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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 21/06/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott.ssa Maria Elena Del Forno, Presidente
dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est.
avv. Paolo Piccolo, Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 744 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall' avvocato Tommaso
Chirico, come in atti domiciliata,
APPELLATA IN RIASSUNZIONE
E
, Controparte_1 Controparte_2
, , Controparte_3 Controparte_4
rappresentati e difesi Controparte_5 dall'avvocato Francesco Polimei, come in atti domiciliati,
APPELLANTI IN RIASSUNZIONE
E
in persona del legale rappresentante pro P_ tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele
Clemente, come in atti domiciliata,
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
1 E
, rappresentato e difeso dall' Controparte_7 avvocato Francesco Spiezia, come in atti domiciliato,
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
E
, in persona del legale OP rappresentante pro tempore, contumace,
APPELLATO IN RIASSUNZIONE
E
, CP_9 Controparte_10 [...]
, , CP_11 Controparte_12 contumaci,
APPELLATI IN RIASSUNZIONE
E
, in persona del legale Controparte_13 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Granese, come in atti domiciliata,
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE avente ad oggetto: riassunzione, ai sensi dell'articolo 392 del codice di procedura civile, del giudizio definito con la sentenza numero 962/21 della Corte d'Appello di Salerno, pubblicata in data 29 giugno 2021, cassata dalla Suprema
Corte.
CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza parziale numero 715/15, pubblicata in data
17 febbraio 2015, il Tribunale di Salerno, in relazione all'incidente stradale verificatosi in data 17 giugno 2004, sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria, in agro del Comune di
San Cipriano Picentino, che aveva visto coinvolta l'autovettura
2 Fiat TE, targata MM536RM, di proprietà del OP
, condotta da ed assicurata con
[...] Controparte_7
l' oggi Controparte_14 Controparte_13
che, a causa di veicoli già incolonnati, aveva arrestato la
[...] sua marcia urtando violentemente la parte posteriore dell'autocarro targato BJ734WK, contro la quale era finita, sempre da tergo, ma più spostata sul lato destro, anche una
Nissan Micra, targata BN538GA, condotta dal proprietario,
, ed assicurata con la Controparte_15 Controparte_16 oggi in seguito al quale erano deceduti sia P_ ER
, trasportato sull'autovettura Fiat TE, che
[...] _1
, conducente dell'autovettura Nissan Micra, aveva
[...] dichiarato cessata la materia del contendere -giusta sottoscrizione, in data 14 giugno 2013, di un atto di transazione- tra , , CP_9 Controparte_10 [...]
e -i primi due genitori CP_11 Controparte_12 ed i secondi germani del defunto e Persona_1 _7
, il , l'
[...] OP Controparte_14
nonché la e
[...] Controparte_16 CP_1
, , ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e , in proprio e quali eredi di
[...] Controparte_5
. Controparte_15
2. Con sentenza definitiva numero 3635/16, pubblicata in data 22 luglio 2016, il Tribunale di Salerno aveva ritenuto, anche sulla scorta dei risultati ai quali era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, che lo scontro fosse avvenuto tra veicoli in movimento, senza il rispetto della distanza di sicurezza, e che non fosse stata fornita alcuna prova liberatoria da parte dei conducenti, con conseguente applicazione dell'articolo 2054, comma secondo, del codice civile.
Era stato possibile accertare, infatti, che: a) in data 17 giugno 2004, alle ore 15.15 circa, l'autovettura Fiat TE,
3 targata MM536RM, di proprietà del , con OP
a bordo il tenente , assicurata con l' Persona_1 [...]
condotta dal militare della marina Controparte_14
, stava percorrendo la carreggiata sud Controparte_7 dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, con fondo stradale in buone condizioni, ma bagnato per le precipitazioni in atto;
b) tale automobile seguiva l'autoarticolato condotto da CP_17
, targato BJ734WK, e semirimorchio Schmitz, targato
[...]
AC51765, mentre alle spalle della Fiat TE procedeva, invece, l'automobile Nissan Micra, targata BN538GA, con a bordo il conducente e proprietario, ; c) i Controparte_15 veicoli viaggiavano ad una velocità compresa tra gli 80 ed i 90 chilometri orari, al cospetto di un limite di velocità imposto di
60 chilometri orari per gli autocarri e di 80 chilometri orari per le autovetture;
d) all'altezza della progressiva chilometrica
10+608, alla fine di un tratto stradale in curva con visuale non preclusa, l'autista dell'autoarticolato aveva attivato gli indicatori di emergenza e si era accodato alla colonna di automobili che lo precedevano, quando la Fiat TE, che lo seguiva a distanza inferiore a quella di sicurezza, senza nemmeno scalare la marcia, aveva impattato il semirimorchio, incuneandosi sotto il telaio;
e) , invece, pur Controparte_15 tentando di aggirare i mezzi fermi sulla loro destra, aveva urtato con il parafango anteriore sinistro quello posteriore destro della e, dopo aver agganciato col cerchione CP_18 della ruota di sinistra il cerchione posteriore di destra della Fiat
TE, si era infilato sotto l'estremità destra del telaio del veicolo, colpendo il cassone dell'autoarticolato, con rottura del parabrezza e deformazione della portiera.
Quanto alle responsabilità dei soggetti coinvolti, era possibile ritenere che, pur procedendo le due autovetture ad una velocità entro i limiti consentiti, la condotta di guida dei due conducenti
4 non fosse stata consona alle condizioni atmosferiche -sede stradale bagnata- ed alla conformazione del tratto viario -curva in leggera pendenza- senza considerare, per di più, la violazione della distanza di sicurezza, mentre nessuna responsabilità poteva essere ascritta all' in quanto, Parte_1 da un lato, pochi minuti prima del sinistro -e senza alcuna possibilità di un intervento efficace- sulla corsia sud dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, alla progressiva chilometrica 10+800 ed alla progressiva chilometrica 12+000, si erano verificati tre incidenti stradali, con conseguente rallentamento del traffico e formazione di code, e, dall'altro, era emersa la presenza di addetti dell' alla segnalazione Parte_1 della colonna di autoveicoli.
Conseguentemente, dovevano essere rigettate le domande proposte nei confronti dell' con AN Parte_1 dell' (poi divenuta Controparte_14
, di e degli eredi Controparte_13 Controparte_7
alla refusione delle spese di lite, mentre, in _1 accoglimento della domanda proposta in via riconvenzionale da
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e , dovevano essere Controparte_4 Controparte_5 ANti , il e la Controparte_7 OP
(già Controparte_13 Controparte_14
, in solido tra loro, al pagamento della complessiva
[...] somma di euro 430.000,00 (tenuto conto del concorso di colpa dei due conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente), di cui euro 150.000,00 in favore della moglie di , Controparte_15
, ed euro 70.000,00 in favore dei figli di Controparte_1
e, cioè, di , Controparte_15 Controparte_2 _3
, e .
[...] Controparte_4 Controparte_5
3. La sentenza definitiva del Tribunale di Salerno veniva impugnata dalla (già Controparte_13 [...]
[..
[...] -ed il giudizio veniva iscritto al Parte_2 numero 928 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2016, nell'ambito del quale proponevano appello incidentale , , Controparte_1 Controparte_2 _3
, e e dalla
[...] Controparte_4 Controparte_5
(già -ed il giudizio veniva P_ Controparte_16 iscritto al numero 1397 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2016, nell'ambito del quale proponevano appello incidentale, da una parte, e, dall'altra, Controparte_7
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e e la Corte d'Appello Controparte_4 Controparte_5 di Salerno, disposta la riunione delle due cause, con la sentenza numero 962/21, pubblicata in data 29 giugno 2021, accoglieva, per quanto di ragione, l'appello proposto dalla Controparte_13
e rigettava quelli proposti dalla e da
[...] P_
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e , rigettando l'azione Controparte_4 Controparte_5 risarcitoria da questi ultimi intentata.
4. La Corte di Cassazione, con ordinanza numero 12663/24, pubblicata in data 9 maggio 2024, cassava tale sentenza, rigettando il ricorso principale, proposto dalla Controparte_13
accogliendo il ricorso incidentale della
[...] P_ rigettando il primo, accogliendo il secondo ed il terzo e dichiarando assorbito il quarto motivo del ricorso incidentale proposto dagli eredi , e rinviava alla Corte d'Appello _1 di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
5. L' provvedeva alla riassunzione e si Parte_1 costituivano in giudizio , Controparte_1 CP_2
, , e
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, nonché l' e la
[...] P_ Controparte_7 [...]
mentre rimanevano contumaci , CP_13 CP_9
6 , e Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12
, nonché il , e la causa -assegnati
[...] OP
i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile- veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. E' opportuno ripercorrere, innanzi tutto, l'iter motivazionale che ha indotto la Suprema Corte a cassare la sentenza numero 962/21 della Corte d'Appello di Salerno, pubblicata in data 29 giugno 2021, sulla scorta delle seguenti ragioni: a) la ricorrente principale, si era Controparte_13 doluta del rigetto della domanda tendente ad ottenere l'accertamento della responsabilità custodiale dell' Parte_1 in virtù, tuttavia, di motivi assolutamente infondati;
b) il ricorso incidentale dell' invece, era fondato ed, in quanto P_ tale, doveva essere accolto, in quanto la Corte d'Appello di
Salerno, pur prendendo le mosse da una determinata ricostruzione della dinamica del sinistro, consistito in un tamponamento a catena tra veicoli in movimento, aveva omesso di applicare l'articolo 2054, comma secondo, del codice civile, applicando, invece, il principio secondo il quale, in caso di scontri successivi tra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, doveva essere reputato unico responsabile degli effetti delle collisioni il conducente che le aveva determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna;
c)
l'autorità giudiziaria deputata a celebrare il giudizio di rinvio, quindi, avrebbe dovuto applicare -alla fattispecie in esame- proprio l'articolo 2054, comma secondo, del codice civile, non trascurando di valutare, tuttavia, la ricorrenza o meno dei presupposti richiesti per ritenere superata la presunzione di pari responsabilità dei conducenti della Fiat TE e della Nissan
Micra; d) il primo motivo del ricorso incidentale proposto dagli eredi d oggetto l'asserita responsabilità Parte_3
7 dell' nel determinismo dell'evento lesivo- non era Parte_1 fondato, mentre lo erano il secondo ed il terzo, per le ragioni che avrebbero imposto -analogamente a quanto esposto con riferimento al ricorso incidentale proposto dall' Controparte_6
l'applicazione dell'articolo 2054, comma secondo, del codice civile, mentre doveva reputarsi assorbito il quarto, attinente alla denunciata violazione dell'articolo 1917 del codice civile, in relazione alla AN diretta dell' -che sarebbe P_ dovuta essere emanata- a tenerli indenni di quanto sarebbero stati tenuti a pagare per le spese di giudizio;
e) il ricorso incidentale dell' era fondato, in quanto la Corte Parte_1
d'Appello di Salerno aveva omesso di regolare, quanto alla sua posizione processuale, le spese di lite, che sarebbero dovute essere poste a carico delle parti soccombenti.
2. Orbene, prendendo le mosse dai principi espressi dalla
Corte di Cassazione, quali poc'anzi sinteticamente richiamati, è necessario -con riferimento alla dinamica del sinistro ed alla responsabilità dei conducenti delle due autovetture coinvolte- stabilire -dovendosi applicare, trattandosi di un tamponamento a catena tra veicoli in movimento, la presunzione di concorrente responsabilità dei relativi conducenti (e, segnatamente, della e della Nissan Micra)- se sia stata o meno superata CP_18 tale presunzione, dovendosi dare -a siffatta domanda- risposta negativa, non essendo emersi elementi tali da indurre a ritenere, nemmeno su un piano indiziario o presuntivo, che ciò sia avvenuto ed, in particolare, con riferimento alle condotte tenute dai suddetti conducenti per evitare la collisione o renderla meno grave ed a quelle che avrebbero potuto tenere al medesimo fine.
3. Non è superfluo rammentare che l'articolo 2054, comma secondo, del codice civile contempla una presunzione di uguale concorso dei conducenti alla produzione dei danni dei veicoli
8 coinvolti in un incidente stradale ed assurge a criterio sussidiario di imputazione rispetto a quello previsto dall'articolo
2054, comma primo, del codice civile, secondo il quale il conducente di un veicolo che circola su una pubblica strada è obbligato a risarcire il danno cagionato se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento.
Essendo riconducibile al principio di solidarietà enucleabile dagli articoli 2 della Costituzione e 1175 del codice civile, parametro generale di condotta, operante, quale emanazione della regola del neminem laedere, non solo in materia contrattuale, la norma dettata dall'articolo 2054, comma secondo, del codice civile impone al conducente che voglia andare esente da addebiti di dimostrare di essersi compiutamente uniformato alle norme comportamentali prescritte e di avere tentato di attuare, con perizia e diligenza, una manovra di emergenza, ancorché senza esito, o di essersi trovato nell'impossibilità di effettuare un'efficace manovra finalizzata ad evitare l'impatto ed i conseguenti danni (cfr., in ordine alla prova liberatoria di cui all'articolo 2054, comma secondo, del codice civile, Cass. civ. n. 4022/01, Cass. civ. n.
195/07, Cass. civ. n. 8008/09 e Cass. civ. n. 23431/14).
L'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti, peraltro, non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, qualora quest'ultimo non sia riuscito a dimostrare, non certo in virtù del maggior grado di certezza raggiunto riguardo alla colpa del guidatore dell'altro mezzo coinvolto, ma sulla scorta di decisivi ed inoppugnabili riscontri di fatto, la carenza di qualsivoglia ipotesi di censura addebitabile alla sua condotta (cfr. Cass. civ. n. 477/03, Cass. civ. n. 20439/08 e Cass. civ. n. 7479/20).
Il criterio sussidiario di imputazione de quo trova applicazione, infatti, in tutti i casi in cui non sia stato possibile
9 ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente o appurare che sia stato fatto il possibile, da parte di uno o di entrambi i conducenti, per evitarlo o stabilire, in concreto, in quale misura la condotta tenuta dai due conducenti abbia contribuito a causare l'evento ed i danni scaturitine (cfr. Cass. civ. n.
1198/97, Cass. civ. n. 12524/00 e Cass. civ. n. 10304/09).
4. Con precipuo riferimento al caso di specie, non è possibile ritenere, come si è già avuto modo di accennare in precedenza, che -in virtù degli elementi complessivamente acquisiti nel corso del giudizio- siano state del tutto chiarite le condotte di guida tenute dai due conducenti delle automobili coinvolte nell'incidente, soprattutto con riferimento alle eventuali manovre effettuate al fine di scongiurare l'impatto ed alle sue conseguenze perniciose e quelle che, a tal fine, avrebbero potuto porre in essere, con tutto ciò che ne consegue riguardo all'impossibilità di attribuire ad uno solo di essi la responsabilità esclusiva del sinistro o di stabilire la misura dell'incidenza causale avuta dai comportamenti da essi concretamente tenuti nell'eziologia dell'evento lesivo e dei pregiudizi che ne sono derivati, non potendosi reputare superata la presunzione disciplinata dall'articolo 2054, comma secondo, del codice civile, in mancanza di elementi certi ed inoppugnabili che permettano, in termini appaganti e convincenti, non rinvenibili in quelli -esigui e nemmeno del tutto univoci- acquisiti nel corso del giudizio, di effettuare una ricostruzione, esaustiva e definitiva, delle modalità dell'incidente, in tutti i loro risvolti essenziali, e del comportamento tenuto, in occasione di esso, dai due guidatori delle automobili de quibus.
5. Conseguentemente, ponendosi -in seguito alla cassazione della sentenza numero 962/21 della Corte d'Appello di Salerno, pubblicata in data 29 giugno 2021- nella prospettiva dell'autorità giudiziaria deputata alla disamina delle
10 impugnazioni proposte avverso la sentenza di primo grado, in relazione, ovviamente, alle questioni da esaminare nella presente sede di rinvio, è possibile reputare -in linea con i principi espressi dalla Suprema Corte riguardo all'applicabilità, nella vicenda in esame, dell'articolo 2054, comma secondo, del codice civile e ribadito che non sono emersi elementi tali da indurre a ritenere superata la presunzione di pari responsabilità dei conducenti dei due veicoli coinvolti nell'incidente- assolutamente infondati gli appelli proposti avverso la sentenza definitiva numero 3635/16 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 22 luglio 2016, con la quale , Controparte_7 conducente della Fiat TE, e , Controparte_15 proprietario della Nissa Micra, sono stati considerati corresponsabili, al 50%, del sinistro, proprio in applicazione del concorso di colpa di cui all'articolo 2054, comma secondo, del codice civile.
6. Quanto alle spese di lite del giudizio di secondo grado, non liquidate in favore dell' deve procedersi ad Parte_1 effettuare la relativa quantificazione, in ossequio al principio di soccombenza, avendo effettivamente trascurato di provvedere a tanto la Corte d'Appello di Salerno, in virtù di un'omissione censurata -anch'essa- dalla Corte di Cassazione.
7. Le spese di lite -ferme restando le statuizioni emesse, sul punto, dal Tribunale di Salerno- conseguono alla soccombenza e sono liquidate -tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e, quanto agli esborsi, della documentazione, rinvenibile agli atti, che li comprova- in dispositivo, con riferimento al giudizio d'appello, a quello di legittimità ed a quello di rinvio, con la precisazione che quelle in favore degli eredi pari di quelle in favore dell' Parte_4 Controparte_6 saranno liquidate al 50%, atteso il concorso di colpa di nel determinismo dell'evento lesivo. Controparte_15
11 Relativamente alle somme che i suddetti eredi _1 devono rifondere, invece, non è possibile reputare applicabile l'articolo 1917, comma terzo, del codice civile, non attenendo meramente a spese sostenute per resistere alle pretese creditorie del danneggiato.
La e (o i difensori Controparte_13 Controparte_7 antistatari, qualora abbiano percepito direttamente i relativi compensi), sono tenuti, infine, alla restituzione delle somme versategli dall' -a titolo di spese di lite del giudizio P_ di secondo grado- in dipendenza della sentenza cassata, oltre interessi, al saggio legale, a far data dai singoli pagamenti al saldo (cfr. Cass. civ. n. 5391/13, Cass. civ. n. 1526/16 e Cass. civ. n. 34011/21).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, giusta cassazione della sentenza numero 962/21 della Corte d'Appello di Salerno, pubblicata in data 29 giugno 2021, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)rigetta gli appelli proposti avverso la sentenza di primo grado, che conferma integralmente;
2)AN , la e Controparte_7 Controparte_13
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e , in solido tra loro, alla Controparte_4 Controparte_5 refusione, in favore dell' delle spese di lite del Parte_1 giudizio d'appello, che liquida in euro 12.680,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
3)AN , la e Controparte_7 Controparte_13
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e , in solido tra loro, alla Controparte_4 Controparte_5
12 refusione, in favore dell' delle spese di lite del Parte_1 giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.390,00 per compensi di avvocato ed euro 1.063,00 per esborsi, oltre Iva,
Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
4)AN , la e Controparte_7 Controparte_13
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e , in solido tra loro, alla Controparte_4 Controparte_5 refusione, in favore dell' delle spese di lite del Parte_1 giudizio di rinvio, che liquida in euro 10.060,00 per compensi di avvocato ed euro 786,00 per esborsi, oltre Iva, Cassa
Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
5)AN , il e la Controparte_7 OP
in solido tra loro, alla refusione, in favore Controparte_13 di , Controparte_1 Controparte_2 _3
, e , della metà
[...] Controparte_4 Controparte_5
(1/2) delle spese di lite del giudizio d'appello, che liquida nella somma complessiva (1/1) di euro 12.680,00 per compensi di avvocato ed euro 1.828,47 per esborsi, oltre Iva, Cassa
Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge, con compensazione della residua metà (1/2) e distrazione, per quanto di spettanza, in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
6)AN , il e la Controparte_7 OP
in solido tra loro, alla refusione, in favore Controparte_13 di , Controparte_1 Controparte_2 _3
, e , della metà
[...] Controparte_4 Controparte_5
(1/2) delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida nella somma complessiva (1/1) di euro 5.390,00 per compensi di avvocato ed euro 54,39 per esborsi, oltre Iva, Cassa
Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per
13 legge, con compensazione della residua metà (1/2) e distrazione, per quanto di spettanza, in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
7)AN , il e la Controparte_7 OP
in solido tra loro, alla refusione, in favore Controparte_13 di , Controparte_1 Controparte_2 _3
, e , della metà
[...] Controparte_4 Controparte_5
(1/2) delle spese di lite del giudizio di rinvio, che liquida nella somma complessiva (1/1) di euro 10.060,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge, con compensazione della residua metà (1/2) e distrazione, per quanto di spettanza, in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
8)AN , il e la Controparte_7 OP
in solido tra loro, alla refusione, in favore Controparte_13 dell' della metà (1/2) delle spese di lite del P_ giudizio d'appello, che liquida nella somma complessiva (1/1) di euro 12.680,00 per compensi di avvocato ed euro 887,53 per esborsi, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
9)AN , il e la Controparte_7 OP
in solido tra loro, alla refusione, in favore Controparte_13 dell' della metà (1/2) delle spese di lite del P_ giudizio di legittimità, che liquida nella somma complessiva
(1/1) di euro 5.390,00 per compensi di avvocato ed euro 58,25 per esborsi, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
10)AN , il e la Controparte_7 OP
, in solido tra loro, alla refusione, in favore Controparte_13 dell' della metà (1/2) delle spese id lite del P_ giudizio di rinvio, che liquida nella somma complessiva (1/1) di euro 10.060,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa
14 Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
11)AN la e (o i Controparte_13 Controparte_7 difensori antistatari, qualora abbiano percepito direttamente i relativi compensi) alla restituzione, in favore dell' P_ delle somme incassate in dipendenza della sentenza cassata, oltre interessi, al saggio legale, a far data dai singoli pagamenti al saldo.
Salerno, 12 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Francesco Bruno dott.ssa Maria Elena Del Forno
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott.ssa Maria Elena Del Forno, Presidente
dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est.
avv. Paolo Piccolo, Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 744 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall' avvocato Tommaso
Chirico, come in atti domiciliata,
APPELLATA IN RIASSUNZIONE
E
, Controparte_1 Controparte_2
, , Controparte_3 Controparte_4
rappresentati e difesi Controparte_5 dall'avvocato Francesco Polimei, come in atti domiciliati,
APPELLANTI IN RIASSUNZIONE
E
in persona del legale rappresentante pro P_ tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele
Clemente, come in atti domiciliata,
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
1 E
, rappresentato e difeso dall' Controparte_7 avvocato Francesco Spiezia, come in atti domiciliato,
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
E
, in persona del legale OP rappresentante pro tempore, contumace,
APPELLATO IN RIASSUNZIONE
E
, CP_9 Controparte_10 [...]
, , CP_11 Controparte_12 contumaci,
APPELLATI IN RIASSUNZIONE
E
, in persona del legale Controparte_13 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Granese, come in atti domiciliata,
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE avente ad oggetto: riassunzione, ai sensi dell'articolo 392 del codice di procedura civile, del giudizio definito con la sentenza numero 962/21 della Corte d'Appello di Salerno, pubblicata in data 29 giugno 2021, cassata dalla Suprema
Corte.
CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza parziale numero 715/15, pubblicata in data
17 febbraio 2015, il Tribunale di Salerno, in relazione all'incidente stradale verificatosi in data 17 giugno 2004, sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria, in agro del Comune di
San Cipriano Picentino, che aveva visto coinvolta l'autovettura
2 Fiat TE, targata MM536RM, di proprietà del OP
, condotta da ed assicurata con
[...] Controparte_7
l' oggi Controparte_14 Controparte_13
che, a causa di veicoli già incolonnati, aveva arrestato la
[...] sua marcia urtando violentemente la parte posteriore dell'autocarro targato BJ734WK, contro la quale era finita, sempre da tergo, ma più spostata sul lato destro, anche una
Nissan Micra, targata BN538GA, condotta dal proprietario,
, ed assicurata con la Controparte_15 Controparte_16 oggi in seguito al quale erano deceduti sia P_ ER
, trasportato sull'autovettura Fiat TE, che
[...] _1
, conducente dell'autovettura Nissan Micra, aveva
[...] dichiarato cessata la materia del contendere -giusta sottoscrizione, in data 14 giugno 2013, di un atto di transazione- tra , , CP_9 Controparte_10 [...]
e -i primi due genitori CP_11 Controparte_12 ed i secondi germani del defunto e Persona_1 _7
, il , l'
[...] OP Controparte_14
nonché la e
[...] Controparte_16 CP_1
, , ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e , in proprio e quali eredi di
[...] Controparte_5
. Controparte_15
2. Con sentenza definitiva numero 3635/16, pubblicata in data 22 luglio 2016, il Tribunale di Salerno aveva ritenuto, anche sulla scorta dei risultati ai quali era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, che lo scontro fosse avvenuto tra veicoli in movimento, senza il rispetto della distanza di sicurezza, e che non fosse stata fornita alcuna prova liberatoria da parte dei conducenti, con conseguente applicazione dell'articolo 2054, comma secondo, del codice civile.
Era stato possibile accertare, infatti, che: a) in data 17 giugno 2004, alle ore 15.15 circa, l'autovettura Fiat TE,
3 targata MM536RM, di proprietà del , con OP
a bordo il tenente , assicurata con l' Persona_1 [...]
condotta dal militare della marina Controparte_14
, stava percorrendo la carreggiata sud Controparte_7 dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, con fondo stradale in buone condizioni, ma bagnato per le precipitazioni in atto;
b) tale automobile seguiva l'autoarticolato condotto da CP_17
, targato BJ734WK, e semirimorchio Schmitz, targato
[...]
AC51765, mentre alle spalle della Fiat TE procedeva, invece, l'automobile Nissan Micra, targata BN538GA, con a bordo il conducente e proprietario, ; c) i Controparte_15 veicoli viaggiavano ad una velocità compresa tra gli 80 ed i 90 chilometri orari, al cospetto di un limite di velocità imposto di
60 chilometri orari per gli autocarri e di 80 chilometri orari per le autovetture;
d) all'altezza della progressiva chilometrica
10+608, alla fine di un tratto stradale in curva con visuale non preclusa, l'autista dell'autoarticolato aveva attivato gli indicatori di emergenza e si era accodato alla colonna di automobili che lo precedevano, quando la Fiat TE, che lo seguiva a distanza inferiore a quella di sicurezza, senza nemmeno scalare la marcia, aveva impattato il semirimorchio, incuneandosi sotto il telaio;
e) , invece, pur Controparte_15 tentando di aggirare i mezzi fermi sulla loro destra, aveva urtato con il parafango anteriore sinistro quello posteriore destro della e, dopo aver agganciato col cerchione CP_18 della ruota di sinistra il cerchione posteriore di destra della Fiat
TE, si era infilato sotto l'estremità destra del telaio del veicolo, colpendo il cassone dell'autoarticolato, con rottura del parabrezza e deformazione della portiera.
Quanto alle responsabilità dei soggetti coinvolti, era possibile ritenere che, pur procedendo le due autovetture ad una velocità entro i limiti consentiti, la condotta di guida dei due conducenti
4 non fosse stata consona alle condizioni atmosferiche -sede stradale bagnata- ed alla conformazione del tratto viario -curva in leggera pendenza- senza considerare, per di più, la violazione della distanza di sicurezza, mentre nessuna responsabilità poteva essere ascritta all' in quanto, Parte_1 da un lato, pochi minuti prima del sinistro -e senza alcuna possibilità di un intervento efficace- sulla corsia sud dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, alla progressiva chilometrica 10+800 ed alla progressiva chilometrica 12+000, si erano verificati tre incidenti stradali, con conseguente rallentamento del traffico e formazione di code, e, dall'altro, era emersa la presenza di addetti dell' alla segnalazione Parte_1 della colonna di autoveicoli.
Conseguentemente, dovevano essere rigettate le domande proposte nei confronti dell' con AN Parte_1 dell' (poi divenuta Controparte_14
, di e degli eredi Controparte_13 Controparte_7
alla refusione delle spese di lite, mentre, in _1 accoglimento della domanda proposta in via riconvenzionale da
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e , dovevano essere Controparte_4 Controparte_5 ANti , il e la Controparte_7 OP
(già Controparte_13 Controparte_14
, in solido tra loro, al pagamento della complessiva
[...] somma di euro 430.000,00 (tenuto conto del concorso di colpa dei due conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente), di cui euro 150.000,00 in favore della moglie di , Controparte_15
, ed euro 70.000,00 in favore dei figli di Controparte_1
e, cioè, di , Controparte_15 Controparte_2 _3
, e .
[...] Controparte_4 Controparte_5
3. La sentenza definitiva del Tribunale di Salerno veniva impugnata dalla (già Controparte_13 [...]
[..
[...] -ed il giudizio veniva iscritto al Parte_2 numero 928 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2016, nell'ambito del quale proponevano appello incidentale , , Controparte_1 Controparte_2 _3
, e e dalla
[...] Controparte_4 Controparte_5
(già -ed il giudizio veniva P_ Controparte_16 iscritto al numero 1397 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2016, nell'ambito del quale proponevano appello incidentale, da una parte, e, dall'altra, Controparte_7
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e e la Corte d'Appello Controparte_4 Controparte_5 di Salerno, disposta la riunione delle due cause, con la sentenza numero 962/21, pubblicata in data 29 giugno 2021, accoglieva, per quanto di ragione, l'appello proposto dalla Controparte_13
e rigettava quelli proposti dalla e da
[...] P_
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e , rigettando l'azione Controparte_4 Controparte_5 risarcitoria da questi ultimi intentata.
4. La Corte di Cassazione, con ordinanza numero 12663/24, pubblicata in data 9 maggio 2024, cassava tale sentenza, rigettando il ricorso principale, proposto dalla Controparte_13
accogliendo il ricorso incidentale della
[...] P_ rigettando il primo, accogliendo il secondo ed il terzo e dichiarando assorbito il quarto motivo del ricorso incidentale proposto dagli eredi , e rinviava alla Corte d'Appello _1 di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
5. L' provvedeva alla riassunzione e si Parte_1 costituivano in giudizio , Controparte_1 CP_2
, , e
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, nonché l' e la
[...] P_ Controparte_7 [...]
mentre rimanevano contumaci , CP_13 CP_9
6 , e Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12
, nonché il , e la causa -assegnati
[...] OP
i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile- veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. E' opportuno ripercorrere, innanzi tutto, l'iter motivazionale che ha indotto la Suprema Corte a cassare la sentenza numero 962/21 della Corte d'Appello di Salerno, pubblicata in data 29 giugno 2021, sulla scorta delle seguenti ragioni: a) la ricorrente principale, si era Controparte_13 doluta del rigetto della domanda tendente ad ottenere l'accertamento della responsabilità custodiale dell' Parte_1 in virtù, tuttavia, di motivi assolutamente infondati;
b) il ricorso incidentale dell' invece, era fondato ed, in quanto P_ tale, doveva essere accolto, in quanto la Corte d'Appello di
Salerno, pur prendendo le mosse da una determinata ricostruzione della dinamica del sinistro, consistito in un tamponamento a catena tra veicoli in movimento, aveva omesso di applicare l'articolo 2054, comma secondo, del codice civile, applicando, invece, il principio secondo il quale, in caso di scontri successivi tra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, doveva essere reputato unico responsabile degli effetti delle collisioni il conducente che le aveva determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna;
c)
l'autorità giudiziaria deputata a celebrare il giudizio di rinvio, quindi, avrebbe dovuto applicare -alla fattispecie in esame- proprio l'articolo 2054, comma secondo, del codice civile, non trascurando di valutare, tuttavia, la ricorrenza o meno dei presupposti richiesti per ritenere superata la presunzione di pari responsabilità dei conducenti della Fiat TE e della Nissan
Micra; d) il primo motivo del ricorso incidentale proposto dagli eredi d oggetto l'asserita responsabilità Parte_3
7 dell' nel determinismo dell'evento lesivo- non era Parte_1 fondato, mentre lo erano il secondo ed il terzo, per le ragioni che avrebbero imposto -analogamente a quanto esposto con riferimento al ricorso incidentale proposto dall' Controparte_6
l'applicazione dell'articolo 2054, comma secondo, del codice civile, mentre doveva reputarsi assorbito il quarto, attinente alla denunciata violazione dell'articolo 1917 del codice civile, in relazione alla AN diretta dell' -che sarebbe P_ dovuta essere emanata- a tenerli indenni di quanto sarebbero stati tenuti a pagare per le spese di giudizio;
e) il ricorso incidentale dell' era fondato, in quanto la Corte Parte_1
d'Appello di Salerno aveva omesso di regolare, quanto alla sua posizione processuale, le spese di lite, che sarebbero dovute essere poste a carico delle parti soccombenti.
2. Orbene, prendendo le mosse dai principi espressi dalla
Corte di Cassazione, quali poc'anzi sinteticamente richiamati, è necessario -con riferimento alla dinamica del sinistro ed alla responsabilità dei conducenti delle due autovetture coinvolte- stabilire -dovendosi applicare, trattandosi di un tamponamento a catena tra veicoli in movimento, la presunzione di concorrente responsabilità dei relativi conducenti (e, segnatamente, della e della Nissan Micra)- se sia stata o meno superata CP_18 tale presunzione, dovendosi dare -a siffatta domanda- risposta negativa, non essendo emersi elementi tali da indurre a ritenere, nemmeno su un piano indiziario o presuntivo, che ciò sia avvenuto ed, in particolare, con riferimento alle condotte tenute dai suddetti conducenti per evitare la collisione o renderla meno grave ed a quelle che avrebbero potuto tenere al medesimo fine.
3. Non è superfluo rammentare che l'articolo 2054, comma secondo, del codice civile contempla una presunzione di uguale concorso dei conducenti alla produzione dei danni dei veicoli
8 coinvolti in un incidente stradale ed assurge a criterio sussidiario di imputazione rispetto a quello previsto dall'articolo
2054, comma primo, del codice civile, secondo il quale il conducente di un veicolo che circola su una pubblica strada è obbligato a risarcire il danno cagionato se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento.
Essendo riconducibile al principio di solidarietà enucleabile dagli articoli 2 della Costituzione e 1175 del codice civile, parametro generale di condotta, operante, quale emanazione della regola del neminem laedere, non solo in materia contrattuale, la norma dettata dall'articolo 2054, comma secondo, del codice civile impone al conducente che voglia andare esente da addebiti di dimostrare di essersi compiutamente uniformato alle norme comportamentali prescritte e di avere tentato di attuare, con perizia e diligenza, una manovra di emergenza, ancorché senza esito, o di essersi trovato nell'impossibilità di effettuare un'efficace manovra finalizzata ad evitare l'impatto ed i conseguenti danni (cfr., in ordine alla prova liberatoria di cui all'articolo 2054, comma secondo, del codice civile, Cass. civ. n. 4022/01, Cass. civ. n.
195/07, Cass. civ. n. 8008/09 e Cass. civ. n. 23431/14).
L'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti, peraltro, non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, qualora quest'ultimo non sia riuscito a dimostrare, non certo in virtù del maggior grado di certezza raggiunto riguardo alla colpa del guidatore dell'altro mezzo coinvolto, ma sulla scorta di decisivi ed inoppugnabili riscontri di fatto, la carenza di qualsivoglia ipotesi di censura addebitabile alla sua condotta (cfr. Cass. civ. n. 477/03, Cass. civ. n. 20439/08 e Cass. civ. n. 7479/20).
Il criterio sussidiario di imputazione de quo trova applicazione, infatti, in tutti i casi in cui non sia stato possibile
9 ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente o appurare che sia stato fatto il possibile, da parte di uno o di entrambi i conducenti, per evitarlo o stabilire, in concreto, in quale misura la condotta tenuta dai due conducenti abbia contribuito a causare l'evento ed i danni scaturitine (cfr. Cass. civ. n.
1198/97, Cass. civ. n. 12524/00 e Cass. civ. n. 10304/09).
4. Con precipuo riferimento al caso di specie, non è possibile ritenere, come si è già avuto modo di accennare in precedenza, che -in virtù degli elementi complessivamente acquisiti nel corso del giudizio- siano state del tutto chiarite le condotte di guida tenute dai due conducenti delle automobili coinvolte nell'incidente, soprattutto con riferimento alle eventuali manovre effettuate al fine di scongiurare l'impatto ed alle sue conseguenze perniciose e quelle che, a tal fine, avrebbero potuto porre in essere, con tutto ciò che ne consegue riguardo all'impossibilità di attribuire ad uno solo di essi la responsabilità esclusiva del sinistro o di stabilire la misura dell'incidenza causale avuta dai comportamenti da essi concretamente tenuti nell'eziologia dell'evento lesivo e dei pregiudizi che ne sono derivati, non potendosi reputare superata la presunzione disciplinata dall'articolo 2054, comma secondo, del codice civile, in mancanza di elementi certi ed inoppugnabili che permettano, in termini appaganti e convincenti, non rinvenibili in quelli -esigui e nemmeno del tutto univoci- acquisiti nel corso del giudizio, di effettuare una ricostruzione, esaustiva e definitiva, delle modalità dell'incidente, in tutti i loro risvolti essenziali, e del comportamento tenuto, in occasione di esso, dai due guidatori delle automobili de quibus.
5. Conseguentemente, ponendosi -in seguito alla cassazione della sentenza numero 962/21 della Corte d'Appello di Salerno, pubblicata in data 29 giugno 2021- nella prospettiva dell'autorità giudiziaria deputata alla disamina delle
10 impugnazioni proposte avverso la sentenza di primo grado, in relazione, ovviamente, alle questioni da esaminare nella presente sede di rinvio, è possibile reputare -in linea con i principi espressi dalla Suprema Corte riguardo all'applicabilità, nella vicenda in esame, dell'articolo 2054, comma secondo, del codice civile e ribadito che non sono emersi elementi tali da indurre a ritenere superata la presunzione di pari responsabilità dei conducenti dei due veicoli coinvolti nell'incidente- assolutamente infondati gli appelli proposti avverso la sentenza definitiva numero 3635/16 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 22 luglio 2016, con la quale , Controparte_7 conducente della Fiat TE, e , Controparte_15 proprietario della Nissa Micra, sono stati considerati corresponsabili, al 50%, del sinistro, proprio in applicazione del concorso di colpa di cui all'articolo 2054, comma secondo, del codice civile.
6. Quanto alle spese di lite del giudizio di secondo grado, non liquidate in favore dell' deve procedersi ad Parte_1 effettuare la relativa quantificazione, in ossequio al principio di soccombenza, avendo effettivamente trascurato di provvedere a tanto la Corte d'Appello di Salerno, in virtù di un'omissione censurata -anch'essa- dalla Corte di Cassazione.
7. Le spese di lite -ferme restando le statuizioni emesse, sul punto, dal Tribunale di Salerno- conseguono alla soccombenza e sono liquidate -tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e, quanto agli esborsi, della documentazione, rinvenibile agli atti, che li comprova- in dispositivo, con riferimento al giudizio d'appello, a quello di legittimità ed a quello di rinvio, con la precisazione che quelle in favore degli eredi pari di quelle in favore dell' Parte_4 Controparte_6 saranno liquidate al 50%, atteso il concorso di colpa di nel determinismo dell'evento lesivo. Controparte_15
11 Relativamente alle somme che i suddetti eredi _1 devono rifondere, invece, non è possibile reputare applicabile l'articolo 1917, comma terzo, del codice civile, non attenendo meramente a spese sostenute per resistere alle pretese creditorie del danneggiato.
La e (o i difensori Controparte_13 Controparte_7 antistatari, qualora abbiano percepito direttamente i relativi compensi), sono tenuti, infine, alla restituzione delle somme versategli dall' -a titolo di spese di lite del giudizio P_ di secondo grado- in dipendenza della sentenza cassata, oltre interessi, al saggio legale, a far data dai singoli pagamenti al saldo (cfr. Cass. civ. n. 5391/13, Cass. civ. n. 1526/16 e Cass. civ. n. 34011/21).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, giusta cassazione della sentenza numero 962/21 della Corte d'Appello di Salerno, pubblicata in data 29 giugno 2021, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)rigetta gli appelli proposti avverso la sentenza di primo grado, che conferma integralmente;
2)AN , la e Controparte_7 Controparte_13
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e , in solido tra loro, alla Controparte_4 Controparte_5 refusione, in favore dell' delle spese di lite del Parte_1 giudizio d'appello, che liquida in euro 12.680,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
3)AN , la e Controparte_7 Controparte_13
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e , in solido tra loro, alla Controparte_4 Controparte_5
12 refusione, in favore dell' delle spese di lite del Parte_1 giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.390,00 per compensi di avvocato ed euro 1.063,00 per esborsi, oltre Iva,
Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
4)AN , la e Controparte_7 Controparte_13
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e , in solido tra loro, alla Controparte_4 Controparte_5 refusione, in favore dell' delle spese di lite del Parte_1 giudizio di rinvio, che liquida in euro 10.060,00 per compensi di avvocato ed euro 786,00 per esborsi, oltre Iva, Cassa
Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
5)AN , il e la Controparte_7 OP
in solido tra loro, alla refusione, in favore Controparte_13 di , Controparte_1 Controparte_2 _3
, e , della metà
[...] Controparte_4 Controparte_5
(1/2) delle spese di lite del giudizio d'appello, che liquida nella somma complessiva (1/1) di euro 12.680,00 per compensi di avvocato ed euro 1.828,47 per esborsi, oltre Iva, Cassa
Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge, con compensazione della residua metà (1/2) e distrazione, per quanto di spettanza, in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
6)AN , il e la Controparte_7 OP
in solido tra loro, alla refusione, in favore Controparte_13 di , Controparte_1 Controparte_2 _3
, e , della metà
[...] Controparte_4 Controparte_5
(1/2) delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida nella somma complessiva (1/1) di euro 5.390,00 per compensi di avvocato ed euro 54,39 per esborsi, oltre Iva, Cassa
Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per
13 legge, con compensazione della residua metà (1/2) e distrazione, per quanto di spettanza, in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
7)AN , il e la Controparte_7 OP
in solido tra loro, alla refusione, in favore Controparte_13 di , Controparte_1 Controparte_2 _3
, e , della metà
[...] Controparte_4 Controparte_5
(1/2) delle spese di lite del giudizio di rinvio, che liquida nella somma complessiva (1/1) di euro 10.060,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge, con compensazione della residua metà (1/2) e distrazione, per quanto di spettanza, in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
8)AN , il e la Controparte_7 OP
in solido tra loro, alla refusione, in favore Controparte_13 dell' della metà (1/2) delle spese di lite del P_ giudizio d'appello, che liquida nella somma complessiva (1/1) di euro 12.680,00 per compensi di avvocato ed euro 887,53 per esborsi, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
9)AN , il e la Controparte_7 OP
in solido tra loro, alla refusione, in favore Controparte_13 dell' della metà (1/2) delle spese di lite del P_ giudizio di legittimità, che liquida nella somma complessiva
(1/1) di euro 5.390,00 per compensi di avvocato ed euro 58,25 per esborsi, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
10)AN , il e la Controparte_7 OP
, in solido tra loro, alla refusione, in favore Controparte_13 dell' della metà (1/2) delle spese id lite del P_ giudizio di rinvio, che liquida nella somma complessiva (1/1) di euro 10.060,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa
14 Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
11)AN la e (o i Controparte_13 Controparte_7 difensori antistatari, qualora abbiano percepito direttamente i relativi compensi) alla restituzione, in favore dell' P_ delle somme incassate in dipendenza della sentenza cassata, oltre interessi, al saggio legale, a far data dai singoli pagamenti al saldo.
Salerno, 12 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Francesco Bruno dott.ssa Maria Elena Del Forno
15