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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 9411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9411 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2378/2023 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c nella causa iscritta al n. 2378/2023 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Parte_1 C.F._1
Pono;
- OPPONENTE
E
(partita iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Raffaele Russo.
- OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 9029/2022 del CP_1
14/12/2022 nei confronti di per il pagamento di euro 5.953,07, oltre interessi al Parte_1 tasso legale dalla domanda al saldo dovuti a titolo di saldo debitorio derivante dal contratto di apertura di credito mediante utilizzo di carta, stipulato, in data 23/12/1997, con ND Banca
S.p.A.
spiegava opposizione al detto decreto ingiuntivo, eccependo come unico motivo Parte_1 di opposizione l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del credito da parte dell'opposta.
Ha resistito all'opposizione la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la CP_1 conferma del decreto ingiuntivo.
Accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., all'udienza del 25/02/2025, il giudice formulava alle parti una proposta transattiva, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., con l'intento di favorire una definizione bonaria della controversia. Tuttavia, la parte opponente dichiarava espressamente di non poter aderire alla proposta per l'impossibilità oggettiva di far fronte all'onere economico che ne sarebbe derivato. In assenza di adesione alla proposta da parte dell'opponente, la causa è stata rimessa in decisione.
Preliminarmente, si rileva la tempestività dell'opposizione essendo stato il decreto ingiuntivo notificato al in data 27/12/2022 e l'opposizione notificata il 24/01/2023. Pt_1
Sempre in via preliminare, si rileva la procedibilità della lite dato l'esperimento della mediazione obbligatoria, promossa da parte opposta, conclusasi con esito negativo (verbale del 6/7/2023 in allegato alla produzione di parte opposta). agiva in qualità di cessionaria del credito. Poiché tale qualità non veniva contestata, CP_1 non si pone alcun problema quanto alla prova del fatto costitutivo della vicenda modificativa (in senso soggettivo) del diritto controverso (Cass. Sez. U. 18 maggio 2006, n. 11650).
Passando al merito della controversia, il credito per cui è causa risulta documentalmente provato dalla copia del contratto di apertura di credito con emissione di una carta di credito (cfr. doc. n. 2 produzione monitoria).
L'opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito azionato in via monitoria, assumendo che il termine decennale fosse già decorso alla data di notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, avvenuta il 27/12/2022, in quanto il contratto di finanziamento veniva stipulato in data
23/12/1997 e la carta di credito era stata utilizzata per la prima volta nel gennaio 1998.
Tuttavia, tale eccezione non può essere accolta.
Dall'esame del contratto in atti (doc. 2 monitorio) emerge chiaramente che si tratta di un finanziamento c.d. revolving, strutturato mediante l'apertura di una linea di credito utilizzabile tramite carta di credito, con un plafond che si ricostituisce progressivamente a seguito dei pagamenti effettuati dal cliente. In tale tipologia di rapporto, in assenza di un piano di ammortamento con rate prefissate e scadenze determinate, il credito non è destinato a estinguersi in una data prestabilita, ma resta dinamicamente disponibile sino a quando il rapporto non venga espressamente risolto o chiuso da una delle parti.
Pertanto, non può trovare applicazione il principio per cui la prescrizione decorre dalla scadenza dell'ultima rata di un piano di rimborso prestabilito, come avviene nei finanziamenti
"classici" con ammortamento a rate costanti. La giurisprudenza di merito e di legittimità ha più volte affermato che, nei finanziamenti revolving, la prescrizione decorre dalla data di chiusura effettiva del rapporto, ovvero da quella in cui il contratto viene risolto, revocato, oppure il debitore venga dichiarato decaduto dal beneficio del termine, oppure dalla data dell'ultimo pagamento utile idoneo a configurare un riconoscimento del debito.
Sul punto, di recente, la Suprema Corte ha affermato che “Nei rapporti di credito revolving, il termine di prescrizione non decorre dalla data della stipula o dell'utilizzo della carta, bensì dalla cessazione del rapporto o dal compimento dell'ultima attività utile del debitore idonea a configurare riconoscimento del debito” (Cass. civ., sez. III, 26/06/2020, n. 12830 ed ancora, Trib.
Roma, sez. IX, 07/12/2022, n. 18121: “In tema di credito derivante da carta revolving, la prescrizione decennale inizia a decorrere non dalla data della concessione del credito, bensì da quella di chiusura del rapporto o dell'ultimo pagamento effettuato dal debitore, in mancanza di risoluzione o decadenza anticipata” e Trib. Milano, sez. VI, 25/05/2020, n. 3707: “Il contratto di carta revolving configura un rapporto di credito rotativo a tempo indeterminato: ne consegue che la prescrizione decorre dalla data di chiusura del conto o dell'ultimo utilizzo/pagamento effettuato, in quanto solo in quel momento il credito può dirsi esigibile”).
Nel caso di specie, il creditore opposto ha prodotto l'estratto conto integrale del rapporto da cui si evince che l'ultima operazione di utilizzo della carta risale al 13/06/2013 per l'importo di euro
500,00, e che l'ultimo pagamento da parte del debitore è avvenuto in data 05/02/2014. Tali annotazioni non risultano smentite da prova contraria, né da elementi idonei a escludere la perdurante operatività del rapporto almeno fino a tale data.
Deve quindi ritenersi che, alla data del 05/02/2014, il rapporto contrattuale fosse ancora in corso, sicché il termine decennale di prescrizione ha iniziato a decorrere solo da quel momento o da data successiva, eventualmente individuabile nella formale chiusura del rapporto, non risultando peraltro allegata né provata una precedente comunicazione di risoluzione o decadenza dal beneficio del termine.
Ne consegue che la notifica del decreto ingiuntivo, intervenuta in data 27/12/2022, è avvenuta in epoca ampiamente anteriore alla scadenza del termine decennale di prescrizione, e ha comunque avuto effetto interruttivo del termine ex art. 2943, comma 4, c.c.
L'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente va, pertanto, rigettata.
Per quel che concerne l'esame delle clausole vessatorie, com'è noto, il giudice ha il dovere di controllare la presenza di eventuali clausole abusive inserite in contratti stipulati tra un professionista e un consumatore che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo.
Ciò posto, in ordine alla vessatorietà delle clausole del contratto di finanziamento oggetto di causa concluso con il consumatore, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 33 co. 2 lett. F Codice del
Consumo, nel contratto tra professionista e consumatore si presumono vessatorie sino a prova contraria le clausole che hanno per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo e che ai sensi del successivo art. 36 Cod. Cons. le clausole vessatorie sono nulle e non possono essere applicate.
Dal contratto in esame emerge un tasso nominale del 19,80%, interessi di mora pari allo 0,80% al giorno ed una penale per ritardo nel pagamento pari all' 8%. Nella fattispecie in esame – in linea con la recente giurisprudenza comunitaria e di legittimità (CGUE 17 maggio 2022, cause riunite C-
693/19 e C-831/19 e Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 9479/23) – tali pattuizioni in ordine agli interessi di mora ed alla penale per il ritardo, appaiono penalizzanti per il consumatore a fronte della misura degli interessi corrispettivi, senza prova della trattativa individuale, atteso che le stesse comportano il riconoscimento di un vantaggio per la creditrice superiore al TAN aumentato della maggiorazione media che, per il settore di mercato, al quale va ascritto il contratto qui in esame, presentano gli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi
(Corte di giustizia, 26 gennaio 2017, C-421/14, Banco Primus SA, Corte di giustizia, 14 marzo
2011, C-415/11, secondo le rilevazioni statistiche a riguardo condotte dalla Banca Persona_1
d'Italia con riferimento al momento della conclusione del contratto ulteriormente incrementato di un punto percentuale (attesa la mancata possibilità di praticare rigidi automatismi sulla base della richiamata rilevazione statistica).
Quanto alla clausola di cui di cui al n. V.3 delle condizioni generali del contratto, che prevede la decadenza dal beneficio del termine anche in caso di mancato pagamento di una sola rata, si rileva che la stessa, presenta i caratteri della vessatorietà, ai sensi degli articoli 33 e seguenti del Decreto Legislativo n. 206/2005 (Codice del Consumo), in considerazione della sua natura e dell'entità dell'importo stabilito, in aggiunta agli interessi di mora e va, pertanto, sostituita con la previsione di cui all'art. 1186 c.c. che reca quale presupposto dell'applicazione della perdita del beneficio lo stato di insolvenza. Tale condizione, nel caso di specie, può ritenersi integrata stante il numero cospicuo di rate non pagate prima della richiesta di pagamento, come risultante dagli estratti conto in atti.
Pertanto, la domanda monitoria, con riferimento al contratto di finanziamento in esame, può essere accolta limitatamente alla sorta capitale, con esclusione degli interessi di mora, pari ad euro
1297,87, e della penale indicata nell'estratto conto in atti (v. estratto conto doc. n. 3 di cui al fascicolo monitorio).
In conclusione, considerata la prova del credito fornita dall'opposta (contratto di apertura di credito revolving e lista dei movimenti contabili), la presente opposizione deve essere parzialmente accolta e revocato il decreto ingiuntivo opposto in quanto, in base ai principi generali in materia di onere della prova, a fronte della prova da parte del creditore del titolo negoziale del suo diritto e della allegazione dell'inadempimento del debitore, il debitore, su cui incombeva il relativo onere, nulla ha provato. Sul punto si richiama l'orientamento della giurisprudenza consolidata e condivisibile in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, secondo il quale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nell'ipotesi dell'inesatto adempimento opera il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cass. S.U. 30.10.2001 n. 13533).
In definitiva, alla luce delle argomentazioni svolte, deve procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo e condannarsi parte opponente al pagamento di euro 4.392,50.
Il solo parziale accoglimento dell'opposizione comporta la compensazione al 50% delle spese di lite, con accollo della restante parte in capo alla opponente soccombente secondo la liquidazione seguita in dispositivo sulla scorta del valore e della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 9029/2022 e condanna a pagare a in persona del legale rappresentante Parte_1 CP_1
p.t., la somma di euro 4.392,50, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna alla rifusione, in favore di parte opposta, della metà delle spese Parte_1 processuali del presente giudizio di opposizione, che liquida in euro 1.276,00 per compenso, già operata la compensazione, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge.
Napoli, 20/10/2025
Il giudice dott. Fabiana Ucchiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c nella causa iscritta al n. 2378/2023 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Parte_1 C.F._1
Pono;
- OPPONENTE
E
(partita iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Raffaele Russo.
- OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 9029/2022 del CP_1
14/12/2022 nei confronti di per il pagamento di euro 5.953,07, oltre interessi al Parte_1 tasso legale dalla domanda al saldo dovuti a titolo di saldo debitorio derivante dal contratto di apertura di credito mediante utilizzo di carta, stipulato, in data 23/12/1997, con ND Banca
S.p.A.
spiegava opposizione al detto decreto ingiuntivo, eccependo come unico motivo Parte_1 di opposizione l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del credito da parte dell'opposta.
Ha resistito all'opposizione la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la CP_1 conferma del decreto ingiuntivo.
Accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., all'udienza del 25/02/2025, il giudice formulava alle parti una proposta transattiva, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., con l'intento di favorire una definizione bonaria della controversia. Tuttavia, la parte opponente dichiarava espressamente di non poter aderire alla proposta per l'impossibilità oggettiva di far fronte all'onere economico che ne sarebbe derivato. In assenza di adesione alla proposta da parte dell'opponente, la causa è stata rimessa in decisione.
Preliminarmente, si rileva la tempestività dell'opposizione essendo stato il decreto ingiuntivo notificato al in data 27/12/2022 e l'opposizione notificata il 24/01/2023. Pt_1
Sempre in via preliminare, si rileva la procedibilità della lite dato l'esperimento della mediazione obbligatoria, promossa da parte opposta, conclusasi con esito negativo (verbale del 6/7/2023 in allegato alla produzione di parte opposta). agiva in qualità di cessionaria del credito. Poiché tale qualità non veniva contestata, CP_1 non si pone alcun problema quanto alla prova del fatto costitutivo della vicenda modificativa (in senso soggettivo) del diritto controverso (Cass. Sez. U. 18 maggio 2006, n. 11650).
Passando al merito della controversia, il credito per cui è causa risulta documentalmente provato dalla copia del contratto di apertura di credito con emissione di una carta di credito (cfr. doc. n. 2 produzione monitoria).
L'opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito azionato in via monitoria, assumendo che il termine decennale fosse già decorso alla data di notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, avvenuta il 27/12/2022, in quanto il contratto di finanziamento veniva stipulato in data
23/12/1997 e la carta di credito era stata utilizzata per la prima volta nel gennaio 1998.
Tuttavia, tale eccezione non può essere accolta.
Dall'esame del contratto in atti (doc. 2 monitorio) emerge chiaramente che si tratta di un finanziamento c.d. revolving, strutturato mediante l'apertura di una linea di credito utilizzabile tramite carta di credito, con un plafond che si ricostituisce progressivamente a seguito dei pagamenti effettuati dal cliente. In tale tipologia di rapporto, in assenza di un piano di ammortamento con rate prefissate e scadenze determinate, il credito non è destinato a estinguersi in una data prestabilita, ma resta dinamicamente disponibile sino a quando il rapporto non venga espressamente risolto o chiuso da una delle parti.
Pertanto, non può trovare applicazione il principio per cui la prescrizione decorre dalla scadenza dell'ultima rata di un piano di rimborso prestabilito, come avviene nei finanziamenti
"classici" con ammortamento a rate costanti. La giurisprudenza di merito e di legittimità ha più volte affermato che, nei finanziamenti revolving, la prescrizione decorre dalla data di chiusura effettiva del rapporto, ovvero da quella in cui il contratto viene risolto, revocato, oppure il debitore venga dichiarato decaduto dal beneficio del termine, oppure dalla data dell'ultimo pagamento utile idoneo a configurare un riconoscimento del debito.
Sul punto, di recente, la Suprema Corte ha affermato che “Nei rapporti di credito revolving, il termine di prescrizione non decorre dalla data della stipula o dell'utilizzo della carta, bensì dalla cessazione del rapporto o dal compimento dell'ultima attività utile del debitore idonea a configurare riconoscimento del debito” (Cass. civ., sez. III, 26/06/2020, n. 12830 ed ancora, Trib.
Roma, sez. IX, 07/12/2022, n. 18121: “In tema di credito derivante da carta revolving, la prescrizione decennale inizia a decorrere non dalla data della concessione del credito, bensì da quella di chiusura del rapporto o dell'ultimo pagamento effettuato dal debitore, in mancanza di risoluzione o decadenza anticipata” e Trib. Milano, sez. VI, 25/05/2020, n. 3707: “Il contratto di carta revolving configura un rapporto di credito rotativo a tempo indeterminato: ne consegue che la prescrizione decorre dalla data di chiusura del conto o dell'ultimo utilizzo/pagamento effettuato, in quanto solo in quel momento il credito può dirsi esigibile”).
Nel caso di specie, il creditore opposto ha prodotto l'estratto conto integrale del rapporto da cui si evince che l'ultima operazione di utilizzo della carta risale al 13/06/2013 per l'importo di euro
500,00, e che l'ultimo pagamento da parte del debitore è avvenuto in data 05/02/2014. Tali annotazioni non risultano smentite da prova contraria, né da elementi idonei a escludere la perdurante operatività del rapporto almeno fino a tale data.
Deve quindi ritenersi che, alla data del 05/02/2014, il rapporto contrattuale fosse ancora in corso, sicché il termine decennale di prescrizione ha iniziato a decorrere solo da quel momento o da data successiva, eventualmente individuabile nella formale chiusura del rapporto, non risultando peraltro allegata né provata una precedente comunicazione di risoluzione o decadenza dal beneficio del termine.
Ne consegue che la notifica del decreto ingiuntivo, intervenuta in data 27/12/2022, è avvenuta in epoca ampiamente anteriore alla scadenza del termine decennale di prescrizione, e ha comunque avuto effetto interruttivo del termine ex art. 2943, comma 4, c.c.
L'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente va, pertanto, rigettata.
Per quel che concerne l'esame delle clausole vessatorie, com'è noto, il giudice ha il dovere di controllare la presenza di eventuali clausole abusive inserite in contratti stipulati tra un professionista e un consumatore che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo.
Ciò posto, in ordine alla vessatorietà delle clausole del contratto di finanziamento oggetto di causa concluso con il consumatore, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 33 co. 2 lett. F Codice del
Consumo, nel contratto tra professionista e consumatore si presumono vessatorie sino a prova contraria le clausole che hanno per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo e che ai sensi del successivo art. 36 Cod. Cons. le clausole vessatorie sono nulle e non possono essere applicate.
Dal contratto in esame emerge un tasso nominale del 19,80%, interessi di mora pari allo 0,80% al giorno ed una penale per ritardo nel pagamento pari all' 8%. Nella fattispecie in esame – in linea con la recente giurisprudenza comunitaria e di legittimità (CGUE 17 maggio 2022, cause riunite C-
693/19 e C-831/19 e Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 9479/23) – tali pattuizioni in ordine agli interessi di mora ed alla penale per il ritardo, appaiono penalizzanti per il consumatore a fronte della misura degli interessi corrispettivi, senza prova della trattativa individuale, atteso che le stesse comportano il riconoscimento di un vantaggio per la creditrice superiore al TAN aumentato della maggiorazione media che, per il settore di mercato, al quale va ascritto il contratto qui in esame, presentano gli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi
(Corte di giustizia, 26 gennaio 2017, C-421/14, Banco Primus SA, Corte di giustizia, 14 marzo
2011, C-415/11, secondo le rilevazioni statistiche a riguardo condotte dalla Banca Persona_1
d'Italia con riferimento al momento della conclusione del contratto ulteriormente incrementato di un punto percentuale (attesa la mancata possibilità di praticare rigidi automatismi sulla base della richiamata rilevazione statistica).
Quanto alla clausola di cui di cui al n. V.3 delle condizioni generali del contratto, che prevede la decadenza dal beneficio del termine anche in caso di mancato pagamento di una sola rata, si rileva che la stessa, presenta i caratteri della vessatorietà, ai sensi degli articoli 33 e seguenti del Decreto Legislativo n. 206/2005 (Codice del Consumo), in considerazione della sua natura e dell'entità dell'importo stabilito, in aggiunta agli interessi di mora e va, pertanto, sostituita con la previsione di cui all'art. 1186 c.c. che reca quale presupposto dell'applicazione della perdita del beneficio lo stato di insolvenza. Tale condizione, nel caso di specie, può ritenersi integrata stante il numero cospicuo di rate non pagate prima della richiesta di pagamento, come risultante dagli estratti conto in atti.
Pertanto, la domanda monitoria, con riferimento al contratto di finanziamento in esame, può essere accolta limitatamente alla sorta capitale, con esclusione degli interessi di mora, pari ad euro
1297,87, e della penale indicata nell'estratto conto in atti (v. estratto conto doc. n. 3 di cui al fascicolo monitorio).
In conclusione, considerata la prova del credito fornita dall'opposta (contratto di apertura di credito revolving e lista dei movimenti contabili), la presente opposizione deve essere parzialmente accolta e revocato il decreto ingiuntivo opposto in quanto, in base ai principi generali in materia di onere della prova, a fronte della prova da parte del creditore del titolo negoziale del suo diritto e della allegazione dell'inadempimento del debitore, il debitore, su cui incombeva il relativo onere, nulla ha provato. Sul punto si richiama l'orientamento della giurisprudenza consolidata e condivisibile in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, secondo il quale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nell'ipotesi dell'inesatto adempimento opera il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cass. S.U. 30.10.2001 n. 13533).
In definitiva, alla luce delle argomentazioni svolte, deve procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo e condannarsi parte opponente al pagamento di euro 4.392,50.
Il solo parziale accoglimento dell'opposizione comporta la compensazione al 50% delle spese di lite, con accollo della restante parte in capo alla opponente soccombente secondo la liquidazione seguita in dispositivo sulla scorta del valore e della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 9029/2022 e condanna a pagare a in persona del legale rappresentante Parte_1 CP_1
p.t., la somma di euro 4.392,50, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna alla rifusione, in favore di parte opposta, della metà delle spese Parte_1 processuali del presente giudizio di opposizione, che liquida in euro 1.276,00 per compenso, già operata la compensazione, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge.
Napoli, 20/10/2025
Il giudice dott. Fabiana Ucchiello