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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 27/07/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
N. 58/2023 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 9 gennaio
2023
da
(C.F. ) rappresentata e difesa, per mandato in Parte_1 CodiceFiscale_1 calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Aurelia Barna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in IM via Pilacorte n. 1
- attrice opponente -
contro
(P.I. ) rappresentata e difesa, per mandato in calce al Controparte_1 P.IVA_1 ricorso per ingiunzione, dall'avv. Nadia Cendron ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Quinto di Treviso via G. Ciardi n. 53
- convenuta opposta -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 978/2022.
Causa iscritta a ruolo il 12 gennaio 2023 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 14 marzo 2025.
Pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente: come da foglio depositato telematicamente il 13 marzo 2025:
“NEL MERITO:
In Via Principale: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere l'opposizione proposta dalla Sig.ra in Parte_1 relazione a DI n. 978/2022 del 06.10.2022 del Tribunale di Pordenone per i motivi addotti dalla stessa nei propri atti e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la pretesa creditoria nei termini azionata dalla società è infondata in fatto ed in diritto e che, Controparte_1 effettuata l'offerta banco iudicis della somma di Euro 5.000,00 da parte della sig.ra Pt_1 null'altro è dovuto dall'odierna opponente all'odierna opposta e, in conseguenza, revocare
e/o annullare il DI n. 978/2022 del 06.10.2022 del Tribunale di Pordenone e notificato il
30.11.2022, siccome errato, ingiusto ed illegittimo;
In Via subordinata: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere l'opposizione proposta dalla Sig.ra in relazione a DI n. 978/2022 del 06.10.2022 del Tribunale di Pordenone per Parte_1
i motivi addotti dalla stessa nei propri atti e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la pretesa creditoria nei termini azionata dalla società è infondata in fatto ed Controparte_1 in diritto e che - detratto l'acconto già versato dalla sig.ra alla società opposta - il Pt_1 residuo credito di quest'ultima ammonta complessivamente nell'importo di Euro 8.000,00, importo che la sig.ra si dichiara pronta a saldare;
in conseguenza revocare e/o Pt_1 annullare il DI n. 978/2022 del 06.10.2022 del Tribunale di Pordenone e notificato il
30.11.2022, siccome errato, ingiusto ed illegittimo;
Con rifusione delle spese di lite oltre accessori come per legge o, per lo meno compensate.
IN VIA ISTRUTTORIA: Nel confermare e ribadire quanto già ampiamente illustrato nei propri atti, nonché dedotto a verbale, l'attrice opponente, nel caso in cui non dovesse venire ritenuta esauriente la documentazione prodotta a sostegno delle proprie difese, chiede che vengano ammesse le prove per testi sulla seguente capitolazione sulla quale sentire il teste indicato geom. di IM (PN) previa sua ammissione: Testimone_1
Pagina 2 di 7 1 – Vero che la sig.ra odierna attrice opponente, successivamente all'acquisto Pt_1 dell'immobile sito in IM in Via Tagliamento n.15, effettuava la sola ristrutturazione dei bagni del predetto immobile;
2 – Vero che per l'effettuazione di tali opere compresa la fornitura di materiale la sig.ra incaricava la per il tramite del sig. dipendente Pt_1 Controparte_1 Persona_1 della stessa;
3 – Vero che il reale costo delle opere e fornitura effettivamente realizzate dalla società opposta sono corrispondenti alla quantificazione effettuata con mia stima del 13.09.2023, depositata in atti e che mi si produce;
4 – Vero che ad oggi la non ha rilasciato alla le relative attestazioni Controparte_1 Pt_1 dovute a fine lavori a favore del committente al fine di definire la procedura amministrativa
(in Comune) e al fine di poter beneficiare dei relativi sgravi fiscali;
Si chiede inoltre, disporsi idonea CTU per accertare le reali opere e fornitura realizzate dalla a favore della odierna opponente nell'immobile di sua proprietà, Controparte_1 nonché il relativo costo delle stesse (opere e fornitura, compresa la manodopera), oltre ad accertare i mal funzionamenti, vizi e difetti delle predette opere e fornitura quantificandone il relativo valore a riduzione del prezzo”.
Per la convenuta opposta: come da foglio depositato telematicamente l'11 marzo 2025:
“Voglia l'Ill.mo signor Giudice, ogni diversa e contraria istanza disattesa e respinta,
In via preliminare di rito: concedersi la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo de quo ai sensi all'art. 648 c.p.c. non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
In via principale: respingersi l'opposizione in ogni sua parte, perché infondata in fatto e diritto, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto, nonché si richiede di non considerare ai fini probatori i documenti di controparte depositati unitamente alla memoria
n.3 perché tardivi ai sensi di legge.
In ogni caso: Con vittoria di onorari e spese di causa, anche relativamente al procedimento monitorio”.
Pagina 3 di 7 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice opponente ha Parte_1 evocato avanti al Tribunale di Pordenone la convenuta opposta Controparte_1 proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 978/2022 emesso il 6-10 ottobre
2022 e notificatole il 30 novembre 2022, col quale le era stato intimato il pagamento di €
11.686,86 complessivi (oltre interessi e spese) per “forniture di merci” (e relativa manodopera) di cui alla fattura n. 732 del 31 ottobre 2019.
L'attrice opponente ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
“NEL MERITO: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere la presente opposizione per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la pretesa creditoria nei termini azionata dalla società è infondata in fatto ed in diritto e che, effettuata Controparte_1
l'offerta banco iudicis della somma di Euro 5.000,00 da parte della sig.ra null'altro è Pt_1 dovuto alla detta società dall'odierna opponente;
in conseguenza revocare e/o annullare il
DI n. 978/2022 del 10.10.2022 del Tribunale di Pordenone e notificato il 30.11.2022, siccome errato, ingiusto ed illegittimo;
Con rifusione delle spese di lite oltre accessori come per legge”.
1.2 La convenuta opposta nel costituirsi, ha formulato le seguenti, Controparte_1 testuali, conclusioni:
“In via preliminare di rito: concedersi la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo de quo ai sensi all'art. 648 c.p.c. non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
In via principale: respingersi l'opposizione in ogni sua parte, perché infondata in fatto e diritto, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso: Con vittoria di onorari e spese di causa”.
1.3 All'udienza del 15 settembre 2023 il Giudice, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento impugnato, ha assegnato alle parti i termini per
Pagina 4 di 7 il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c..
1.4 Indi, la causa, acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'udienza cartolare del 14 marzo 2025 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Come si ricava dall'esame degli scritti difensivi, chiede che Controparte_1 Pt_1 sia condannata a pagarle la fattura n. 732/2019 monitoriamente azionata, che ha
[...] emesso a saldo della merce fornita e dei lavori di rifacimento dei servizi igienici eseguiti presso l'abitazione della medesima Parte_1
Quest'ultima, di contro, chiede la revoca del decreto ingiuntivo impugnato, assumendo in principalità che, ferma l'offerta banco iudicis dell'importo di € 5.000,00, null'altro ella deve e sostenendo in subordine che il residuo credito della convenuta opposta ammonta alla minor somma di € 8.000,00 complessivi.
Operate dette premesse, è anzitutto noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'asserito creditore, ed à altrettanto noto che in tale giudizio solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto, cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, sicché le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda, che resta quella prospettata nel ricorso per ingiunzione, ma configurano altrettante eccezioni (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 2421 del 3 febbraio 2006 e Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 24815 del 24 novembre
2005).
Calando, allora, i principi che precedono nel caso di specie, se ne ha che spettava a fornire la prova, ex art. 2697 comma 1° c.c., dei fatti costitutivi della Controparte_1 domanda di pagamento che essa ha veicolato nelle forme del ricorso monitorio, competendole, più precisamente, l'onere di dimostrare di vantare, per i titoli azionati, non
Pagina 5 di 7 già il minor credito di € 5.000,00 ovvero di € 8.000,00 ex adverso riconosciutole, bensì il maggior credito fatturato di € 11.686,86.
Prova che essa non si è, tuttavia, validamente offerta di dare, ad un tanto non soccorrendo né i documenti che ha versato in atti, giacché tutti di formazione unilaterale, né la prova orale che ha dedotto nella memoria di data 13 novembre 2023, giacché vertente su circostanze genericamente articolate, senza alcuna specifica collocazione cronologica dei singoli eventi e senza alcuna indispensabile descrizione dei patti volta per volta in tesi intervenuti.
Fallita, dunque, tale prova in capo alla convenuta opposta e concentrandosi, sul versante del quantum, sulla duplice opzione prospettata dall'attrice opponente, occorre evidenziare che, mentre alcun riscontro probatorio emerge in relazione all'asserito perfezionamento, fra le parti, di un accordo per la determinazione delle spettanze ancora dovute alla convenuta opposta in misura di soli € 5.000,00, la diversa somma di residui €
8.000,00 trova, invece, plausibile giustificazione nella ricostruzione contabile operata dal geom. (vedasi il documento 11 attoreo), vieppiù atteso che, come si è Testimone_1 detto, non ha dimostrato le proprie maggiori pretese. Controparte_1
Per le dirimenti ragioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, il decreto ingiuntivo impugnato va, quindi, revocato in ogni sua parte e, rideterminato, da un lato, nella somma attualizzata di € 8.000,00 il residuo credito spettante alla convenuta opposta e tenuto conto, dall'altro lato, del fatto che € 5.000,00 la stessa convenuta opposta riconosce di averli già ricevuti qualche giorno prima del deposito della memoria di replica di data 22 maggio 2025, va, per l'effetto, condannata a pagare a Parte_1
€ 3.000,00 totali, oltre interessi legali dalla pronuncia della presente Controparte_1 sentenza al saldo definitivo.
2.2 Stanti i sostanziali profili di reciproca soccombenza, le spese di lite andranno compensate per l'intero.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
Pagina 6 di 7 1) revoca in ogni sua parte il decreto ingiuntivo impugnato e, per quanto specificato in motivazione, condanna l'attrice opponente a pagare alla convenuta opposta Parte_1
€ 3.000,00 totali, oltre interessi legali dalla pronuncia della presente Controparte_1 sentenza al saldo definitivo;
2) compensa per l'intero le spese di lite.
Così deciso in Pordenone il 27 luglio 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 9 gennaio
2023
da
(C.F. ) rappresentata e difesa, per mandato in Parte_1 CodiceFiscale_1 calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Aurelia Barna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in IM via Pilacorte n. 1
- attrice opponente -
contro
(P.I. ) rappresentata e difesa, per mandato in calce al Controparte_1 P.IVA_1 ricorso per ingiunzione, dall'avv. Nadia Cendron ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Quinto di Treviso via G. Ciardi n. 53
- convenuta opposta -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 978/2022.
Causa iscritta a ruolo il 12 gennaio 2023 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 14 marzo 2025.
Pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente: come da foglio depositato telematicamente il 13 marzo 2025:
“NEL MERITO:
In Via Principale: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere l'opposizione proposta dalla Sig.ra in Parte_1 relazione a DI n. 978/2022 del 06.10.2022 del Tribunale di Pordenone per i motivi addotti dalla stessa nei propri atti e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la pretesa creditoria nei termini azionata dalla società è infondata in fatto ed in diritto e che, Controparte_1 effettuata l'offerta banco iudicis della somma di Euro 5.000,00 da parte della sig.ra Pt_1 null'altro è dovuto dall'odierna opponente all'odierna opposta e, in conseguenza, revocare
e/o annullare il DI n. 978/2022 del 06.10.2022 del Tribunale di Pordenone e notificato il
30.11.2022, siccome errato, ingiusto ed illegittimo;
In Via subordinata: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere l'opposizione proposta dalla Sig.ra in relazione a DI n. 978/2022 del 06.10.2022 del Tribunale di Pordenone per Parte_1
i motivi addotti dalla stessa nei propri atti e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la pretesa creditoria nei termini azionata dalla società è infondata in fatto ed Controparte_1 in diritto e che - detratto l'acconto già versato dalla sig.ra alla società opposta - il Pt_1 residuo credito di quest'ultima ammonta complessivamente nell'importo di Euro 8.000,00, importo che la sig.ra si dichiara pronta a saldare;
in conseguenza revocare e/o Pt_1 annullare il DI n. 978/2022 del 06.10.2022 del Tribunale di Pordenone e notificato il
30.11.2022, siccome errato, ingiusto ed illegittimo;
Con rifusione delle spese di lite oltre accessori come per legge o, per lo meno compensate.
IN VIA ISTRUTTORIA: Nel confermare e ribadire quanto già ampiamente illustrato nei propri atti, nonché dedotto a verbale, l'attrice opponente, nel caso in cui non dovesse venire ritenuta esauriente la documentazione prodotta a sostegno delle proprie difese, chiede che vengano ammesse le prove per testi sulla seguente capitolazione sulla quale sentire il teste indicato geom. di IM (PN) previa sua ammissione: Testimone_1
Pagina 2 di 7 1 – Vero che la sig.ra odierna attrice opponente, successivamente all'acquisto Pt_1 dell'immobile sito in IM in Via Tagliamento n.15, effettuava la sola ristrutturazione dei bagni del predetto immobile;
2 – Vero che per l'effettuazione di tali opere compresa la fornitura di materiale la sig.ra incaricava la per il tramite del sig. dipendente Pt_1 Controparte_1 Persona_1 della stessa;
3 – Vero che il reale costo delle opere e fornitura effettivamente realizzate dalla società opposta sono corrispondenti alla quantificazione effettuata con mia stima del 13.09.2023, depositata in atti e che mi si produce;
4 – Vero che ad oggi la non ha rilasciato alla le relative attestazioni Controparte_1 Pt_1 dovute a fine lavori a favore del committente al fine di definire la procedura amministrativa
(in Comune) e al fine di poter beneficiare dei relativi sgravi fiscali;
Si chiede inoltre, disporsi idonea CTU per accertare le reali opere e fornitura realizzate dalla a favore della odierna opponente nell'immobile di sua proprietà, Controparte_1 nonché il relativo costo delle stesse (opere e fornitura, compresa la manodopera), oltre ad accertare i mal funzionamenti, vizi e difetti delle predette opere e fornitura quantificandone il relativo valore a riduzione del prezzo”.
Per la convenuta opposta: come da foglio depositato telematicamente l'11 marzo 2025:
“Voglia l'Ill.mo signor Giudice, ogni diversa e contraria istanza disattesa e respinta,
In via preliminare di rito: concedersi la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo de quo ai sensi all'art. 648 c.p.c. non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
In via principale: respingersi l'opposizione in ogni sua parte, perché infondata in fatto e diritto, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto, nonché si richiede di non considerare ai fini probatori i documenti di controparte depositati unitamente alla memoria
n.3 perché tardivi ai sensi di legge.
In ogni caso: Con vittoria di onorari e spese di causa, anche relativamente al procedimento monitorio”.
Pagina 3 di 7 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice opponente ha Parte_1 evocato avanti al Tribunale di Pordenone la convenuta opposta Controparte_1 proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 978/2022 emesso il 6-10 ottobre
2022 e notificatole il 30 novembre 2022, col quale le era stato intimato il pagamento di €
11.686,86 complessivi (oltre interessi e spese) per “forniture di merci” (e relativa manodopera) di cui alla fattura n. 732 del 31 ottobre 2019.
L'attrice opponente ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
“NEL MERITO: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere la presente opposizione per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la pretesa creditoria nei termini azionata dalla società è infondata in fatto ed in diritto e che, effettuata Controparte_1
l'offerta banco iudicis della somma di Euro 5.000,00 da parte della sig.ra null'altro è Pt_1 dovuto alla detta società dall'odierna opponente;
in conseguenza revocare e/o annullare il
DI n. 978/2022 del 10.10.2022 del Tribunale di Pordenone e notificato il 30.11.2022, siccome errato, ingiusto ed illegittimo;
Con rifusione delle spese di lite oltre accessori come per legge”.
1.2 La convenuta opposta nel costituirsi, ha formulato le seguenti, Controparte_1 testuali, conclusioni:
“In via preliminare di rito: concedersi la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo de quo ai sensi all'art. 648 c.p.c. non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
In via principale: respingersi l'opposizione in ogni sua parte, perché infondata in fatto e diritto, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso: Con vittoria di onorari e spese di causa”.
1.3 All'udienza del 15 settembre 2023 il Giudice, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento impugnato, ha assegnato alle parti i termini per
Pagina 4 di 7 il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c..
1.4 Indi, la causa, acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'udienza cartolare del 14 marzo 2025 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Come si ricava dall'esame degli scritti difensivi, chiede che Controparte_1 Pt_1 sia condannata a pagarle la fattura n. 732/2019 monitoriamente azionata, che ha
[...] emesso a saldo della merce fornita e dei lavori di rifacimento dei servizi igienici eseguiti presso l'abitazione della medesima Parte_1
Quest'ultima, di contro, chiede la revoca del decreto ingiuntivo impugnato, assumendo in principalità che, ferma l'offerta banco iudicis dell'importo di € 5.000,00, null'altro ella deve e sostenendo in subordine che il residuo credito della convenuta opposta ammonta alla minor somma di € 8.000,00 complessivi.
Operate dette premesse, è anzitutto noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'asserito creditore, ed à altrettanto noto che in tale giudizio solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto, cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, sicché le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda, che resta quella prospettata nel ricorso per ingiunzione, ma configurano altrettante eccezioni (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 2421 del 3 febbraio 2006 e Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 24815 del 24 novembre
2005).
Calando, allora, i principi che precedono nel caso di specie, se ne ha che spettava a fornire la prova, ex art. 2697 comma 1° c.c., dei fatti costitutivi della Controparte_1 domanda di pagamento che essa ha veicolato nelle forme del ricorso monitorio, competendole, più precisamente, l'onere di dimostrare di vantare, per i titoli azionati, non
Pagina 5 di 7 già il minor credito di € 5.000,00 ovvero di € 8.000,00 ex adverso riconosciutole, bensì il maggior credito fatturato di € 11.686,86.
Prova che essa non si è, tuttavia, validamente offerta di dare, ad un tanto non soccorrendo né i documenti che ha versato in atti, giacché tutti di formazione unilaterale, né la prova orale che ha dedotto nella memoria di data 13 novembre 2023, giacché vertente su circostanze genericamente articolate, senza alcuna specifica collocazione cronologica dei singoli eventi e senza alcuna indispensabile descrizione dei patti volta per volta in tesi intervenuti.
Fallita, dunque, tale prova in capo alla convenuta opposta e concentrandosi, sul versante del quantum, sulla duplice opzione prospettata dall'attrice opponente, occorre evidenziare che, mentre alcun riscontro probatorio emerge in relazione all'asserito perfezionamento, fra le parti, di un accordo per la determinazione delle spettanze ancora dovute alla convenuta opposta in misura di soli € 5.000,00, la diversa somma di residui €
8.000,00 trova, invece, plausibile giustificazione nella ricostruzione contabile operata dal geom. (vedasi il documento 11 attoreo), vieppiù atteso che, come si è Testimone_1 detto, non ha dimostrato le proprie maggiori pretese. Controparte_1
Per le dirimenti ragioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, il decreto ingiuntivo impugnato va, quindi, revocato in ogni sua parte e, rideterminato, da un lato, nella somma attualizzata di € 8.000,00 il residuo credito spettante alla convenuta opposta e tenuto conto, dall'altro lato, del fatto che € 5.000,00 la stessa convenuta opposta riconosce di averli già ricevuti qualche giorno prima del deposito della memoria di replica di data 22 maggio 2025, va, per l'effetto, condannata a pagare a Parte_1
€ 3.000,00 totali, oltre interessi legali dalla pronuncia della presente Controparte_1 sentenza al saldo definitivo.
2.2 Stanti i sostanziali profili di reciproca soccombenza, le spese di lite andranno compensate per l'intero.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
Pagina 6 di 7 1) revoca in ogni sua parte il decreto ingiuntivo impugnato e, per quanto specificato in motivazione, condanna l'attrice opponente a pagare alla convenuta opposta Parte_1
€ 3.000,00 totali, oltre interessi legali dalla pronuncia della presente Controparte_1 sentenza al saldo definitivo;
2) compensa per l'intero le spese di lite.
Così deciso in Pordenone il 27 luglio 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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