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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/10/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1634/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
nata il giorno 01/05/1996 in Benevento, cod. fisc. Parte_1
, in qualità di coerede (figlia) dell'arch. (nata il C.F._1 Persona_1 giorno 11/05/1958 in San Bartolomeo in Galdo (BN), , deceduta C.F._2 il 24/11/2022), residente a[...] Int. 14 in Benevento ed ivi elettivamente domiciliata alla Via dell'Esperanto, 49 presso lo studio dell'avv. Rosaria
Raio che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Romeo giusta procura generale CP_1 alle liti e con esso elettivamente domiciliata, in virtù dei poteri conferitigli, presso lo studio dell'Avv. Alba Fattorello sito in Avellino (AV), Contrada S. Oronzo n. 40;
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Annarita Parte_2
Del Regno (Cod. Fisc. , elettivamente domiciliata presso il suo C.F._3 studio sito in Salerno al C.so V. Emanuele n. 58,
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 24/10/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso depositato in data 18.4.25 parte ricorrente in qualità di coerede (figlia) dell'arch. deceduta il 24/11/2022, ha impugnato la cartella di pagamento n. Persona_1
01720240005891927501, recante l'intimazione di pagamento dei contributi, con sanzioni ed interessi, asseritamente dovuti dalla predetta arch. per gli anni Persona_1
2015, 2018 e 2019, iscritti nel ruolo n. 2024/000709, emesso da . CP_1
Ha eccepito: che illegittimamente ha richiesto per l'intero alla ricorrente, in CP_1 qualità di coerede (figlia) dell'arch. i contributi, con sanzioni ed interessi, Persona_1 asseritamente dovuti da quest'ultima per gli anni 2015, 2018 e 2019, essendo, se del caso, obbligata solo per il 50% dei debiti in quanto coerede insieme al fratello
; che i contributi previdenziali portati dal ruolo esecutivo n. 2024/000709 CP_2 relativi agli anni 2018 e 2019 non sono dovuti, in quanto l'iscritta è stata cancellata dai ruoli previdenziali con decorrenza dal 31/12/2017; la decadenza e CP_1
l'intervenuta prescrizione del credito contributivo preteso.
Ha pertanto chiesto, previa sospensione del provvedimento impugnato, accogliersi le seguenti conclusioni:"1) preliminarmente, sospendere, anche inaudita altera parte,
l'esecutività e l'esecuzione del ruolo n. 2024/000709 emesso da , reso CP_1 esecutivo il 12/01/2024 e consegnato il 10/03/2024 e, conseguentemente, della cartella di pagamento n. 01720240005891927501, emessa sulla sua scorta dall'
[...]
; 2) Controparte_3 dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o l'insussistenza e infondatezza della pretesa come azionata per l'intero nei confronti della ricorrente, coerede legittima dell'iscritta ad , arch. per la quota ereditaria del 50%, stante CP_1 Persona_1
l'insussistenza di solidarietà per i debiti ereditari, eventualmente facenti capo alla predetta dante causa;
3) dichiarare nulli, illegittimi ed invalidi ed annullare il ruolo esecutivo n. 2024/000709 emesso da , reso esecutivo il 12/01/2024 e CP_1 consegnato il 10/03/2024 e, conseguentemente, la cartella di pagamento n.
01720240005891927501, emessa sulla sua scorta dall'
[...] la Provincia di Benevento, per tutti i motivi Controparte_3 di impugnativa esposti;
4) accertare e dichiarare l'insussistenza e l'infondatezza della pretesa di , portata dal ruolo esecutivo n. 2024/000709 e dalla cartella di CP_1
2 pagamento n. 01720240005891927501, per tutti i motivi di impugnativa esposti e, pertanto, accertare e dichiarare che la ricorrente sig.ra quale coerede Parte_1 dell'arch. nulla deve all' per le causali ed i titoli azionati.Il tutto Persona_1 CP_1 con vittoria di spese e competenze del giudizio, con 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA, se dovuta e con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
2. Con memoria del 14.10.25 si è costituita la chiedendo “in via preliminare, CP_1 nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito non ritenga che la causa sia di pronta soluzione, rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'esecutività del ruolo di cui alla cartella di pagamento n. 01720240005891927501, non sussistendo i gravi motivi richiesti dalla normativa applicabile, per tutto quanto dedotto in narrativa;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità e l'inammissibilità del ricorso avverso la cartella di pagamento n. 01720240005891927501 con riferimento alle eccezioni attinenti alla regolarità formale del titolo esecutivo e della cartella opposta, per decorso del termine perentorio di cui agli artt. 617 e 618 bis cpc, per tutto quanto dedotto ed eccepito in narrativa;
- nel merito: rigettare integralmente il ricorso avversario in quanto completamente infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la cartella di pagamento n. 01720240005891927501 nei limiti del minor importo di Euro 3.964,44 rideterminato per l'anno 2015 a seguito della revisione della posizione contributiva della de cuius Arch. , dovuto per i titoli e causali Persona_1 specificati al punto 12) della premessa in fatto, dichiarando dovuta tale somma ivi richiesta o comunque, accertata la debenza delle somma di Euro 3.964,44 a titolo di contributi, interessi e sanzioni per l'anno 2015, condannare l'opponente al versamento in favore di di tale somma o di quella, maggiore o minore, ritenuta di CP_1 giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio, oltre I.V.A., C.p.a. e rimborso forfettario del 15% per spese generali sui compensi”. In ogni caso, con il favore delle spese di giudizio da liquidarsi ex D.M. 55/2014".
In data 1.9.25 si è costituita l' chiedendo di “A) Rigettare l'istanza di sospensione CP_4 in quanto non ricorrono i presupposti di legge;
B) Dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' in ordine alle sollevate eccezioni Controparte_3
3 di merito ( di competenza ); C) nel merito: dichiarare la legittimità dell'atto CP_1 opposto e posto in essere dall'agente della e respingere le domande della CP_3 ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
D) nel merito e in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, disporre l'obbligo in capo all'ente impositore indicato in narrativa, di tenere indenne e manlevata l'
[...]
; E) Il tutto con condanna della parte soccombente alla Controparte_5 refusione delle spese e delle competenze del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
3. Preliminarmente va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento ai contributi relativi agli anni 2018 e 2019 in quanto la cassa convenuta nel costituirsi in giudizio ha dedotto e documentato che “il debito contributivo dell'Arch. e, Persona_1 per essa, dell'erede SI.ra , oggetto della impugnata cartella di pagamento Parte_1
n. 01720240005891927501, è stato rideterminato nella minore complessiva somma di
Euro 3.964,44 dalla prima dovuta in qualità di iscritta, ai sensi della normativa e disciplina regolamentare sopra richiamata, a titolo di contributi (soggettivo, integrativo e di maternità), di interessi e sanzioni (derivanti unicamente dall'omissione contributiva) per l'anno 2015, come risulta dall'estratto conto previdenziale aggiornato
(doc. 10) e come parimenti risulta dal “Prospetto del contribuente per cartella n.
01720240005891927000 (doc. 11) e dal “Dettaglio della cartella n.
01720240005891927000 (doc. 12) intestate alla de cuius ed elaborati dal concessionario della Riscossione in data 16/04/20251.
Pertanto, con riferimento ai contributi dovuti per gli anni 2018 e 2019 va dichiarata cessata la materia del contendere.
Con riguardo all'anno 2015 ed all'importo a debito della cartella, rideterminato in Euro
3.964,44 si osserva quanto segue.
4. Va rigettata l'eccezione di difetto di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla ricorrente dal momento che gli eredi subentrano nei rapporti obbligazionari attivi e passivi del de cuius, e pertanto rispondono in solido delle obbligazioni il cui presupposto si è verificato anteriormente al decesso del dante causa (come nel caso in
4 esame) tanto che l'Agente della Riscossione ha agito per il recupero del credito vantato verso l'Arch. nei confronti di tutti i suoi eredi, avendo emesso la cartella di Per_1 pagamento n. 01720240005891927501 nei confronti della coerede SI.ra Parte_1
(figlia del de cuius) e la cartella di pagamento n. 01720240005891927502 nei confronti del coerede SI. (marito del de cuius), in tal modo potendosi Persona_2 configurare una loro responsabilità solidale, con facoltà dell'Ente impositore di richiedere il pagamento integrale anche a uno solo degli eredi, il quale poi ha diritto di regresso verso gli altri coeredi per le rispettive quote, a mente del disposto dell'art. 1299
c.c.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' è noto CP_4 che l'art.4 punto 2 quater L.265\2002 ha soppresso al comma 5 dell'art.24
D.lgs.n.46\1999 le parole “ed al concessionario”, con la conseguenza che non vi è più litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e l'ente riscossore.
E tanto ove i motivi dell'opposizione attengano esclusivamente alla fondatezza della pretesa creditoria e non anche alla legittimità della procedura di riscossione. Ne consegue che, nella fattispecie in esame, avendo l'opponente sollevato eccezioni relative alla fondatezza della pretesa ed all'omessa notifica della intimazione impugnata, sussiste la legittimazione passiva della società di riscossione e dell'ente creditore.
Ciò posto, passando all'esame dei motivi del ricorso, l'eccezione di decadenza è fondata.
L'art. 25, comma 1 del d.lgs. 46/1999 prevede che “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo”. Come emerge dal
5 testo della prima delle due disposizioni, il legislatore ha differenziato il dies a quo per il decorso del termine di decadenza a seconda che si tratti di contributi che il debitore ha semplicemente omesso di versare, ovvero si tratti di contributi la cui debenza è stata acclarata a seguito di accertamento degli uffici all'uopo preposti. E siffatta differenziazione, che ricalca sostanzialmente quella tra omissione ed evasione contributiva di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a) e b), è testualmente ripresa dal successivo D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 6, il quale, nel testo risultante da reiterate modifiche, stabilisce infatti che i termini di decadenza si applichino "ai contributi e premi non versati" e "agli accertamenti notificati" successivamente al 1.1.2004 (Cassazione civile, sez. lav., n. 12819 del 22/05/2017).
È, poi, appena il caso di rilevare che la norma, pur riferendosi agli enti pubblici previdenziali, trova applicazione anche nei confronti degli enti di diritto privato, quale
è . Si ritiene, invero che, considerando la finalità della legge di riordino CP_1 unitario dell'intera disciplina della riscossione mediante ruolo in materia contributiva, la tipologia di personalità giuridica attribuita dall'ordinamento assuma rilevanza marginale, dovendosi dare maggior risalto alla finalità sostanzialmente pubblica dell'attività espletata dall'ente.
Nella fattispecie il raffronto tra gli anni di imposta e la notifica dell'atto impugnato rendono manifesta tale decadenza, e di conseguenza la perdita del diritto di iscrivere a ruolo il credito per l' . CP_6
La cartella va pertanto annullata.
E' tuttavia ormai pacifico che la decadenza fissata dall'art. 25 d.lg. n. 46 del 1999 è solo processuale e non sostanziale. Ne deriva che un eventuale vizio della cartella esattoriale o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr. Cass. civ., sez. lav., 23.02.2016, n. 3486).
È noto che: “In tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale, che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo, non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza
6 della domanda di pagamento dell'Istituto , valendo gli stessi principi che Parte_3 governano l'opposizione a decreto ingiuntivo “ ( Cass. n. 14149/12, Cass. n. 27824/09,
Cass. n. 19502/09; Cassazione civ., sez lav., n. 23 del 3 gennaio 2014; Cassazione civile, sez. lav., 10/09/2015, n. 17883).
La ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento nel merito sulla fondatezza dell'obbligo di pagamento dei contributi/premi. Ricorrono infatti gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (tra le tante Cass. n. 12311 del 04/12/1997) che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 c.p.c., art. 644 cod. proc. civ. e segg.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte "ex adverso" ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso” (Cassazione civ. sez. lav., n. 14149 del 6.8.2012, Cass. n. 3486 del 23/02/2016; Cass. n. 1558 del
23/01/2020; Cass. 24131/2021).
A questo punto occorre verificare la legittimità della pretesa.
Ebbene, alcuna prescrizione è maturata tenuto conto che, come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, con riferimento ai crediti contributivi di (v. CP_1 sentenza n. 4050/2014 e ss.) l'opera il termine di prescrizione quinquennale di tali contributi.
In ordine al dies a quo di decorrenza della prescrizione si rileva che, vertendosi, come nella fattispecie, in tema di contributi cd. “fissi” e "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della l. n. 233/1990, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
ne consegue che il momento di decorrenza della
7 prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo - ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione - con cui l' abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un Parte_2 maggior reddito (Cass. n. 13463 del 29/05/2017).
Nella specie, la data di scadenza del versamento dei contributi è fissata al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento (v. art. 36, comma 1 e art. 37 comma II dello Statuto ). CP_1
Pertanto, tenuto conto che il primo atto interruttivo valido è la pec del 26.7.21 non risulta trascorso il termine quinquennale di prescrizione.
Dalla piana lettura delle comunicazioni in atti, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, risulta l'esplicitazione di una pretesa nonché l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Non può, quindi, ipotizzarsi che siano qualificabili in termini di semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e di espressa e precisa richiesta di adempimento al debitore (cfr. Cass., ordinanza n. 4205 del 9.2.2022 richiamata dalla difesa di parte ricorrente).
Ne consegue che il ricorrente va condannato al pagamento alla convenuta delle CP_7 somme iscritte nei ruoli in contestazione, a titolo di omissione contributiva per l'anno
2015 oltre interessi dal dovuto al saldo.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 II c. c.p.c. (come risultante per effetto dell'intervento della Corte Costituzionale n. 77 del 2018) per la compensazione tra le parti delle spese processuali, considerato che i crediti pretesi sono molto risalenti rispetto alla notifica dell'atto opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai contributi relativi agli anni
2018 e 2019; annulla la cartella impugna per intervenuta decadenza;
8 condanna il ricorrente al pagamento alla Cassa convenuta delle somme iscritte nei ruoli in contestazione, a titolo di omissione contributiva per l'anno 2015 oltre interessi dal dovuto al saldo.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 25/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
9
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1634/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
nata il giorno 01/05/1996 in Benevento, cod. fisc. Parte_1
, in qualità di coerede (figlia) dell'arch. (nata il C.F._1 Persona_1 giorno 11/05/1958 in San Bartolomeo in Galdo (BN), , deceduta C.F._2 il 24/11/2022), residente a[...] Int. 14 in Benevento ed ivi elettivamente domiciliata alla Via dell'Esperanto, 49 presso lo studio dell'avv. Rosaria
Raio che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Romeo giusta procura generale CP_1 alle liti e con esso elettivamente domiciliata, in virtù dei poteri conferitigli, presso lo studio dell'Avv. Alba Fattorello sito in Avellino (AV), Contrada S. Oronzo n. 40;
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Annarita Parte_2
Del Regno (Cod. Fisc. , elettivamente domiciliata presso il suo C.F._3 studio sito in Salerno al C.so V. Emanuele n. 58,
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 24/10/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso depositato in data 18.4.25 parte ricorrente in qualità di coerede (figlia) dell'arch. deceduta il 24/11/2022, ha impugnato la cartella di pagamento n. Persona_1
01720240005891927501, recante l'intimazione di pagamento dei contributi, con sanzioni ed interessi, asseritamente dovuti dalla predetta arch. per gli anni Persona_1
2015, 2018 e 2019, iscritti nel ruolo n. 2024/000709, emesso da . CP_1
Ha eccepito: che illegittimamente ha richiesto per l'intero alla ricorrente, in CP_1 qualità di coerede (figlia) dell'arch. i contributi, con sanzioni ed interessi, Persona_1 asseritamente dovuti da quest'ultima per gli anni 2015, 2018 e 2019, essendo, se del caso, obbligata solo per il 50% dei debiti in quanto coerede insieme al fratello
; che i contributi previdenziali portati dal ruolo esecutivo n. 2024/000709 CP_2 relativi agli anni 2018 e 2019 non sono dovuti, in quanto l'iscritta è stata cancellata dai ruoli previdenziali con decorrenza dal 31/12/2017; la decadenza e CP_1
l'intervenuta prescrizione del credito contributivo preteso.
Ha pertanto chiesto, previa sospensione del provvedimento impugnato, accogliersi le seguenti conclusioni:"1) preliminarmente, sospendere, anche inaudita altera parte,
l'esecutività e l'esecuzione del ruolo n. 2024/000709 emesso da , reso CP_1 esecutivo il 12/01/2024 e consegnato il 10/03/2024 e, conseguentemente, della cartella di pagamento n. 01720240005891927501, emessa sulla sua scorta dall'
[...]
; 2) Controparte_3 dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o l'insussistenza e infondatezza della pretesa come azionata per l'intero nei confronti della ricorrente, coerede legittima dell'iscritta ad , arch. per la quota ereditaria del 50%, stante CP_1 Persona_1
l'insussistenza di solidarietà per i debiti ereditari, eventualmente facenti capo alla predetta dante causa;
3) dichiarare nulli, illegittimi ed invalidi ed annullare il ruolo esecutivo n. 2024/000709 emesso da , reso esecutivo il 12/01/2024 e CP_1 consegnato il 10/03/2024 e, conseguentemente, la cartella di pagamento n.
01720240005891927501, emessa sulla sua scorta dall'
[...] la Provincia di Benevento, per tutti i motivi Controparte_3 di impugnativa esposti;
4) accertare e dichiarare l'insussistenza e l'infondatezza della pretesa di , portata dal ruolo esecutivo n. 2024/000709 e dalla cartella di CP_1
2 pagamento n. 01720240005891927501, per tutti i motivi di impugnativa esposti e, pertanto, accertare e dichiarare che la ricorrente sig.ra quale coerede Parte_1 dell'arch. nulla deve all' per le causali ed i titoli azionati.Il tutto Persona_1 CP_1 con vittoria di spese e competenze del giudizio, con 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA, se dovuta e con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
2. Con memoria del 14.10.25 si è costituita la chiedendo “in via preliminare, CP_1 nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito non ritenga che la causa sia di pronta soluzione, rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'esecutività del ruolo di cui alla cartella di pagamento n. 01720240005891927501, non sussistendo i gravi motivi richiesti dalla normativa applicabile, per tutto quanto dedotto in narrativa;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità e l'inammissibilità del ricorso avverso la cartella di pagamento n. 01720240005891927501 con riferimento alle eccezioni attinenti alla regolarità formale del titolo esecutivo e della cartella opposta, per decorso del termine perentorio di cui agli artt. 617 e 618 bis cpc, per tutto quanto dedotto ed eccepito in narrativa;
- nel merito: rigettare integralmente il ricorso avversario in quanto completamente infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la cartella di pagamento n. 01720240005891927501 nei limiti del minor importo di Euro 3.964,44 rideterminato per l'anno 2015 a seguito della revisione della posizione contributiva della de cuius Arch. , dovuto per i titoli e causali Persona_1 specificati al punto 12) della premessa in fatto, dichiarando dovuta tale somma ivi richiesta o comunque, accertata la debenza delle somma di Euro 3.964,44 a titolo di contributi, interessi e sanzioni per l'anno 2015, condannare l'opponente al versamento in favore di di tale somma o di quella, maggiore o minore, ritenuta di CP_1 giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio, oltre I.V.A., C.p.a. e rimborso forfettario del 15% per spese generali sui compensi”. In ogni caso, con il favore delle spese di giudizio da liquidarsi ex D.M. 55/2014".
In data 1.9.25 si è costituita l' chiedendo di “A) Rigettare l'istanza di sospensione CP_4 in quanto non ricorrono i presupposti di legge;
B) Dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' in ordine alle sollevate eccezioni Controparte_3
3 di merito ( di competenza ); C) nel merito: dichiarare la legittimità dell'atto CP_1 opposto e posto in essere dall'agente della e respingere le domande della CP_3 ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
D) nel merito e in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, disporre l'obbligo in capo all'ente impositore indicato in narrativa, di tenere indenne e manlevata l'
[...]
; E) Il tutto con condanna della parte soccombente alla Controparte_5 refusione delle spese e delle competenze del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
3. Preliminarmente va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento ai contributi relativi agli anni 2018 e 2019 in quanto la cassa convenuta nel costituirsi in giudizio ha dedotto e documentato che “il debito contributivo dell'Arch. e, Persona_1 per essa, dell'erede SI.ra , oggetto della impugnata cartella di pagamento Parte_1
n. 01720240005891927501, è stato rideterminato nella minore complessiva somma di
Euro 3.964,44 dalla prima dovuta in qualità di iscritta, ai sensi della normativa e disciplina regolamentare sopra richiamata, a titolo di contributi (soggettivo, integrativo e di maternità), di interessi e sanzioni (derivanti unicamente dall'omissione contributiva) per l'anno 2015, come risulta dall'estratto conto previdenziale aggiornato
(doc. 10) e come parimenti risulta dal “Prospetto del contribuente per cartella n.
01720240005891927000 (doc. 11) e dal “Dettaglio della cartella n.
01720240005891927000 (doc. 12) intestate alla de cuius ed elaborati dal concessionario della Riscossione in data 16/04/20251.
Pertanto, con riferimento ai contributi dovuti per gli anni 2018 e 2019 va dichiarata cessata la materia del contendere.
Con riguardo all'anno 2015 ed all'importo a debito della cartella, rideterminato in Euro
3.964,44 si osserva quanto segue.
4. Va rigettata l'eccezione di difetto di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla ricorrente dal momento che gli eredi subentrano nei rapporti obbligazionari attivi e passivi del de cuius, e pertanto rispondono in solido delle obbligazioni il cui presupposto si è verificato anteriormente al decesso del dante causa (come nel caso in
4 esame) tanto che l'Agente della Riscossione ha agito per il recupero del credito vantato verso l'Arch. nei confronti di tutti i suoi eredi, avendo emesso la cartella di Per_1 pagamento n. 01720240005891927501 nei confronti della coerede SI.ra Parte_1
(figlia del de cuius) e la cartella di pagamento n. 01720240005891927502 nei confronti del coerede SI. (marito del de cuius), in tal modo potendosi Persona_2 configurare una loro responsabilità solidale, con facoltà dell'Ente impositore di richiedere il pagamento integrale anche a uno solo degli eredi, il quale poi ha diritto di regresso verso gli altri coeredi per le rispettive quote, a mente del disposto dell'art. 1299
c.c.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' è noto CP_4 che l'art.4 punto 2 quater L.265\2002 ha soppresso al comma 5 dell'art.24
D.lgs.n.46\1999 le parole “ed al concessionario”, con la conseguenza che non vi è più litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e l'ente riscossore.
E tanto ove i motivi dell'opposizione attengano esclusivamente alla fondatezza della pretesa creditoria e non anche alla legittimità della procedura di riscossione. Ne consegue che, nella fattispecie in esame, avendo l'opponente sollevato eccezioni relative alla fondatezza della pretesa ed all'omessa notifica della intimazione impugnata, sussiste la legittimazione passiva della società di riscossione e dell'ente creditore.
Ciò posto, passando all'esame dei motivi del ricorso, l'eccezione di decadenza è fondata.
L'art. 25, comma 1 del d.lgs. 46/1999 prevede che “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo”. Come emerge dal
5 testo della prima delle due disposizioni, il legislatore ha differenziato il dies a quo per il decorso del termine di decadenza a seconda che si tratti di contributi che il debitore ha semplicemente omesso di versare, ovvero si tratti di contributi la cui debenza è stata acclarata a seguito di accertamento degli uffici all'uopo preposti. E siffatta differenziazione, che ricalca sostanzialmente quella tra omissione ed evasione contributiva di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a) e b), è testualmente ripresa dal successivo D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 6, il quale, nel testo risultante da reiterate modifiche, stabilisce infatti che i termini di decadenza si applichino "ai contributi e premi non versati" e "agli accertamenti notificati" successivamente al 1.1.2004 (Cassazione civile, sez. lav., n. 12819 del 22/05/2017).
È, poi, appena il caso di rilevare che la norma, pur riferendosi agli enti pubblici previdenziali, trova applicazione anche nei confronti degli enti di diritto privato, quale
è . Si ritiene, invero che, considerando la finalità della legge di riordino CP_1 unitario dell'intera disciplina della riscossione mediante ruolo in materia contributiva, la tipologia di personalità giuridica attribuita dall'ordinamento assuma rilevanza marginale, dovendosi dare maggior risalto alla finalità sostanzialmente pubblica dell'attività espletata dall'ente.
Nella fattispecie il raffronto tra gli anni di imposta e la notifica dell'atto impugnato rendono manifesta tale decadenza, e di conseguenza la perdita del diritto di iscrivere a ruolo il credito per l' . CP_6
La cartella va pertanto annullata.
E' tuttavia ormai pacifico che la decadenza fissata dall'art. 25 d.lg. n. 46 del 1999 è solo processuale e non sostanziale. Ne deriva che un eventuale vizio della cartella esattoriale o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr. Cass. civ., sez. lav., 23.02.2016, n. 3486).
È noto che: “In tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale, che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo, non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza
6 della domanda di pagamento dell'Istituto , valendo gli stessi principi che Parte_3 governano l'opposizione a decreto ingiuntivo “ ( Cass. n. 14149/12, Cass. n. 27824/09,
Cass. n. 19502/09; Cassazione civ., sez lav., n. 23 del 3 gennaio 2014; Cassazione civile, sez. lav., 10/09/2015, n. 17883).
La ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento nel merito sulla fondatezza dell'obbligo di pagamento dei contributi/premi. Ricorrono infatti gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (tra le tante Cass. n. 12311 del 04/12/1997) che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 c.p.c., art. 644 cod. proc. civ. e segg.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte "ex adverso" ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso” (Cassazione civ. sez. lav., n. 14149 del 6.8.2012, Cass. n. 3486 del 23/02/2016; Cass. n. 1558 del
23/01/2020; Cass. 24131/2021).
A questo punto occorre verificare la legittimità della pretesa.
Ebbene, alcuna prescrizione è maturata tenuto conto che, come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, con riferimento ai crediti contributivi di (v. CP_1 sentenza n. 4050/2014 e ss.) l'opera il termine di prescrizione quinquennale di tali contributi.
In ordine al dies a quo di decorrenza della prescrizione si rileva che, vertendosi, come nella fattispecie, in tema di contributi cd. “fissi” e "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della l. n. 233/1990, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
ne consegue che il momento di decorrenza della
7 prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo - ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione - con cui l' abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un Parte_2 maggior reddito (Cass. n. 13463 del 29/05/2017).
Nella specie, la data di scadenza del versamento dei contributi è fissata al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento (v. art. 36, comma 1 e art. 37 comma II dello Statuto ). CP_1
Pertanto, tenuto conto che il primo atto interruttivo valido è la pec del 26.7.21 non risulta trascorso il termine quinquennale di prescrizione.
Dalla piana lettura delle comunicazioni in atti, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, risulta l'esplicitazione di una pretesa nonché l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Non può, quindi, ipotizzarsi che siano qualificabili in termini di semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e di espressa e precisa richiesta di adempimento al debitore (cfr. Cass., ordinanza n. 4205 del 9.2.2022 richiamata dalla difesa di parte ricorrente).
Ne consegue che il ricorrente va condannato al pagamento alla convenuta delle CP_7 somme iscritte nei ruoli in contestazione, a titolo di omissione contributiva per l'anno
2015 oltre interessi dal dovuto al saldo.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 II c. c.p.c. (come risultante per effetto dell'intervento della Corte Costituzionale n. 77 del 2018) per la compensazione tra le parti delle spese processuali, considerato che i crediti pretesi sono molto risalenti rispetto alla notifica dell'atto opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai contributi relativi agli anni
2018 e 2019; annulla la cartella impugna per intervenuta decadenza;
8 condanna il ricorrente al pagamento alla Cassa convenuta delle somme iscritte nei ruoli in contestazione, a titolo di omissione contributiva per l'anno 2015 oltre interessi dal dovuto al saldo.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 25/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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