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Ordinanza cautelare 7 ottobre 2025
Sentenza 24 marzo 2026
Ordinanza cautelare 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 24/03/2026, n. 5454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5454 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05454/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09978/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9978 del 2025, proposto da
H And H S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice 4;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Romagnoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1. del provvedimento CA/2025/175777 dell’1/09/2025, recante comunicazione di inefficacia della scia di trasferimento di esercizio di laboratorio alimentare presentata dalla ricorrente;
2. del provvedimento CA/2025/175778 dell’1/09/2025, recante comunicazione di inefficacia della scia di trasferimento di esercizio di vicinato alimentare presentata dalla ricorrente;
3. di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente;
4. nonchè per l'annullamento e/o disapplicazione dell'art. 14, comma 2, lett. a), e dell'art. 16, comma 1, lett. c), e comma 2, della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 109/2023, opposti nel provvedimento impugnato, nei limiti e sensi esposti in narrativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa UC RI TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente impugna il provvedimento di Roma Capitale che ha dichiarato l'inefficacia della segnalazione certificata di inizio attività relativa al trasferimento di sede di un esercizio di vicinato del settore alimentare ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 e 16 della D.A.C. 109/2023 in quanto, il locale potrebbe essere trasferito solo in un locale di una superficie totale di almeno 100 mq.
Con un unico motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il provvedimento sarebbe illegittimo in via propria e derivata da quella degli articoli 14 e 16 della D.A.C. 109/2023, in quanto Roma Capitale non avrebbe il potere di imporre previsioni così arbitrarie, gravose, non sorrette da interesse pubblico, prive di istruttoria e iter logico. In ogni caso sarebbe evidente l’assoluto vulnus istruttorio e motivazionale con cui, senza uno studio di settore della media degli esercizi operanti, si è individuata in 80 mq la superficie di un locale per l'esercizio dell'attività di laboratorio, in 100 mq la superficie di vicinato, in 100 mq laddove le due attività siano congiunte.
Roma Capitale si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
La domanda cautelare presentata unitamente al ricorso è stata accolta, alla luce dei favorevoli precedenti giurisprudenziali di questo Tar (cfr. la sentenza n. 1893 del 2025), limitatamente alla richiesta di sospensione delle comunicazioni di inefficacia e dei provvedimenti inibitori adottati nei confronti della ricorrente.
In vista dell’udienza fissata per la trattazione del ricorso, Roma Capitale ha fatto presente che, con la sentenza n. 112 del 2026, il Consiglio di Stato ha rigettato un ricorso vertente su questioni analoghe a quelle prospettate nell’odierna controversia.
All’udienza del 4 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il motivo di ricorso sulla illegittimità della previsione di un limite dimensionale minimo per gli esercizi di vicinato alimentare è infondato e deve essere respinto, ritenendo il Collegio di aderire – anche per un’esigenza di uniformità del diritto e di certezza nella tutela delle situazioni giuridiche soggettive di privati che esercitano attività commerciali in regime di potenziale concorrenza – alle motivazioni espresse nella decisione del Consiglio di Stato n. 112/2026, medio tempore intervenuta sulla questione, con cui è stata riformata la sentenza di questa Sezione n. 1893/2025, che aveva invece accolto un ricorso analogo al presente. 6.1. A riguardo brevemente si ricorda che il Tar, nell’occasione – pur riconoscendo la sussistenza ampi poteri dell’Amministrazione nel conformare le attività commerciali, al fine di tutelare interessi connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali, nonché alla salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali (ciò che, dunque, già condurrebbe al rigetto di alcuni profili di censura espressi nel presente ricorso) – aveva, tuttavia, ritenuto il difetto di proporzionalità della norma regolamentare, in uno alla carenza di un’istruttoria sottesa alla individuazione in concreto del limite, che avrebbe potuto condurre ad una discriminazione fra operatori, in sostanza per aver la P.A. previsto per tutte le attività di vicinato del settore alimentare lo stesso identico strumento limitativo (cioè, la necessità di locali di almeno 100 mq), senza operare distinzioni tra le varie, possibili, tipologie di attività (ad esempio, dal girarrosto al supermercato ovvero dalla pescheria o macelleria alla rivendita di alcolici) e le connesse modalità concrete di esercizio.
Sotto questo profilo, però, il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 112/2026, ha ormai puntualmente chiarito che “l’eccepito difetto di istruttoria rilevato dal Collegio di prima istanza non è riscontrabile”, osservando che “proprio in ossequio al principio di ragionevolezza e proporzionalità invocato dal Tribunale di prima istanza, l’Amministrazione Capitolina ha individuato un unico parametro di riferimento, in relazione alle dimensioni di tutti i locali del Sito Unesco per la superficie di vendita (mq 100), senza operare alcuna distinzione tra le varie tipologie di attività, per evitare forme di discriminazione tra operatori economici. Ciò in quanto, diversamente opinando, si sarebbe incorsi nel rischio di causare una disparità di trattamento tra le diverse attività commerciali, e quindi una violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), a cui il principio di ragionevolezza e proporzionalità della norma legislativa, come sopra ampiamente rappresentato, si ispira.”.
Sul punto, infatti, il Giudice di Appello ha rilevato che “Il limite dimensionale di 100 mq, rappresentando una misura intermedia rispetto ai 250 mq di superficie massima prevista dalla normativa, persegue pienamente la finalità del Regolamento sotto il profilo della qualità del servizio offerto, proprio perché garantisce un’adeguata fruibilità dello spazio riservato alla circolazione del personale e della clientela all’interno del locale. Tale limite dimensionale appare concretamente proporzionato agli obiettivi che la misura si prefigge, in quanto misura intermedia rispetto al limite massimo fissato per gli esercizi di vicinato come individuati dalla L.R. Lazio n. 22 del 2019, anche in relazione all’art. 17, comma 8, D.A.C. n. 44 del 2021, all’ art. 5 del Reg. D.A.C. n. 109 del2023. La misura è scaturita all’esito di un adeguato apprezzamento istruttorio, che ha mediato tale elemento proporzionale con l’ulteriore parametro del limite massimo regolamentare di 50 mq della superficie calpestabile per le vendite sul posto degli esercizi alimentari. (...)”.
Inoltre, il Giudice di Appello ha altresì evidenziato che “come rappresentato da Roma Capitale nella relazione del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive prot. n. QH/2025/0015682, la normativa in materia di commercio in sede fissa di cui al d.lgs. n. 114 del 1998, prevede una classificazione degli esercizi di vicinato (attività di vendita al dettaglio) basata sulla distinzione tra settore alimentare e settore non alimentare, e non sulla classificazione basata su categorie merceologiche elencate in apposite tabelle previste nella normativa previgente.”.
Di conseguenza, ancora secondo il Consiglio di Stato, “appare ragionevole e proporzionata la scelta di Roma Capitale sull’unico limite dimensionale stabilito, la quale, nella nota prot. n. QH/2025/0015682, chiarisce: “il limite dimensionale di 100 mq, rappresentando una misura intermedia rispetto ai 250 mq di superficie massima prevista dalla normativa, persegue pienamente la finalità del Regolamento sotto il profilo della qualità del servizio offerto proprio perché garantirebbe, al netto degli spazi occupati dai predetti elementi, un’adeguata fruibilità dello spazio riservato alla circolazione del personale e della clientela all’interno del locale. Viene, altresì, precisato che tale determinazione risulta essenziale anche nell’ottica del contenimento degli avventori all’interno degli esercizi stessi, per cui ben si può sostenere che il suddetto parametro dimensionale è pienamente rispondente alla prioritaria finalità di evitare assembramenti all’esterno dei locali in aree già congestionate da imponenti flussi turistici.”.
Il Giudice di Appello ha dunque concluso nel senso che “la disposizione censurata [art. 14 della DAC 109/2023, che è di rilievo anche nella presente fattispecie] risponde a criteri di ragionevolezza perché è conforme alla ragio legis della D.A.C. n. 109 del 2023, in quanto finalizzata a salvaguardare dagli effetti di una eccessiva pressione antropica il decoro, l’ambiente urbano e la vivibilità di aree sensibili del centro storico, assicurando anche le condizioni di vivibilità dei residenti (cfr. Cons. Stato, n. 298 del 2019; id. n. 46 del 2021) e che essa è, altresì, “in linea con i principi unionali enunciati dalla direttiva 2006/123/CE cd. OL (recepita nell’ordinamento italiano dal d.lgs. n. 59 del 2010), la quale ha previsto che l’iniziativa economica non possa, di regola, essere assoggettata ad autorizzazioni e limitazioni, essendo ciò consentito, come nella specie, solo qualora sussistano motivi imperativi di interesse generale rientranti nel catalogo formulato dalla Corte di Giustizia.”.
In vista di quanto come sopra deciso dal Giudice di Appello, sono dunque da respingere le censure sul difetto di motivazione e di istruttoria del limite dimensionale individuato da Roma Capitale, dovendosi piuttosto ritenere che tale limite, come evidenziato nella sentenza sopra riportata, rappresenti una ragionevole una misura intermedia rispetto al parametro concreto dei 250 mq di superficie massima prevista dalla normativa per gli esercizi di vicinato e sia, dunque, legittimo alla luce delle finalità perseguite.
In conclusione, il ricorso va respinto.
L’evoluzione giurisprudenziale sulla questione sottoposta giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 4 febbraio 2026 e 18 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
UC RI TE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC RI TE | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO