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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 5177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5177 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Settima Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia locatizia e in grado di appello iscritta al n. 2619 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 17.09.2025, a seguito del deposito delle note telematiche ex art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(P. Iva ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante e liquidatore pro tempore
Elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Gracchi 209, presso lo studio dell'avvocato
Dario De Blasiis, (c.f. che la rappresenta e difende unitamente C.F._1 all'avvocato Enrico Biscarini (c.f. ) e dall'abogado Francesco C.F._2
Biscarini (c.f. per procura in atti - APPELLANTE - C.F._3
E
– di seguito Controparte_1
- (c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Marta
Ciriolo (c.f. ) e l'avvocato Fabio Cavicchioli (c.f. C.F._4
) che la rappresentano e difendono per procura in atti - C.F._5
APPELLATA-
OGGETTO: appello proposto da nei confronti Parte_1 di , avverso la sentenza, resa Controparte_3
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Roma n. 1296/2021, in data 25.01.2021, a definizione del giudizio recante n° R.G. 10021/2019, promosso da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_3
- opposizione a decreto ingiuntivo – locazioni uso diverso-
[...]
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.02.2019, , propone Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 26685/2018, emesso, a definizione del giudizio monitorio iscritto al n.r.g. 79207/2018, dal Tribunale di Roma, il 14.12.2018, notificatole il 15.01.2019, con il quale le è ingiunto il pagamento, in favore della società
della somma di euro Controparte_3
23.001,34, oltre interessi e spese, a titolo di canoni di locazione e oneri condominiali relativi all'unità immobiliare sita in Roma in Via Mangarini 44/46, rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare e/o pregiudiziale, a) disporre ex art. 295 c.p.c. la sospensione necessaria del presente procedimento costituendo antecedente logico giuridico il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Roma iscritto al R.G. 1017/2019, Sez. 6, Dr.
Daniele D'Angelo (udienza 11.10.2019);
b) Disporre, in via gradata la riunione del presente procedimento a quello pendente presso il medesimo Tribunale e indicato sub. A;
c) Disporre in via ulteriormente gradata la riunione dei suddetti procedimenti avanti alla stessa sezione (VI) e allo stesso Giudice (Dott. Daniele D'Angelo).
2) Nel merito, annullare e revocare il decreto ingiuntivo numero 26685/2018 R.g. n.
79207/2018 emesso in data 14.12.2018 dal Tribunale Civile di Roma (…), in quanto infondato in fatto e in diritto, nullo ed illegittimo privo dei presupposti di legge per la sua emissione, per tutti i motivi esposti in narrativa.
3) Nel merito, compensare la somma portata nel decreto ingiuntivo opposto con la maggior somma dovuta liquidata nel giudizio di cui al R.G. n. 1017/19, VI Sezione,
Dott. D'Angelo”.
A sostegno delle riportate conclusioni, la opponente allega:
- con contratto stipulato il 23.06.2016, concede in locazione, per uso CP_3 commerciale, l'immobile in Roma, via Guglielmo Mengarini 44/46, per sei anni
(01.08.2016/31.07.2022), al canone mensile di euro 1.000,00;
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 - da prospettazione della locatrice in sede monitoria, di essere morosa rispetto al pagamento di canoni di locazione maturati dal 01.02.2017 alla riconsegna dell'immobile (31.10.2018), per l'importo di euro 21.115,46, nonché rispetto al pagamento della V rata di oneri condominiali approvata per l'esercizio relativo all'anno 2018, pari a ulteriori euro 241,00;
- il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto la somma complessiva di euro
23.001,34 (canoni e oneri condominiali), comprensiva di euro 1.644,88 a titolo di interessi moratori;
- avendo affrontato importanti opere di ristrutturazione e adeguamento del locale locato, l'utilizzo del bene con apertura del punto vendita è iniziato solo in data
19.10.2016;
- il 13.01.2017, dallo scarico del servizio igienico è fuoriuscito liquame che ha inondato completamente i locali;
- di aver comunicato immediatamente l'accaduto alla locatrice e all'amministratore del condominio, che ha inviato, sui luoghi di causa, una ditta specializzata in spurghi;
- detta fuoriuscita dei liquami, protrattasi per circa 24, ha causato ingenti danni al locale (appena ristrutturato dalla conduttrice) e il fermo lavorativo per 4 mesi
(l'attività è ripresa solo il 13.05.2017);
- a luglio e a settembre 2017, i locali locati sono nuovamente interessati da forti esalazioni di liquami;
- tecnici specializzati rilevano la inidoneità della linea fognaria, per impropria commistione di acque nere e meteoriche nella medesima linea di scarico, rilievo comunicato, alla locatrice, con pec del 28.07.2017;
- di aver riportato, come da c.t.p., danni per complessivi euro 140.000,00;
- un primo tentativo obbligatorio di mediazione, espletato nei confronti del solo condominio, si conclude con un accordo parziale del 14.04.2017 in cui le parti danno atto dell'offerta del condominio di corrispondere, alla proprietaria e alla conduttrice dell'immobile interessato dai fenomeni di risalita, euro 9.713,51, senza riconoscimento delle pretese avanzate e con riserva di ripetere l'importo nonché dell'accettazione, da parte della proprietaria e della conduttrice, di tale somma, a titolo di acconto su maggior avere per il risarcimento dei danni riportati, a cui aggiungere i canoni non incassati;
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 - un secondo tentativo obbligatorio di mediazione, espletato, dalla conduttrice, nei confronti della locatrice, con riguardo a domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di locazione e a domanda di risarcimento danni, si conclude con un accordo parziale per il rilascio dell'immobile al 31.10.2018, con salvezza dei diritti delle parti;
- dalla relazione dell'architetto (incaricato di accertare le cause della Tes_1 fuoriuscita di acque nere nell'immobile locato) emergono le carenze impiantistiche indicate nel ricorso in opposizione;
- di essere in “liquidazione” per delibera consiliare del 26.09.2018, a causa del lungo periodo di inattività conseguito a dette problematiche;
- il giudizio deve essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c., pendendo il giudizio iscritto al n.r.g. 1017/2019, avente ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento della e la domanda di CP_2 accertamento della responsabilità del nonché la domanda di CP_4 condanna, della e del al pagamento di euro178.038,46 a CP_2 CP_4 titolo di risarcimento danni, con compensazione parziale tra tale importo risarcitorio e canoni di locazione, se dovuti;
- in via gradata è chiesta la riunione dei procedimenti;
- il decreto ingiuntivo è nullo in quanto il contratto di locazione si è risolto per inadempimento della proprietaria come da domanda di risoluzione introdotta dalla conduttrice nel giudizio r.g. 1017/2019;
- l'immobile locato è risultato affetto da vizi riconducibili alla previsione dell'art. 1578 cc, non riconoscibili dal conduttore e tali da escludere l'idoneità all'uso pattuito;
- ai sensi dell'art. 1460 cc, di avere interrotto il pagamento dei canoni per il periodo di assoluta inutilizzabilità del negozio;
- la locatrice non ha diritto al pagamento dei canoni, essendo i danni causati all'attività (come da relazione del dott. superiori ai canoni non Persona_1 percepiti;
- di non avere avuto la possibilità di ammortizzare il costo dei lavori di ristrutturazione e adeguamento eseguiti nel locale di proprietà della a CP_2 causa del fermo dell'attività protrattosi per 4 mesi;
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 - per l'esito del procedimento di mediazione, i canoni di locazione devono essere corrisposti interamente dal condominio, a titolo di risarcimento del danno causato;
- non è dovuta la somma versata a titolo di cauzione pari ad € 3.000,00.
Si costituisce in giudizio resiste alla opposizione e rassegna le seguenti CP_2 conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE - Dichiarare ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
- In denegata ipotesi, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 633, primo comma, numero 1) pronunciare ordinanza di ingiunzione di pagamento in favore della società a carico della società CP_2 Parte_1 in persona del suo liquidatore pro-tempore od in persona di altro legale, della somma di € 23.001,34 = per capitale, oltre gli interessi moratori ex art. 5 D.lgv 9/10/02 n. 231, dalle scadenze al saldo effettivo, nonché le spese liquidate in fase monitoria e le spese della presente procedura oltre le successive occorrende. IN VIA
PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE
- Dichiarare l'inammissibilità e/o in ogni caso rigettare le domande di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. (sub. lett.
1-a delle avverse conclusioni) e di riunione (sub. lett.
1-b e 1-c) delle avverse conclusioni, non ricorrendone i relativi presupposti oltre che, in ogni caso, contrarie al principio costituzionale di ragionevole durata del processo;
ANCORA, IN VIA PRELIMINARE - dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria di compensazione formulata sub. lett. 3), nel merito, nelle conclusioni avversarie;
- dichiarare in ogni caso la nullità dell'avverso ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo per genericità ed indeterminatezza della domanda ai sensi 28 dell'art. 163 n. 3 c.p.c. NEL MERITO - Rigettata ogni avversa domanda, eccezione e contestazione in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto e in diritto, accertare il diritto di credito della società per cui è causa e per CP_2
l'effetto confermare la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo n. 26685/2018 emesso dal Tribunale di Roma in data 17/12/2018 e, stante l'inadempimento di controparte, condannare la società in persona del suo Parte_1 liquidatore pro-tempore od in persona di altro legale rappresentante pro-tempore, a pagare in favore della società la somma di € 23.001.34 = per capitale, oltre gli CP_2 interessi moratori ex art. 5 D.lgv 9/10/02 n. 231, dalle scadenze al saldo effettivo, nonché le spese liquidate in fase monitoria e le spese della presente procedura oltre le
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 successive occorrende. IN OGNI CASO Dato atto della temerarietà dell'opposizione ex-adverso formulata, con vittoria di spese ed onorari”.
A sostegno delle riportate conclusioni, l'opposta allega, tra l'altro, l'inammissibilità dell'istanza di sospensione, impropriamente diretta a procrastinare l'obbligo del conduttore al pagamento dei canoni di locazione;
l'assenza di un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico tra il giudizio in esame e quello incardinato da nei Pt_1 confronti della locatrice e del Condominio, responsabile del danno e non presente in questo giudizio;
l'illegittima sospensione del pagamento dei canoni di locazione da parte della conduttrice che solo dopo il pagamento dei canoni avrebbe potuto proporre domanda risarcitoria.
La sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia:
<< estromette il sig. dal giudizio respinge la opposizione;
conferma il d.i. CP_5 opposto, condanna parte opponente alla rifusione delle spese di questa fase di giudizio in favore di parte opposta, determinate in euro E 2.500,00 onnicomprensive, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali del 15%>>.
Di seguito, le ragioni poste a sostegno della decisione.
- Nel diverso giudizio iscritto al r.g.n. 2019/1017 è posta questione relativa alla responsabilità della locatrice (e del condominio) per le infiltrazioni, nonché domanda di risarcimento del danno opposto, in questa sede, in compensazione rispetto agli importi azionati in sede monitoria dalla locatrice.
- Le somme dovute a titolo di canoni maturati e non corrisposto, per espressa previsione dell'art. 7 del contratto di locazione, non possono essere oggetto di compensazione per espressa clausola “solve et repete”.
- “la clausola contrattuale che precluda al debitore di sollevare qualsiasi contestazione, sia in sede di eccezione che in via riconvenzionale, prima dell'adempimento (cosiddetto solve et repete), non incide sulla validità del rapporto processuale in ordine alle eccezioni o domande riconvenzionali che siano state proposte dal debitore ancora inadempiente, ma comporta un impedimento di natura esclusivamente sostanziale all'esame delle medesime, ne consegue che l'adempimento del debitore in corso di causa determina il venire meno dell'indicato impedimento e consente l'esame delle eccezioni e delle riconvenzionali in precedenza ritualmente sollevate” (Cass., 14 luglio 1967,
n.1767, Cass., 16 luglio 1976, n.2819, Cass., 3 dicembre 1981 n.6406,
Conforme Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 21-10-2014) 09-12-2014, n. 25853).
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6 - In ogni caso tali somme non sono “allo stato, esigibili in quanto non certe e non determinate”;
- “estranea alla decisione la questione della successiva recuperabilità dei danni lamentati nei confronti del responsabile, sia esso il condominio o il locatario, per l'inutilizzo dell'immobile dovuto alla invasione di liquami”;
- La debenza dei canoni è dimostrata, dunque la opposizione non è fondata;
Con l'atto di appello, la conduttrice rassegna le seguenti conclusioni.
<< In via preliminare: a) sospendere ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva e
l'esecuzione della sentenza sussistendone i presupposti di legge, per le ragioni esposte sub C del motivo di gravame;
- In via pregiudiziale : b) disporre la sospensione necessaria e/o la riunione e/o la litispendenza o continenza di causa del presente giudizio, stante la vigenza inter partes di altro procedimento pendente innanzi al
Tribunale di Roma, iscritto al R.G. 1017/ 2019 (…), con ogni conseguenziale provvedimento;
- Nel merito;
c) per i suesposti motivi di fatto e diritto in integrale riforma della sentenza n. 1296/2021 emessa dal Tribunale di Roma, previa declaratoria della legittimità della eccezione di autotutela ex art. 1460 c.c. accertare e dichiarare la legittimità della eccezione di risoluzione del contratto per fatto e colpa ascrivibile alla società appellata, nonché dalla eccezione e richiesta di compensazione tra i crediti vantati dall'appellante a titolo risarcitorio e i canoni eventuali e se dovuti nel periodo di fruibilità dell'immobile, detratti quelli relativi al periodo di assoluta inagibilità dell'immobile;
d) in ogni caso, per l'effetto, revocare e annullare il decreto ingiuntivo opposto (…) dichiarandolo illegittimo, invalido ed inefficace. Con condanna della società opposta al pagamento dei compensi professionali, oltre alle spese generali nella misura del 15%, esborsi del giudizio, IVA e CAP inclusi, del primo e del secondo grado di giudizio. In via istruttoria si chiede ammettere le prove per testi richieste nel ricorso in opposizione sulle circostanze di fatto dedotte nei capitoli da 1 a 23 coi testi ivi indicati Si chiede: A)
C.T.U. contabile al fine di determinare alla luce della documentazione in atti, delle scritture contabili e delle risultanze istruttorie eventualmente esperite, l'ammontare di tutti i danni subiti dalla Società ricorrente con valutazione di tutte le voci del danno comportanti la perdita della capacità reddituale, nonché la perdita delle strutture ed arredi di cui è stato dotato il locale adibito a gioielleria sia nella fase iniziale del contratto sia dopo l'evento dannoso. B) C.T.U. da affidare ad un ingegnere esperto nel settore per verificare le cause che hanno determinato l'invasione delle acque reflue nei
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7 locali affittati e i continui miasmi che hanno invaso l'immobile, nonché per accertare la sussistenza o meno di carenze degli impianti delle acque reflue di proprietà condominiale e la rispondenza dei requisiti di agibilità dei locali locati ai sensi della normativa vigente all'epoca del contratto>>.
Si costituisce l'appellata e rassegna le seguenti conclusioni.
<< (…): a) preliminarmente rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata;
b) sempre in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla c) in via principale rigettare il Parte_2 gravame proposto dalla poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi CP_6 tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Roma
n. 1296/2021 del 25.1.2021; d) in via subordinata, dato atto di tutto quanto sopra esposto: - dichiarare l'inammissibilità ed in ogni caso rigettare le domande di sospensione e di riunione e di litispendenza nonché di compensazione ex adverso sollevate, non ricorrendone i relativi presupposti oltre che, in ogni caso, contrarie al principio costituzionale di ragionevole durata del processo;
- nel merito, rigettata ogni avversa domanda, eccezione e contestazione in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto e in diritto, accertare il diritto di credito della società per cui CP_2
è causa e per l'effetto confermare la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo n.
26685/2018 emesso dal Tribunale di Roma in data 17/12/2018 e, stante
l'inadempimento di controparte, condannare la società in Parte_1 persona del suo liquidatore pro-tempore od in persona di altro legale rappresentante pro-tempore, a pagare in favore della società la somma di € 23.001.34 = per CP_2 capitale, oltre gli interessi moratori ex art. 5 D.lgv 9/10/02 n. 231, dalle scadenze al saldo effettivo, nonché le spese liquidate in fase monitoria e le spese della presente procedura oltre le successive occorrende. e) Dato atto della temerarietà dell'appello ex-adverso formulato, con vittoria di spese ed onorari ai sensi e per gli effetti dell'art.
96 1° comma, c.p.c.>>.
L'appellante, a sostegno delle riportate conclusioni, articola due motivi di appello.
1) Rubricato: “Omessa valutazione delle eccezioni preliminari e pregiudiziali.
Violazione degli artt. 295 c.p.c., 273 c.p.c. e 39 c.p.c.”. Vi si censura la decisione per omessa pronuncia sulla istanza di sospensione e sulla istanza di riunione del presente giudizio di opposizione, rispetto al giudizio iscritto al n.r.g.
1017/2019 del Tribunale di Roma e introdotto dalla stessa conduttrice, avente ad r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 8 oggetto questioni che rappresentano antecedente logico giuridico rispetto alla decisione del presente giudizio di opposizione.
2) Rubricato: “Omessa ed erronea valutazione di documenti rilevanti comprovanti la non debenza del credito azionato. Erronea interpretazione ed applicazione del contratto. Omessa e/o erronea applicazione degli artt. 1462 e 1463 c.c.
Omessa motivazione sull'ammissibilità ed idoneità dei mezzi istruttori richiesti comprovanti l'inidoneità dell'immobile locato, la legittimità dell'eccezione ex art. 1460 c.c. e la fondatezza delle eccezioni di risoluzione del contratto per difetto di causa petendi”. Vi si censura la decisione nella parte in cui applica la clausola “solve et repete” prevista nell'art. 7 del contratto di locazione, ritenendo legittima la richiesta azionata con la procedura monitoria, in ciò non tenendo conto del verbale di mediazione relativo al procedimento intrapreso dalla locatrice, in accordo con la conduttrice, contro il Condominio di via Mengarini
50, in cui è raggiunto un accordo in ragione del quale la locatrice non avrebbe chiesto il pagamento dei canoni alla locataria, essendosi impegnato a corrisponderli, a titolo risarcitorio, il , responsabile della risoluzione CP_4 del contratto, con conseguente venir meno anche della clausola solve et repete applicata in sentenza.
L'appello non ha pregio.
Sulla sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
La mancata sospensione del presente giudizio non rileva.
L'arresto del procedimento, infatti, non è funzionale all'attesa di una pronuncia che influirà sull'esito della lite, in quanto la questione dell'inadempimento della locatrice non è opponibile in ragione della previsione dell'art. 7 del contratto di locazione.
Quanto alla clausola “solve et repete” pacificamente contenuta nel contratto all'art.7.
Ha un contenuto fondamentalmente di diritto sostanziale e realizza la sua funzione anche se l'adempimento avviene nel corso del giudizio e per effetto di un provvedimento giurisdizionale non definitivo, con la conseguenza che il preventivo adempimento non è qualificabile come presupposto processuale e l'eccezione o la domanda riconvenzionale potenzialmente colpite dall'operare della clausola possono essere esaminate solo quando, sia pure nel corso del giudizio, sia avvenuto il soddisfacimento del diritto (Cass. n. 8713 del 02/04/2024).
Nel concreto, neppure in corso di causa è allegato l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione azionati in sede monitoria dalla locatrice, con la conseguenza che la pretesa r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 9 inadempienza della locatrice non può essere fatta valere per paralizzare la domanda proposta in sede monitoria per il pagamento di canoni e oneri condominiali che non è contestato non essere stati corrisposti dalla conduttrice.
Né rileva, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, l'accordo allegato essere avvenuto in sede di mediazione in ordine al pagamento dei canoni, dato che tale accordo
è definito nello stesso verbale di mediazione come “parziale” e fa salvi tutti i diritti delle parti, tanto che la stessa conduttrice introduce, nei confronti della locatrice, il
28.12.2018, domanda per la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento grave della stessa locatrice.
Spese del grado.
Seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: indeterminabile e di bassa complessità, compensi minimi in ragione dell'attività di difesa in concreto svolta, inclusa la fase di trattazione della istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata).
Ulteriore tributo.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_3
avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Roma n.
[...]
1296/2021, in data 25.01.2021, a definizione del giudizio recante n° R.G. 10021/2019, promosso da nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni diversa conclusione disattesa, così Controparte_3 provvede:
- Rigetta l'appello.
- Condanna l'appellante a rifondere, all'appellata, le spese di lite che liquida, in euro
5.000,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 10 parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 17.09.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 11