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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 213/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7003/2019 depositato il 13/11/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa - Piazza Duomo 4 96100 Siracusa SR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1399/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 17/04/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. OD13/1212 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il difensore dell'appellante si riporta agli atti ed insiste nei motivi di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Siracusa notificava alla Contribuente Ricorrente_1 l'Avviso di accertamento n. OD13/1212 del 15/06/2012 con il quale accertava la TARSU anno 2011 per un "garage non pertinenza" di mq. 145,00
(periodo 06/04/2011 al 31/12/2011).
La contribuente proponeva ricorso alla locale Commissione tributaria provinciale chiedendone l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
Il Comune si costituiva e contro deduceva.
Con sentenza n. 1399/2019 la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, Sezione II, rigettava il ricorso
(cfr. ricorso introduttivo).
La contribuente ha impugnato la citata sentenza chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati
- la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituito il Comune il quale ha contro dedotto, ha versato in atti documenti e copia di provvedimento di “discarico parziale” (cfr. documentazione in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato.
1.- Viene dedotta l'illegittimità dell'Avviso di accertamento per mancata notifica alla comproprietaria.
Il motivo è infondato.
In tema di Tarsu vige il principio della c.d. “solidarietà tributaria” tra comproprietari (art. 63 D.Lgs. n.
507/1993): l'ente impositore può notificare l'avviso di accertamento anche ad uno solo dei coobbligati.
2.- Errata indicazione dell'immobile.
Il motivo è infondato.
L'avviso di accertamento è riferito alle risultanze catastali.
La valutazione cui si riferisce l'appellante (atto del 27/12/2002 – volturazione del 04/11/2014) è successiva al periodo di imposta (2011) qui in contestazione.
L' “inidoneità” dei locali o delle aree a produrre rifiuti deve essere provata dal Contribuente
L' atto di divisione (del 27/12/2002 - registrato il 10/01/2003 e trascritto l'08/01/2003) non è mai stato comunicato al Comune e non è stato volturato in Catasto fino al 2014.
3.- Onere della prova.
Il motivo è infondato.
In tema di TARSU si ha “l'inversione” dell'onere della prova: è il contribuente che deve provare le condizioni per beneficiare di riduzioni o esenzioni.
4.- Erroneità del calcolo della TARSU e delle sanzioni.
Il motivo è infondato.
Ai fini tributari rileva la situazione catastale esistente al momento del presupposto impositivo (anno 2011): la superficie era di circa 140 mq. (intestatarie Ricorrente_1 e Nominativo_2).
La divisione dell'immobile (avvenuta nel 2002 non è mai stata comunicata al Comune.
Le sanzioni sono state irrogate a mente dell'art. 13 D.Lgs. n. 471/1997 proporzionalmente all'omessa denuncia e al mancato pagamento del tributo.
5.- Dalla documentazione in atti si rileva che, successivamente alla sentenza di primo grado, il relativo è stato ridotto d'ufficio per annullamento normativo delle sanzioni e degli interessi, in applicazione di disposizioni sopravvenute in materia di definizioni agevolate.
Il ruolo è stato parzialmente pagato dall'appellante.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è infondato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che - nella fattispecie – possono essere rinvenute nella complessità della controversia, nella molteplicità delle questioni esaminate e nella parziale riduzione (ad opera del Comune) della pretesa.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Spese compensate.
Siracusa, 1 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO RO
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7003/2019 depositato il 13/11/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa - Piazza Duomo 4 96100 Siracusa SR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1399/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 17/04/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. OD13/1212 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il difensore dell'appellante si riporta agli atti ed insiste nei motivi di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Siracusa notificava alla Contribuente Ricorrente_1 l'Avviso di accertamento n. OD13/1212 del 15/06/2012 con il quale accertava la TARSU anno 2011 per un "garage non pertinenza" di mq. 145,00
(periodo 06/04/2011 al 31/12/2011).
La contribuente proponeva ricorso alla locale Commissione tributaria provinciale chiedendone l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
Il Comune si costituiva e contro deduceva.
Con sentenza n. 1399/2019 la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, Sezione II, rigettava il ricorso
(cfr. ricorso introduttivo).
La contribuente ha impugnato la citata sentenza chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati
- la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituito il Comune il quale ha contro dedotto, ha versato in atti documenti e copia di provvedimento di “discarico parziale” (cfr. documentazione in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato.
1.- Viene dedotta l'illegittimità dell'Avviso di accertamento per mancata notifica alla comproprietaria.
Il motivo è infondato.
In tema di Tarsu vige il principio della c.d. “solidarietà tributaria” tra comproprietari (art. 63 D.Lgs. n.
507/1993): l'ente impositore può notificare l'avviso di accertamento anche ad uno solo dei coobbligati.
2.- Errata indicazione dell'immobile.
Il motivo è infondato.
L'avviso di accertamento è riferito alle risultanze catastali.
La valutazione cui si riferisce l'appellante (atto del 27/12/2002 – volturazione del 04/11/2014) è successiva al periodo di imposta (2011) qui in contestazione.
L' “inidoneità” dei locali o delle aree a produrre rifiuti deve essere provata dal Contribuente
L' atto di divisione (del 27/12/2002 - registrato il 10/01/2003 e trascritto l'08/01/2003) non è mai stato comunicato al Comune e non è stato volturato in Catasto fino al 2014.
3.- Onere della prova.
Il motivo è infondato.
In tema di TARSU si ha “l'inversione” dell'onere della prova: è il contribuente che deve provare le condizioni per beneficiare di riduzioni o esenzioni.
4.- Erroneità del calcolo della TARSU e delle sanzioni.
Il motivo è infondato.
Ai fini tributari rileva la situazione catastale esistente al momento del presupposto impositivo (anno 2011): la superficie era di circa 140 mq. (intestatarie Ricorrente_1 e Nominativo_2).
La divisione dell'immobile (avvenuta nel 2002 non è mai stata comunicata al Comune.
Le sanzioni sono state irrogate a mente dell'art. 13 D.Lgs. n. 471/1997 proporzionalmente all'omessa denuncia e al mancato pagamento del tributo.
5.- Dalla documentazione in atti si rileva che, successivamente alla sentenza di primo grado, il relativo è stato ridotto d'ufficio per annullamento normativo delle sanzioni e degli interessi, in applicazione di disposizioni sopravvenute in materia di definizioni agevolate.
Il ruolo è stato parzialmente pagato dall'appellante.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è infondato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che - nella fattispecie – possono essere rinvenute nella complessità della controversia, nella molteplicità delle questioni esaminate e nella parziale riduzione (ad opera del Comune) della pretesa.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Spese compensate.
Siracusa, 1 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO RO