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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/06/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3842 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione con ordinanza del
8.3.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., con l'avv. Pasquale Brancaccio
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. CP_1
LU RI
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ha convenuto in giudizio, dinanzi Parte_1
all'intestato Tribunale, la società proponendo CP_1
opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., a fronte di precetto notificato dall'odierna convenuta in data 25.9.2020.
1.1. Il Comune opponente ha spiegato le seguenti domande: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Tivoli, contrariis reiectis, A. in via istruttoria ammettere le richieste come di seguito meglio formulate;
B. in rito in via preliminare e/o pregiudiziale, in accoglimento di quanto dedotto sia in punto di fumus boni iuris che di gravi motivi, disporre ex art. 615 cod. proc. civ. la sospensione della provvisoria esecutorietà del D.I. n. 20802/2019 (r.g. n.
58222/2010 del Tribunale di Roma), già opposto nell'ambito del giudizio n.
77410/2019 del Tribunale di Roma, XVI sez. civ.; in subordine, ove invece il Giudice ritenga che la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto, come sopra identificato, investa la sola somma di € 135.575,16, come portata dal D.I. di cui trattasi, dichiari che l'atto di precetto opposto, soprattutto per quanto concerne interessi e spese legali è privo di titolo esecutivo, in assenza del quale deve ritenersi notificato e come tale nullo e/o invalido e/o inefficace;
C. sempre in rito ed in via preliminare e/o pregiudiziale, atteso il rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica, come sopra meglio rappresentata e argomentata, disporre la sospensione necessaria del presente procedimento ex art. 295 cod. proc. civ.; D. indi nel merito, in accoglimento delle deduzione e delle argomentazioni del , come sopra esposte, accertare e Parte_1
dichiarare che l'atto di precetto, che con il presente atto si oppone, è nullo e/o invalido e/o inefficace. Con vittoria di spese e onorari di causa e condanna della società opposta ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. Con salvezza di ogni altro diritto.”.
2 2. Si è costituita in giudizio la società articolando le CP_1
seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione ex art. 615 c.p.c. non ricorrendone i presupposti, per le motivazioni di cui in narrativa;
Nel merito, dichiarare inammissibile ovvero rigettare
l'opposizione avversaria, poiché infondata in fatto ed in diritto, per le motivazioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge.”.
3. Con ordinanza in data 22.1.2021, è stata respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base dell'intimato precetto.
4. Con ordinanza in data 22.11.2022, il processo è stato interrotto in conseguenza del decesso del procuratore di parte attrice.
5. Indi riassunto il processo, con ordinanza del 8.3.2025, resa all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari per conclusionali e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. È d'uopo osservare, già in limine, che il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. è un ordinario giudizio di accertamento negativo del credito, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi: il petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari la nullità o inefficacia dell'atto di precetto opposto per l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata;
la causa
3 petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n.
2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n.
8219; 13 novembre 2009, n. 24047).
1.1. Ne consegue, sotto il versante probatorio, che “al creditore, nel giudizio di opposizione, spetta il solo onere di dimostrare la validità ed efficacia del titolo esecutivo, mentre è onere dell'opponente dimostrare l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi che, a quel titolo, tolgano in tutto o in parte efficacia”
(Cass. n. 25412 del 2013).
1.2. L'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha, dunque, veste sostanziale e processuale di attore ed è onerato della specifica allegazione e prova della non debenza, in tutto o in parte, del credito precettato, astrattamente riconducibile al titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto;
specularmente,
l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione di convenuto (cfr., Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
1.3. Tanto premesso, merita considerare che costituisce principio consolidato quello secondo il quale, ogniqualvolta l'esecuzione (già iniziata ovvero solo paventata come nel presente caso di notifica del precetto) si basi su un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la relativa opposizione non può fondarsi su motivi attinenti a vizi di formazione del titolo o al merito della decisione consacrata nel titolo stesso, poiché tali questioni devono essere dedotte esclusivamente nell'ambito del procedimento che ha condotto alla costituzione del titolo: in altri termini, nel caso di titolo esecutivo di formazione giudiziale, al Giudice dell'opposizione a precetto (o
4 all'esecuzione già intrapresa) compete unicamente un'indagine sull'esistenza e sulla validità del titolo, onde verificare se il titolo sussista oppure sia venuto meno per fattori sopravvenuti alla sua formazione, ma non può esercitare alcun controllo sul contenuto intrinseco della statuizione ed invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che avrebbero dovuto necessariamente esser fatte valere nel giudizio di cognizione. In definitiva, in sede di opposizione a precetto (o all'esecuzione già intrapresa), al debitore opponente è consentito neutralizzare la pretesa avversaria consacrata nel titolo giudiziale solo attraverso la deduzione di fatti estintivi o modificativi venuti in essere successivamente alla formazione del titolo e, come tali, non deducibili nella precedente fase (ex plurimis: Cass. 18.2.2015
n. 3277; Cass. 24.7.2012 n. 12911; Cass. 13.11.2009 n. 24027; Cass.
25.5.2007 n. 12251; Cass.
4.12.2002 n. 17177; Cass.
6.7.2001 n.
9205; Cass. 19.6.2001 n. 8331; Cass. 14.7.2000 n. 9335; Cass.
13.6.2000 n. 8026; Cass. 23.3.1999 n. 2742; Cass.
2.4.1997 n. 2870;
Cass. 29.11.1996 n. 10650; Cass. 28.1.1988 n. 766).
1.4. In modo ancor più specifico, quando il titolo esecutivo è costituito da una sentenza di condanna passata in giudicato, il divieto per il debitore di rimettere in discussione l'accertamento del credito è piana conseguenza degli effetti della cosa giudicata materiale, che copre tanto il dedotto quanto il deducibile, mentre quando il titolo giudiziale è rappresentato da una sentenza provvisoriamente esecutiva ma ancora soggetta ad impugnazione,
l'analogo divieto del debitore di contestare in sede di opposizione a precetto (o all'iniziata esecuzione) l'accertamento del credito contenuto nel titolo discende dall'applicazione dei principi in tema di impugnazione, che investono della cognizione dei vizi formali e
5 sostanziali della sentenza resa in primo (o secondo) grado il Giudice dell'impugnazione.
1.5. Quanto appena affermato vale anche nell'ipotesi - che è la presente - di titolo costituito da decreto ingiuntivo: allorché
l'opposizione al decreto non è intervenuta in termini oppure l'opponente non si è costituito (art. 647 cod. proc. civ.) o, ancora, è stata dichiarata l'estinzione del processo di opposizione (art. 653 cod. proc. civ.), il decreto ingiuntivo acquista forza di giudicato
(rectius: preclusione pro iudicato) e tale efficacia paralizza qualsiasi possibilità del debitore di rimettere in discussione l'accertamento della sua esposizione debitoria;
se invece il titolo per cui si procede in executivis è rappresentato da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, è esclusivamente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che vanno dedotte le questioni relative alla fondatezza del credito dell'ingiungente, in quanto la cognizione del Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo si estende non solo ai fatti costitutivi del credito (che vanno provati dal creditore opposto), ma anche ai fatti estintivi, impeditivi e comunque modificativi del credito che siano già in essere in quel momento e che il debitore opponente ha l'obbligo di dedurre e provare in quella sede, pena la definitiva preclusione (cfr., ex aliis,
Cass. 14.2.2013 n. 3667; Cass. 24.7.2012 n. 12911; Cass.
6.9.2007 n.
18725; Cass. 19.12.2006 n. 27159; Cass. 25.9.2000 n. 12664; Cass.
20.4.1996 n. 3757; Cass. 25.2.1994 n. 1935; Cass. 10.10.1992 n.
11088; Cass. 18.6.1991 n. 6893; Cass. 22.5.1980 n. 3386).
2. Orbene, il titolo alla base del precetto qui opposto è costituito, come incontestato, dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n.
n. 20802/2019 (r.g. 58222/2019), con il quale è stato ingiunto al
6 il pagamento in favore della società Parte_1
convenuta della complessiva somma di euro 331.408,57, di cui euro
135.572,16 immediatamente, oltre gli interessi moratori ex d.lgs. n.
231/2002, decorrenti dopo 30 giorni dalla emissione delle singole fatture fino all'effettivo saldo, oltre alle spese della procedura monitoria, liquidate in euro 634,00 per esborsi, euro 3.000,00 per onorari oltre IVA e CPA e successive occorrende.
2.1. Da ciò discende che non possono costituire oggetto del presente giudizio contestazioni afferenti al rapporto intercorso tra le parti e che è presupposto al titolo giudiziale, nel cui àmbito è maturato il credito recato dal menzionato decreto ingiuntivo.
2.2. Ciò posto, merita considerare che nel precetto notificato in data
25.9.2020, qui opposto, si dà atto che “solo in data 08.07.2020 l'Ente debitore ha corrisposto il minore importo di € 135.516,72” e che “detto importo è stato imputato ex art. 1194 c.c. prima alle spese del precetto per
l'importo di € 815,08, poi agli interessi per € 7.663,19”, con la conseguenza che la società precettante intima il pagamento della sorte di capitale residua per euro 8.478,27, degli interessi per euro
144,94 (indicati come “prudenzialmente calcolati sulla attuale sorte capitale residua a decorrere dalla data del pagamento parziale fino alla data odierna, con espressa riserva di richiedere gli ulteriori interessi come da d.i. decorrenti da 30 gg dall'emissione delle fatture”), oltre alle spese del procedimento monitorio, comprensive di accessori, per euro 4.222,00.
2.3. Sostiene il che l'esecuzione provvisoria Parte_1
concessa per euro 135.572,16 giusta decreto ingiuntivo n.
20802/2019 implichi che è immediatamente dovuta dall'ente la sola sorte capitale corrispondente al ridetto importo e non anche la
7 quota di interessi relativa a detta somma, in ordine alla quale, pur prevista nel titolo giudiziale, non è stata espressamente stabilita l'esecuzione provvisoria.
2.4. Tale asserto non è condiviso dal Tribunale.
2.4.1. Deve infatti osservarsi che, da un lato, l'ordine di pagare immediatamente una somma quale sorte capitale implica che anche gli interessi riconosciuti nel medesimo titolo limitatamente a tale somma debbano essere pagati senza dilazione, benché, con riguardo agli interessi, non vi sia una espressa clausola di provvisoria esecuzione, ciò in quanto, in conformità ai princìpi generali, i ridetti interessi costituiscono un accessorio del debito principale, rispetto al quale si proietta la provvisoria esecuzione riconosciuta alla somma su cui gli interessi sono maturati.
Medesima conclusione deve essere raggiunta con riguardo alle spese del procedimento monitorio che non necessitano, a fronte dell'ordine di pagare senza dilazione la somma di euro 135.572,16, di partita indicazione della clausola di provvisoria esecuzione, accedendo le stesse al credito la cui domanda è stata ritenuta fondata in sede monitoria.
2.4.2. Merita, dall'altro lato, richiamare il consolidato orientamento di legittimità, alla cui stregua: “Il criterio legale di imputazione del pagamento agli interessi anziché al capitale di cui all'art. 1194 c.c., non costituisce fatto che debba essere specificamente dedotto in funzione del raggiungimento di un determinato effetto giuridico, risolvendosi, per converso, in una conseguenza automatica di ogni pagamento.” (cfr. Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 13567 del 16.5.2024, Rv. 671352 – 01; nello stesso
8 senso Cass. Sez. 3, 9.10.2003, n. 15053 Rv. 567351; Cass. Sez. 1
20.5.2005, n. 10692 Rv. 580901-01).
Ebbene, nel caso di specie consta in atti nota di imputazione comunicata a mezzo di P.E.C. dalla società opposta al Parte_1
in data 4.8.2020, ove “si conferma la ricezione del pagamento di
[...]
€ 135.516,72 in data 08.07.2020, in acconto sul maggior dovuto. Le somme sono state imputate ex art. 1194 c.c. prima alle spese del precetto per l'importo di € 815,08, poi agli interessi per € 7.663,19 (calcolati dalla data di emissione del d.i. fino a quella del pagamento), come da fattura che si allega, e per
l'importo residuo di € 127.038,45, alle seguenti fatture: Fattura n. 710/40 del 21.05.2019 per l'importo di € 81.733,29; pagata parzialmente per €
40.829,75; Fattura n. 1095/40 del 22.07.2019 per l'importo di €
40.866,65; Fattura n. 1096/40 del 22.07.2019 per l'importo di €
45.342,05”.
2.4.3. D'altronde, la prova di una diversa imputazione, così come di un accordo tra debitore e creditore concernente diversa imputazione, incombe sul debitore e nel presente giudizio non è stata fornita.
2.4.4. Non si ravvisano, di conseguenza, elementi tali da connotare il precetto quale “nullo e/o invalido e/o inefficace”, come opinato da parte opponente.
3. L'opposizione promossa dal deve essere Parte_1
conclusivamente respinta.
Il carattere dirimente delle considerazioni svolte, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.
9 4. Le spese del presente giudizio, liquidate secondo i parametri del
D.M. 55/2014 sulla somma oggetto del precetto qui opposto, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P . Q . M .
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, respinta od assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. respinge l'opposizione proposta dal Parte_1
2. condanna il in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., al pagamento in favore di in CP_1
persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in data 18 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3842 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione con ordinanza del
8.3.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., con l'avv. Pasquale Brancaccio
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. CP_1
LU RI
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ha convenuto in giudizio, dinanzi Parte_1
all'intestato Tribunale, la società proponendo CP_1
opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., a fronte di precetto notificato dall'odierna convenuta in data 25.9.2020.
1.1. Il Comune opponente ha spiegato le seguenti domande: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Tivoli, contrariis reiectis, A. in via istruttoria ammettere le richieste come di seguito meglio formulate;
B. in rito in via preliminare e/o pregiudiziale, in accoglimento di quanto dedotto sia in punto di fumus boni iuris che di gravi motivi, disporre ex art. 615 cod. proc. civ. la sospensione della provvisoria esecutorietà del D.I. n. 20802/2019 (r.g. n.
58222/2010 del Tribunale di Roma), già opposto nell'ambito del giudizio n.
77410/2019 del Tribunale di Roma, XVI sez. civ.; in subordine, ove invece il Giudice ritenga che la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto, come sopra identificato, investa la sola somma di € 135.575,16, come portata dal D.I. di cui trattasi, dichiari che l'atto di precetto opposto, soprattutto per quanto concerne interessi e spese legali è privo di titolo esecutivo, in assenza del quale deve ritenersi notificato e come tale nullo e/o invalido e/o inefficace;
C. sempre in rito ed in via preliminare e/o pregiudiziale, atteso il rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica, come sopra meglio rappresentata e argomentata, disporre la sospensione necessaria del presente procedimento ex art. 295 cod. proc. civ.; D. indi nel merito, in accoglimento delle deduzione e delle argomentazioni del , come sopra esposte, accertare e Parte_1
dichiarare che l'atto di precetto, che con il presente atto si oppone, è nullo e/o invalido e/o inefficace. Con vittoria di spese e onorari di causa e condanna della società opposta ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. Con salvezza di ogni altro diritto.”.
2 2. Si è costituita in giudizio la società articolando le CP_1
seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione ex art. 615 c.p.c. non ricorrendone i presupposti, per le motivazioni di cui in narrativa;
Nel merito, dichiarare inammissibile ovvero rigettare
l'opposizione avversaria, poiché infondata in fatto ed in diritto, per le motivazioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge.”.
3. Con ordinanza in data 22.1.2021, è stata respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base dell'intimato precetto.
4. Con ordinanza in data 22.11.2022, il processo è stato interrotto in conseguenza del decesso del procuratore di parte attrice.
5. Indi riassunto il processo, con ordinanza del 8.3.2025, resa all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari per conclusionali e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. È d'uopo osservare, già in limine, che il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. è un ordinario giudizio di accertamento negativo del credito, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi: il petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari la nullità o inefficacia dell'atto di precetto opposto per l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata;
la causa
3 petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n.
2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n.
8219; 13 novembre 2009, n. 24047).
1.1. Ne consegue, sotto il versante probatorio, che “al creditore, nel giudizio di opposizione, spetta il solo onere di dimostrare la validità ed efficacia del titolo esecutivo, mentre è onere dell'opponente dimostrare l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi che, a quel titolo, tolgano in tutto o in parte efficacia”
(Cass. n. 25412 del 2013).
1.2. L'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha, dunque, veste sostanziale e processuale di attore ed è onerato della specifica allegazione e prova della non debenza, in tutto o in parte, del credito precettato, astrattamente riconducibile al titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto;
specularmente,
l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione di convenuto (cfr., Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
1.3. Tanto premesso, merita considerare che costituisce principio consolidato quello secondo il quale, ogniqualvolta l'esecuzione (già iniziata ovvero solo paventata come nel presente caso di notifica del precetto) si basi su un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la relativa opposizione non può fondarsi su motivi attinenti a vizi di formazione del titolo o al merito della decisione consacrata nel titolo stesso, poiché tali questioni devono essere dedotte esclusivamente nell'ambito del procedimento che ha condotto alla costituzione del titolo: in altri termini, nel caso di titolo esecutivo di formazione giudiziale, al Giudice dell'opposizione a precetto (o
4 all'esecuzione già intrapresa) compete unicamente un'indagine sull'esistenza e sulla validità del titolo, onde verificare se il titolo sussista oppure sia venuto meno per fattori sopravvenuti alla sua formazione, ma non può esercitare alcun controllo sul contenuto intrinseco della statuizione ed invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che avrebbero dovuto necessariamente esser fatte valere nel giudizio di cognizione. In definitiva, in sede di opposizione a precetto (o all'esecuzione già intrapresa), al debitore opponente è consentito neutralizzare la pretesa avversaria consacrata nel titolo giudiziale solo attraverso la deduzione di fatti estintivi o modificativi venuti in essere successivamente alla formazione del titolo e, come tali, non deducibili nella precedente fase (ex plurimis: Cass. 18.2.2015
n. 3277; Cass. 24.7.2012 n. 12911; Cass. 13.11.2009 n. 24027; Cass.
25.5.2007 n. 12251; Cass.
4.12.2002 n. 17177; Cass.
6.7.2001 n.
9205; Cass. 19.6.2001 n. 8331; Cass. 14.7.2000 n. 9335; Cass.
13.6.2000 n. 8026; Cass. 23.3.1999 n. 2742; Cass.
2.4.1997 n. 2870;
Cass. 29.11.1996 n. 10650; Cass. 28.1.1988 n. 766).
1.4. In modo ancor più specifico, quando il titolo esecutivo è costituito da una sentenza di condanna passata in giudicato, il divieto per il debitore di rimettere in discussione l'accertamento del credito è piana conseguenza degli effetti della cosa giudicata materiale, che copre tanto il dedotto quanto il deducibile, mentre quando il titolo giudiziale è rappresentato da una sentenza provvisoriamente esecutiva ma ancora soggetta ad impugnazione,
l'analogo divieto del debitore di contestare in sede di opposizione a precetto (o all'iniziata esecuzione) l'accertamento del credito contenuto nel titolo discende dall'applicazione dei principi in tema di impugnazione, che investono della cognizione dei vizi formali e
5 sostanziali della sentenza resa in primo (o secondo) grado il Giudice dell'impugnazione.
1.5. Quanto appena affermato vale anche nell'ipotesi - che è la presente - di titolo costituito da decreto ingiuntivo: allorché
l'opposizione al decreto non è intervenuta in termini oppure l'opponente non si è costituito (art. 647 cod. proc. civ.) o, ancora, è stata dichiarata l'estinzione del processo di opposizione (art. 653 cod. proc. civ.), il decreto ingiuntivo acquista forza di giudicato
(rectius: preclusione pro iudicato) e tale efficacia paralizza qualsiasi possibilità del debitore di rimettere in discussione l'accertamento della sua esposizione debitoria;
se invece il titolo per cui si procede in executivis è rappresentato da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, è esclusivamente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che vanno dedotte le questioni relative alla fondatezza del credito dell'ingiungente, in quanto la cognizione del Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo si estende non solo ai fatti costitutivi del credito (che vanno provati dal creditore opposto), ma anche ai fatti estintivi, impeditivi e comunque modificativi del credito che siano già in essere in quel momento e che il debitore opponente ha l'obbligo di dedurre e provare in quella sede, pena la definitiva preclusione (cfr., ex aliis,
Cass. 14.2.2013 n. 3667; Cass. 24.7.2012 n. 12911; Cass.
6.9.2007 n.
18725; Cass. 19.12.2006 n. 27159; Cass. 25.9.2000 n. 12664; Cass.
20.4.1996 n. 3757; Cass. 25.2.1994 n. 1935; Cass. 10.10.1992 n.
11088; Cass. 18.6.1991 n. 6893; Cass. 22.5.1980 n. 3386).
2. Orbene, il titolo alla base del precetto qui opposto è costituito, come incontestato, dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n.
n. 20802/2019 (r.g. 58222/2019), con il quale è stato ingiunto al
6 il pagamento in favore della società Parte_1
convenuta della complessiva somma di euro 331.408,57, di cui euro
135.572,16 immediatamente, oltre gli interessi moratori ex d.lgs. n.
231/2002, decorrenti dopo 30 giorni dalla emissione delle singole fatture fino all'effettivo saldo, oltre alle spese della procedura monitoria, liquidate in euro 634,00 per esborsi, euro 3.000,00 per onorari oltre IVA e CPA e successive occorrende.
2.1. Da ciò discende che non possono costituire oggetto del presente giudizio contestazioni afferenti al rapporto intercorso tra le parti e che è presupposto al titolo giudiziale, nel cui àmbito è maturato il credito recato dal menzionato decreto ingiuntivo.
2.2. Ciò posto, merita considerare che nel precetto notificato in data
25.9.2020, qui opposto, si dà atto che “solo in data 08.07.2020 l'Ente debitore ha corrisposto il minore importo di € 135.516,72” e che “detto importo è stato imputato ex art. 1194 c.c. prima alle spese del precetto per
l'importo di € 815,08, poi agli interessi per € 7.663,19”, con la conseguenza che la società precettante intima il pagamento della sorte di capitale residua per euro 8.478,27, degli interessi per euro
144,94 (indicati come “prudenzialmente calcolati sulla attuale sorte capitale residua a decorrere dalla data del pagamento parziale fino alla data odierna, con espressa riserva di richiedere gli ulteriori interessi come da d.i. decorrenti da 30 gg dall'emissione delle fatture”), oltre alle spese del procedimento monitorio, comprensive di accessori, per euro 4.222,00.
2.3. Sostiene il che l'esecuzione provvisoria Parte_1
concessa per euro 135.572,16 giusta decreto ingiuntivo n.
20802/2019 implichi che è immediatamente dovuta dall'ente la sola sorte capitale corrispondente al ridetto importo e non anche la
7 quota di interessi relativa a detta somma, in ordine alla quale, pur prevista nel titolo giudiziale, non è stata espressamente stabilita l'esecuzione provvisoria.
2.4. Tale asserto non è condiviso dal Tribunale.
2.4.1. Deve infatti osservarsi che, da un lato, l'ordine di pagare immediatamente una somma quale sorte capitale implica che anche gli interessi riconosciuti nel medesimo titolo limitatamente a tale somma debbano essere pagati senza dilazione, benché, con riguardo agli interessi, non vi sia una espressa clausola di provvisoria esecuzione, ciò in quanto, in conformità ai princìpi generali, i ridetti interessi costituiscono un accessorio del debito principale, rispetto al quale si proietta la provvisoria esecuzione riconosciuta alla somma su cui gli interessi sono maturati.
Medesima conclusione deve essere raggiunta con riguardo alle spese del procedimento monitorio che non necessitano, a fronte dell'ordine di pagare senza dilazione la somma di euro 135.572,16, di partita indicazione della clausola di provvisoria esecuzione, accedendo le stesse al credito la cui domanda è stata ritenuta fondata in sede monitoria.
2.4.2. Merita, dall'altro lato, richiamare il consolidato orientamento di legittimità, alla cui stregua: “Il criterio legale di imputazione del pagamento agli interessi anziché al capitale di cui all'art. 1194 c.c., non costituisce fatto che debba essere specificamente dedotto in funzione del raggiungimento di un determinato effetto giuridico, risolvendosi, per converso, in una conseguenza automatica di ogni pagamento.” (cfr. Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 13567 del 16.5.2024, Rv. 671352 – 01; nello stesso
8 senso Cass. Sez. 3, 9.10.2003, n. 15053 Rv. 567351; Cass. Sez. 1
20.5.2005, n. 10692 Rv. 580901-01).
Ebbene, nel caso di specie consta in atti nota di imputazione comunicata a mezzo di P.E.C. dalla società opposta al Parte_1
in data 4.8.2020, ove “si conferma la ricezione del pagamento di
[...]
€ 135.516,72 in data 08.07.2020, in acconto sul maggior dovuto. Le somme sono state imputate ex art. 1194 c.c. prima alle spese del precetto per l'importo di € 815,08, poi agli interessi per € 7.663,19 (calcolati dalla data di emissione del d.i. fino a quella del pagamento), come da fattura che si allega, e per
l'importo residuo di € 127.038,45, alle seguenti fatture: Fattura n. 710/40 del 21.05.2019 per l'importo di € 81.733,29; pagata parzialmente per €
40.829,75; Fattura n. 1095/40 del 22.07.2019 per l'importo di €
40.866,65; Fattura n. 1096/40 del 22.07.2019 per l'importo di €
45.342,05”.
2.4.3. D'altronde, la prova di una diversa imputazione, così come di un accordo tra debitore e creditore concernente diversa imputazione, incombe sul debitore e nel presente giudizio non è stata fornita.
2.4.4. Non si ravvisano, di conseguenza, elementi tali da connotare il precetto quale “nullo e/o invalido e/o inefficace”, come opinato da parte opponente.
3. L'opposizione promossa dal deve essere Parte_1
conclusivamente respinta.
Il carattere dirimente delle considerazioni svolte, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.
9 4. Le spese del presente giudizio, liquidate secondo i parametri del
D.M. 55/2014 sulla somma oggetto del precetto qui opposto, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P . Q . M .
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, respinta od assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. respinge l'opposizione proposta dal Parte_1
2. condanna il in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., al pagamento in favore di in CP_1
persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in data 18 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
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