Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 213
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità per mancata notifica alla comproprietaria

    Il motivo è infondato in base al principio di solidarietà tributaria tra comproprietari previsto dall'art. 63 D.Lgs. n. 507/1993, che consente all'ente impositore di notificare l'avviso anche ad uno solo dei coobbligati.

  • Rigettato
    Errata indicazione dell'immobile

    Il motivo è infondato in quanto l'avviso si riferisce alle risultanze catastali e la valutazione cui si riferisce l'appellante è successiva al periodo d'imposta in contestazione. L'inidoneità dei locali a produrre rifiuti deve essere provata dal contribuente. L'atto di divisione non è mai stato comunicato al Comune né volturato in Catasto prima del periodo d'imposta.

  • Rigettato
    Onere della prova

    Il motivo è infondato in quanto, in tema di TARSU, si ha un'inversione dell'onere della prova, spettante al contribuente per dimostrare le condizioni di riduzione o esenzione.

  • Rigettato
    Erroneità del calcolo della TARSU e delle sanzioni

    Il motivo è infondato. Ai fini tributari rileva la situazione catastale al momento del presupposto impositivo (anno 2011), che indicava una superficie di circa 140 mq. La divisione dell'immobile, avvenuta nel 2002, non era mai stata comunicata al Comune. Le sanzioni sono state irrogate ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 471/1997.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 213
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 213
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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