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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 19/02/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO ________________________________________________________________________________________________________________________________
IL TRIBUNALE DI VASTO
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabrizio Pasquale, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 521/2019 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
TRA
(c.f. ), (c.f. AR C.F._1 Parte_2
) e (c.f. , tutti rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3
difesi dall'avv. GUASTADISEGNI EMIDIO, presso il cui studio, con sede in Vasto, alla Via
Petrarca n. 28, sono elettivamente domiciliati;
ATTORI
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. RT C.F._4
FERRARO MARCO e dall'avv. GIOVE STEFANO, presso il cui studio, con sede in Roma, al
V.le Regina Margherita n. 278, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 2 Setto re Civile
*****************
LETTI gli atti e la documentazione di causa;
ASCOLTATE le conclusioni rassegnate dai difensori delle parti;
PREMESSO IN FATTO CHE
1. , e , in qualità di eredi del de AR Parte_2 Parte_3
cuius , hanno convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, il Persona_1
notaio chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento, in loro RT
favore, della complessiva somma di € 78.906,35 – oltre interessi al tasso legale dal
27.04.1999 e interessi moratori ex art. 1284, comma 4, c.c. – a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa della negligenza serbata dalla professionista nell'espletamento dell'incarico conferitole da , dal quale sarebbe – a loro dire – derivato Persona_2
un concreto pregiudizio alle ragioni creditorie del loro dante causa e, per l'effetto, ad essi eredi.
[... A sostegno delle proprie ragioni, nella spiegata qualità, gli attori hanno premesso che risultava creditore, nei confronti dei coniugi e Persona_1 Controparte_2 [...]
, della complessiva somma di £ 152.784.000 (pari ad € 78.906,35), in forza di n. CP_3
20 cambiali rilasciate da entrambi i debitori e garantite da ipoteca volontaria concessa dalla debitrice su alcuni terreni di sua proprietà, siti in agro del Comune CP_3
di Montenero di Bisaccia, per atto di costituzione di ipoteca del notaio RT
dell'11.07.1995, registrato il successivo 13.07.1995 e trascritto in data 14.07.1995.
Stante l'inadempimento da parte dei debitori cambiari, previa notifica dell'atto di precetto, veniva spiegato atto di intervento nelle procedure esecutive esperite nei confronti di e , dapprima da parte del de cuius Controparte_2 CP_3 Per_1
[...
e, successivamente, dei suoi eredi , e
[...] AR Parte_2
AR Tribunale Civile di Vasto
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. Nell'ambito di tali procedure (successivamente riunite), in data Parte_3
14.10.2013 il professionista delegato alla vendita (dott.ssa ), nel Persona_3
redigere il progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei lotti nn. 2 e
3 (costituiti dai terreni siti in Montenero di Bisaccia e oggetto di ipoteca volontaria da parte di ), non riconosceva il privilegio ipotecario di primo grado nei CP_3
confronti degli eredi di sul ricavato del lotto 2, a causa di un rilevato Persona_1
errore nell'indicazione catastale del foglio di mappa, individuato col il n. 5 anziché con il n. 2, pur risultando esattamente indicate le relative particelle (doc. 9 fascicolo attoreo). In forza di tale erronea indicazione dei dati catastali, tanto nell'atto di costituzione di ipoteca, quanto nella successiva nota di iscrizione ipotecaria, gli eredi di non venivano considerati come creditori ipotecari di primo grado, ma Persona_1
soltanto come chirografari, vedendosi corrispondere il minore importo di € 7.906,81,
dagli stessi imputati in conto delle maggiori spese legali dovute.
Sulla scorta delle riferite circostanze, gli attori hanno dedotto la sussistenza di una responsabilità professionale dell'odierna convenuta per inesatto inadempimento contrattuale, formulando le seguenti
CONCLUSIONI
“in via principale:1) ritenere e dichiarare l'inadempimento contrattuale ex art. 1218
cod. civ. e, comunque, la responsabilità professionale ex art. 1176 cod. civ. e/o ex art. 1441 cod. civ. del Notaio Dr.ssa nell'errata indicazione del RT
foglio di mappa di cui atto di costituzione di ipotecata volontaria a garanzia di cambiali dell'11.07.1995 e della nota di iscrizione ipotecaria del 14.07.1995,
condannandolo al risarcimento dei danni in favore degli attori , AR
residente in [...]di Bisaccia, e , residenti in [...]
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pari ad € 78.906,35, ovvero quella maggior o minor somma che risulterà in Pt_4
corso di causa, oltre interessi al tasso legale dal 27.04.1999 sino alla data di notifica del presente atto, oltre interessi moratori ex art. 1284 4°comma cod. civ. dalla data
di notifica del presente atto fino all'effettivo soddisfo;
2) rigettare l'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata da parte convenuta, siccome erronea ed infondata;
3) condannare il convenuto Notaio Dr.ssa al pagamento delle spese e RT
competenze tutte di lite in favore degli attori , residente in [...]
Montenero di Bisaccia, e , residenti in in Parte_2 Parte_3 Pt_4
via gradata e subordinata: 4) ritenere e dichiarare la responsabilità professionale
extracontrattuale del Notaio Dr.ssa nell'errata indicazione del foglio RT
di mappa di cui atto di costituzione di ipotecata volontaria a garanzia di cambiali dell'11.07.1995 e della nota di iscrizione ipotecaria del 14.07.1995, condannandolo al
risarcimento dei danni in favore degli attori , residente in [...]
di Bisaccia, e , residenti in pari ad € Parte_2 Parte_3 Pt_4
78.906,35, ovvero quella maggior o minor somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi al tasso legale dal 27.04.1999 sino alla data di notifica del presente atto,
oltre interessi moratori ex art. 1284 4° comma cod. civ. dalla data di notifica dell'atto di citazione in data 09.05.2019 fino all'effettivo soddisfo;
5) rigettare
l'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata da parte convenuta, siccome erronea ed infondata;
6) condannare il convenuto Notaio Dr.ssa al RT
pagamento delle spese e competenze tutte di lite in favore degli attori AR
, residente in [...]di Bisaccia, e ,
[...] Parte_2 Parte_3
residenti in . Pt_4
2. costituitasi in giudizio, ha contestato le circostanze allegate RT
dagli attori eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto fatto
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valere dalla controparte per decorrenza del relativo termine quinquennale, sul presupposto che la responsabilità invocata a fondamento dell'esperita azione risarcitoria sia da qualificare come extracontrattuale piuttosto che come contrattuale per inadempimento del professionista. Nel merito, la convenuta ha declinato ogni forma di responsabilità in capo alla stessa, evidenziando che l'errore materiale commesso non avrebbe determinato alcuna incertezza sulla esatta individuazione dei beni immobili gravati da ipoteca ed, anzi, imputando ogni eventuale pregiudizio patito dai creditori alla loro stessa condotta negligente, per non avere essi richiesto la rettifica dell'errore presente in atti, da valutarsi quantomeno quale concorso del fatto colposo del creditore, ex art. 1227 c.c.
Con le memorie istruttorie depositate ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 3), c.p.c., la convenuta ha eccepito, inoltre, la carenza di legittimazione ad agire degli attori, per non aver fornito alcuna prova in merito allo status di eredi di .Persona_1
Alla luce delle riferite considerazioni, ha chiesto l'accoglimento delle RT
seguenti
CONCLUSIONI
“ - in via preliminare nel merito: dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato dagli attori ai sensi degli artt. 2935 e 2947 c.c.; - in
via principale nel merito: respingere le domande proposte nei confronti del Notaio
Dott.ssa in quanto infondate in fatto e diritto per quanto esposto RT
nella superiore narrativa;
- in via subordinata e salvo gravame: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, escludere/diminuire il risarcimento ai sensi
dell'art. 1227 c.c.; - con vittoria di spese, onorari e competenze, comprese spese
generali IVA e CPA ai sensi dell'art. 91 c.p.c.”.
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3. La controversia, implicando esclusivamente la soluzione di questioni giuridiche,
non ha necessitato di attività istruttoria, potendo essere decisa sulla base degli atti e dei documenti prodotti dalle parti.
RITENUTO IN DIRITTO CHE
1. Occorre, preliminarmente, vagliare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori, sollevata dalla convenuta per la prima volta nella terza memoria ex art. 183, comma VI, n. 3), c.p.c.
L'eccezione deve essere giudicata inammissibile, per il dirimente rilievo che la convenuta ha dedotto tardivamente il difetto di prova in ordine allo status di eredi in capo agli odierni attori, oltre il termine di maturazione delle preclusioni assertive.
2. Deve, inoltre – sempre in via prioritaria rispetto al merito – delibarsi l'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni, sollevata dalla convenuta ai sensi degli artt. 2935 e 2947 c.c., sull'assunto che l'azione esperita sottenda una forma di responsabilità extracontrattuale piuttosto che contrattuale del professionista, essendo il dante causa degli attori ( ) rimasto estraneo al Persona_1
rapporto contrattuale intercorso unicamente tra il notaio e la debitrice datrice di ipoteca . CP_3
La disamina della questione presuppone un corretto inquadramento del rapporto dedotto in giudizio.
Non v'è dubbio che, nell'ordinamento giuridico italiano, la figura del notaio abbia caratteristiche ibride, rivestendo, per un verso, la qualifica di pubblico ufficiale ex art. 1 L. 89/1913 e, per altro verso, la veste di libero professionista che conclude con il cliente un contratto di prestazione d'opera professionale, ai sensi degli artt. 2230 e ss.
c.c.
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La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ha affermato che il rapporto professionale che intercorre tra il notaio ed il cliente si inquadra nello schema tipico del contratto di mandato, in virtù del quale il professionista è tenuto ad eseguire personalmente l'incarico assunto ed è, pertanto, responsabile, ai sensi dell'art. 1228
c.c., dei sostituti ed ausiliari di cui si avvale, dei quali deve seguire personalmente lo svolgimento dell'opera, con conseguente sua responsabilità esclusiva nei confronti del cliente danneggiato (cfr., in motivazione, Cass., n. 20825/09).
D'altra parte, l'opera professionale di cui è richiesto il notaio non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione nella compilazione dell'atto, ma si estende anche alle attività preparatorie e successive, volte ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto e del risultato pratico perseguito dalle parti (cfr., in tal senso, Cass., Sez. Un., n. 13617/12).
Ne discende il principio per cui “in tema di responsabilità professionale del notaio, qualora egli non adempia correttamente la propria prestazione, compresa quella
attinente alle attività preparatorie (tra cui il compimento delle visure catastali ed ipotecarie), la responsabilità contrattuale sussiste nei confronti di tutte le parti
dell'atto rogato, se da tale comportamento abbiano subito danni e purché non lo abbiano esonerato da tali attività” (cfr., in tal senso, Cass., n. 14865/13; Cass., n.
12482/17).
Fatta questa precisazione, occorre osservare che, nel caso di specie, la convenuta ha eccepito l'insussistenza di un rapporto contrattuale con gli odierni attori, evidenziando la circostanza per cui l'incarico professionale sarebbe stato conferito esclusivamente dalla (e non anche dal ), rivoltasi al notaio per l'autenticazione CP_3 Persona_1
della scrittura privata di costituzione di ipoteca volontaria.
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L'obiezione non coglie nel segno.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, è concorde nell'attribuire al notaio una responsabilità da “contatto sociale”, soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, non solo nei confronti del conferente l'incarico di prestazione d'opera professionale, ma anche dei terzi che, benchè formalmente estranei al rapporto contrattuale tra notaio e cliente, siano stati pregiudicati dalla sua attività negligente (nel caso di specie, consistita nella autenticazione di un atto di costituzione volontaria di ipoteca risultato inefficace nei loro confronti), quando il danno sia conseguenza della violazione di regole di condotta tipiche della diligenza qualificata esigibile da tale pubblico ufficiale ed imposte dalla legge per tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, estendendosi la prestazione d'opera professionale alle attività di controllo e verifica, preparatorie e successive, necessarie ad assicurare la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi
(cfr., Cass., 18/07/2024, n. 19849).
Pertanto, il notaio che, nella autenticazione di un atto di costituzione volontaria di ipoteca, violi il dovere di diligenza qualificata impostogli ai fini dell'identificazione degli estremi catastali degli immobili sui quali viene iscritta l'ipoteca, può essere chiamato a rispondere, a titolo di responsabilità contrattuale, in applicazione dei principi in tema di cd. contatto sociale qualificato, anche dei danni cagionati al terzo interessato al rilascio della garanzia ipotecaria in conseguenza di tale negligente identificazione,
poiché il contratto d'opera professionale finalizzato alla costituzione di ipoteca volontaria, benché formalmente concluso fra il notaio e il debitore ed avente ad oggetto un negozio unilaterale, è fonte di obblighi di protezione pure nei confronti del terzo creditore, il quale va qualificato come "terzo protetto dal contratto" (cfr., in una fattispecie analoga, Cass., 08/04/2020, n. 7746).
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Alla luce delle suesposte considerazioni, sia che si intenda il terzo creditore quale terzo ex art. 1411 c.c., che beneficia del rapporto contrattuale di prestazione professionale concluso dal cliente datore di ipoteca, sia che si individui un'ipotesi di responsabilità da contatto sociale, fondata – nel caso di specie - sull'affidamento che il creditore cambiario, destinatario dell'ipoteca, ha riposto nel notaio in quanto esercente una professione protetta, deve in ogni caso concludersi che è sempre ravvisabile una responsabilità del professionista nei confronti del terzo beneficiario, avente natura contrattuale, indipendentemente dalla assunzione formale della qualità di committente nel contratto di prestazione d'opera professionale (cfr., in senso conforme, Cass., II
sez., 9.5.2016, n. 9320).
Chiarita, dunque, la natura della responsabilità sottesa al rapporto dedotto in giudizio
(cruciale ai fini dello scrutinio della richiesta di risarcimento), non v'è dubbio che il termine di prescrizione del diritto risarcitorio abbia, conseguentemente, durata decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c.
2.2. Per quanto concerne la diversa questione – pure oggetto di eccezione da parte della convenuta – circa l'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione,
occorre osservare che il momento determinante, a tal fine, non può coincidere con quello della verificazione del danno conseguente alla condotta del professionista, bensì
con quello della manifestazione all'esterno del predetto evento di danno, per il dirimente motivo che solo in tale momento esso diventa oggettivamente percepibile e riconoscibile da parte del danneggiato.
Sul punto, giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che, in tema di azione risarcitoria per responsabilità professionale, ai fini del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, “si deve avere riguardo all'esistenza di un danno risarcibile
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ed al suo manifestarsi all'esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della
diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista” (cfr., Cass., sez. III,
12.06.2023, n. 16631; in senso conforme, Cass., 22.09.2017, n. 22059; Cass.,
18.02.2016, n. 3176). L'inadempimento del professionista si configura come l'evento produttivo (o la fonte) del danno risarcibile, ma non si identifica con questo, che è invece da individuarsi nel pregiudizio (perdita subita o mancato guadagno) patito dal creditore della prestazione quale conseguenza immediata e diretta, ai sensi dell'art. 1223 c.c., della condotta inadempiente.
In altri termini, il fatto dannoso si perfeziona nel momento in cui il professionista compie l'atto contestato, costituito – nella fattispecie – nella erronea indicazione dei dati catastali sugli immobili ipotecati;
mentre l'effettivo danno può non determinarsi affatto oppure essere contestuale al compimento dell'atto ovvero, ancora, sorgere in un momento successivo.
Nel caso in esame vale quest'ultima ipotesi, perché il danno si è manifestato molto tempo dopo il compimento dell'atto da parte del notaio e cioè quando gli eredi del creditore, vedendosi costretti a far valere la garanzia ipotecaria, hanno verificato che essa non sussisteva, essendo stata iscritta l'ipoteca su un bene non coincidente con quello di proprietà della debitrice.
Sulla scorta delle precedenti osservazioni, nel caso concreto il termine di decorrenza della prescrizione non può ancorarsi - come erroneamente sostenuto dalla convenuta – alla data di presentazione della nota d'iscrizione dell'ipoteca volontaria (14.7.1995) o alla successiva data del 29.08.1995, in cui sarebbero stati materialmente consegnati al
de cuius l'originale della nota d'iscrizione, copia autentica della Persona_1
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scrittura privata di costituzione d'ipoteca, nonché le venti cambiali a garanzia delle quali fu rilasciata la formalità, ma, piuttosto, al momento in cui nella sfera patrimoniale degli odierni attori si è prodotto il pregiudizio causato dall'inesatto adempimento della prestazione da parte del professionista. Detto momento non può che individuarsi nella data di deposito (14.10.2013) del progetto di distribuzione da parte del professionista delegato, con il quale si è esternato e reso conoscibile il danno arrecato agli attori, consistente nella perdita patrimoniale conseguente all'esclusione del privilegio ipotecario, in ragione del riscontrato errore nella indicazione dei dati catastali degli immobili ipotecati (foglio di mappa indicato con il numero 5, anziché con il numero 2), tanto nell'atto di costituzione d'ipoteca, quanto nella nota d'iscrizione ipotecaria. Essendo solo quello il momento a partire dal quale il diritto al risarcimento del danno poteva essere fatto valere, la prescrizione non può logicamente essere ancorata ad un periodo anteriore a quello in cui è venuto ad esistenza il diritto risarcitorio con l'insorgenza di un danno risarcibile.
2.3. Dalle superiori considerazioni discende che l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla convenuta, è palesemente infondata, posto che, al momento della introduzione del presente giudizio, il termine decennale – decorrente dal 14.10.2013 e successivamente interrotto con l'atto di costituzione in mora inoltrato a mezzo di raccomandata a.r. ricevuta dalla convenuta in data 12.10.2015 (cfr. doc. n. 11 fascicolo parte attrice) – non era minimamente decorso.
3. Passando alla disamina del merito della domanda risarcitoria, deve ritenersi che la stessa è parzialmente fondata e, pertanto, merita di essere accolta per quanto di ragione, essendo sicuramente ravvisabile un profilo di negligenza in capo al notaio nell'espletamento dell'incarico ricevuto.
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Sotto questo profilo, per valutare l'inadempimento del professionista, occorre muovere dal criterio della diligenza esigibile ai sensi dell'art. 1176 comma 2 c.c., attesa la natura dell'attività esercitata. Il parametro della diligenza qualificata comporta – da parte del professionista – una necessaria valutazione, non solo dello scopo tipico dell'atto, ma anche di quello pratico perseguito dalle parti, implicando anche obblighi di verifica, informazione e dissuasione, oltre che di consiglio e di consulenza tecnica.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità chiarisce la specialità del criterio della diligenza qualificata del professionista, trattandosi di ipotesi rafforzata e di contenuto tanto maggiore quanto più sia specialistica e professionale la prestazione richiesta (cfr.,
ex plurimis, Cass., III sez., n. 16990/15).
Il professionista è, pertanto, tenuto ad una prestazione che, pur rivestendo i caratteri dell'obbligazione di mezzi e non di risultato, non può circoscriversi al mero accertamento della volontà delle parti ed alla compilazione dell'atto, estendendosi anche a tutte le attività ulteriori, preparatorie e successive, funzionali ad assicurare,
non solo la serietà e certezza dell'atto e, dunque, il conseguimento dello scopo tipico, ma anche il risultato pratico del negozio tra le parti.
Alla luce di tali considerazioni, l'inosservanza di tali obblighi (ivi compreso, nel caso di specie, quello di corretta identificazione catastale degli immobili oggetto di ipoteca)
dà, parimenti, luogo a responsabilità contrattuale per inesatta esecuzione della prestazione d'opera intellettuale.
Nella fattispecie, è risultato documentalmente provato e non contestato che, tanto l'atto di costituzione di ipoteca volontaria, nella forma della scrittura privata autenticata dal notaio, quanto la nota di iscrizione ipotecaria predisposta dal professionista, recassero l'erronea indicazione del foglio di mappa 5, in luogo del foglio
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di mappa 2, relativamente ai beni immobili oggetto di costituzione di ipoteca.
È, altresì, provato e non contestato che tale erronea indicazione, in seno alle procedure esecutive ove gli attori sono intervenuti, abbia determinato l'esclusione – da parte del professionista delegato alla vendita – del privilegio ipotecario di primo grado, che, in difetto di errore, sarebbe stato invece riconosciuto, con conseguente assegnazione della somma ricavata dalla vendita a copertura integrale del credito azionato.
Gli attori, dunque, hanno fornito prova tanto del titolo (il contatto sociale qualificato)
della responsabilità professionale azionata in giudizio, quanto del danno patrimoniale subìto ed hanno allegato (oltre che documentalmente dimostrato) l'inesatto adempimento della prestazione professionale cui è eziologicamente riferibile il pregiudizio lamentato, mentre la convenuta – sulla quale pur gravava il relativo onere – non ha fornito prova: a) che l'inadempimento non vi sia stato o che, pur esistendo, non sia stato causa del danno lamentato dalla controparte;
b) che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente, perito e prudente, ovvero che il mancato o inesatto adempimento sia stato causato da impedimento non prevedibile, né prevenibile con la diligenza dovuta, rapportata alla concreta attività posta in essere ex art. 1176, secondo comma, c.c.
Sulla scorta delle riferite considerazioni, deve ritenersi che l'inesatto adempimento del professionista, consistente nell'erronea indicazione dei mappali degli immobili oggetto di costituzione di ipoteca, tanto nell'atto di costituzione di ipoteca volontaria, quanto nella nota di iscrizione, è stato determinante nella esclusione del privilegio ipotecario in danno degli attori, atteso che, nell'ambito della procedura esecutiva in cui questi ultimi sono intervenuti, il professionista delegato, in base al principio dell'autosufficienza della nota stessa, che è unica fonte di pubblicità immobiliare per i
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terzi, ha ritenuto non sussistente sui beni staggiti l'ipoteca di primo grado in favore del
de cuius . Persona_1
Di qui, l'esistenza del nesso causale tra l'erronea indicazione operata dal notaio ed il danno patrimoniale patito dagli attori, consistente nella minor somma ad essi riconosciuta come creditori chirografari anziché privilegiati, ancor più corroborata dalla ripetizione dell'errore anche nell'atto di costituzione di ipoteca.
4. Sotto questo profilo, non può trovare accoglimento l'obiezione avanzata dalla convenuta, secondo cui – non avendo l'erronea indicazione di un solo dato catastale potuto indurre incertezza sull'identità dei beni gravati da ipoteca, che sono stati correttamente individuati attraverso gli altri dati identificativi (particella, confini,
ubicazione) – la nota di iscrizione avrebbe potuto essere rettificata, anche nel corso della procedura esecutiva, se i diretti interessati avessero controllato la relativa documentazione, di modo che la negligente condotta di questi ultimi avrebbe, nella prospettazione di parte convenuta, interrotto il nesso di causalità tra l'inesatto adempimento del notaio e le perdite patrimoniali da essi subite, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.
L'eccezione di parte convenuta è infondata e, pertanto, non merita di essere accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Non vi è dubbio che, nel caso di specie, l'erronea indicazione del numero del foglio di mappa dei terreni ipotecati, tanto nel titolo costitutivo dell'ipoteca, quanto nella relativa nota di iscrizione, si sarebbe potuta prestare a rettificazione, ai sensi dell'art. 2841 c.c. Ciò perché la rilevata inesattezza non era suscettibile di indurre incertezza sull'identità dei singoli beni gravati, i quali risultano in ogni caso inequivocamente individuati sulla scorta di una serie di circostanze: a) innanzitutto, i terreni sono stati
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correttamente descritti attraverso l'indicazione del Comune, della contrada e,
soprattutto, dei confini e degli altri dati catastali;
b) all'interno del Comune di
Montenero di Bisaccia, risulta proprietaria di quegli unici cespiti, per CP_3
modo che non era ravvisabile alcun concreto rischio di possibile confusione con altri terreni;
c) inoltre, da una consultazione del foglio di mappa n. 5 (quello erroneamente indicato) non corrispondono né la proprietà, né tantomeno la superficie e la rendita dei terreni.
Cionondimeno, non sussistono i presupposti per l'operatività dell'invocata fattispecie di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., tanto da poter affermare che l'omessa attivazione, da parte di o dei suoi aventi causa, della procedura di rettificazione del Persona_1
titolo e della nota di iscrizione dell'ipoteca, si atteggi nei termini di elemento dotato di attitudine causale, fino al punto da rendere possibile l'interruzione del nesso eziologico tra l'inesatto adempimento del notaio e le conseguenze dannose patite dagli odierni convenuti.
Nel caso di specie, deve infatti ritenersi che la condotta del de cuius, dapprima, e degli eredi successivamente, sia stata scevra da profili di colpa.
Militano in senso favorevole a tale conclusione una serie di considerazioni: a) innanzitutto, la consegna da parte della convenuta, nelle mani di , del Persona_1
fascicolo del creditore, munito dell'originale della nota di iscrizione, della copia autentica dell'atto, nonchè delle cambiali annotate da ipoteca, non avrebbe consentito affatto al de cuius la conoscibilità dell'errore e, dunque, scongiurato il danno che ne è conseguito e che si è concretizzato solo a distanza di molti anni, allorquando il professionista delegato ha escluso la sussistenza del privilegio ipotecario nell'ambito della procedura esecutiva;
b) in secondo luogo, la rettifica della nota di iscrizione
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avrebbe impedito la determinazione del danno solo laddove fosse avvenuta nell'immediatezza e, dunque, anteriormente alla iscrizione ipotecaria ed alle trascrizioni dei pignoramenti degli altri creditori (la prima delle quali è avvenuta ad opera del B.A.V. in data 18.05.1995, vale a dire a distanza di pochi mesi dalla iscrizione operata dal notaio in data 14.07.1994); diversamente, sarebbe stata comunque loro inopponibile, in forza del principio dell'anteriorità della trascrizione.
In disparte di tali considerazioni, sussiste un'ulteriore e dirimente ragione per escludere che la responsabilità dei danni lamentati dagli odierni attori sia da ascrivere esclusivamente alla loro negligente omessa attivazione della procedura di rettificazione dell'errore materiale commesso dal notaio: il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità è, infatti, concorde nel ritenere che, in materia di responsabilità professionale, colui il quale si affida ad un professionista può
legittimamente attendersi di ricevere una prestazione diligente ai sensi dell'art. 1176
c.c., comma 2, mentre non è esigibile dal cliente alcun controllo sull'operato del prestatore d'opera, quale che siano le sue competenze o qualifiche professionali. Nel rapporto di prestazione d'opera intellettuale, infatti, il committente ha diritto di pretendere dal professionista una prestazione eseguita a regola d'arte e non è, perciò, tenuto a controllare se l'opera stessa sia stata compiuta in modo tecnicamente corretto (cfr. Cass., Sez. II, n. 2404 del 06/04/1983; Cass., Sez. I, n. 1 del 05/01/1976).
Ne consegue che, in caso di inadempimento ai propri obblighi professionali, il notaio non può invocare una diminuzione (o, addirittura, una esclusione) della propria responsabilità verso il cliente per il solo fatto che quest'ultimo non abbia controllato se la stesura dell'atto sia stata compiuta in modo tecnicamente corretto, non essendo quindi ontologicamente configurabile il concorso colposo del danneggiato. Il concorso
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della vittima nella causazione o nell'aggravamento del danno, ai sensi dell'art. 1227
c.c., commi 1 e 2, sussiste solo quando la condotta del danneggiato sia stata colposa, vale a dire irrispettosa di precetti legali, di patti contrattuali o di regole di comune prudenza.
Negli stessi termini, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per cui “il
mandante privo di specifiche competenze, che abbia affidato al mandatario il compimento di un negozio giuridico per il quale sono richieste specifiche competenze
tecniche, può fare legittimo affidamento sulla competenza del secondo e non ha, di conseguenza, alcun obbligo di sindacarne pedissequamente l'operato o prevenirne gli
errori. Ne consegue che, in caso di inadempimento da parte del mandatario, non è
ravvisabile a carico del mandante alcun concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227 c.c., per non avere di propria iniziativa prevenuto o sanato gli errori del mandatario, fino a
quando questi ultimi non gli siano in qualunque modo resi noti ed evidenti” (cfr., in tal senso, Cass, 27/03/2018, n. 7515).
Con specifico riferimento alla responsabilità del notaio, la Corte di Cassazione ha affermato che “il perfezionamento delle procedure necessarie all'iscrizione di
un'ipoteca a garanzia di un credito attiene al proprium specifico dell'attività notarile”
(cfr., Cass., n. 22059, 22.09.2017), per cui il fatto di aver affidato a quel professionista il compito di procedere ai controlli catastali ed alla conseguente iscrizione dell'ipoteca poteva ragionevolmente indurre il cliente ad un pieno affidamento circa la validità
dell'iscrizione, mentre il controllo sulla correttezza dei dati catastali riportati nel titolo e nella nota di iscrizione, da effettuarsi attraverso un riscontro con visure presso i competenti uffici, “non costituisce esplicazione di quella ordinaria diligenza che può
normalmente esigersi in capo a chi si rivolge ad un notaio”.
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Sulla scorta di tali considerazioni, deve - pertanto – escludersi l'esistenza di un comportamento colposo del cliente danneggiato che possa avere escluso il nesso di causalità tra l'inesatto adempimento del notaio e i danni che ne sono derivati.
5. Per lo stesso motivo, non ricorrono neppure i presupposti per ipotizzare una diminuzione del risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., non essendo esigibile in capo agli odierni attori alcuno sforzo di ordinaria diligenza idoneo anche solo a limitare le conseguenze pregiudizievoli dell'inesatto adempimento della prestazione professionale del notaio.
La norma codicistica invocata da parte convenuta, escludendo il risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, impone a quest'ultimo una condotta attiva, espressione dell'obbligo generale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, a tal fine richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (cfr., in proposito, Cass., n. 34886/21).
In questo senso, neppure l'omessa attivazione di iniziative giudiziarie, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., da parte dei creditori, a seguito della comunicazione del provvedimento di
[... disconoscimento del privilegio ipotecario di primo grado nei confronti degli eredi di sul ricavato del lotto 2), può integrare gli estremi di una condotta Persona_1
contraria all'ordinaria diligenza e idonea ad aggravare le conseguenze dannose dell'inesatto adempimento del professionista, per il dirimente motivo che giammai il giudice avrebbe potuto assumere determinazioni di contenuto diverso o, comunque, più
favorevoli agli odierni creditori, in assenza della dimostrazione della previa (e, in ogni caso, tempestiva) attivazione di una procedura di rettificazione del riscontrato errore
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materiale nel titolo e nella nota di iscrizione d'ipoteca, che – per le ragioni già esposte –
non era esigibile, né in capo agli odierni attori, né in capo al loro dante causa.
6. Esclusa, dunque, la responsabilità concorsuale dei danneggiati ed acclarata l'effettività del danno subìto dagli odierni attori, in ordine alla determinazione del quantum dei pregiudizi complessivamente dedotti e richiesti, osserva il giudicante che la somma di € 78.906,35 - oggetto di domanda di condanna, così come formulata con l'atto di citazione - debba essere rideterminata tenendo conto della liquidazione dell'importo di € 7.906,81, riconosciuto ai creditori in rango chirografario ed assegnato all'esito dell'approvazione del progetto di distribuzione della somma ricavata dalla vendita del compendio pignorato.
Ne consegue che il danno deve quantificarsi nel minor importo di € 70.999,54, pari alla differenza tra la somma che gli attori avrebbero avuto diritto di percepire (€ 78.906,35)
e quella che hanno effettivamente riscosso (€ 7.906,81).
Nella esatta determinazione dell'importo dovuto a titolo di risarcimento, occorre inoltre considerare che, nelle obbligazioni risarcitorie, la somma di denaro che esprime il valore del bene perduto dal danneggiato deve essere non solo rivalutata all'attualità,
ma anche maggiorata degli interessi cd. compensativi, i quali assolvono alla funzione di risarcire il danneggiato del mancato guadagno provocato dal ritardato pagamento della somma dovuta.
Oltretutto, analogamente a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.,
Cass., 17/09/2015, n. 18243) in merito alla domanda di risarcimento del danno per fatto illecito, nella istanza risarcitoria “è implicitamente inclusa la richiesta di
riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria
- quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la
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diversità delle rispettive funzioni, e il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro
anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza per ciò solo incorrere in ultrapetizione”).
Nel caso di specie, l'importo di € 70.999,54, come sopra indicato, essendo stato calcolato in base ai valori stimati al 14.10.2013 (data di deposito del progetto di divisione), deve essere maggiorato, anche in assenza di specifica domanda, della rivalutazione monetaria calcolata, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, fino all'attualità, nonché degli interessi compensativi nella misura legale, sul capitale via via rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT
del costo della vita (cfr., Cass., S.U., 17.02.1995, n. 1712), dalla data di verificazione del danno fino all'attualità, il tutto per un importo complessivo pari ad € 95.265,42, secondo il seguente calcolo:
Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione
Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente
Capitale Iniziale: € 70.999,54
Data Iniziale: 14/10/2013
Data Finale: 31/12/2024
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: Ottobre 2013
Scadenza Rivalutazione: Dicembre 2024
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Capitale Dal: Al: Tasso: Giorni: Interessi: Rivalutato:
14/10/2013 31/12/2013 € 71.070,54 2,50% 78 € 379,69
01/01/2014 14/10/2014 € 71.070,54 1,00% 287 € 558,83
14/10/2014 31/12/2014 € 71.070,54 1,00% 78 € 151,88
01/01/2015 14/10/2015 € 71.070,54 0,50% 287 € 279,41
14/10/2015 31/12/2015 € 70.999,54 0,50% 78 € 75,86
01/01/2016 14/10/2016 € 70.999,54 0,20% 288 € 112,04
14/10/2016 31/12/2016 € 71.638,54 0,20% 78 € 30,62
01/01/2017 14/10/2017 € 71.638,54 0,10% 287 € 56,33
14/10/2017 31/12/2017 € 72.703,53 0,10% 78 € 15,54
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01/01/2018 14/10/2018 € 72.703,53 0,30% 287 € 171,50
14/10/2018 31/12/2018 € 72.703,53 0,30% 78 € 46,61
01/01/2019 14/10/2019 € 72.703,53 0,80% 287 € 457,34
14/10/2019 31/12/2019 € 72.419,53 0,80% 78 € 123,81
01/01/2020 14/10/2020 € 72.419,53 0,05% 288 € 28,57
14/10/2020 31/12/2020 € 74.620,52 0,05% 78 € 7,97
01/01/2021 14/10/2021 € 74.620,52 0,01% 287 € 5,87
14/10/2021 31/12/2021 € 83.211,46 0,01% 78 € 1,78
01/01/2022 14/10/2022 € 83.211,46 1,25% 287 € 817,87
14/10/2022 31/12/2022 € 84.631,45 1,25% 78 € 226,07
01/01/2023 14/10/2023 € 84.631,45 5,00% 287 € 3.327,29
14/10/2023 31/12/2023 € 85.270,45 5,00% 78 € 911,11
01/01/2024 14/10/2024 € 85.270,45 2,50% 288 € 1.682,05
14/10/2024 31/12/2024 € 85.341,45 2,50% 78 € 455,93
Indice alla Decorrenza: 107,1
Indice alla Scadenza: 120,2
Raccordo Indici: 1,071
Coefficiente di Rivalutazione: 1,202
Totale Rivalutazione: € 14.341,91
Capitale Rivalutato: € 85.341,45
Totale Colonna Giorni: 4096
Totale Interessi: € 9.923,97
Rivalutazione + Interessi: € 24.265,88
Capitale Rivalutato + Interessi: € 95.265,42
Per il periodo successivo alla presente liquidazione e fino alla data dell'effettivo soddisfo, detta somma andrà maggiorata degli interessi al tasso legale.
7. Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza;
questo implica che all'accoglimento della domanda segue la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, secondo lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia,
determinato avendo riguardo alla minore somma attribuita alla parte vincitrice rispetto a quella da essa domandata. In particolare, tenuto conto delle caratteristiche,
dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della
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difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, il calcolo dei compensi professionali è stato effettuato sulla base dei valori medi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , e nei AR Parte_2 Parte_3
confronti di disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o RT
conclusione, così provvede:
ACCOGLIE, per quanto di ragione, la domanda di cui in epigrafe;
DICHIARA responsabile in via esclusiva dei danni patrimoniali subiti da RT
, e , in conseguenza dell'inesatto AR Parte_2 Parte_3
adempimento della propria prestazione professionale;
CONDANNA, per l'effetto, al pagamento, in favore di RT AR
, e , in solido tra loro, della somma di €
[...] Parte_2 Parte_3
95.265,42 (già comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria fino alla data odierna), oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo,
a titolo di risarcimento danni;
CONDANNA, per l'effetto, al pagamento, in favore di RT AR
, e , in solido tra loro, delle spese del
[...] Parte_2 Parte_3
presente giudizio, che liquida in complessivi € 17.004,45 (di cui € 786,00 per spese documentate, € 14.103,00 per compensi professionali ed € 2115,45 per rimborso
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forfettario spese generali, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55), oltre I.V.A. e C.P.A.
come per legge;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, 13/02/2025.
IL GIUDICE dott. Fabrizio Pasquale
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