Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/03/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
N. 175/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Giovanni Maddaleni Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giudice rel.
Danilo Corvacchiola Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 175/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in GENOVA in Via D. Fiasella 7/7 presso e nello studio dell'Avv.
Chiara SALANO (c.f. la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti CodiceFiscale_2
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIALE CP_1 C.F._3
BRIGATA BISAGNO 6/6 GENOVA presso lo studio dell''avv. (C.F. Parte_2
), che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti. C.F._4
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
-PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
- DICHIARARE tenuto il sig. a versare alla sig.ra quale contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento della stessa la somma di Euro 400,00 mensile per 12 mensilità rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat o diversa somma maggiore o minore meglio vista in corso di causa e valutata dal giudicante adito
- CONDANNARE il resistente alla rifusione di spese, diritti ed onorari del giudizio.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale di Genova contrariis rejectis, previo ogni accertamento e declaratoria del caso, così giudicare.
1. Pronunciare la separazione e autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel pieno e reciproco rispetto;
2. Rigettare le istanze istruttorie formulate da controparte in quanto inammissibili per i motivi esposti in narrativa;
CP_ 3. Rigettare nel merito la domanda formulata dalla Sig.ra nei confronti del Sig. relativa Pt_1 alla richiesta di contributo al mantenimento nonché la domanda di condanna alla rifusione delle spese del giudizio in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate nell'an e nel quantum per i motivi esposti in narrativa;
4. Con vittoria di spese e compensi”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08.01.2024 la signora Parte_1 allegava di avere contratto matrimonio, con rito civile, in Genova, in data 06.02.1992 con il signor che dall'unione non erano nati figli;
che nel 2012 la ricorrente tornava in Brasile per CP_1 poter costruire una casa ed andare a vivere lì con il marito;
che tuttavia, quando fu il momento di tornare in Italia e quindi di ripartire insieme al signor quest'ultimo disse alla moglie che CP_1 frequentava un' altra persona;
che solo successivamente la ricorrente veniva a sapere che il predetto era stato tratto in arresto e che gli era stata comminata una pena detentiva durata dal 2014 al 2021; che la signora ad ogni buon conto, perdonava il marito e nel Parte_1 marzo 2023 su richiesta del medesimo, faceva rientro in Italia;
che a quel punto al stessa si rendeva conto che il convenuto abusava di alcool, oltre ad avere relazioni con altre donne e ad insultarla;
che la signora decideva, quindi, di chiedere la separazione;
che a quel Parte_1 punto il comportamento del convenuto peggiorava e la ricorrente sporgeva denuncia, si rivolgeva al Centro Antiviolenza e veniva ospitata nelle Case del Comune di Genova;
che la stessa si trova in una situazione di povertà, non ha un lavoro ed è, come detto, ospitata in modo temporaneo da una struttura del Comune;
che al contrario il signor vive in un immobile in locazione e fa l' Pt_3 imprenditore edile. Sulla base di quanto sopra nonché di quanto meglio esposto in ricorso, la signora chiedeva pronunciarsi sentenza di separazione dal marito alle Parte_1 condizioni indicate in calce al ricorso.
Si è costituito il signor dichiarando che nel 2012 la moglie decideva di tornare in CP_1
Brasile, suo paese natio, al fine di costruire una casa in loco;
che il convenuto inviava somme di denaro alla moglie per aiutarla;
che il predetto non ha mai frequentato altre donne;
che dal 2014 al 2021 il resistente è stato detenuto per scontare una condanna penale e la moglie si disinteressava completamente di lui;
che nel marzo 2023, la Signora dopo più di dieci Parte_1 anni di assenza, decideva di tornare in Italia e si rivolgeva al marito per richiedere un aiuto economico;
che il signor una volta scontata la propria pena decideva di avviare una propria CP_1 attività lavorativa edile e prendeva in locazione un monolocale di 30 mq.; che la ricorrente cercava altresì di farsi ospitare nell'immobile, ma la convivenza non era serena e l'affectio coniugalis veniva meno;
che la nuova attività lavorativa non è sufficiente a garantire la sopravvivenza del resistente, il quale deve chiedere aiuto alla propria famiglia per sopperire alle proprie esigenze;
che la situazione economica del signor è la seguente: Dichiarazione dei redditi 2021 reddito da Pt_3 lavoro dipendente pari ad Euro 8.515,58; Dichiarazione dei redditi 2022 reddito da lavoro dipendente pari ad Euro 6.342,00; Dichiarazione dei redditi 2023 reddito da sola attività di ditta individuale pari ad Euro 3.357,00; che inoltre egli deve pagare il canone di locazione di euro 200,00 mensili della casa in cui vive. Sulla base di quanto sopra nonché di quanto meglio esposto in comparsa il signor si opponeva alla domanda di assegno per la moglie. CP_1
All'udienza del 22.04.2024 venivano sentite le parti ed il procedimento veniva poi istruito tramite escussione dei testi di parte ricorrente sui capp. 2, 3 e 4 della Memoria ex art. 473-bis.17 comma II c.p.c. del 26.03.2024 di parte ricorrente, in particolare al fine di verificare se la coppia avesse effettivamente in progetto di andare a vivere insieme in Brasile e dunque se la ricorrente ivi si fosse recata non già per porre fine alla convivenza, ma al fine di acquistare una casa in cui andare a vivere insieme al marito.
La teste sorella del convenuto, rendeva le seguenti dichiarazioni: “1) per quanto a Tes_1 mia conoscenza confermo che i coniugi avevano condiviso il progetto di andare a vivere insieme in Brasile ed avevano anche comprato un terreno lì. Mia cognata si è fatta un bel po' di debiti per poter fare i lavori e per un po' lui i soldi glieli ha mandati poi si è fermato perché quello che le aveva promesso lasciava un po' il tempo che trovava. Nel frattempo aveva conosciuto un'altra donna. Per cui la moglie è stata costretta a vendere il terreno per poter pagare i debiti;
ora con le date non sono molto brava, lui è stato sette anni in carcere. Lui ha combinato “il fatto” a dicembre anche se l'anno ora mi sfugge. Rispetto a questo evento ora non riesco a risalire al periodo del loro progetto di vita in Brasile. E poi lui ha pensato bene di “fare la bravata” e ha combinato quello che ha combinato, io l'ho mantenuto così come tutta la famiglia. Soprattutto mio figlio. Ma chiaramente io adesso non ho più la possibilità di continuare ad aiutarlo. 2) è vero che mia cognata non aveva i soldi per tornare in Italia, ma io non potevo certo permettermi di aiutarla;
anzi ho fatto una sorta di colletta per due o tre volte tra alcuni parenti e sono riuscita a mandarle - perché ne aveva proprio bisogno - 400,00 euro una volta 300,00 e 600,00 un'altra volta questi ultimi me li ha dati mio figlio perché lei lì non lavorava ed era proprio in difficoltà; io la informavo sulle condizioni di mio fratello, lei più volte mi diceva che voleva tornava ma io le dicevo che non potevo mantenere anche lei […] 4) il biglietto dell'aereo lo aveva comprato la nipote di mia cognata per lui affinché mio fratello andasse in Brasile, poi lui non è voluto andare e allora lui era a casa mia dove aveva anche tutti i suoi attrezzi e le ha detto “vieni pure”. Quando mia cognata ha capito che il biglietto ce lo aveva e poteva venire allora sono iniziati i contrasti tra di loro. Quindi mia cognata è stata anzitutto per un periodo a casa mia. Poi è andata a casa di mio fratello, l'abbiamo aiutata perché era molto provata anche in conseguenza dei problemi di salute che aveva avuto, in Brasile, mi sembra un ictus. Faccio presente che i soldi della caparra per la casa dove ora vive mio fratello ed anche per il garage glieli ho dati io”.
Esaurita la fase istruttoria, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe ed il GD tratteneva la causa in decisione.
***
Sulla pronuncia di separazione personale
Entrambe le parti concordano affinchè venga pronunciata la loro separazione personale: i fatti e le circostanze addotte dalle medesime nei rispettivi atti processuali dimostrano in forma inequivocabile come la comunione materiale e spirituale fra le stesse sia ormai definitivamente cessata.
La relativa domanda va dunque accolta e va dichiarata la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 CP_1
Sulla domanda di assegno di mantenimento formulata dalla moglie
Per quanto riguarda la domanda di assegno formulata dalla ricorrente, va anzitutto ricordato che, in tema di separazione personale dei coniugi, l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro - ove tra i due si accerti una disparità economica - un assegno di mantenimento, qualora questi non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli in costanza di matrimonio (cfr. ex multis, Cass. civ. sez. I 14.12.2006 n.26835; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6712 del 30/03/2005; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17199 del 11/07/2013; Sez. 1, Sentenza n. 605 del 12/01/2017; Sez. 1, Ordinanza n. 975 del 20/01/2021). Il comma II dell'art. 156 c.c. stabilisce, in particolare, che il giudice deve determinare la misura dell'assegno "in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato" precisandosi che le "circostanze" da considerare unitamente ai redditi del coniuge, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, consistono in quegli elementi fattuali di ordine economico o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, ma suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti.
Quanto invece al tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio, si vedano le seguenti sentenza: “La separazione personale dei coniugi presuppone la permanenza del vincolo coniugale;
pertanto, i “redditi adeguati” cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale. “(cfr .Cassazione civile, sez. I, 20/06/2023, n. 17545).
“Secondo l'orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, pertanto i "redditi adeguati" cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale. Ciò posto, nel caso di specie, la censura coglie nel segno laddove denuncia che la Corte territoriale ha totalmente obliterato di considerare il tenore di vita goduto dalla moglie in costanza del lungo rapporto matrimoniale, che non è stato affatto ricostruito, mentre è a tale parametro che occorre imprescindibilmente riferirsi in tema di assegno separativo, a differenza di quanto, invece, si ritiene in tema di assegno divorzile.” (cfr .Cassazione civile, sez. I, 20/06/2023, n. 17544); “In tema di separazione personale dei coniugi, ai fini della Determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute, assumendo rilievo, in questa prospettiva, anche i redditi occultati al fisco.” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 05/04/2023, n. 9335); “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i «redditi adeguati » cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (nella specie, la decisione di merito è stata cassata per non aver considerato, ai fini del riconoscimento dell'assegno di mantenimento, l'elevato tenore di vita garantito dal marito anche dopo la fine della convivenza). (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22/03/2023, n. 8254).
Ora, ritenuta comprovata, sulla base dell'istruttoria svolta la sussistenza di una continuità del rapporto coniugale anche durante gli anni trascorsi dalla ricorrente in Brasile nonchè il permanere di un progetto di vita comune avente come fine quello di trasferirsi a vivere in loco, va osservato, quanto agli aspetti economici, che la signora si trova ad oggi, rientrata in Parte_1
Italia in una situazione di indigenza in quanto non ha risparmi, né un lavoro ed è ospitata temporaneamente in una struttura del Comune;
per alcuni mesi ha percepito la somma di euro 600,00 a titolo di assegno di inclusione, poi sospeso in quanto la predetta non è riuscita a rinnovare il permesso di soggiorno.
Per quanto riguarda la situazione economica del signor va anzitutto precisato che in sede di CP_1 udienza in interrogatorio libero, il predetto ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “ E' vero che ho avuto problemi con la giustizia, sono stato in carcere dal 2015 alla fine del 2021, ho finito di espiare la pena;
avevo dato fuoco al mio appartamento, dentro c'erano una o forse due persone che non se ne volevano andare, io avevo bevuto in realtà non ero in grado di intendere e volere e neppure mi ero reso conto se ci fossero delle persone dentro e allora le cose sono andate così. Sono stato scarcerato nel 2021, ora abito in una casa in locazione in via Ponterotto il contratto è intestato a me vi abito da solo, il canone mensile è di euro 400,00. Io sono stato costretto ad aprire una ditta edile perché dopo la detenzione non c'era più nessuno disposto ad assumermi. Ho quindi aperto una partita IVA e sono in regime forfettario, l'ho aperta dopo sei mei dalla fine della detenzione. Prima avevo un'altra impresa di cui sto pagando ancora ora tutte le tasse. Ero sempre un artigiano edile avevo sempre una partita IVA che ho poi chiaramente dovuto chiudere per il fatto che sono stato detenuto. Lavoro da solo, per appartamenti, faccio piccoli lavori perché sennò avrei bisogno di collaboratori che non riuscirei a pagare. Ho un magazzino dove tengo l'attrezzatura. Ora sono fermo, l'ultimo lavoro l'ho fatto tre mesi fa era un piccolo appartamentino ho dato un po' di bianco, ho preso circa 3.000,00 euro. Poi per il momento ho in previsione altri lavori. Questa è l'attività che ho sempre svolto durante la mia vita. Non ho proprietà immobiliari nè altre fonti di reddito. Non ho moto, né macchine, ho un furgone intestato a mia zia. Ho un unico C/C che al momento praticamente è vuoto. Stante la mia situazione, per andare avanti, ogni tanto chiedo a qualcuno se mi fa fare qualche lavoro in forma non regolarizzata cosa peraltro molto difficile perché ci sono tanti controlli. Mia zia mi dà una mano per l'affitto. Come detto vivo da solo. Io avevo detto a mia moglie di non tornare dal Brasile in quanto ora vivo in una stanza e non c'era posto per riprendere una convivenza. Lei però è venuta lo stesso, ma le cose non sono andate bene, abbiamo litigato io avevo bevuto escludo di avere messo le mani addosso so che avevo dato un calcio al secchio della pattumiera e poi da lì è finito tutto. Otto mesi fa sono stato ricoverato in ospedale e riesco fare la TAC solo adesso dopo oltre otto mesi (per sospetto tumore) e questo significa che non ho disponibili neanche per me stesso. Se avessi un minimo di disponibilità aiuterei mia moglie anche per chiudere qui la questione”.
Dalla documentazione prodotta risulta quanto segue:
- CU 2021: reddito da lavoro dipendente euro 8.515,58 per 283 giorni di lavoro;
- MOD PF 2022: reddito imponibile euro 6.342,00;
- MOD PF 2023: reddito imponibile pari a 0; totale componenti positivi relativi all'attività imprenditoriale svolta euro 3.904,00; risultano contributi previdenziali versati per euro 1.270,00.
Il predetto vive in locazione per cui versa un canone mensile di euro 200,00 oltre ad ulteriori euro 200,00 per l'affitto di un box.
Ora, anche a voler dedurre che il signor abbia dei redditi non dichiarati che gli consentono CP_1 di sostenere le suindicate spese va anche osservato come seppure la situazione della ricorrente sia più precaria anche perché ancorata ad un permesso di soggiorno ad oggi non rinnovato, è altrettanto vero che comparando le due situazioni non emerge una disparità sufficiente ed idoneo a giustificare la misura di un assegno di mantenimento in favore della moglie.
La domanda va quindi rigettata.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico della ricorrente nella misura della metà e compensate per la restante metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, cosi' provvede:
a) pronuncia la separazione personale di nata Parte_1 in Brasile il 19.03.1955 e di nato a [...] il [...] coniugi per CP_1 matrimonio contratto in Genova il 06.02.1992;
b) Rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente;
c) Condanna la signora al pagamento, in Parte_1 favore del signor della metà delle spese processuali, frazione che liquida in CP_1 euro 1.904,00 oltre 15% per spese generali, oltre IVA e CPA e comunque oltre accessori come di legge.
Manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento al Controparte_2
Cosi' deciso in Genova nella camera di Consiglio del 14.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni