come la stessa, svolta in dipendenza della ritenuta necessità di integrare il contraddittorio sulla base delle difese svolte dalla convenuta (e, pertanto, in relazione alla rappresentazione di una diversa imputazione soggettiva della responsabilità), è stata oggetto di precisazione, quanto agli elementi di diritto costituenti la causa petendi, in esito alla prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. depositata in data
9 12/6/2022, laddove l'originaria richiesta di condanna di e- distribuzione – anche in via solidale con – è stata CP riferita a sua asserita responsabilità ex art. 2050 c.c. o quantomeno ex art. 2043 c.c.
Ciò premesso, lo scrutinio della domanda attorea nei confronti della terza chiamata induce al suo accoglimento in ragione della valutazione di sussistenza del fatto materiale causativo della interruzione della somministrazione.
Si ritiene, infatti, di poter condividere quella giurisprudenza di merito per la quale la produzione e la distribuzione di energia elettrica rientra nel novero delle “attività pericolose” ex art. 2050 c.c. e ciò sia in relazione ai rischi ai quali tali attività espongono (c.d. rischi da contatto), sia in relazione ai malfunzionamenti o guasti (interruzione, sottotensione o sovratensione, etc.) correlati alla medesima attività (cfr.
Tribunale Asti, 11/07/2024, n.512; Tribunale S. Maria Capua V. sez. I, 03/04/2023, n.1279; Tribunale Teramo sez. I, 09/02/2022,
n.90; Corte appello Palermo sez. III, 15/06/2017, n.1156), conseguendone che la relativa responsabilità può essere esclusa solo nella ricorrenza della prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno che, nel caso di specie, la società distributrice non ha neppure allegato (e tantomeno comprovato), essendosi limitata ad aderire alle deduzioni attoree in punto di an ed a quelle di parte convenuta in punto di quantum, nulla specificamente contestando quanto agli elementi di attribuzione di responsabilità a suo carico dedotti e comprovati da CP
Dunque, a fronte della incontestata esecuzione, a propria cura, della sostituzione del contatore POD n. IT001E68790291 in data
23/11/2017 e della dichiarata relazione tra l'errata “esecuzione delle attività operative” e la contestuale interruzione dell'erogazione di energia elettrica fino al giorno successivo, la terza chiamata in causa va ritenuta responsabile
10 dell'interruzione di energia ai sensi dell'art. 2050 c.c., non avendo allegato – nella qualità di distributore – alcuna esimente riconducibile a quelle prescritte dalla citata norma.
4. Si perviene, quindi, alla valutazione della sussistenza del danno, che si risolve in senso positivo, apparendo plausibile – in base ad un criterio di ragionevolezza e normalità – che l'interruzione prolungata (per circa 24 ore) dell'alimentazione elettrica in un locale destinato ad attività di ristorazione e relativi apparati destinati alla conservazione dei prodotti alimentari ne abbia causato il deperimento, dovendosi pervenire ad una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno emergente stimabile in relazione alle voci evidenziate nelle fatture di acquisto versate in atti, la cui datazione di poco antecedente o postuma al giorno del sinistro non incide sulla loro efficacia probatoria, attesa la vieppiù nota prassi commerciale in base alla quale alla fatturazione di una compravendita può spesso provvedersi in termini anticipati o posticipati e la irrilevante incidenza delle contestazioni delle parti convenute circa le modalità di conservazione di taluni prodotti alimentari. Parimenti, vanno disattese le doglianze delle parti convenute in ordine alla prova dell'effettivo smaltimento delle merci deperite, atteso che i quantitativi delle stesse, quali valutabili dalla suddetta documentazione, appaiono soggetti all'ordinario conferimento della raccolta urbana per il quale non è previsto alcun intervento certificatorio delle autorità preposte.
Alla luce dei suddetti criteri, pertanto, il danno emergente deve essere quantificato nella misura di € 1.100,00.
5. In ordine alla richiesta risarcitoria per lucro cessante, dovendosi ritenere comprovata la circostanza della chiusura del locale nella serata del 23/11/2017 dipendente dalla mancanza di alimentazione elettrica quale, peraltro, confermata dalla teste il relativo danno deve essere parametrato Testimone_1
11 all'utile che l'attrice avrebbe conseguito ove l'esercizio avesse regolarmente svolto la propria attività in detta serata. Deve, a tal proposito, valutarsi la programmazione, per il 23/11/2017, di una serata danzante da considerarsi quale comprovata dalla dichiarazione testimoniale della suddetta teste, oltre che dalla pubblicazione di locandina pubblicitaria su pagina web www.abruzzonews.eu (doc. 17) e dal compenso per l'intrattenimento musicale corrisposto al (indicato in Parte_2 locandina) anche per la serata del 23/11/2017.
La quantificazione del danno è, pertanto, da svolgersi necessariamente, anche in questo caso, in via equitativa ex art. 1226 c.c. sulla scorta del presumibile incasso della serata che
– in ragione della media dei valori degli incassi giornalieri desumibile dal registro dei corrispettivi versato in atti - deve essere determinata nella somma di € 220,00.
6. Pervenendosi, infine, al vaglio della domanda risarcitoria del danno da parte attrice testualmente riferito a “perdita di incassi e danno d'immagine”, occorre osservare, in via preliminare, come, giusta indicazione della Suprema Corte (Cass.
Sez. L, Sent. n. 22396 del 01/10/2013), «Anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi, è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale qualora il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana costituzionalmente protetti, qual è il diritto all'immagine, determinando una diminuzione della considerazione dell'ente o della persona giuridica da parte dei consociati in genere, ovvero di settori o categorie di essi, con le quali il soggetto leso di norma interagisca» (cfr. anche Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 20643 del 13/10/2016).
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. 3,
Sentenza n. 12929 del 04/06/2007) ha, quindi, ulteriormente osservato che, allorquando si verifichi la lesione di tale
12 immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi e se dimostrato, anche il danno non patrimoniale costituito - come c.d. “danno conseguenza” - dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica che, nel caso di danno all'immagine professionale, è da limitarsi al perimetro della considerazione che un soggetto ha tra le persone con le quali interagisce nel proprio contesto lavorativo, all'interno del quale, quindi, resta circoscritto il discredito illecitamente cagionato.
La struttura aquiliana della responsabilità in esame (ex art. 2043 c.c., anche nella sua ulteriore specificazione ex art. 2050
c.c.) impone, in ogni caso, che venga fornita adeguata prova della stretta connessione causale tra il fatto illecito, la lesione all'immagine da esso derivante e le conseguenze dannose
(patrimoniali e non patrimoniali, quali danni conseguenza) di detta lesione, atteso che il pregiudizio arrecato al diritto all'immagine e alla reputazione commerciale costituisce un mero danno-evento.
Vagliando la domanda attorea alla luce di tali principi generali, la stessa rivela l'allegazione di un calo dei ricavi (danno patrimoniale da lucro cessante) nel periodo successivo al sinistro quale elemento presuntivo dal quale dovrebbe desumersi il danno all'immagine lamentato, a sua volta, causato dall'annullamento della serata danzante programmata per la serata del 23/11/2017.
Tale teorema, tuttavia, non è condivisibile, in primis in ragione della carenza di efficace prova del danno da identificarsi nell'apprezzabile e prolungato calo dei ricavi mensili successivi al sinistro. Infatti, l'esame della sola ed unica documentazione versata in atti da parte attrice a suffragio della specifica domanda - ovvero l'estratto del registro corrispettivi relativo ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017 - rivela ricavi mensili pressoché omogenei nel trimestre (2.911,24 € ad ottobre
13 2017; 1.691,50 € a novembre 2017; 2.186,14 € a dicembre 2017) che
– con la sola eccezione del mese di novembre di seguito esaminato nel dettaglio – non evidenziano alcun significativo discostamento dei valori tra il mese di ottobre e il mese di dicembre 2017.
Risulta, inoltre, e ciò è dirimente, che l'attrice ha svolto nel trimestre in esame un'attività alquanto limitata, alla luce delle registrazioni di ricavi giornalieri per 19 giorni su 31 nel mese di ottobre 2017, 14 giorni su 30 nel mese di novembre 2017 e 15 giorni su 31 nel mese di dicembre, tanto potendosi evincere dalla mancata registrazione di alcun corrispettivo nelle giornate di chiusura. Da ciò si desume, per un verso, l'incostanza e la non continuatività dell'attività già nel mese precedente al sinistro,
e, per altro verso, non è possibile evincere con ragionevole certezza che le giornate di chiusura successive allo stesso siano state cagionate dal sinistro anziché da una autonoma deliberazione di politica commerciale.
Nel più specifico ambito della lamentata minore affluenza di utenza nei giorni di effettiva apertura successivi al sinistro, poi, è possibile rilevare – sempre da analisi dei ricavi giornalieri - come gli stessi siano (nei minimi e massimi) in linea con quelli del mese antecedente (ottobre) e successivo
(dicembre), mentre con riferimento al decremento complessivo mensile del solo novembre 2017 (- € 1.219,74 rispetto ad ottobre e - € 494,64 rispetto a dicembre) esso appaia sostanzialmente riferibile più all'esiguità dei singoli ricavi giornalieri nei giorni antecedenti al sinistro (ovvero dall'1/11 al 21/11) che a quelli successivi allo stesso, ponendosi il ricavo intermedio di
€ 1.321,50 alla data del 21/11/2017 (ovvero in lasso temporale del tutto indipendente dal sinistro per cui è causa) quale evidenza della non dipendenza del minor ricavo di novembre dal sinistro per cui è causa.
Pertanto, non essendovi evidenza di un danno univocamente riferibile ad una lesione della reputazione commerciale a sua
14 volta derivante dall'annullamento di una unica serata danzante
(peraltro, necessitato dalla carenza di energia elettrica e, quindi, dal pubblico di riferimento non riconducibile a fatto proprio dell'attrice), la domanda, in parte qua, va respinta.
7. Per i motivi e le valutazioni sin qui esposte, deve disporsi la condanna della terza chiamata al Controparte_2 risarcimento del danno patito dall'attrice in conseguenza della interruzione nella erogazione di energia elettrica occorsa dal
23/11/2017 al 24/11/2017 nel locale sito alla via Marco Polo n.
30 di San Salvo (CH) servito dal POD n. IT001E68790291, da liquidarsi nella misura di complessivi € 1.320,00.
8. Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza derivandone che al parziale accoglimento della domanda di parte attrice nei confronti della terza chiamata segue la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano, come in dispositivo, sulla base del D.M.
55/2014, scaglione corrispondente al valore del decisum, parametri medi vigenti a far data dal 23/10/2022 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
In quanto soccombente nei confronti della originaria convenuta la stessa attrice deve essere, tuttavia, CP condannata al pagamento delle spese di giudizio da questa sostenute per resistere alla domanda e parimenti liquidate, come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014, scaglione corrispondente al valore della domanda attorea, parametri medi vigenti a far data dal 23/10/2022 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R.G. 770/2021, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
15 1) rigetta la domanda avanzata nei confronti di CP
2) condanna in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni, in favore di in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, liquidati in € 1.320,00, oltre interessi dalla pronuncia al saldo;
3) condanna , in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, al pagamento, in favore di , in persona CP del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
4) condanna in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle Pt_1 spese del presente giudizio, che liquida in € 264,00 per anticipazioni ed € 2.552,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Vasto, il 7/3/2025
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
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