Sentenza breve 28 aprile 2025
Ordinanza collegiale 30 agosto 2025
Rigetto
Sentenza 30 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 30/12/2025, n. 10377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10377 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10377/2025REG.PROV.COLL.
N. 06147/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6147 del 2025, proposto dalla sig.ra-OMISSIS--, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Pio Torcicollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Fondazione Policlinico Tor ER, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Guido De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
dei signori GI PE e MA FR, non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 08246/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Fondazione Policlinico Tor ER;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. OB OM e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra-OMISSIS-- ha partecipato al concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di 485 posti nell’Area degli Operatori/Profili Professionali del Ruolo Sociosanitario, specificamente per il profilo di operatore socio sanitario (OSS), indetto dalla Fondazione Policlinico Tor ER (Gazzetta Ufficiale n. 71/2023).
2. La sig.ra -OMISSIS- ha impugnato di fronte al TAR Lazio la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 38 del 10 gennaio 2025, che aveva rettificato e nuovamente approvato la graduatoria finale di merito del concorso in oggetto e, soprattutto, aveva disposto l’esclusione della ricorrente dalla procedura. A questa, si aggiungeva l’impugnazione di ogni atto presupposto e conseguente, come la prima approvazione della graduatoria provvisoria (Deliberazione del C.S. n. 1513 del 25 novembre 2024) e la successiva approvazione della graduatoria rettificata (Deliberazione del C.S. n. 225 del 20 febbraio 2025), nelle parti in cui la escludevano dal novero dei vincitori e degli idonei. Infine, la -OMISSIS- impugnava, ove necessario, il bando stesso, qualora fosse stato interpretato nel senso che la mancata o non corretta allegazione dell’attestato OSS comportasse in ogni caso l’esclusione, anche se l’attestato fosse risultato esistente al momento della domanda.
3. In primo luogo la ricorrente eccepiva l’illegittimità degli atti impugnati a causa della presunta contraddittorietà del bando concorsuale. Si sosteneva che le informazioni relative alle conseguenze della mancata o incompleta allegazione dell’attestato di OSS non fossero chiare, in quanto la sezione sulla procedura di compilazione online ometteva di ribadire l’esclusione come conseguenza specifica di tale omissione, elencando invece altri tassativi motivi di esclusione.
In secondo luogo, la ricorrente sosteneva che vi era stato un mero errore materiale nel caricamento del proprio allegato. Nello spazio dedicato all’attestato di OSS, la ricorrente aveva, infatti, allegato il titolo di licenzia media. Tuttavia era evidente che la sua intenzione fosse allegare l’attestato OSS, poiché nella domanda aveva comunque indicato i dati dell’Ente che lo aveva rilasciato e la data di rilascio. Poiché il format della domanda, una volta chiuso, non poteva essere modificato, l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare l’art. 6 della legge n. 241 del 1990, sul diritto al soccorso istruttorio.
Con il terzo motivo si deduceva l’illegittimità del bando stesso, qualora non avesse previsto il soccorso istruttorio, in violazione anche del principio costituzionale che impone di reclutare i candidati più meritevoli.
4. Il TAR, con sentenza n. 8246/2025, ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato nel merito, pur ritenendo potenzialmente fondata anche un’eccezione di tardività del ricorso.
Il Tribunale ha rilevato che il bando era chiaro e univoco nel richiedere l’allegazione obbligatoria dell’attestato OSS a pena di esclusione, previsione ribadita in più punti dell’atto. Di conseguenza, non sussisteva alcuna ambiguità che potesse indurre in errore la candidata. Inoltre, il Tribunale ha precisato che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il bando prevedeva espressamente la possibilità di annullare e ripresentare integralmente la domanda per effettuare modifiche o integrazioni, superando così l’impedimento tecnico lamentato.
Infine, riguardo alla mancata applicazione del soccorso istruttorio, il Collegio ha ribadito che, in applicazione del principio di autoresponsabilità e a tutela della par condicio tra i candidati, tale istituto non può essere legittimamente azionato dall’Amministrazione per permettere l’integrazione di documentazione (come l’attestato OSS) comprovante un requisito specifico di ammissione che era espressamente richiesto a pena di esclusione dal bando. L’onere di allegazione, infatti, rispondeva anche a canoni di economicità e speditezza amministrativa.
5. Avverso suddetta sentenza la sig. -OMISSIS- ha proposto appello, con istanza di misure cautelari.
Secondo l’appellante, il termine di 60 giorni per l’impugnazione non poteva decorre dalla mera pubblicazione della graduatoria provvisoria, bensì dalla comunicazione individuale dei motivi di esclusione. Infatti, secondo l’art. 41, comma 2, c.p.a., il termine per l’azione di annullamento decorre dalla notificazione, comunicazione, o piena conoscenza dell’atto impugnato. La pubblicazione è sufficiente solo per gli atti per i quali non è richiesta la notificazione individuale. Sia l’art. 8 del bando che la stessa Deliberazione n. 1513 del 25 novembre 2024 prevedevano espressamente che ai candidati esclusi sarebbe stata data comunicazione della motivazione di esclusione.
Nel merito, l’appellante, pur riconoscendo che il bando prevedeva l’allegazione del Certificato OSS a pena di esclusione, sottolinea che il caso in esame non riguarda la carenza del requisito (ipotesi che sanzionerebbe l’esclusione), ma piuttosto un mero errore materiale nell’allegazione. Si precisa che, nella fattispecie, la ricorrente era effettivamente in possesso dell’attestato di Operatore Socio Sanitario e aveva descritto correttamente i dati dell’Ente che lo aveva rilasciato e la data di rilascio all’interno della domanda di partecipazione. L’errore è consistito nell’aver caricato, nello spazio dedicato all’attestato OSS, il documento della licenza di scuola media.
Si argomenta che tale errore è imputabile alla ricorrente solo come “errato inserimento” di un allegato, e non come consapevole omissione di un elemento essenziale. Poiché la domanda presentata conteneva tutti gli elementi atti a identificare il certificato posseduto, si ritiene che l’errore fosse facilmente superabile con il soccorso istruttorio. A sostegno della sua tesi, l’appellante cita precedenti in cui l’Amministrazione appellata avrebbe riammesso partecipanti che avevano commesso errori materiali, ad esempio caricando solo il fronte anziché fronte e retro dell’attestato.
6. Si è costituita la Fondazione Policlinico Tor ER, chiedendo il rigetto dell’appello.
7. Con ordinanza n. 7153 del 30 agosto 2025, questa Sezione ha accolto l’istanza di misure cautelari, limitatamente alla sollecita fissazione dell’udienza di merito.
8. All’udienza del 18 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il primo motivo di appello è fondato.
Il termine per ricorrere decorre dal giorno in cui l’interessato abbia ricevuto la notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge (art. 41, comma 2, c.p.a).
Se di un atto sono previste più forme di comunicazione, a diversi fini, al fine del decorso del termine di impugnazione occorre avere riguardo alla forma di comunicazione specifica per il destinatario: così, se un atto è soggetto sia a pubblicazione che a comunicazione individuale, per l’avente titolo a ricevere la comunicazione individuale, il termine decorre da quest’ultima e non della pubblicazione.
Nel caso di specie, solo la comunicazione individuale dell’esclusione, con le relative motivazioni (espressamente prevista dall’art. 8 del bando di concorso), era idonea a dare contezza all’interessata delle ragioni alla base dell’agire amministrativo, sicché non era esigibile un’impugnazione preventiva della prima graduatoria.
10. Quanto al merito della controversia, il Collegio condivide l’impostazione giurisprudenziale per cui nelle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio, previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b) della n. 241 del 1990, non può essere, normalmente, invocato, quale parametro di legittimità dell’azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza che impongono che quest’ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti (da ultimo Cons. Stato, Sez. V, Sent. 27/08/2025, n. 7118)
11. Nel caso di specie non è controverso che il mero possesso dell’attestato OSS non fosse sufficiente, essendo previsto l’obbligo di allegazione dello stesso, ai sensi del punto 5 del bando di concorso.
L’allegazione di un documento diverso da quello richiesto, ancorché avvenuta per mero errore, non può che essere equiparata alla mancata allegazione, altrimenti verrebbero vanificate le esigenze di speditezza che giustificano la previsione in questione. La fattispecie che viene in rilievo, dunque, non è equiparabile a quella di coloro che, per errore, abbiano caricato solo il fronte o il retro dell’attestato, perché in tali casi l’Amministrazione ha immediata percezione dell’esistenza del documento.
Del resto permettere una sanatoria ex post , a fronte di una chiara ipotesi di esclusione indicata dal bando, può rappresentare una violazione della par condicio tra i candidati, il che rende impraticabile il ricorso al soccorso istruttorio (Cons. Stato, Sez. IV, 04/10/2018, n. 5697).
12. Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto. La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NN De OL, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo OB Cerroni, Consigliere
OB OM, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB OM | NN De OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.