Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 30/12/2025, n. 10377
TAR
Sentenza breve 28 aprile 2025
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CS
Ordinanza collegiale 30 agosto 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 30 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità per contraddittorietà del bando concorsuale

    Il TAR ha ritenuto che il bando fosse chiaro e univoco nel richiedere l'allegazione obbligatoria dell'attestato OSS a pena di esclusione, previsione ribadita in più punti dell'atto. Di conseguenza, non sussisteva alcuna ambiguità che potesse indurre in errore la candidata.

  • Rigettato
    Mero errore materiale nell'allegazione dell'attestato OSS

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'allegazione di un documento diverso da quello richiesto, ancorché avvenuta per mero errore, non possa che essere equiparata alla mancata allegazione. La fattispecie non è equiparabile a quella di coloro che, per errore, abbiano caricato solo il fronte o il retro dell'attestato, perché in tali casi l'Amministrazione ha immediata percezione dell'esistenza del documento. Permettere una sanatoria ex post, a fronte di una chiara ipotesi di esclusione indicata dal bando, può rappresentare una violazione della par condicio tra i candidati, il che rende impraticabile il ricorso al soccorso istruttorio.

  • Rigettato
    Illegittimità del bando per mancata previsione del soccorso istruttorio

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) della n. 241 del 1990, non possa essere, normalmente, invocato quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti.

  • Accolto
    Il termine per ricorrere decorre dalla comunicazione individuale dell'esclusione

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il motivo di appello, affermando che il termine per ricorrere decorre dal giorno in cui l'interessato abbia ricevuto la notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento. Se di un atto sono previste più forme di comunicazione, a diversi fini, al fine del decorso del termine di impugnazione occorre avere riguardo alla forma di comunicazione specifica per il destinatario. Nel caso di specie, solo la comunicazione individuale dell'esclusione, con le relative motivazioni, era idonea a dare contezza all'interessata delle ragioni alla base dell'agire amministrativo, sicché non era esigibile un'impugnazione preventiva della prima graduatoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 30/12/2025, n. 10377
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 10377
    Data del deposito : 30 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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