TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/12/2025, n. 1907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1907 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE
SENTENZA
Causa RG 4229/2022
tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Baffa Parte_1
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Caggiano Controparte_1
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato alla società il sig, Controparte_1
, nato a [...] il [...] e residente in [...] alla c.da Ruodo 26, c.f.: Parte_1
rappresentato e difeso dall' Avv. Antonella Baffa e con domicilio eletto presso C.F._1 il suo Studio, sito in Luzzi (CS) via C. Firrao, proponeva opposizione all'atto di precetto notificato il 30.09.2022, con il quale l'opposta intimava il pagamento della somma di <
€.83.161,70 rate insolute €. 5.167,96, derivante dal contratto di mutuo assistito da garanzia ipotecaria del 29.03.2006, a firma del notaio e registrato aNapoli al n 165478 -racc 27237 , con Persona_1 il quale era stata concessa la somma di €. 100.000,00, della durata di 30 anni, in n. 360 rate e con la
. Controparte_2
Allegava l'opponente:
1) il difetto di capacita' processuale e di legittimazione attiva dell'opposta ;
2) l'indeterminatezza della pretesa
3) la violazione dei tassi soglia nella determinazione degli interessi
4) la prescrizione delle pretese
Concludeva, pertanto, l'opponente chiedendo :
-dichiarare il difetto di capacità processuale e/o di legittimazione, come meglio sopra specificato, e per l'effetto dichiarare la nullità della procura alle liti e/o dichiarare la nullità di tutta l'attività processuale posta in essere e/o dichiarare la nullità e/o revoca e/o inefficacia e/o illegittimità del precetto e/o il difetto di legittimazione attiva dell'opposta e/o per uno o più motivi meglio sopra specificati e/o
-dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o invalidità e/o illegittimità e/o infondatezza dell'atto opposto, per uno o più motivi di cui sopra e/o
-dichiarare la nullità del titolo esecutivo e/o del precetto notificato, per difetto dell'art.
n. 3 dell'art. 474 c.p.c. per indeterminatezza e/o uno o più motivi meglio sopra specificati e/o la nullità o inefficacia dell'esecutività e/o della formula e/o l'estinzione del mutuo azionato e/o delle clausole contrattuali meglio sopra specificate e/o per uno o più motivi di cui sopra e/o nel merito,
----accogliere la presente opposizione, per uno o più motivazioni di cui sopra e/o
-dichiarare la nullità del titolo esecutivo e/o del precetto notificato, per difetto dell'art.
n. 3 dell'art. 474 c.p.c. per indeterminatezza e/o uno o più motivi meglio sopra specificati e/o inefficacia dell'esecutività e/o della formula esecutiva e/o l'inefficacia del titolo azionato e/o la nullità della notifica dell'atto opposto e/o la inefficacia del precetto opposto e/o l'avvenuto pagamento del credito azionato e/o la violazione delle clausole contenute nel contratto e per conseguenza la nullità e/o inefficacia del titolo azionato e/o per uno o più motivazioni di cui sopra e/o
-dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia, infondatezza, invalidità, infondatezza, del titolo esecutivo e/o del precetto per inesistenza dell'asserito credito e/o mancata erogazione e/o inefficacia e/o dichiarare che il credito non è certo e/o liquido e/o esigibile e/o veritiero e/o autosufficiente e/o perché estinto e/o pagato e/o per uno o più motivi di cui sopra e/o
-dichiarare la nullità e/o inesistenza e/o illegittimità e/o inefficacia, infondatezza e/o invalidità e/o prescrizione e/o infondatezza e/o o del contratto di mutuo e dichiarare che nulla deve l' opponente a qualunque titolo alla opposta e/o che venga dichiarata la prescrizione di ogni asserito credito, interessi e spese e quant'altro come meglio sopra e/o per uno o più motivi di cui sopra e/o
-accertare l'insussistenza e/o inesistenza di qualsivoglia credito dell'opponente in relazione al contratto di mutuo e per l'effetto accogliere l'opposizione ed annullare e/o dichiarare inefficace e/o illegittimo e/o infondato e/o prescrizione del precetto, e/o il titolo azionato e/o di ogni ulteriore atto successivo e precedente e/o
-accertare e dichiarare il tasso corrispettivo applicato oltre la soglia di legge e/o del tasso di mora e/o non dovuti gli importi addebitati a titolo di interessi ultralegali, e/o ogni interessi passivo non dovuto per una o più motivazioni di cui sopra e/o dichiarare la gratuità del contratto di mutuo e/o non dovute le somme precettate e/o per uno o più motivi di cui sopra e/o
-accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o invalidità e/o illegittimità, per violazione degli artt. 1282, 1283 e ss c.c. e 2697 e 1418 e ss c.c., delle condizioni generali del contratto di mutuo fondiario in relazione alla capitalizzazione degli interessi, competenze, spese ed oneri applicati in ogni rapporto bancario dichiarare dunque la inefficacia e/o invalidità e/o nullità e/o illegittimità di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi nei rapporti in esame e di ogni altra come meglio sopra e/o per uno o più motivi di cui sopra e/o
-accertare e dichiarare l'indeterminatezza dei tassi corrispettivi e di mora del contratto di mutuo azionato e la inefficacia del precetto e del titolo azionato e/o per uno o più motivi di cui sopra e/o anche in via riconvenzionale
-condannare, le opposte anche in solido alla ripetizione e/o restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse , per violazione degli artt. 1282, 1283 e ss
c.c. e 2697 e 1418 e ss c.c., e della applicazione di tassi interesse oltre la soglia di legge e/o per uno o più motivi di cui sopra e interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso di mutuo,
e a titolo di capitale che di interessi legali, ultralegali ed anche anatocistici oltre che di spese non dovute e qualunque altra cifra che venga accertata in corso di causa come non dovuta, oltre che ad ogni interesse legale creditori in favore del ricorrente. E dichiarare la gratuità del contratto di mutuo ed accertare e dichiarare che la somma capitale è stata interamente pagata e condannare le opposte in solido alla ripetizione delle somme residue. Su tutte le somme condannare altresì la resistente al pagamento degli interessi dal dovuto al soddisfo e /o della rivalutazione monetaria e/o condannare, anche in via riconvenzionale, le resistenti in solido, al pagamento di un'indennità per arricchimento senza causa per la somma da liquidarsi in via equitativa e/o per quella minore e/o maggiore che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo CTU e/o
-accertare, e dichiarare la violazione da parte delle resistenti dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza in relazione al contratto di mutuo fondiario per ogni motivazione meglio sopra specificata nonché la rifusione dei danni patrimoniali e non anche in via equitativa e/o in via subordinata,
-nella denegata ipotesi in cui sia accertato come sussistente una qualche somma dovuta alla resistente si chiede di voler disporre la compensazione dei crediti tra le parti e/o per il residuo che sia liquidato comunque a favore degli opponenti, ciascuno quanto di spettanza, con condanna al risarcimento danni patrimoniali e non per come meglio sopra specificati e/o ove risulti non convenuto e/o nullo e/o illegittimo, anche in relazione ai limiti di cui alla L. 108/96, il tasso d'interesse ultralegale applicato agli opponenti, condannare alla restituzione e/o compensazione delle somme indebitamente versate pari alla differenza tra le somme percepite a tasso applicato e le somme dovute a tasso legale o al tasso di sostituzione previsto dalla legge, o, se superiore ai tassi ex L. 108/96 e D.M. di rilevazione, restituire tutte le somme addebitate a titolo di interessi passivi.
---In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio .”
Si costituiva la società , con sede in Napoli, alla via Controparte_3
Santa Brigida n. 39 e Direzione generale in Milano, alla via San Giovanni sul Muro n. 9, iscritta nel
Registro delle Imprese di Napoli con codice fiscale e numero , che, con questo atto, in P.IVA_1 forza di procura conferitale dalla dott.ssa quale Amministratore Delegato di Persona_2 CP_3 con atto del 09/08/2022 a rogito del dott. notaio in Milano, rep. 55.550, racc. 25.804, Persona_3 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 1 il 10/08/2022, è rappresentata da
[...]
con sede in Bologna, alla via Della Beverara n. 19, iscritta Controparte_1 nel Registro delle Impre se di Bologna con codice fiscale e partita IVA n. , in persona P.IVA_2 del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato, dott. CP_4
(codice fiscale ), che, in virtù di procura apposta in calce all'atto di precetto, CodiceFiscale_2
è rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Caggiano (codice fiscale ) del CodiceFiscale_3 foro di Napoli, con studio ivi, alla via Cervantes n. 55/5, contestando tutti i motivi dell'impugnazione e concludendo per il rigetto della stessa, con vittoria di spese;
allegava, in particolare l'opposta:
“Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (Banca MPS), con contratto di mutuo di credito fondiario del
29/03/2006 a rogito del notaio rep. n. 165478, racc. n. 27237, registrato in data Persona_1
29/03/2006 presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli 4 al n. 2279/1T, concedeva a Pt_1
, nato a [...] il [...] (codice fiscale ed a
[...] CodiceFiscale_4 Parte_2
, nata ad [...] il [...] (codice fiscale ), la somma di
[...] CodiceFiscale_5 euro 100.000,00, mediante consegna di un mandato emesso sulle casse della banca mutuante, contenente l'ordine di versare alle parti mutuatarie tale somma, della quale le stesse, con la sottoscrizione del contratto, rilasciavano quietanza, da avere un unico e medesimo effetto con quella rilasciata dal cassiere al fine del riconoscimento della ricezione dell'intero importo mutuato.
Le parti mutuatarie convenivano il tasso d'interesse del 4,80% nominale annuo, salvo il diverso tasso che risultasse successivamente dovuto per tutta la durata dell'ammortamento, secondo parametri espressamente indicati e si obbligavano a rimborsare la somma mutuata nel termine di anni trenta
(30), mediante pagamento di n. 360 rate mensili, comprensive di capitale ed interessi, scadenti l'ultimo giorno di ogni mese, con la previsione che il tasso di mora veniva stabilito sulle rate scadute e non pagate e sulle altre somme dovute e non pagate maggiorando di 1,767 punti il tasso convenzionale pattuito dalle parti.
A garanzia delle obbligazioni assunte, concedeva a ipoteca Parte_2 CP_2 volontaria per la somma di euro 200.000,00, che veniva iscritta in data 31/03/2006 presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Napoli 2 ai n.ri
21922/7553, sull'appartamento di sua piena ed esclusiva proprietà sito nel comune di Giugliano in
Campania, alla via Ripuaria n. 40, distinto con interno n. 2, posto al primo piano, riportato in Catasto
Fabbricati al foglio 73, p.lla 312, sub 3.
I mutuatari, nel corso del rapporto, non provvedevano al pagamento delle rate alle prefissate scadenze mensili e, con scrittura privata del 17/12/2009, chiedevano ed ottenevano la sospensione di 6 rate scadute dal 31/05/2009 sino al 31/10/2009 e la durata dell'ammortamento veniva prorogata al
31/10/2036. Gli stessi, successivamente, con una seconda scrittura privata del 29/05/2013, ottenevano la sospensione del pagamento di 14 rate mensili a partire da quella scaduta e non pagata il 30/03/2013 sino a quella scadente il 30/04/2014, con la rinunzia della banca agli interessi di mora maturati sulle rate scadute dal 31/03/2013 al 30/04/2014 e la durata dell'ammortamento veniva prorogata sino al
31/12/2037.
I pagamenti non venivano eseguiti in maniera regolare, restando, al tempo, insolute le rate dal
31/05/2015 al 28/02/2017 e, pertanto, , con raccomandata a/r del 23/03/2017, spedita il CP_2
30/03/2017 e ricevuta in data 12/04/2017, revocava, dapprima, tutti gli affidamenti accordati ai debitori e, successivamente, con raccomandata a/r del 14/08/2017, li diffidava al pagamento della somma di euro 88.329,66, quale residuo debito risultante alla data di chiusura del 14/06/2017, di cui euro 83.161,70 per capitale a scadere ed euro 5.167,96 per rate insolute.
Il credito vantato da è traslato ad per effetto dell'atto di scissione parziale non CP_2 CP_3 proporzionale con opzione asimmetrica di in ai sensi dell'art. 2506 c.c., del CP_2 CP_3
25/11/2020, a rogito del notaio di rep. 39.399, racc. 20.019, iscritto nei Registri Persona_4 CP_2 delle Imprese di e Napoli in data 26/11/2020, con effetti giuridici a far data dal 01/12/2020, con CP_2 il quale è stato trasferito un compendio, c.d. Compendio Scisso, comprensivo, tra gli altri, di crediti deteriorati, classificati dalla cedente a sofferenza ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30/07/2008.
L'atto di scissione è stato, inoltre, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
29/12/2020, parte II, Foglio delle Inserzioni n. 151.
pertanto, per effetto di tale atto, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., è divenuta esclusiva titolare dei CP_3 crediti e dei rapporti inclusi nel Compendio Scisso, ivi compreso il credito originariamente vantato nei confronti dell'attuale opponente.
Ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge 30/04/1999, n. 130 e dell'art. 58 T.U.B., i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o, comunque, esistenti a favore della Società Scissa, conservano la loro validità ed il loro grado a favore della Società Beneficiaria, senza necessità di alcuna formalità
o annotazione, ma non sono incluse nel Compendio Scisso le passività derivanti da pretese restitutorie o risarcitorie connesse ai rapporti e beni ricompresi nel Compendio Scisso, da chiunque fatte valere ed originate da fatti occorsi o comportamenti omissivi o commissivi posti in essere da CP_2 anteriormente alla Scissione. in persona del suo Amministratore delegato, con procura speciale del 09/08/2022 a rogito CP_3 del notaio di Milano, rep. 55.550, racc. 25.804, registrata presso l'Agenzia delle Persona_3
Entrate di Milano 1 il 10/08/2022, ha conferito mandato a di compiere ogni attività, CP_1 adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni per l'amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti ed a tanto è legittimato il dott. quale Presidente del CP_4
Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato di Controparte_1
[...]
Nell'esercizio di tali attività, , in nome e per conto di in forza del suindicato contratto CP_1 CP_3 di mutuo di credito fondiario del 29/03/2006 a rogito del dott. notaio in Napoli, rep. Persona_1
n. 165478, racc. n. 27237, munito della formula esecutiva in data 01/04/2006, con atto di precetto notificato in data 30/09/2022 ad ed il 15/10/2022 a ha Parte_1 Parte_2 loro intimato il pagamento della complessiva somma di euro 88.329,66, per rate scadute e capitale a scadere, quale risultante alla data di chiusura del 14/06/2017, oltre interessi convenzionali e moratori.”
All'esito dell'udienza del 3 giugno 2025 la causa veniva trattenuta a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono;
1) per come recentemente affermato dalla Suprema Corte: “ come da questa Corte recentemente chiarito (Cass. n. 28790/2024; Cass. n. 17944/2023; Cass. n. 391/2025), ove una delle parti del giudizio venga ad agire nella veste di cessionaria in blocco di crediti e, sul punto, vengano mosse contestazioni, si deve, in primo luogo, operare una distinzione tra l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi in cui ad essere contestata sia l'esistenza stessa della cessione. Ne consegue che ove non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società
cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurre la pretesa con certezza tra quelle comprese nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, Cass., n. 17944/2023; Cass. n. 9412/2023). Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti)
di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine,
non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e neppure la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco: “..una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra, la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (così espressamente Cass. n. 22151/2019). Ciò non esclude,
tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (così, sempre: Cass., n. 17944/2023) e tale questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità solo nei circoscritti limiti di cui all'art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c., come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8053/2014.” ( così Cass. 28335/2025). Ciò posto, occorre rilevare che nel caso in esame l'opponente ha solamente contestato l'inclusione del proprio debito nella cessione e che nell'avviso di cessione pubblicato sulla
Contr GU del 29 dicembre 2020 tra i crediti di ceduti risultano quelli “ classificati come
“sofferenze” ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008” ; nella documentazione prodotta dall'opposta risulta l'invio all'opponente da parte di quest'ultima della racc AR n. 0002546697 , ricevuta il 12.04 . 2017 – per come emerge dal relativo avviso
Contr di ricevimento - con la quale ha comunicato allo stesso opponente la revoca di tutti gli affidamenti e la “ classificazione a sofferenza “ della sua posizione;
da tali elementi deve,
perciò ritenersi provata la cessione all'opposta del credito oggetto del presente giudizio;
2) sempre la Suprema Corte (cfr. Cass., 18/11/2011, n. 24330; Cass., 5/12/1989, n. 5371; Cass.,
2/7/1984, n. 3865; Cass., 8/5/2003, n. 6984), ha precisato che: “la richiesta di adempimento dell'intero debito residuo evidenzia inequivocabilmente la volontà di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine;
né osta alla configurabilità della decadenza dal beneficio del termine la citata previsione contrattuale, che richiede l'invio di una lettera raccomandata di dichiarazione del cliente decaduto dal beneficio del termine, essendo la predetta dichiarazione necessariamente contenuta nella intimazione di adempimento per l'intero, con avvertimento che in caso di omesso pagamento sarebbe stata adita l'autorità giudiziaria”; per tale ragione deve ritenersi infondato il relativo motivo di opposizione, anche in assenza di prova del ricevimento della racc. del 14.08.2017
3) Parte opposta ha prodotto copia, non contestata, del contratto di mutuo di credito fondiario del 29/03/2006 a rogito del notaio rep. n. 165478, racc. n. 27237, registrato Persona_1
in data 29/03/2006 presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli 4 al n. 2279/1T, atto posto a base del precetto;
4) Per come affermato dalla Suprema Corte: “il rilievo ufficioso della nullità contrattuale non può giammai supplire a deficienze allegatorie o assertorie che gravano sulle parti. Del resto,
nei casi in cui la rilevazione di una nullità contrattuale sia inscindibilmente connessa alla allegazione o alla prova di parte - come è a dirsi per l'usura - un siffatto accertamento ufficioso
è, a più forte ragione, precluso al giudice in radice.”; nel caso in esame, parte opponente, al riguardo, si è limitata a generiche asserzioni senza allegare alcuna prova.
5) Infine , del pari infondata deve ritenersi l'eccezione di prescrizione del credito, atteso che il relativo termine deve ritenersi decennale ( Cass.4232/2023)
In conclusione l'opposizione deve essere rigettata, con parziale compensazione delle spese, attesa la complessità e parziale novità delle questioni affrontate e condanna, per il resto, dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di €. 2.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre
Iva, cpa e accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza definitivamente decidendo sulla causa di cui in epigrafe, rigetta l'opposizione.
Compensa per metà tra le parti le spese di lite liquidandole per il resto a carico dell'opponente e in favore dell'opposta nella somma di €. 2.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre Iva, cpa e accessori.
Così deciso in Cosenza il 15 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Angelo Antonio Genise