Cass. civ., sez. I, sentenza 12/05/1980, n. 3120
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Sentenza 12 maggio 1980

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La domanda diretta alla modificazione del contributo, dovuto da un coniuge all'altro coniuge per il mantenimento di figli minori, a suo tempo fissato in Sede di separazione personale, e devoluta alla cognizione del tribunale ordinario, non del tribunale per i minorenni (art 38 disp att cod civ), atteso che riguarda esclusivamente rapporti di natura economica, senza investire i provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli e le questioni ad esso connesse. ( Conf 2162/79, mass n 398509).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 12/05/1980, n. 3120
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3120
    Data del deposito : 12 maggio 1980

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