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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/12/2025, n. 1899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1899 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2866/2019
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Pt_1
- parte ricorrente - Avv. Umberto Ferrato t Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente- Avv. Emanuela Cofone
Email_2
Controparte_2
- parte convenuta contumace -
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 20.8.2019, l' ha convenuto Pt_1 in giudizio . Controparte_1
Parte ricorrente ha dedotto che, con sentenza n. 135/2016 del 15.3.2016, sarebbe stata condannata dal
Tribunale di Castrovillari a pagare alla resistente opposta la riliquidazione della indennità di disoccupazione agricola per gli anni dal 1982 al 1986 e che, successivamente alla notifica della sentenza, in data 2.5.2019 l'istituto ha corrisposto la somma di € 1.030,34.
Notificato atto di precetto in data 13.2.2019, la resistente ha poi notificato pignoramento presso terzi in data 8.3.2019 (come risulta dalla documentazione in atti).
Proposta opposizione all'esecuzione, il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione con provvedimento del 21.7.2019, assegnando termine per l'introduzione del presente giudizio di merito, nel quale ha chiesto l'accertamento dell'insussistenza del diritto di parte resistente opposta a procedere all'esecuzione, in quanto l'importo dovuto sarebbe stato regolarmente liquidato, con pagamento di complessivi € 1.030,34 e conseguente estinzione del credito.
Si è costituita in giudizio parte resistente opposta contestando la spiegata opposizione.
In particolare, ha eccepito il pagamento parziale della somma in quanto la somma precettata ammonterebbe ad € 3.892,46, di cui € 3.331,79 a titolo di somma capitale, € 399,21 per interessi e rivalutazioni da dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo ed € 161,46 a titolo di spese di precetto. Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione con la condanna dell' al pagamento della somma di Pt_1
2.862,12, quale differenza tra la somma precettata e l'importo liquidato da . Pt_1
In data 22.10.2025 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'
[...]
Tuttavia, l'Istituto Bancario convenuto non si è costituito nel presente giudizio. Controparte_2
Pertanto, verificata la ritualità della notifica ne dichiara la contumacia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono.
Preliminarmente, si dà atto che il presente giudizio va inquadrato come opposizione all'esecuzione ai sensi degli artt. 615 comma 2 e 618 bis c.p.c., essendo iniziata l'esecuzione con la notifica del pignoramento presso terzi e contestando l'opponente il diritto della parte opposta di procedere all'esecuzione forzata.
Orbene, l'opponente pone alla base dell'opposizione l'avvenuto adempimento di quanto dovuto in virtù della sentenza n. 135/2016 di questo Tribunale, oltre all'erroneità dei conteggi svolti dall'opposto.
Dalle risultanze documentali agli atti del giudizio si evince che l'importo riconosciuto giudizialmente ammonta ad € 3.331,79 a titolo di riliquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni dal 1982 al 1985.
Dal canto suo parte opponente dimostra di aver liquidato la somma di € 1.030,34, cifra che parte creditrice riconosce di aver ricevuto.
Ciò comporta, quindi, che, in applicazione dei principi consolidati in materia, debba dichiararsi la nullità parziale del precetto e del successivo pignoramento, notificati rispettivamente il 13.2.2019 e l'8.3.2019 ad , atteso che la diversa entità della somma portata nel precetto non travolge l'atto Pt_1 per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione deve provvedere il giudice, investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (cfr. Cass. n. 2938/92).
Così in particolare, Corte di Cassazione, sentenza n. 2160/2013: “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito”.
Dall'applicazione di tale principio deriva, quindi, che, contrariamente a quanto prospettato nel ricorso, non può procedersi alla declaratoria di totale nullità/inefficacia del precetto, ma solo a quella di nullità parziale perché emesso e notificato senza tener conto dell'intervenuto pagamento parziale della sorte capitale. Con l'ulteriore conseguenza che in questa sede occorre accertare e quantificare l'importo del credito residuo per il quale, quindi, il precetto e il successivo pignoramento conservano validità, senza però, al contempo, poter emettere una pronuncia di condanna, pronuncia che è preclusa dal fatto che in questo caso il titolo originario rimane, sia pur solo parzialmente, valido ed efficacie e in considerazione della natura del procedimento e del tipo di accertamento consentito in questa sede.
Così, tra le altre, Corte di Cassazione, sentenza n. 10676/08: “Il giudice dell'opposizione all'esecuzione, ove ritenga che la corretta interpretazione del titolo esecutivo giudiziale comporti la riduzione della pretesa azionata "in executivis" dal creditore, non può pronunciare una sentenza di condanna del debitore al pagamento della minor somma così determinata, perché in questo caso si duplicherebbe il titolo esecutivo, ma deve limitarsi ad accertare quale sia l'esatto ambito oggettivo e soggettivo del suddetto titolo e, conseguentemente, pronunciarsi sulla legittimità o meno dell'esecuzione già intrapresa, configurandosi, per l'appunto, siffatto giudizio come causa di accertamento negativo, totale o parziale, dell'azione esecutiva esercitata”.
Ciò posto, va quantificato l'importo del credito della parte opposta nei confronti di , in Pt_1 considerazione dell'intervenuto pagamento parziale: € 3.892,46 (somma così come indicata nell'atto di precetto) - € 1.030,34 (importo corrisposto da ) = € 2.862,12. Pt_1
Devono escludersi le ulteriori spese del pignoramento non essendo contemplate dall'originario precetto.
Alla luce di ciò, va dichiarata la parziale inefficacia del precetto e del successivo pignoramento notificati rispettivamente il 13.2.2019 e l'8.3.2019 ad , nella parte in cui eccedono l'importo di Pt_1
€ 2.862,12, importo per il quale deve dichiararsi sussistente il credito nei confronti di . Pt_1 In ragione del parziale accoglimento del ricorso, si giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la parziale inefficacia del precetto e del successivo pignoramento notificati rispettivamente il 13.2.2019 e l'8.3.2019 ad , nella parte in Pt_1 cui eccedono l'importo di € 2.862,12, importo per il quale va accertata e dichiarata la sussistenza del credito nei confronti di;
Pt_1
- compensa le spese processuali tra le parti.
Castrovillari, 11.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Pt_1
- parte ricorrente - Avv. Umberto Ferrato t Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente- Avv. Emanuela Cofone
Email_2
Controparte_2
- parte convenuta contumace -
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 20.8.2019, l' ha convenuto Pt_1 in giudizio . Controparte_1
Parte ricorrente ha dedotto che, con sentenza n. 135/2016 del 15.3.2016, sarebbe stata condannata dal
Tribunale di Castrovillari a pagare alla resistente opposta la riliquidazione della indennità di disoccupazione agricola per gli anni dal 1982 al 1986 e che, successivamente alla notifica della sentenza, in data 2.5.2019 l'istituto ha corrisposto la somma di € 1.030,34.
Notificato atto di precetto in data 13.2.2019, la resistente ha poi notificato pignoramento presso terzi in data 8.3.2019 (come risulta dalla documentazione in atti).
Proposta opposizione all'esecuzione, il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione con provvedimento del 21.7.2019, assegnando termine per l'introduzione del presente giudizio di merito, nel quale ha chiesto l'accertamento dell'insussistenza del diritto di parte resistente opposta a procedere all'esecuzione, in quanto l'importo dovuto sarebbe stato regolarmente liquidato, con pagamento di complessivi € 1.030,34 e conseguente estinzione del credito.
Si è costituita in giudizio parte resistente opposta contestando la spiegata opposizione.
In particolare, ha eccepito il pagamento parziale della somma in quanto la somma precettata ammonterebbe ad € 3.892,46, di cui € 3.331,79 a titolo di somma capitale, € 399,21 per interessi e rivalutazioni da dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo ed € 161,46 a titolo di spese di precetto. Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione con la condanna dell' al pagamento della somma di Pt_1
2.862,12, quale differenza tra la somma precettata e l'importo liquidato da . Pt_1
In data 22.10.2025 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'
[...]
Tuttavia, l'Istituto Bancario convenuto non si è costituito nel presente giudizio. Controparte_2
Pertanto, verificata la ritualità della notifica ne dichiara la contumacia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono.
Preliminarmente, si dà atto che il presente giudizio va inquadrato come opposizione all'esecuzione ai sensi degli artt. 615 comma 2 e 618 bis c.p.c., essendo iniziata l'esecuzione con la notifica del pignoramento presso terzi e contestando l'opponente il diritto della parte opposta di procedere all'esecuzione forzata.
Orbene, l'opponente pone alla base dell'opposizione l'avvenuto adempimento di quanto dovuto in virtù della sentenza n. 135/2016 di questo Tribunale, oltre all'erroneità dei conteggi svolti dall'opposto.
Dalle risultanze documentali agli atti del giudizio si evince che l'importo riconosciuto giudizialmente ammonta ad € 3.331,79 a titolo di riliquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni dal 1982 al 1985.
Dal canto suo parte opponente dimostra di aver liquidato la somma di € 1.030,34, cifra che parte creditrice riconosce di aver ricevuto.
Ciò comporta, quindi, che, in applicazione dei principi consolidati in materia, debba dichiararsi la nullità parziale del precetto e del successivo pignoramento, notificati rispettivamente il 13.2.2019 e l'8.3.2019 ad , atteso che la diversa entità della somma portata nel precetto non travolge l'atto Pt_1 per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione deve provvedere il giudice, investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (cfr. Cass. n. 2938/92).
Così in particolare, Corte di Cassazione, sentenza n. 2160/2013: “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito”.
Dall'applicazione di tale principio deriva, quindi, che, contrariamente a quanto prospettato nel ricorso, non può procedersi alla declaratoria di totale nullità/inefficacia del precetto, ma solo a quella di nullità parziale perché emesso e notificato senza tener conto dell'intervenuto pagamento parziale della sorte capitale. Con l'ulteriore conseguenza che in questa sede occorre accertare e quantificare l'importo del credito residuo per il quale, quindi, il precetto e il successivo pignoramento conservano validità, senza però, al contempo, poter emettere una pronuncia di condanna, pronuncia che è preclusa dal fatto che in questo caso il titolo originario rimane, sia pur solo parzialmente, valido ed efficacie e in considerazione della natura del procedimento e del tipo di accertamento consentito in questa sede.
Così, tra le altre, Corte di Cassazione, sentenza n. 10676/08: “Il giudice dell'opposizione all'esecuzione, ove ritenga che la corretta interpretazione del titolo esecutivo giudiziale comporti la riduzione della pretesa azionata "in executivis" dal creditore, non può pronunciare una sentenza di condanna del debitore al pagamento della minor somma così determinata, perché in questo caso si duplicherebbe il titolo esecutivo, ma deve limitarsi ad accertare quale sia l'esatto ambito oggettivo e soggettivo del suddetto titolo e, conseguentemente, pronunciarsi sulla legittimità o meno dell'esecuzione già intrapresa, configurandosi, per l'appunto, siffatto giudizio come causa di accertamento negativo, totale o parziale, dell'azione esecutiva esercitata”.
Ciò posto, va quantificato l'importo del credito della parte opposta nei confronti di , in Pt_1 considerazione dell'intervenuto pagamento parziale: € 3.892,46 (somma così come indicata nell'atto di precetto) - € 1.030,34 (importo corrisposto da ) = € 2.862,12. Pt_1
Devono escludersi le ulteriori spese del pignoramento non essendo contemplate dall'originario precetto.
Alla luce di ciò, va dichiarata la parziale inefficacia del precetto e del successivo pignoramento notificati rispettivamente il 13.2.2019 e l'8.3.2019 ad , nella parte in cui eccedono l'importo di Pt_1
€ 2.862,12, importo per il quale deve dichiararsi sussistente il credito nei confronti di . Pt_1 In ragione del parziale accoglimento del ricorso, si giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la parziale inefficacia del precetto e del successivo pignoramento notificati rispettivamente il 13.2.2019 e l'8.3.2019 ad , nella parte in Pt_1 cui eccedono l'importo di € 2.862,12, importo per il quale va accertata e dichiarata la sussistenza del credito nei confronti di;
Pt_1
- compensa le spese processuali tra le parti.
Castrovillari, 11.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.