Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 04/05/2026, n. 8204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8204 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08204/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16305/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16305 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Avolio e Gabriella Battaglioli, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’università e della ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
nei confronti
di -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del giudizio collegiale espresso dalla commissione nazionale per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore ordinario di prima e seconda fascia (diniego al ricorrente della predetta abilitazione), settore concorsuale 06/C1, chirurgia generale;
- degli atti della procedura, incluso verbale n. 1 del 4 settembre 2021;
- di tutti gli atti della procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore 06/C1 e, in particolare: a) del verbale n. 1 della Commissione nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale del 4/9/2021, nella parte in cui ha escluso, omettendo ogni motivazione, il titolo rappresentato dalla “formale attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali” tra quelli rilevanti ai fini del conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alla funzione di professore universitario di prima fascia; b) di tutti i verbali della Commissione e, in particolare, di quelli relativi alle sedute nelle quali sono stati formulati i giudizi individuali e collegiale del ricorrente;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o conseguenziale, al momento non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’università e della ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Agendo in giudizio, il ricorrente ha esposto:
- di avere partecipato alla procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia, indetta dal Ministero dell’università e della ricerca con decreto n. 553 del 26 febbraio 2021;
- di non avere conseguito la predetta idoneità e pubblicazioni presentate sono state giudicate complessivamente di qualità buona anziché “elevata”, come richiesto dall’art. 6, lett. b), del decreto del Ministero dell’Università e della ricerca n. 120/2016.
Avverso tale esito, il ricorrente ha interposto il presente gravame contestando la valutazione della Commissione: i ) dei titoli; ii ) la produzione scientifica.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che ha depositato documenti e ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza indicata in epigrafe – in vista della quale la parte ricorrente ha depositato una memoria – il ricorso è stato posto in decisione.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
E invero, il ruolo di Principal Investigator per l’Università di Loma DA (California) dello studio “Ostomy Telehealth Self Management Training for Cancer Survivors”, studio finanziato dal National Cancer Institute (USA), Numero del progetto: 1R01CA204193-01A1, Ente Organizzatore University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, United States. PI: Ktouse, Robert Scott, dall’1/9/2021 ad oggi, nella documentazione prodotta (allegato n. 9) si atteggia come mero “recruiting” ossia limitato al reclutamento dei profili qualificati e specializzati.
Anche il profilo del mancato riconoscimento della formale attribuzione di incarichi di insegnamento di ricerca ( fellowship ) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionale di cui all’allegato A (rubricato “Elenco dei titoli”), n. 8 del decreto MIUR 7 giugno 2016, n. 120 è infondato poiché la scelta dei criteri prevista dall’art. 5, comma 2, del citato d.m. (secondo cui “ Ai fini di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all'allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione .”) è stata puntualmente svolta dalla Commissione con riferimento alla I fascia.
Inoltre, “ Quanto all’assenza di una motivazione esplicita sui criteri elaborati per attribuire rilevanza ai titoli delle diverse tipologie (di cui all’Allegato A al D.M. n. 120/16) e, prima ancora, sulle ragioni della scelta “a monte” che ha condotto alla selezione degli otto titoli (con esclusione dei due che il ricorrente dichiara di possedere), il Collegio osserva, in primo luogo, che i commissari chiamati a formare le commissioni ASN - in quanto professori ordinari nel settore concorsuale di volta in volta considerato e in base all’accertamento della loro qualificazione scientifica che deve effettuarsi ai sensi dell’art. 8 D.M. 120 cit. - rappresentano esperti della settore, espressione della comunità scientifica ed accademica di riferimento. È pertanto del tutto fisiologico che siano proprio essi a dover stabilire, quali conoscitori del campo scientifico di loro pertinenza, i modi e i criteri attraverso i quali adattare (senza ovviamente snaturarli), allo specifico campo di indagine, tipologie di titolo e criteri di valutazione, che la fonte normativa secondaria contempla, ma senza distinzioni tra i diversi campi del sapere.
Va poi detto che l’art. 6, comma 2, D.M. 120 cit. non impone alcuna motivazione né per la selezione dei titoli, né per la scelta dei criteri della loro valutazione. Per questi ultimi la disposizione menzionata si limita ad autorizzare la Commissione alla loro introduzione, “ove necessario”. Trattasi, all’evidenza, di clausola generale che lascia ampi margini di valutazione tecnico-discrezionale a ciascuna Commissione ASN e che non può intendere la “necessità” se non nei termini di una scelta che è da ritenere appropriata sulla base dei caratteri propri del settore scientifico e della comunità degli studiosi a cui si deve fare riferimento. Deve quindi interpretarsi il potere conferito alla Commissione come potere latamente discrezionale, censurabile in sede giurisdizionale soltanto ove travalichi i limiti dell’errore di fatto, della palese illogicità ovvero dell’irrazionalità della scelta, elementi che non è dato di riscontrare nella specie, essendo del tutto ragionevole, anche per l’occhio del profano, l’avere individuato, per talune tipologie di titoli, dei limiti quantitativi o degli indicatori di qualità, in assenza dei quali il titolo perde la sua significatività e quindi non è opportunamente valutabile .» (T.a.r. per il Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3651).
Inoltre, nella nota depositata dall’amministrazione resistente sono altresì chiariti i criteri adottati per differenziare i titoli adottati per la prima e la seconda fascia.
Infine, con riguardo all’attività scientifica del candidato, la relazione depositata dalla Commissione in data 17 gennaio 2024 adduce ampia motivazione nel confermare la valutazione espressa da cui consegue non solo l’improcedibilità del motivo di ricorso, ma in ogni caso la sua infondatezza giacché nella memoria conclusiva non sono state confutate le argomentazioni espressa dalla P.A. in corso di causa.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite giacché l’amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di mera forma.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quarta- quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
CC AV, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | CC AV |
IL SEGRETARIO