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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 09/02/2026, n. 1858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1858 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1858/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente e Relatore
PIRONE OLGA, Giudice
VENANZI MARIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2039/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972023010866710100 IRES-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1071/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
IL DIFENSORE DI PARTE RICORRENTE PRECISA CHE IL BENEFICIO DELLE PERDITE RIPORTATE
è STATO CONSEGUITO IN ESERCIZIO REGOLARMENTE DICHIARATO, E CHE NON ESISTE ALCUN
PROVVEDIMENTO NORMATIVO CHE SANZIONI CON LA PERDITA DEL BENEFICIO COSì
CONSEGUITO LA SUCCESSIVA OMISSIONE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI, POICHè LE PERDITE
RIMANGONO DISPONIBILI NEL MOMENTO IN CUI ESSE SONO, ENTRO IL TERMINE DI
DECADENZA O PRESCRIZIONE, UTILIZZATE IN COMPENSAZIONE. LE PERDITE CONSEGUITE
NEL 2014, OLTRE 200.000,00 EURO, SONO INTEGRALMENTE COMPENSABILI, POICHè
CONSEGUITE NEL PRIMO ANNO DI VITA DELLA SOCIETà, COSì COME PREVISTO DALLA
NORMATIVA SPECIFICA. L'INTEGRALE COMPENSAZIONE DEL REDDITO 2018 IMPLICA ALTRESì LA
FALCIDIA DELLE SANZIONI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OGGETTO: ricorso avverso cartella di pagamento n. 0972023010866710100, relativa a IRES anno d'imposta 2018, recante asserite carenze di versamento di imposta per euro 20.843,00 e interessi per euro 9.164,41, per un totale di euro 30.007,41 oltre accessori.
FATTO
○ Con ricorso ritualmente notificato in data 23.12.2024 e tempestivamente depositato in via telematica in data 23.12.2024 presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno impugnato la cartella di pagamento n. 0972023010866710100, emessa a seguito di iscrizione a ruolo e notificatagli in data 8 novembre 2024, recante la pretesa di IRES per l'anno d'imposta 2018 per asserite carenze di versamento di imposta pari a euro 20.843,00 e interessi per euro
9.164,41, per un totale di euro 30.007,41 oltre eventuali ulteriori accessori.
○ I ricorrenti hanno dedotto, in sintesi:
■ che la cartella n. 0972023010866710100 costituisce il primo ed unico atto con cui è stata portata a loro conoscenza la pretesa tributaria IRES per l'anno 2018;
■ la carenza e/o radicale insufficienza di motivazione della cartella, non emergendo in modo chiaro il presupposto impositivo, i criteri di determinazione dell'importo di euro 20.843,00 a titolo di IRES, né il calcolo degli interessi fino al totale di euro 30.007,41;
■ che la pretesa si fonda su una mancata imputazione delle perdite fiscali pregresse, perdite che – se correttamente considerate – avrebbero integralmente compensato il reddito indicato per il 2018, azzerando la base imponibile IRES e, quindi, l'imposta asseritamente dovuta;
■ l'erroneità della pretesa nel merito, anche alla luce della documentazione contabile e fiscale prodotta, relativa alle perdite pregresse e alla loro corretta riportabilità, nonché alla situazione di liquidazione della società;
■ la violazione del diritto di difesa e dei principi di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa.
○ Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che hanno chiesto il rigetto del ricorso, eccependo la piena legittimità formale e sostanziale della cartella impugnata.
○ Le parti hanno depositato memorie e documentazione nei termini di legge;
la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.01.2026, come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
DIRITTO
1. Ammissibilità del ricorso e competenza.
○ Il ricorso è ammissibile, essendo stato proposto entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella e seguito da tempestiva costituzione in giudizio mediante deposito telematico entro trenta giorni, ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
○ La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 546/1992, in quanto la pretesa trae origine da uffici dell'Agenzia delle
Entrate e dall'Agente della riscossione aventi sede nella circoscrizione di questa Corte.
○ Poiché la cartella di pagamento n. 0972023010866710100 costituisce primo atto con cui è stata portata a conoscenza la pretesa tributaria, essa è impugnabile anche nel merito, con possibilità di censurare tanto i vizi propri dell'atto quanto la fondatezza sostanziale del credito iscritto a ruolo.
2. Difetto di motivazione della cartella – motivo assorbente di accoglimento
○ La cartella di pagamento, quando costituisce primo ed unico atto impositivo, deve essere adeguatamente motivata, in modo da consentire al contribuente di individuare con chiarezza il presupposto impositivo, la base imponibile, i criteri di calcolo dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, nonché l'eventuale collegamento con la dichiarazione presentata o con specifiche attività di controllo.
○ Nel caso di specie, la cartella n. 0972023010866710100 non reca una motivazione sufficiente a rendere pienamente intellegibile la pretesa tributaria:
■ non sono adeguatamente esplicitati i passaggi logico-giuridici e i criteri di determinazione dell'importo di euro 20.843,00 a titolo di IRES per il 2018;
■ non è chiaramente indicato il percorso di calcolo degli interessi per euro 9.164,41, né il collegamento di tali conteggi con i singoli termini di scadenza;
■ non è offerta una chiara ricostruzione del rapporto rispetto ai dati dichiarativi e contabili della società, anche in relazione alla situazione di liquidazione e alle rinunce a crediti.
○ Tale grave carenza motivazionale incide sugli elementi essenziali dell'atto, impedendo al contribuente di comprendere in modo compiuto le ragioni della pretesa e di predisporre una difesa effettiva, in violazione dei principi di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa e del diritto di difesa.
○ Secondo i principi generali del processo tributario, quando i vizi formali dell'atto – e in particolare il difetto di motivazione – sono di tale gravità da non consentire l'identificazione dei presupposti impositivi, il giudice deve limitarsi a esaminare tali aspetti e, se il ricorso è fondato, annullare l'atto impugnato senza entrare nel merito del rapporto tributario.
○ Nel caso in esame, la carenza motivazionale riscontrata assume carattere assorbente, imponendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della cartella n. 0972023010866710100.
3. Profili di merito – mancata imputazione delle perdite fiscali.
○ Anche a voler prescindere dal vizio formale sopra rilevato, la documentazione prodotta dai ricorrenti – in particolare le dichiarazioni fiscali, i prospetti delle perdite fiscali pregresse e la documentazione contabile – evidenzia che la pretesa IRES 2018 trae origine da una mancata imputazione di tali perdite, le quali, se correttamente riportate, avrebbero interamente compensato il reddito indicato per l'anno 2018, con conseguente azzeramento della base imponibile IRES e insussistenza dell'imposta di euro 20.843,00 iscritta a ruolo.
○ Ne deriva che la pretesa tributaria risulta erronea nel presupposto e nella quantificazione, in quanto non tiene conto dell'integrale assorbimento del reddito 2018 ad opera delle perdite riportabili;
ciò conferma, anche sul piano del merito, l'infondatezza della pretesa tributaria sottesa alla cartella n.
0972023010866710100 e rafforza la conclusione di illegittimità dell'atto.
4. Spese di lite – compensazione.
○ In ordine alle spese di lite, pur a fronte dell'accoglimento del ricorso, la Corte ritiene di compensarle integralmente tra le parti, in considerazione:
○ della particolare complessità della vicenda, anche in ragione della situazione di liquidazione della società e delle correlate operazioni su crediti;
○ della non univocità degli orientamenti interpretativi in materia di motivazione delle cartelle emesse a seguito di controlli automatizzati e in presenza di situazioni societarie complesse;
○ della condotta processuale delle parti, ritenuta complessivamente corretta.
○ Sussistono pertanto giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma così decide: - Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla integralmente la cartella di pagamento n. 0972023010866710100; - Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente e Relatore
PIRONE OLGA, Giudice
VENANZI MARIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2039/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972023010866710100 IRES-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1071/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
IL DIFENSORE DI PARTE RICORRENTE PRECISA CHE IL BENEFICIO DELLE PERDITE RIPORTATE
è STATO CONSEGUITO IN ESERCIZIO REGOLARMENTE DICHIARATO, E CHE NON ESISTE ALCUN
PROVVEDIMENTO NORMATIVO CHE SANZIONI CON LA PERDITA DEL BENEFICIO COSì
CONSEGUITO LA SUCCESSIVA OMISSIONE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI, POICHè LE PERDITE
RIMANGONO DISPONIBILI NEL MOMENTO IN CUI ESSE SONO, ENTRO IL TERMINE DI
DECADENZA O PRESCRIZIONE, UTILIZZATE IN COMPENSAZIONE. LE PERDITE CONSEGUITE
NEL 2014, OLTRE 200.000,00 EURO, SONO INTEGRALMENTE COMPENSABILI, POICHè
CONSEGUITE NEL PRIMO ANNO DI VITA DELLA SOCIETà, COSì COME PREVISTO DALLA
NORMATIVA SPECIFICA. L'INTEGRALE COMPENSAZIONE DEL REDDITO 2018 IMPLICA ALTRESì LA
FALCIDIA DELLE SANZIONI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OGGETTO: ricorso avverso cartella di pagamento n. 0972023010866710100, relativa a IRES anno d'imposta 2018, recante asserite carenze di versamento di imposta per euro 20.843,00 e interessi per euro 9.164,41, per un totale di euro 30.007,41 oltre accessori.
FATTO
○ Con ricorso ritualmente notificato in data 23.12.2024 e tempestivamente depositato in via telematica in data 23.12.2024 presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno impugnato la cartella di pagamento n. 0972023010866710100, emessa a seguito di iscrizione a ruolo e notificatagli in data 8 novembre 2024, recante la pretesa di IRES per l'anno d'imposta 2018 per asserite carenze di versamento di imposta pari a euro 20.843,00 e interessi per euro
9.164,41, per un totale di euro 30.007,41 oltre eventuali ulteriori accessori.
○ I ricorrenti hanno dedotto, in sintesi:
■ che la cartella n. 0972023010866710100 costituisce il primo ed unico atto con cui è stata portata a loro conoscenza la pretesa tributaria IRES per l'anno 2018;
■ la carenza e/o radicale insufficienza di motivazione della cartella, non emergendo in modo chiaro il presupposto impositivo, i criteri di determinazione dell'importo di euro 20.843,00 a titolo di IRES, né il calcolo degli interessi fino al totale di euro 30.007,41;
■ che la pretesa si fonda su una mancata imputazione delle perdite fiscali pregresse, perdite che – se correttamente considerate – avrebbero integralmente compensato il reddito indicato per il 2018, azzerando la base imponibile IRES e, quindi, l'imposta asseritamente dovuta;
■ l'erroneità della pretesa nel merito, anche alla luce della documentazione contabile e fiscale prodotta, relativa alle perdite pregresse e alla loro corretta riportabilità, nonché alla situazione di liquidazione della società;
■ la violazione del diritto di difesa e dei principi di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa.
○ Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che hanno chiesto il rigetto del ricorso, eccependo la piena legittimità formale e sostanziale della cartella impugnata.
○ Le parti hanno depositato memorie e documentazione nei termini di legge;
la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.01.2026, come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
DIRITTO
1. Ammissibilità del ricorso e competenza.
○ Il ricorso è ammissibile, essendo stato proposto entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella e seguito da tempestiva costituzione in giudizio mediante deposito telematico entro trenta giorni, ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
○ La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 546/1992, in quanto la pretesa trae origine da uffici dell'Agenzia delle
Entrate e dall'Agente della riscossione aventi sede nella circoscrizione di questa Corte.
○ Poiché la cartella di pagamento n. 0972023010866710100 costituisce primo atto con cui è stata portata a conoscenza la pretesa tributaria, essa è impugnabile anche nel merito, con possibilità di censurare tanto i vizi propri dell'atto quanto la fondatezza sostanziale del credito iscritto a ruolo.
2. Difetto di motivazione della cartella – motivo assorbente di accoglimento
○ La cartella di pagamento, quando costituisce primo ed unico atto impositivo, deve essere adeguatamente motivata, in modo da consentire al contribuente di individuare con chiarezza il presupposto impositivo, la base imponibile, i criteri di calcolo dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, nonché l'eventuale collegamento con la dichiarazione presentata o con specifiche attività di controllo.
○ Nel caso di specie, la cartella n. 0972023010866710100 non reca una motivazione sufficiente a rendere pienamente intellegibile la pretesa tributaria:
■ non sono adeguatamente esplicitati i passaggi logico-giuridici e i criteri di determinazione dell'importo di euro 20.843,00 a titolo di IRES per il 2018;
■ non è chiaramente indicato il percorso di calcolo degli interessi per euro 9.164,41, né il collegamento di tali conteggi con i singoli termini di scadenza;
■ non è offerta una chiara ricostruzione del rapporto rispetto ai dati dichiarativi e contabili della società, anche in relazione alla situazione di liquidazione e alle rinunce a crediti.
○ Tale grave carenza motivazionale incide sugli elementi essenziali dell'atto, impedendo al contribuente di comprendere in modo compiuto le ragioni della pretesa e di predisporre una difesa effettiva, in violazione dei principi di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa e del diritto di difesa.
○ Secondo i principi generali del processo tributario, quando i vizi formali dell'atto – e in particolare il difetto di motivazione – sono di tale gravità da non consentire l'identificazione dei presupposti impositivi, il giudice deve limitarsi a esaminare tali aspetti e, se il ricorso è fondato, annullare l'atto impugnato senza entrare nel merito del rapporto tributario.
○ Nel caso in esame, la carenza motivazionale riscontrata assume carattere assorbente, imponendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della cartella n. 0972023010866710100.
3. Profili di merito – mancata imputazione delle perdite fiscali.
○ Anche a voler prescindere dal vizio formale sopra rilevato, la documentazione prodotta dai ricorrenti – in particolare le dichiarazioni fiscali, i prospetti delle perdite fiscali pregresse e la documentazione contabile – evidenzia che la pretesa IRES 2018 trae origine da una mancata imputazione di tali perdite, le quali, se correttamente riportate, avrebbero interamente compensato il reddito indicato per l'anno 2018, con conseguente azzeramento della base imponibile IRES e insussistenza dell'imposta di euro 20.843,00 iscritta a ruolo.
○ Ne deriva che la pretesa tributaria risulta erronea nel presupposto e nella quantificazione, in quanto non tiene conto dell'integrale assorbimento del reddito 2018 ad opera delle perdite riportabili;
ciò conferma, anche sul piano del merito, l'infondatezza della pretesa tributaria sottesa alla cartella n.
0972023010866710100 e rafforza la conclusione di illegittimità dell'atto.
4. Spese di lite – compensazione.
○ In ordine alle spese di lite, pur a fronte dell'accoglimento del ricorso, la Corte ritiene di compensarle integralmente tra le parti, in considerazione:
○ della particolare complessità della vicenda, anche in ragione della situazione di liquidazione della società e delle correlate operazioni su crediti;
○ della non univocità degli orientamenti interpretativi in materia di motivazione delle cartelle emesse a seguito di controlli automatizzati e in presenza di situazioni societarie complesse;
○ della condotta processuale delle parti, ritenuta complessivamente corretta.
○ Sussistono pertanto giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma così decide: - Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla integralmente la cartella di pagamento n. 0972023010866710100; - Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.